Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 11916/2024 R.G. promossa da: rappr. e dif. dagli avv. ti GIGLIO ROBERTO e CECI Parte_1
GIROLAMO;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
:
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2024 il ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di aver presentato nelle date 6.11.2023 e 17.11.2023 istanze amministrative presso la competente sede di Bari al fine di ottenere CP_1 il riconoscimento della tendinopatie delle spalle e dell'epicondilite quali malattie professionali ai sensi del DPR 1124/65 e s.m.i.; che l di Bari con lettere del 3.2.2024 e del 9.2.2024 accoglieva le CP_1 domande e riconosceva la sussistenza del nesso causale fra le malattie denunciate ed il lavoro espletato dal medesimo determinando la menomazione dell'integrità psico fisica subita dal medesimo nella misura del 6% per la tendinopatie delle spalle e del 2% per epicondilite bilaterale e quantificava il danno complessivo nella misura del 7% con pagamento del
CP_1
- di conseguenza, condanni l al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma complessiva di €. 1.267,39, a saldo di quanto già percepito, o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanni la parte resistente al pagamento dei compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cnap come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c. ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiari integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e va rigettato per le medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate, esposte da altro collega di questa
Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con riferimento ad un caso analogo
(cfr. Sentenza n. 766/2025 pubbl. il 25/02/2025, estensore dott. Francesco
De Giorgi).
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede:
“In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché
a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'àmbito del CP_1 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico».
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò detto, va ricordato che la Corte di cassazione ha più volte ribadito che, nel nuovo regime introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, il giudice, e per esso il ctu, deve far riferimento al D.M. 12 luglio
2000 di approvazione della tabella delle menomazioni, della tabella di indennizzo danno biologico e della tabella dei coefficienti (cfr, Cass., n.
11940/08).
Il suddetto decreto ministeriale costituisce pertanto un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna e non già di norme amministrative interne, le cui violazioni sono pertanto denunciabili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3," (cfr Cass. n. 13574/14; n.
26299/11).
Va poi ricordato che in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall'art. 13 del d.lg. n. 38 del
2000 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6 per cento sino al 16 per cento subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico.
Condizione essenziale per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell pertanto, è il verificarsi dell'infortunio o CP_1 della malattia professionale successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico.
Tale decreto, all'allegato 1, prevede che: “….Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni…
In caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti…
Per menomazioni concorrenti devono intendersi quelle che incidono su organi od apparati strettamente sinergici…”.
Dalla lettura di tale norma appare chiaro che l' ha correttamente CP_1 liquidato i postumi delle patologie sofferte dal ricorrente unificandoli in modo corretto. E' infatti pacifico che si sia in presenza di menomazioni coesistenti ( epicondilite bilaterale pari al 2% e tendinopatia spalle pari al 6% ).
Ne deriva che, essendo pacificamente dinanzi a eventi verificatisi dopo l'entrata in vigore del d.lgs n.38/00, la valutazione complessiva della lesione all'integrità psicofisica derivante da due distinte patologie professionali coesistenti, deve essere effettuata, a mente del d.m. citato, tenendo conto della sintesi delle menomazioni sulla base dell'obiettività clinica e dell'effettivo pregiudizio subito senza effettuare una mera sommatoria aritmetica delle lesioni stesse.
Non vi è alcun riferimento normativo per l'applicazione dell'invocata formula di e tenuto conto che il ricorrente lamenta CP_3 esclusivamente l'errato criterio di calcolo della liquidazione e non anche le percentuali d'invalidità riconosciute per le patologie sofferte, il ricorso deve essere rigettato in quanto, come detto, corretto appare il criterio di unificazione.
Le spese di giudizio sono irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili
Bari, 01.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli