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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/11/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1725/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 06/11/2025
Giudice: dott. UC TI
La causa è chiamata alle ore 11:10
Compaiono:
Per , l'avv. BENVENUTO SALVATORE LUIGI Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Benvenuto conclude come da ricorso cui si riporta anche ai fini della discussione, aggiungendo che la risposta pervenuta dall'amministratore del giugno 2024
è insufficiente ed errata, avuto riguardo alle proporzioni. Del pari la comunicazione tramite l'avv. Franceschi.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 1725/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC TI, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1725/2025 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto “Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.”
Vertente tra
(C.F. , titolare della omonima impresa Parte_1 CodiceFiscale_1 individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Luigi Benvenuto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato in allegato all'atto di ricorso
- ATTORE e
(P.I. , quale Controparte_1 P.IVA_1 amministratore pro tempore del condominio Viale Italia, 68, Pontedera
- CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni Le parti concludono come da su esteso verbale.
*****
Con atto di ricorso del 10.6.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 per ivi sentirlo condannare alla consegna Controparte_1 dell'elenco dei condomini morosi con l'indicazione esatta dei dati anagrafici residenziali, dei relativi millesimi di proprietà e del debito pro quota ripartito, al fine di poter procedere esecutivamente nei loro confronti per il recupero delle somme dovute, nonché al pagamento di una somma denaro così fissata dal giudice in caso di inosservanza o di ritardo nell'osservanza dell'obbligo di consegna per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
Parte ricorrente ha allegato al ricorso:
- che in data 12.6.2024 è stato notificato al Parte_2
nella persona del suo amministratore pro tempore, l'atto di precetto per un
[...] importo pari ad € 5.422,12 sulla base del decreto ingiuntivo n. 214/2024 emesso dal Giudice di Pace di Pontedera e reso esecutivo data 3.6.2024;
- che in seguito al parziale pagamento per un importo di € 1.900,00, in data 21.1.2025 parte ricorrente ha provveduto a notificare a mezzo pec nuovo atto di precetto per la somma di € 3.557,12 a saldo del debito;
- che in data 12.2.2025 parte ricorrente ha notificato atto di pignoramento presso terzi con terzo pignorato la Banca Centro-Credito Cooperativo Toscana – Umbria soc. coop., presso cui il condominio aveva acceso un conto corrente bancario,
- che all'udienza del 20.5.2025, il Giudice ha assegnato a parte ricorrente la somma di
€ 327,77 pari alla giacenza presente sul conto corrente del condominio, in conto del maggior dare, oltre le spese di procedura liquidate in € 500,00 per compensi oltre oneri accessori ed € 232,93 per spese esenti documentate, oltre successive occorrende,
- che la permanente situazione di inadempienza relativa al pagamento del debito per un totale di € 4.391,84 ha indotto parte ricorrente, in data 29.5.2025, a intimare l'indicazione dei dati dei condomini morosi ex art. 63, primo comma, disp. att. c.c. entro e non oltre il 4.6.2025;
- che le suddette richieste sono state reiterate invano all'amministratore nel corso del 2024 (21.06.2024, 26.6.2024, 1.06.2024, 17.7.2024, 19.7.2024), ma l'unica risposta ricevuta è errata o non esaustiva;
- che per le obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, assunte dall'amministratore o comunque, nell'interesse del condominio, la responsabilità diretta dei condomini verso terzi è retta dal criterio di parziarietà e che, pertanto, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente è subordinato alla preventiva escussione del moroso ed è limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore;
- che dato il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c.; All'udienza del 23.10.2025, parte ricorrente ha allegato la persistente morosità di parte convenuta e il G.I. ha dichiarato la contumacia di . Controparte_1
All'udienza del 6.11.2025, parte ricorrente allega che nessun pagamento è stato eseguito e che alcuna lista indicativa dei condomini morosi è pervenuta a parte ricorrente.
*****
Il ricorrente si duole che, a fronte di reiterate richieste, l'amministratore di condominio non abbia comunicato i nominativi dei condomini morosi nelle forme idonee a consentire all'istante l'esercizio del suo diritto di procedere all'esecuzione forzata nel rispetto dei limiti di legge (art. 63 disp. Att. c.c.).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., come novellato dalla L. 220/2012, vige un obbligo ex lege in capo all'amministratore del condominio di fornire al creditore che sia legittimato – nel caso, evidente dato il decreto ingiuntivo definitivo in favore di quest'ultimo – i dati dei condòmini morosi. Che il legittimato passivo sia l'amministratore in proprio è stato da ultimo riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. II, n. 1002/2025).
È sul contenuto dell'obbligo che deve vagliarsi la richiesta del ricorrente, che dà atto di aver ricevuto dall'amministratore due diverse comunicazioni, e sostiene, tuttavia, che siano errate e/o incomplete.
Ora, per condomino moroso alla stregua dell'art. 63 disp. Att. c.p.c. deve intendersi il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore.
A fronte della richiesta proveniente da un creditore titolato, l'amministratore, quale soggetto obbligato alla tenuta regolare del registro dell'anagrafe condominiale ex 1130 c.c. deve elaborare e consegnare un documento contenente le generalità complete dei singoli condòmini morosi, comprensive del codice fiscale, delle rispettive quote millesimali di proprietà, e dell'importo residuo dovuto da ciascuno di essi secondo la ripartizione svolta in base alle tabelle millesimali e/o agli altri criteri adottati, nonché dei dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale.
Le comunicazioni pervenute dall'amministratore, peraltro tra loro contrastanti tra loro, non presentano le caratteristiche minime per soddisfare il legittimo diritto del creditore: l'una è manifestamente errata quanto ai calcoli delle quote millesimali, l'altra presenta la mera indicazione di un nominativo aggiuntivo, senza alcuna specifica (cfr. docc. 9 e 13).
Per quanto esposto, il ricorso è accolto.
Sussistono altresì i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la richiesta misura di coercizione indiretta per incentivare la tempestiva elaborazione e consegna dei dati richiesti. In ordine al quantum, tenuto conto del valore e della natura della controversia, si ritiene congruo fissare una somma pari ad € 30,00 per ogni giorno di ritardo.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi/minimi dei vigenti D.M. in materia, viste anche la natura contumaciale del processo e la contenuta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone: 1) accoglie il ricorso, e per l'effetto condanna parte resistente, nella sua qualità, ad elaborare e consegnare a un documento comprensivo delle generalità Parte_1 complete dei singoli condòmini morosi, delle di loro rispettive quote millesimali di proprietà, e dell'importo residuo dovuto da ciascuno di essi secondo la ripartizione svolta in base alle tabelle millesimali e/o agli altri criteri adottati, nonché dei dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
2) visto l'art. 614 bis c.p.c. pone a carico di la Controparte_1 penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza dopo la data della sua notifica;
3) Condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, liquidate in € 1.300,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta. Pisa, 6 novembre 2025.
Il Giudice
UC TI
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.