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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 17/12/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 771/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 771/2016 RG promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente in c/da Casciana, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Seba Virga e Gionata Virga,
- Attore/opponente -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Torino, via Corte d'Appello n. 11, P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Santo LO
- Convenuto/opposto –
Controparte_2
- Terzo chiamato in causa contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 giugno 2012 al Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro,
[...] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 101/12, emesso dal Tribunale civile di Pt_1
Caltagirone il 10.04.2012, con il quale era stato intimato al medesimo di pagare la complessiva somma di € 157.000,00 oltre interessi legali dal 30.07.2003 al soddisfo e le spese ed i compensi professionali nella misura di euro 1.838,00 oltre iva e cpa come per legge, premettendo che:
• Con sentenza n. 167.2003 del 18.06.2003 il Tribunale di Caltagirone sez. lavoro condannava in solido tra loro la e la al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_3
1 della complessiva somma di € 116.183,42 oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria dal 17.11.1997 alla data di pubblicazione della sentenza, nonché ai soli interessi legali da tale ultima data sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno occorso all'opponente a cagione dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 17.11.1997.
• Con atto di precetto notificato in data 23.06.2003 alla e alla Controparte_2 CP_1 intimava il pagamento della somma di € 157.580,12 comprensivi della sorte Parte_1 capitale e degli accessori di legge.
• La provvedeva al pagamento in favore dell'intimante dell'importo Controparte_3 precettato.
• A seguito di gravame proposto dalla , la Corte d'Appello di Catania Parte_2 sez. Lavoro con sentenza n. 928 del 17.11.2005 (depositato il 15.02.2006) dichiarava l'insussistenza della garanzia assicurativa prestata dalla medesima, e in riforma dell'impugnata sentenza condannava la sola al risarcimento del danno in favore di Controparte_2
. Parte_1
• Avverso il citato dictum e proponevano ricorso innanzi la Parte_1 Controparte_2
Corte di cassazione che li rigettava entrambi.
• Pertanto, La intimava a il pagamento di quanto Controparte_3 Parte_1 precedentemente versato allo stesso in esecuzione della sentenza di I grado poi riformata in
Appello.
Tanto premesso, ritenendo non dovuto la restituzione chiesta dalla compagnia d'assicurazione, ha chiesto al Tribunale adito, previa autorizzazione a chiamare in giudizio Parte_1 [...]
: Controparte_2
➢ La revoca del decreto ingiuntivo previa dichiarazione del proprio difetto di legittimazione processuale.
➢ In subordine considerare unico obbligato al pagamento dell'importo ingiunto la
[...]
a titolo di regresso. Controparte_2
➢ Condannare la a tenere indenne e a manlevare l'opponente di ogni Controparte_2 eventuale somma lo stesso sarà condannato a versare in favore della compagnia d'assicurazione.
Con memoria di costituzione risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la
[...] la quale respingeva le avverse argomentazioni deducendo: Controparte_4
• L'incompetenza funzionale del Tribunale adito in funzione di Giudie del Lavoro atteso che il ricorso per ingiunzione è stato proposto dinanzi al Tribunale in funzione ordinaria, mentre l'opposizione è stata presentata dinanzi alla sezione lavoro del medesimo Tribunale.
2 • Che il credito ingiunto non ha natura di credito di lavoro, e unico soggetto obbligato alla restituzione, per effetto di una pronuncia giurisdizionale, è colui in favore del quale quelle somme sono state erogate in forza di una sentenza poi parzialmente riformata in sede di gravame.
Tanto premesso, la ha chiesto all'intestato Tribunale: Controparte_4
• In via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
• Nel merito il rigetto dell'opposizione.
• In subordine in caso di accoglimento della chiamata di terzo formulata dall'opponente e della relativa domanda, condannare alla restituzione della somma per cui è Controparte_2 causa in favore della Parte_3
il contraddittorio, inizialmente il giudizio veniva incardinato presso la sezione lavoro
[...] dell'intestato Tribunale ed iscritto al n. 779.2012 RGL. In tale funzione il Giudice, con ordinanza del 12.03.2013 respingeva l'eccezione di inesistenza del decreto opposto per violazione delle norme sulla competenza del Giudice adito, autorizzava la chiamata del terzo , e Controparte_2 concedeva, altresì, la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. Successivamente il
Tribunale, verificata la regolarità della notifica al terzo chiamato in causa, che tuttavia non si costituiva, con ordinanza del 30.05.2016, rilevato che se sotto il profilo della validità del decreto ingiuntivo, tuttavia sotto il profilo del rito ai sensi dell'art. 645 cpc la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo impedisce l'operatività del principio per cui per le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409 n. cpc devono intendersi (…) anche quelle controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente a detto rapporto a detto rapporto (…) come nel caso di domanda di risarcimento danni per infortuno sul lavoro, dichiarava la competenza funzionale del Giudice ordinario a conoscere della presente opposizione, rimettendo gli atti al Presidente per la designazione del magistrato tabellarmente competente. Assegnato il fascicolo al Giudice ordinario, ed iscritto al n. 771.2016 RG, veniva disposta la prima comparizione delle parti all'udienza del
09.02.2017. Concessi i termini i termini ex art.183 VI comma cpc, dopo vari rinvii, dovuti all'avvicendamento di diversi titolari del procedimento, la causa veniva trattenuta per la decisione in data 07.02.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
In via propedeutica deve essere dichiarata la contumacia della che, sebbene Controparte_2 regolarmente citata, non si è costituita.
Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione
3 sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto
(avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente (avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Tribunale di Torino. Sez. I,
25.06.2018 n. 3285).
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che
i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. Civile
22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Nel merito la domanda è infondata per i motivi appresso indicati. Come è noto, la riforma, totale o parziale, di una sentenza appellata dà luogo a due ordini di effetti che si riverberano sul piano interno ed esterno rispetto al provvedimento giurisdizionale riformato (il cd effetto espansivo interno ed esterno). Principio, questo, espresso dall'art. 336 cpc a mente del quale, La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. Analogamente a quanto avviene con la nullità conseguenziale in ambito amministrativo, il venir meno di quelle parti di sentenza cassate travolge, tra l'altro, anche tutti gli atti di natura esecutiva che trovavano fondamento sul dictum impugnato. Da ciò consegue che chi abbia effettuato un pagamento in esecuzione di una sentenza successivamente riformata in appello, ha diritto a richiedere la restituzione del quantum pagato nei confronti di chi l'ha ricevuto. La riforma (totale o parziale) di una sentenza impugnata, infatti, priva di qualsiasi causa giustificativa tutte le prestazioni poste in essere in forza del medesimo provvedimento giurisdizionale, concretizzando, pertanto, un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ai sensi del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Tuttavia, a differenza di quanto specificato nella norma civilistica, il diritto al ripristino della situazione patrimoniale disciplinata dall'art. 336 c.p.c., sorge per il solo fatto della riforma in sede di gravame prescindendo da qualunque indagine in ordine alla
4 sussistenza della buona fede in capo all'accipiens. Come più volte affermato dai Giudici Ermellini
(indirizzo inaugurato dalla Corte di cassazione sez. lav. sentenza n. 16659/2005), il diritto alla restituzione viene in essere, sic et simpliciter, in virtù della pronuncia che riforma la sentenza di primo grado, unico titolo che la parte vittoriosa può vantare nei confronti della parte soccombente in appello (ma che aveva vinto in primo grado). Ed invero, L'azione di restituzione e riduzione in pristino non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza;
prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo
e della provvisorietà dei suoi effetti, chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento (Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27 marzo – 8 maggio
2014, n. 9929; conf. Cass. civ. 20 ottobre 2011, n. 21699). Nel caso di specie, non può sussistere alcun dubbio in ordine al venir meno di ogni causa giustificatrice del pagamento effettuato dalla società opposta in favore dell'attore in esecuzione di una sentenza che, successivamente impugnata, la Corte d'Appello ha dichiarato non dovuto per effetto dell'insussistenza della garanzia assicurativa da parte della nei confronti della con Parte_4 Controparte_2 riferimento al risarcimento del danno biologico e del danno morale. Le argomentazioni dell'opponente, secondo le quali la società opposta avrebbe dovuto rivolgere le proprie istanze restitutorie alla sono prive di fondamento giuridico. In un'azione di Controparte_2 ripetizione di indebito o di ricostituzione patrimoniale per pagamenti non dovuti, la legittimazione attiva è attribuita al solvens, mentre quella passiva non può che essere ricondotta in capo all'accipiens. Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che, La ripetizione
d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il “solvens” ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato
(Corte di cassazione, civile, Ordinanza del 28 febbraio 2024 n. 5268). Sullo stesso solco tracciato dai Giudici Ermellini, si colloca anche la giurisprudenza di merito, secondo cui, In tema di restituzione somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata ex art. 336 cpc, la riforma
5 della sentenza comporta il venir meno immediato dell'efficacia esecutiva dell'efficacia esecutiva della stessa e degli atti di esecuzione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate.
La legittimazione attiva della domanda restitutoria spetta al solvens, ossia a colui che ha materialmente effettuato il pagamento, indipendentemente dalla sua qualità di parte del giudizio conclusosi con la sentenza riformato. (Corte d'Appello di Napoli sezione civile sentenza n. 6005 del 11.06.2024). Alla luce di quanto sopra argomentato, l'opposizione spiegata da Parte_1 non può trovare accoglimento in questa sede deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese, liquidate secondo i parametri di cui al dm 55.14, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• In via preliminare dichiara la contumacia di Controparte_2
• Rigetta, per le causali in parte motiva, l'opposizione di . Parte_1
• Condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_4 spese processuali liquidate in € 8.433,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone, il 17 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
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