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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9343/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PORTOGHESE FABIO C.F._1
e
VINCENZO CORIA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DESSI' SILVIA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 3 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“Premesso che
- non pendono procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente o domande ad esso connesse;
- le parti sono genitori di: , (C.F. ) nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3
res.te in Villa San Pietro nella via Eleonora d'Arborea 122, cittadina Italiana, maggiorenne non economicamente autosufficiente, portatrice di handicap grave (paraparesi spastica e ritardo mentale), beneficiaria di amministrazione di sostegno, designato nella persona della madre, sig.ra
. Persona_2
- tra i signori e IA, in data 4.10.2001 è stata pronunciata, da parte dell'intestata Autorità, Pt_1
al termine del procedimento n RG 5861/2001, la sentenza di scioglimento del matrimonio,
contraddistinta dal n. 2504/2001 che si allega al presente atto;
- tra le statuizioni ivi previste, veniva stabilito che il signor IA, avrebbe dovuto versare, a titolo di mantenimento per la figlia la somma di Lire 400.000 mensili, oltre quella ulteriore di Lire Per_1
200.000 nel mese di dicembre;
- le parti, in ragione del tempo trascorso e dello stato di inoccupazione del signor IA, hanno raggiunto un differente accordo, e pertanto, intendono adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, pertanto, instano affinché venga modificato, limitatamente alle condizioni economiche, il contenuto della suddetta sentenza.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti chiedono
Pag. 2 a 3 che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore e,
trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, voglia rimettere la causa in decisione affinché il Collegio
con sentenza accolga le seguenti conclusioni
a modifica di quanto previsto al punto 2 della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2504/2001:
1) determinare in € 2.000,00 (duemila/00) annui, l'importo che il signor IA verserà a mani della
SI , a titolo di assegno di mantenimento per la figlia Pt_1 Per_1
2) stabilire che la suddetta somma, venga versata in un'unica soluzione, nel mese di agosto di ciascun anno, entro e non oltre il giorno 10;
3) con rivalutazione decorrente da agosto 2025;
4) invariate le restanti statuizioni;
5) spese del presente giudizio, compensate tra le parti”.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 2504/2001
del Tribunale di Cagliari del 04.10.2001 nel procedimento n RG 5861/2001:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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