Articolo 25 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 24Articolo 26
Versione
17 dicembre 1988
Art. 25. 1. La gestione ordinaria e gli atti di staordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorita' ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.
2. Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988