Ordinanza presidenziale 4 marzo 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00672/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2025, proposto da
Alessandro Bianchini, Ios S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Modena, non costituito in giudizio;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza a verbale n. 287/2023 emessa in data 04.07.2023 dal Tribunale di Modena.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Successivamente alla presentazione del ricorso ed all’ordinanza di questo T.A.R del 4 marzo 2025, con la quale si chiedevano chiarimenti in ordine alla mancata ottemperanza di quanto statuito dal G.O., l’Amministrazione provvedeva al pagamento.
Ciò premesso il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Vanno, comunque liquidate le spese legali a parte ricorrente poiché il pagamento è intervenuto successivamente alla presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe indicato, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO