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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 13.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1179/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e cartella esattoriale,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Ivan Siragusa;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore;
- opposta contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 5.2.2025, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249029425151/000 e avverso la sottostante – unitamente ad altre – cartella esattoriale n. 29320110075130349000, avente a
1 oggetto – per quel che qui rileva – “contributi IVS proporzionali commercianti – imposta”
e “contributi INPS somme aggiuntive” relativi all'anno 2008.
Deduce, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione anche a decorrere dalla asserita data di notifica della cartella esattoriale.
Con memoria difensiva depositata in data 16.4.2025, si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “…In via preliminare e/o pregiudiziale CP_1
Chiamare in causa ex artt. 102 c.p.c. ovvero 107 c.p.c. Agenzia delle Entrate Direzione prov. di Catania in persona del legale rappresentante p.t. Accertarsi e dichiararsi il difetto
CP_ di legittimazione passiva dell nonché la carenza di interesse ad agire con la CP_ conseguente inammissibilità del ricorso nei confronti dell' Accertarsi e dichiararsi la regolare notifica della cartella es. 293 2011 00751303 49 e, di conseguenza,
l'inoppugnabilità e/o incontrovertibilità della stessa e l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata a tale titolo esecutivo. In via principale subordinata
CP_ Rigettarsi nel merito, per quanto riferibile all' il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto. Rifusione di spese e competenze a carico del ricorrente ovvero del concessionario per la riscossione in Controparte_3
persona del legale rapp. p.t. ovvero di Agenzia delle Entrate in persona del legale rapp.
p.t. Qualora venisse accertata e dichiarata la prescrizione dei crediti contenuti nel titolo
CP_ esecutivo sopra citato, successivamente alla sua formazione e notifica, l' dovrà esserne tenuto indenne anche relativamente alle spese di giudizio. […]”.
La convenuta , sebbene ritualmente evocata in Controparte_2
giudizio, non si è costituita e va pertanto dichiarata la sua contumacia.
L'udienza del 13.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , avuto riguardo all'oggetto della cartella esattoriale sottesa CP_1 all'intimazione di pagamento impugnata (id est: per quel che qui rileva “contributi IVS proporzionali commercianti – imposta” e somme aggiuntive) e al motivo di opposizione fatto valere da parte ricorrente e di seguito esaminato (id est: prescrizione successiva).
2.2. Quanto al primo profilo occorre evidenziare che la cartella esattoriale de qua – per la parte opposta nel presente giudizio – concerne contributi previdenziali IVS sicché, a prescindere dall'Ente che ha emesso il ruolo, sussiste la legittimazione passiva dell' CP_4
[...] quale titolare sostanziale del credito fatto valere (cfr. pag. 1 del ricorso, in cui parte ricorrente ha precisato che la predetta intimazione di pagamento “…si impugna e contesta limitatamente alle somme di competenza di Codesto Tribunale e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalla cartella di pagamento n. 29320110075130349000 relativa contributi
IVS Relativi all'anno di riferimento 2008, asseritamente notificata il 28/02/2012, per
l'importo di € 4.969,04 oltre contributi per € 574,02. […]”). Controparte_5
Indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, infatti,
l' è comunque il soggetto creditore dei contributi e somme aggiuntive pretesi con la CP_1
cartella esattoriale opposta, sicché non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario e non vi è neppure luogo per disporre – ex art. 102 o 107 c.p.c. – l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione prov. di Catania.
2.3. Quanto al secondo profilo e per quel che qui rileva, il motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione successiva integra un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell' , mentre difetta la legittimazione passiva di (rimasta peraltro contumace). CP_1 CP_6
Ed invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto Controparte_3
statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, Controparte_7
quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere
l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. – est. dott.ssa P.
Mirenda).
2.4. Sempre in via preliminare, va reputato sussistente l'interesse ad agire di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c., tenuto conto della inconfutata notifica dell'intimazione di pagamento de qua in data 9.12.2024 (cfr. documentazione di parte ricorrente).
3. Merito.
3.1. Ciò posto, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalla data di asserita notifica della cartella esattoriale de qua (28.2.2012), siccome indicata nell'intimazione di pagamento impugnata (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
3 A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed invero, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
3.2. Ebbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento opposta.
Ed infatti, tra la data di asserita notifica di tale cartella esattoriale (28.2.2012) e la dedotta – e inconfutata – data di notifica della successiva intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio (9.12.2024), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni convenuti abbiano validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
3.3. A tal proposito, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione
4 successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella sentenza n. 23397 del 17.11.2016, secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_1 dalla l n. 122 del 2010)”.
Quanto alle somme aggiuntive, va infine precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
3.4. Nella specie, d'altronde, non può neppure assumere rilievo la sospensione della prescrizione prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 poiché, a decorrere dall'anzidetta data di asserita notifica della cartella esattoriale (id est: 28.2.2012), la prescrizione quinquennale risulta già maturata alla data di entrata in vigore della normativa emergenziale (id est: D.L. 18/2020), in difetto di ulteriori e tempestivi atti interruttivi della prescrizione invocati e documentati dalle parti convenute.
5 Né, infine, può supplirsi a tale carenza assertiva e probatoria delle parti convenute mediante l'ordine di esibizione genericamente richiesto dall' nella propria memoria CP_1 difensiva con riguardo alla eventuale “…notifica… degli atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica di tale cartella […]”.
3.5. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano allegati e documentati specifici atti interruttivi precedenti alla dedotta notifica dell'intimazione di pagamento opposta e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive cristallizzato nella cartella di pagamento in esame.
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua (con precipuo riferimento ai contributi previdenziali e somme aggiuntive portati dalla CP_1
cartella esattoriale n. 29320110075130349000).
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' , ente titolare della pretesa creditoria, CP_1 disponendo che, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato (e senza necessità di procedere al loro dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018,
11590/2019 e 136/2020).
Nessuna statuizione sulle spese di lite va emessa nei confronti di , stante la CP_6
sua contumacia e il suo difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portato dalla cartella esattoriale impugnata e insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della CP_1 riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento;
6 pone a carico dell' le spese del giudizio, che liquida nella misura complessiva CP_1
(non dimezzata) di € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002; nulla sulle spese nei rapporti tra parte opponente e Controparte_3
.
[...]
Catania, 13 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 13.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1179/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e cartella esattoriale,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Ivan Siragusa;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore;
- opposta contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 5.2.2025, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249029425151/000 e avverso la sottostante – unitamente ad altre – cartella esattoriale n. 29320110075130349000, avente a
1 oggetto – per quel che qui rileva – “contributi IVS proporzionali commercianti – imposta”
e “contributi INPS somme aggiuntive” relativi all'anno 2008.
Deduce, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione anche a decorrere dalla asserita data di notifica della cartella esattoriale.
Con memoria difensiva depositata in data 16.4.2025, si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “…In via preliminare e/o pregiudiziale CP_1
Chiamare in causa ex artt. 102 c.p.c. ovvero 107 c.p.c. Agenzia delle Entrate Direzione prov. di Catania in persona del legale rappresentante p.t. Accertarsi e dichiararsi il difetto
CP_ di legittimazione passiva dell nonché la carenza di interesse ad agire con la CP_ conseguente inammissibilità del ricorso nei confronti dell' Accertarsi e dichiararsi la regolare notifica della cartella es. 293 2011 00751303 49 e, di conseguenza,
l'inoppugnabilità e/o incontrovertibilità della stessa e l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata a tale titolo esecutivo. In via principale subordinata
CP_ Rigettarsi nel merito, per quanto riferibile all' il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto. Rifusione di spese e competenze a carico del ricorrente ovvero del concessionario per la riscossione in Controparte_3
persona del legale rapp. p.t. ovvero di Agenzia delle Entrate in persona del legale rapp.
p.t. Qualora venisse accertata e dichiarata la prescrizione dei crediti contenuti nel titolo
CP_ esecutivo sopra citato, successivamente alla sua formazione e notifica, l' dovrà esserne tenuto indenne anche relativamente alle spese di giudizio. […]”.
La convenuta , sebbene ritualmente evocata in Controparte_2
giudizio, non si è costituita e va pertanto dichiarata la sua contumacia.
L'udienza del 13.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , avuto riguardo all'oggetto della cartella esattoriale sottesa CP_1 all'intimazione di pagamento impugnata (id est: per quel che qui rileva “contributi IVS proporzionali commercianti – imposta” e somme aggiuntive) e al motivo di opposizione fatto valere da parte ricorrente e di seguito esaminato (id est: prescrizione successiva).
2.2. Quanto al primo profilo occorre evidenziare che la cartella esattoriale de qua – per la parte opposta nel presente giudizio – concerne contributi previdenziali IVS sicché, a prescindere dall'Ente che ha emesso il ruolo, sussiste la legittimazione passiva dell' CP_4
[...] quale titolare sostanziale del credito fatto valere (cfr. pag. 1 del ricorso, in cui parte ricorrente ha precisato che la predetta intimazione di pagamento “…si impugna e contesta limitatamente alle somme di competenza di Codesto Tribunale e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalla cartella di pagamento n. 29320110075130349000 relativa contributi
IVS Relativi all'anno di riferimento 2008, asseritamente notificata il 28/02/2012, per
l'importo di € 4.969,04 oltre contributi per € 574,02. […]”). Controparte_5
Indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, infatti,
l' è comunque il soggetto creditore dei contributi e somme aggiuntive pretesi con la CP_1
cartella esattoriale opposta, sicché non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario e non vi è neppure luogo per disporre – ex art. 102 o 107 c.p.c. – l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione prov. di Catania.
2.3. Quanto al secondo profilo e per quel che qui rileva, il motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione successiva integra un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell' , mentre difetta la legittimazione passiva di (rimasta peraltro contumace). CP_1 CP_6
Ed invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto Controparte_3
statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, Controparte_7
quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere
l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. – est. dott.ssa P.
Mirenda).
2.4. Sempre in via preliminare, va reputato sussistente l'interesse ad agire di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c., tenuto conto della inconfutata notifica dell'intimazione di pagamento de qua in data 9.12.2024 (cfr. documentazione di parte ricorrente).
3. Merito.
3.1. Ciò posto, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalla data di asserita notifica della cartella esattoriale de qua (28.2.2012), siccome indicata nell'intimazione di pagamento impugnata (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
3 A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed invero, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
3.2. Ebbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento opposta.
Ed infatti, tra la data di asserita notifica di tale cartella esattoriale (28.2.2012) e la dedotta – e inconfutata – data di notifica della successiva intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio (9.12.2024), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni convenuti abbiano validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
3.3. A tal proposito, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione
4 successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella sentenza n. 23397 del 17.11.2016, secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_1 dalla l n. 122 del 2010)”.
Quanto alle somme aggiuntive, va infine precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
3.4. Nella specie, d'altronde, non può neppure assumere rilievo la sospensione della prescrizione prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 poiché, a decorrere dall'anzidetta data di asserita notifica della cartella esattoriale (id est: 28.2.2012), la prescrizione quinquennale risulta già maturata alla data di entrata in vigore della normativa emergenziale (id est: D.L. 18/2020), in difetto di ulteriori e tempestivi atti interruttivi della prescrizione invocati e documentati dalle parti convenute.
5 Né, infine, può supplirsi a tale carenza assertiva e probatoria delle parti convenute mediante l'ordine di esibizione genericamente richiesto dall' nella propria memoria CP_1 difensiva con riguardo alla eventuale “…notifica… degli atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica di tale cartella […]”.
3.5. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano allegati e documentati specifici atti interruttivi precedenti alla dedotta notifica dell'intimazione di pagamento opposta e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive cristallizzato nella cartella di pagamento in esame.
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua (con precipuo riferimento ai contributi previdenziali e somme aggiuntive portati dalla CP_1
cartella esattoriale n. 29320110075130349000).
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' , ente titolare della pretesa creditoria, CP_1 disponendo che, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato (e senza necessità di procedere al loro dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018,
11590/2019 e 136/2020).
Nessuna statuizione sulle spese di lite va emessa nei confronti di , stante la CP_6
sua contumacia e il suo difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portato dalla cartella esattoriale impugnata e insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della CP_1 riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento;
6 pone a carico dell' le spese del giudizio, che liquida nella misura complessiva CP_1
(non dimezzata) di € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002; nulla sulle spese nei rapporti tra parte opponente e Controparte_3
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Catania, 13 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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