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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4211/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.R. 4211/25 sul ricorso congiunto svolto da e Parte_1 [...]
; CP_1
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il parere del P.M. (Visto del 3.4.25);
visto l'art.473bis . 51 c.p.c.;
che nulla è da prevedersi sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto del
28.3.25, e, segnatamente “disporre che il sig. a partire dalla data di deposito del ricorso Parte_1 non ha più alcun obbligo di corrispondere alla sig.ra alcuna somma per il mantenimento Controparte_1 della figlia e quindi revocare l'obbligo di corresponsione sia dell'assegno mensile sia del 50% delle Per_1 spese straordinarie. Con compensazione di spese legali tra le parti”;
- nulla per le spese.
Roma 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.R. 4211/25 sul ricorso congiunto svolto da e Parte_1 [...]
; CP_1
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il parere del P.M. (Visto del 3.4.25);
visto l'art.473bis . 51 c.p.c.;
che nulla è da prevedersi sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto del
28.3.25, e, segnatamente “disporre che il sig. a partire dalla data di deposito del ricorso Parte_1 non ha più alcun obbligo di corrispondere alla sig.ra alcuna somma per il mantenimento Controparte_1 della figlia e quindi revocare l'obbligo di corresponsione sia dell'assegno mensile sia del 50% delle Per_1 spese straordinarie. Con compensazione di spese legali tra le parti”;
- nulla per le spese.
Roma 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi