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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 28/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.28 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione da
(C.F.: ). Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malesani in forza di espressa procura speciale alle liti, allegata all'atto di citazione in appello
CONTRO
(CF: ) in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._2 [...]
(CF: ) Per_1 C.F._3
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE rappresentata e difesa dall'Avv. Eddy Ferrari in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data
31.5.2023 n. 1091/2023
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, in via preliminare: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza del Tribunale di Verona ex artt. 283 e 351 c.p.c., dichiarandosi l'appellante sin d'ora disponibile al versamento della cauzione che eventualmente codesta Corte vorrà fissare a carico della stessa;
nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza n° 1091/2023, resa in primo grado inter partes dal Tribunale Civile di Verona, in persona del Giudice Unico dott.ssa Stefania
Abbate – R.G. n. 10112/2019, pubblicata il 1°/06/2023, promossa dalla sig.ra
[...] ei confronti delle sig.re e Pt_1 Persona_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
-in via principale,
a) respingersi in quanto infondata in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione della quota indivisa di ½ della porzione immobiliare censita al
Catasto fabbricati del Comune di Verona, foglio 195, mappale 84, sub 6;
b) accertata la realizzazione da parte delle convenute delle immutazioni lesive del decoro architettonico dell'edificio, anche in relazione alle opere di cui ai punti evidenziati ai numeri 1), 2) e 3) di C.T.U. e richiamati in parte motiva dell'impugnata sentenza alla sua pag. 7 (vale a dire il posizionamento in facciata di tubatura per il gas metano e di un motore esterno per la climatizzazione, nonché la chiusura di parte di una finestra sul prospetto Est dell'edificio), condannarsi le convenute, in solido, al versamento in favore dell'attrice della ulteriore somma di € 10.000,00 - da sommarsi all'importo di € 8.172,00, già riconosciuto in primo grado -, oltre interessi legali e rivalutazione dal 07.12.2018 al saldo, fatta salva la maggior o minor somma dovesse risultare provata in corso di causa, anche in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c.;
-sull'appello incidentale e riconvenzionale di controparte, respingersi detta domanda, sulla base del fatto che la presente causa è incentrata sulla lesione del “decoro architettonico” operato dalle convenute, anche sulle ringhiere, in spregio all'armonia del fabbricato, che il Tribunale di Verona ha ritenuto compromessa dalle opere commissionate dalle convenute e, di conseguenza, la censura avanzata da pag. 2/13 queste ultime si configura inammissibile, oltre che infondata, perché non si confronta con la motivazione sul punto del Giudice di prime cure.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, ivi incluse le spese affrontate per la C.T.U., oltre al rimborso delle spese forfettarie, C.P.A. 4% e I.V.A. sulle voci soggette.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'Ecc.me Corte d'Appello:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità, per i motivi esposti in atti, dell'appello limitatamente alle conclusioni svolte sub b nell'atto di appello stesso;
In via principale; respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i mo-tivi tutti sopra esposti.
In via incidentale e riconvenzionale: riformare parzialmente la sentenza n. 1019/2023 del Tribunale di Verona (RG n. 10.112/2019) pubblicata il 1.6.2023 non noti-ficata nella parte in cui condanna le convenute a corrispondere alla attrice la somma di euro
3.500,00 a fronte della realizzazione del parapetto metallico sulle terrazze e conse- guentemente respingere ogni domanda avversaria sul punto in quanto infondata in fatto ed in diritto, condannando parte appellante a restituire alle appellate la suddetta somma di euro 3.500,00 oltre interessi e rivalutazione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , proprietaria esclusiva di Parte_1 un'unità immobiliare al piano rialzato di un fabbricato in Verona, citava in giudizio e , lamentando la violazione delle norme in tema di Persona_1 Controparte_1 condominio sotto il profilo della lesione al decoro architettonico e l'aggravio di servitù derivanti dalle innovazioni da queste apportate unilateralmente allo stabile durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e suddivisione in due appartamenti della loro proprietà situata al piano sovrastante, ultimati nel 2018, chiedendo la condanna delle convenute alla rimessione in pristino “con particolare riferimento agli impianti illegittimamente installati, allo stato delle facciate e del vano scala di accesso alle cantine, alla tipologia degli infissi, ai suoi prospetti plano-volumetrici, al pluviale ed al cancello di accesso carraio” o, in subordine, al pagamento di una somma commisurata pag. 3/13 al pregiudizio cagionato, oltre al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni d'acqua verificatesi durante la realizzazione delle opere di ristrutturazione quantificati in euro 1217,00 ed al rimborso della quota del 50 % di spese sostenute da essa attrice per la realizzazione di un cancello e la manutenzione delle parti comuni. Chiedeva altresì il risarcimento del danno alla salute.
Si costituivano e sostenendo che l'attrice aveva, di Persona_1 Controparte_1 fatto, autorizzato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e, quanto al credito di rimborso, evidenziando che la casa era abitata dalla sig.ra fino al 2015 e CP_2 che quest'ultima aveva sempre provveduto al pagamento di quanto necessario per la manutenzione ordinaria del compendio concorrendo alle spese necessarie.
Insistevano, in ogni caso, per il rigetto di ogni pretesa e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna della sig.ra al rimborso di spese ed imposte anticipate Pt_1 nel suo interesse, alla rimessione in pristino relativamente ad una canna fumaria non a norma e causa di immissioni, ad una parete divisoria atta ad isolare la propria caldaia, eretta nella cantina delle convenute e ad un faretto sul retro dell'edificio, nonché
l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà ovvero della comproprietà di un vano a sgabuzzino con accesso indipendente che era stato chiuso dall'attrice con una porta chiusa a chiave mai consegnata alle convenute. Chiedevano altresì di provvedere alla correzione dell'accatastamento del garage erroneamente intestato alle convenute ma di proprietà dell'attrice.
Espletata CTU e sentiti alcuni testimoni, il Tribunale di Verona accoglieva parzialmente le domande condannando le convenute e alla rimessione in pristino del CP_1 Per_1 prospetto Sud mediante la rimozione della chiusura metallica della nicchia della caldaia con la posa in opera di un serramento/porta della medesima tipologia di quello precedentemente esistente e al versamento in favore dell'attrice della somma di €
8.172,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal 07.12.2018 al saldo, in luogo del rispristino delle altre innovazioni lesive del decoro (tamponatura/chiusura di una parte di una forometria esterna sul prospetto Est, sostituzione dei parapetti metallici di entrambe le terrazze di cui alle abitazioni al piano primo, parziale tinteggiatura del compendio immobiliare), ma la cui rimozione sarebbe stata troppo onerosa.
pag. 4/13 Condannava, altresì, le convenute al pagamento della ulteriore somma di € 1.217,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal 07.12.2018 al saldo, per il ripristino dei soffitti interessati dalle problematiche infiltrative.
Ordinava, invece, all'attrice di provvedere al corretto accatastamento del garage Pt_1 nonché alla rimozione della canna fumaria fonte di immissioni.
Accertava l'intervenuta usucapione in favore delle convenute della quota indivisa di ½ dello sgabuzzino.
Rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dall'attrice in quanto priva di riscontro.
Le spese di lite venivano integralmente compensate, mentre quelle di CTU poste a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , impugnando la sentenza nella Parte_1 parte in cui ha riconosciuto la comproprietà per usucapione dello sgabuzzino e non ha riconosciuto il ristoro per alcune delle opere realizzate dalle convenute. Ha poi impugnato i capi relativi alla regolamentazione delle spese di lite e di CTU.
Si sono costituite in grado di appello Persona_1 Controparte_1
(quest'ultima, successivamente alla morte della madre, anche quale erede) resistendo al gravame e proponendo appello incidentale avente ad oggetto la riforma della sentenza con riferimento alla sola condanna a rifondere la somma di euro 3.500,00 per la sostituzione delle ringhiere delle terrazze, osservando che le ringhiere erano state sostituite in conformità al DM 236 del 14.6.1989 in quanto quelle originali non erano a norma.
Rigettata l'istanza di inibitoria veniva fissata udienza di rimessione in decisione per il
20.5.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già formulate.
2. Preliminarmente sulla eccezione preliminari di parziale inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. in riferimento all'impugnazione del capo 6.
Parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello avente ad oggetto il capo 6 del dispositivo di sentenza evidenziando come in esso l'appellenate si limiti a sottolineare pag. 5/13 come non siano stare prese in considerazione a fini risarcitori le opere di cui ai punti 1),
2) e 3) della C.T.U. chiedendo la riforma della sentenza sul punto ma senza indicare le violazioni di legge asseritamente rinvenibili sul punto e il loro rilievo.
In effetti il motivo di appello è così formulato: Quanto al capo 6 di sentenza, intendiamo soltanto evidenziare come la CTU in atti non abbia voluto considerare meritevoli di indennizzo alcune opere commissionate dalla controparte senza il previo assenso dell'appellante e certamente lesive del decoro e dell'armonia architettonica dello stabile: facciamo riferimento alle opere di cui ai punti evidenziati ai numeri 1), 2)
e 3) di CTU e richiamati in parte motiva dell'impugnata sentenza alla sua pag. 7 (vale
a dire il posizionamento in facciata di tubatura per il gas metano e di un motore esterno per la climatizzazione, nonché la chiusura di parte di una finestra sul prospetto Est dell'edificio), elementi questi degni di debita riconsiderazione da parte di codesta
Corte, anche alla luce del corredo fotografico allegato alla citazione (doc. 2 – lettere
Gbis, F, I) e delle osservazioni critiche fatte pervenire dal C.T.P. attoreo, geom.
(conf.: Cass. Civ., Sez. II, ord. n° 18928 dell'11/09/2020). Per_2
Il giudice di primo grado ha motivato l'esclusione del pregiudizio al decoro architettonico degli interventi costituiti dal posizionamento di una tubatura di adduzione del gas metano, dal posizionamento di un motore per la climatizzazione e dalla sostituzione degli infissi in legno con infissi in PVC (indicati come 1, 2, 3 nella CTU) condividendo le valutazioni del CTU in punto di modesta entità degli interventi quanto ai primi due e di insussistenza di profili incidenti sull'aspetto dell'edificio quanto al terzo intervento avendo gli infissi la medesima colorazione di quelli installati al piano rialzato.
L'appellante non si confronta con la motivazione resa in sentenza e si limita a richiedere una nuova valutazione senza esporre le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
Tale motivo di appello va dunque dichiarato inammissibile.
3. Appello principale, disamina dei restanti motivi.
pag. 6/13
3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 246 c.p.c. ed all'art. 1158 c.c.- errata valutazione delle testimonianze e loro rilevanza ai fini della decisione.
Lamenta l'appellante una errata valutazione delle prove, in particolare testimoniali, su cui il giudice di prime cure ha fondato la pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, evidenziando profili di inattendibilità del testimone in quanto coniuge di una delle parti nonché titolare dell'impresa che aveva Tes_1 eseguito i lavori di ristrutturazione e suddivisione dell'immobile di proprietà Pt_2 con un interesse specifico nella causa ravvisabile nel suo possibile
[...] coinvolgimento come chiamato in giudizio, per costringerlo a tenere indenne le convenute dalle conseguenze a loro carico di opere da queste non assentite.
Evidenzia come come i testimoni introdotti dall'attrice (in particolare e Tes_2 Tes_3 abbiano affermato l'uso esclusivo dello sgabuzzino da parte dell'attrice, mentre la convenuta si è sottratta al disposto interrogatorio formale. Persona_1
L'assenza di possesso continuo e uti condomina troverebbe conferma nel fatto che
(padre di aveva costruito una tettoia al di fuori del CP_3 Controparte_1 suddetto sgabuzzino per riporre i suoi attrezzi come riferito dal teste Tes_3
Sostiene come al più si possa configurare una ipotesi di tolleranza e, in diritto, contesta l'ammissibilità dell'usucapione della metà pro indiviso.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente quanto alla mancata comparizione all'interrogatorio formale di
[...]
, al di là delle implicazioni (tutt'altro che obbligate) che ne derivano ai sensi Per_1 dell'art. 232 c.p.c., è sufficiente osservare che all'udienza del 14.9.2021 (in cui invece la convenuta si è presentata e ha reso interrogatorio) è stato depositato certificato CP_1 medico attestante legittimo impedimento e che all'udienza del 22.2.2022, a fronte della riproposizione da parte del procuratore attoreo della richiesta di interrogatorio, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Il giudice di I grado ha ritenuto provato il compossesso sulla base di una serie di elementi costituiti non solo dalle dichiarazioni testimoniali di e Tes_4 Tes_1 sull'utilizzo dello sgabuzzino da parte del dante causa e della madre Persona_3
pag. 7/13 ma anche dall'avere le convenute versato le imposte su tale bene loro CP_2 catastalmente intestato.
Va, innanzitutto, osservato che è consolidato il principio di diritto su cui il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione secondo cui “su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso "pro indiviso" tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà "pro indiviso" del medesimo bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Tale situazione di compossesso non esige l'esclusione del possesso del proprietario (trattandosi in tal caso, altrimenti, di possesso esclusivo), né richiede che il compossessore effettivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l' "animus possidendi" che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa "uti condominus"”
(Cass.Sez. 2 n. 16695 del 13/06/2023; Sez. 2, n. 16914 del 02/08/2011; Sez. 2, n. 13082 del 09/09/2002) e l'appellante non offre argomenti che inducano a discostarsi da tali principi.
Vanno poi esclusi profili di inattendibilità del teste (peraltro mai adombrati Tes_1 nel corso del giudizio di I grado) ricondotti alla posizione di titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori di cui si chiede la riduzione in pristino, tenuto conto che le dichiarazioni assunte a base della decisione attengono all'utilizzo dello sgabuzzino da parte della famiglia circostanza su cui egli non vanta alcuno specifico interesse CP_1 né potendo rilevare, sotto tale profilo, il mero legame familiare con le parti in causa, che accomuna anche i testimoni di parte attrice (figli dell'appellante), essendo impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese tenuto conto dell'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per il coniuge, i parenti e gli altri soggetti indicati dall'art. 247 cod. proc. Civ. (Cass. sez. 2 n. 7061 del 15/05/2002),
Si osserva che, nel caso di specie, si verte, appunto, in ipotesi di compossesso e non di possesso esclusivo e le testimonianze introdotte da parte convenuta hanno confermato l'utilizzo dello sgabuzzino da parte della famiglia (attrezzature giardinaggio, CP_1
Tes_ giochi della nipote , pur sostenendone l'utilizzo esclusivo. pag. 8/13 E' ben vero che i testi di parte attrice/appellante hanno, parimenti e per contro, affermato che quello sgabuzzino sarebbe stato utilizzato esclusivamente dalla signora per il deposito di frutta e verdura, ma si tratta di dichiarazioni uguali e contrarie Pt_1 rispetto a quelle rese dai testimoni di parte convenuta/appellata e il dato positivo che emerge dalle dichiarazioni dei testi delle parti contrapposte è, appunto, che entrambe le famiglie utilizzavano lo sgabuzzino, a conferma del compossesso di quel bene.
Né portano a diversa conclusione le dichiarazioni rese dal teste che ha riferito Tes_3 che gli attrezzi da giardino del sig. venivano riposti sotto una tettoia CP_3 costruita a sinistra dei tre scalini che conducono allo sgabuzzino: “il vecchio proprietario sig. aveva parlato con mio padre e si era fatto una piccola CP_3 tettoia, laterale a sinistra dei tre scalini che conducono al sottoscala, allo sgabuzzino
(lo sgabuzzino è in pratica un sottoscala), dove metteva da una parte la legna e dall'altra due attrezzi, la zappa, il badile” (udienza 22.2.2022).
E, infatti, il teste non fa che confermare la presenza, utilizzo e ricovero dell'attrezzatura da giardino della famiglia CP_1
Tes_ Tuttavia della tettoia ricordata dal teste non vi è traccia nelle foto in atti e i testi e hanno dichiarato che quegli attrezzi erano riposti, invece, nello sgabuzzino, Tes_4 quindi se ne deve concludere che quella fosse la zona di ricovero abituale degli attrezzi: se anche per un periodo vi fosse stata la tettoia riferita dal teste ciò non esclude Tes_3
l'utilizzo promiscuo dello sgabuzzino, anche per il ricovero degli attrezzi (oltre che per i Tes_ giochi di , nel medesimo periodo, il che è logicamente compatibile con la maggiore funzionalità di un locale coperto, quale lo sgabuzzino, per tenere gli attrezzi, lontano dalle intemperie.
Va poi considerato che l'utilizzo dello sgabuzzino in compossesso trova conferma in una pluralità di elementi di fatto che, univocamente considerati, non fanno che corroborare le dichiarazioni testimoniali sull'utilizzo da parte anche del nucleo Volpi dello sgabuzzino.
Depongono in tal senso:
- Ubicazione e libera accessibilità dello sgabuzzino: lo sgabuzzino è ubicato nel lato del terreno contraddistinto al mappale 217 di proprietà (docc.Q, R CP_1 fascicolo I grado convenute) tant'è che per accedervi l'attrice/appellante deve pag. 9/13 passare per il giardino delle convenute/appellate; fino al 2017/2018 (cioè sino all'apposizione della porta) era aperto (circostanza incontestata e confermata da tutti i testi) e, quindi, liberamente accessibile;
affaccia sul giardino di proprietà
con stretta funzionalità rispetto al ricovero dei necessari attrezzi di CP_1 giardinaggio.
- Nel corso dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2018 gli operai vi avevano riposto alcuni attrezzi, dato indicativo della presenzaa di un uso consolidato nel tempo.
- Lo sgabuzzino risulta, sin dal 1983, accatastato alle convenute/appellate, che ne hanno sempre pagato i relativi tributi comunali e statali.
A fronte di tale quadro che consente di ritenere accertato un utilizzo continuato e quotidiano dello da parte della famiglia non può che confermarsi la Parte_3 CP_1 decisione di primo grado, tenuto conto che “in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poichè l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà e occasionalità, in di presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito
l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza” (Cass. sez. 2,
n.9275 del 16/04/2018), onere in alcun modo assolto dall'appellante.
3.2. Errata e/o contradditoria interpretazione e/o applicazione di legge in tema di spese di lite.
Lamenta l'appellante che non è sufficiente una qualsivoglia soccombenza reciproca per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, adottando poi lo stesso criterio compensativo per gli esborsi della CTU e che il giudice di primo grado avrebbe, piuttosto, dovuto soppesare il contenuto delle singole statuizioni di condanna e raffrontare il peso di ciascuna onde individuare la parte maggiormente soccombente.
Il motivo è infondato.
E' sufficiente considerare che l'appellante fonda sul valore economico delle domande accolte in suo favore la necessità di riforma della regolamentazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado, senza tuttavia offrire in raffronto la quantificazione economica delle domande riconvenzionali accolte svolte dalle pag. 10/13 convenute, sicché l'argomento per cui le domande dell'attrice hanno valore
“consistentemente” superiore resta privo di riscontro e, dunque, le convenute non possono ritenersi maggiormente soccombenti.
Ciò che rileva, per contro, è l'accoglimento di parte delle domande riconvenzionali (con rigetto delle altre) e l'accoglimento di solo parte delle domande dell'attrice (con rigetto delle altre) con pacifica reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione integrale anche valorizzando il principio della causalità rispetto al giudizio.
Le spese di CTU, pur potendo essere regolamentate in modo indipendente dalle spese di lite, sono state correttamente poste a carico di entrambe le parti in misura uguale, tenuto conto che la CTU ha riscontrato solo in parte le doglianze dell'attrice e in parte quelle della convenuta.
4. L'appello incidentale. impugna il punto 2 della sentenza limitatamente alla parte in cui Controparte_1 condanna le convenute a versare la somma di euro 3.500,00 (oltre interessi e rivalutazione) all'attrice per l'ipotesi in cui decida di sostituire il proprio parapetto metallico con altro equivalente a quello installato dalle convenute, recependo acriticamente le conclusioni del CTU.
Si sostiene la violazione del D.M n. 236 del 14.6.1989 in quanto, come osservato dal consulente tecnico di parte convenuta, la sostituzione delle ringhiere poteva essere fatta soltanto nelle forme previste dal D.M., posto che le ringhiere originali non rispettavano i requisiti richiesti dal Decreto stesso e, dunque, non vi è fondamento per una pronuncia risarcitoria a fronte di una condotta obbligata e conforme a legge, non potendo rinvenirsi il presupposto nella scelta estetica obbligata dalla tipologia installata dalle convenute/appellate.
Il motivo è infondato.
Il risarcimento è stato riconosciuto per lesione del decoro architettonico dell'edificio sulla base della considerazione che (anche) tale innovazione abbia comportato una significativa lesione del decoro e dell'aspetto armonico dell'intero stabile, risultando ben visibile “a colpo d'occhio” e determinando una sostanziale alterazione della simmetria e delle linee architettoniche dei diversi prospetti, connotati ora (anche) da parapetti non uniformi. pag. 11/13 Quindi, non rileva che l'intervento sia stato fatto (doverosamente) nel rispetto del D.M.
n. 236/1989 né il risarcimento è legato all'avere determinato una scelta obbligata in capo all'attrice laddove decidesse a sua volta di sostituire i parapetti, ma nell'aver adottato una tipologia di parapetti non in linea con le caratteristiche originarie dell'edificio.
Non è la sostituzione dei parapetti in sé a determinare il pregiudizio, ma la sostituzione con parapetti che hanno (contribuito) ad alterare le linee e le strutture che caratterizzano l'edificio e che gli regalano una sua fisionomia armonica (cfr. pag.19 CTU).
La lesione al decoro non è posta in discussione dall'appellante incidentale e, del resto, le conclusioni del CTU sono immediatamente riscontrabili dalle fotografie in atti ( in particolare 1,2,3,4,5,,36,37,38 allegati alla CTU) quanto ad alterazione significativa del decoro architettonico dell'edificio - per il quale, come noto, è sufficiente l'alterazione dell'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio - tenuto conto della tipologia di parapetti adottati rispetto a quelli esistenti.
A fronte dell'incontestata lesione del decoro architettonico la condanna trova il suo presupposto nella necessità di ristoro economico sulla base del principio per cui “in tema di condominio negli edifici, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale (nella specie, per effetto della realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata), il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata, in quanto di per sé meritevole di salvaguardia, dalle norme che ne vietano l'alterazione” (Cass. Sez. 2 n. 25790 del
13/11/2020).
5. Regolamentazione delle spese.
Considerata l'integrale conferma della sentenza di primo grado le spese di lite vanno regolamentate sulla base del principio espresso dalle SU 32061/2022 secondo cui la reciproca soccombenza è “configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”.
pag. 12/13 Le spese vanno, dunque, integralmente compensate anche in grado di appello tenuto conto del rigetto di entrambi gli appelli (principale e incidentale) e dunque della soccombenza reciproca.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 31.5.2023 n. CP_1
1091/2023.
2) compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio;
3) l'appellante principale e l'appellante incidentale in Parte_1 Controparte_1 proprio e quale erede di sono obbligate a versare un ulteriore importo Persona_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 8.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 28/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.28 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione da
(C.F.: ). Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malesani in forza di espressa procura speciale alle liti, allegata all'atto di citazione in appello
CONTRO
(CF: ) in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._2 [...]
(CF: ) Per_1 C.F._3
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE rappresentata e difesa dall'Avv. Eddy Ferrari in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data
31.5.2023 n. 1091/2023
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, in via preliminare: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza del Tribunale di Verona ex artt. 283 e 351 c.p.c., dichiarandosi l'appellante sin d'ora disponibile al versamento della cauzione che eventualmente codesta Corte vorrà fissare a carico della stessa;
nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza n° 1091/2023, resa in primo grado inter partes dal Tribunale Civile di Verona, in persona del Giudice Unico dott.ssa Stefania
Abbate – R.G. n. 10112/2019, pubblicata il 1°/06/2023, promossa dalla sig.ra
[...] ei confronti delle sig.re e Pt_1 Persona_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
-in via principale,
a) respingersi in quanto infondata in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione della quota indivisa di ½ della porzione immobiliare censita al
Catasto fabbricati del Comune di Verona, foglio 195, mappale 84, sub 6;
b) accertata la realizzazione da parte delle convenute delle immutazioni lesive del decoro architettonico dell'edificio, anche in relazione alle opere di cui ai punti evidenziati ai numeri 1), 2) e 3) di C.T.U. e richiamati in parte motiva dell'impugnata sentenza alla sua pag. 7 (vale a dire il posizionamento in facciata di tubatura per il gas metano e di un motore esterno per la climatizzazione, nonché la chiusura di parte di una finestra sul prospetto Est dell'edificio), condannarsi le convenute, in solido, al versamento in favore dell'attrice della ulteriore somma di € 10.000,00 - da sommarsi all'importo di € 8.172,00, già riconosciuto in primo grado -, oltre interessi legali e rivalutazione dal 07.12.2018 al saldo, fatta salva la maggior o minor somma dovesse risultare provata in corso di causa, anche in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c.;
-sull'appello incidentale e riconvenzionale di controparte, respingersi detta domanda, sulla base del fatto che la presente causa è incentrata sulla lesione del “decoro architettonico” operato dalle convenute, anche sulle ringhiere, in spregio all'armonia del fabbricato, che il Tribunale di Verona ha ritenuto compromessa dalle opere commissionate dalle convenute e, di conseguenza, la censura avanzata da pag. 2/13 queste ultime si configura inammissibile, oltre che infondata, perché non si confronta con la motivazione sul punto del Giudice di prime cure.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, ivi incluse le spese affrontate per la C.T.U., oltre al rimborso delle spese forfettarie, C.P.A. 4% e I.V.A. sulle voci soggette.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'Ecc.me Corte d'Appello:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità, per i motivi esposti in atti, dell'appello limitatamente alle conclusioni svolte sub b nell'atto di appello stesso;
In via principale; respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i mo-tivi tutti sopra esposti.
In via incidentale e riconvenzionale: riformare parzialmente la sentenza n. 1019/2023 del Tribunale di Verona (RG n. 10.112/2019) pubblicata il 1.6.2023 non noti-ficata nella parte in cui condanna le convenute a corrispondere alla attrice la somma di euro
3.500,00 a fronte della realizzazione del parapetto metallico sulle terrazze e conse- guentemente respingere ogni domanda avversaria sul punto in quanto infondata in fatto ed in diritto, condannando parte appellante a restituire alle appellate la suddetta somma di euro 3.500,00 oltre interessi e rivalutazione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , proprietaria esclusiva di Parte_1 un'unità immobiliare al piano rialzato di un fabbricato in Verona, citava in giudizio e , lamentando la violazione delle norme in tema di Persona_1 Controparte_1 condominio sotto il profilo della lesione al decoro architettonico e l'aggravio di servitù derivanti dalle innovazioni da queste apportate unilateralmente allo stabile durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e suddivisione in due appartamenti della loro proprietà situata al piano sovrastante, ultimati nel 2018, chiedendo la condanna delle convenute alla rimessione in pristino “con particolare riferimento agli impianti illegittimamente installati, allo stato delle facciate e del vano scala di accesso alle cantine, alla tipologia degli infissi, ai suoi prospetti plano-volumetrici, al pluviale ed al cancello di accesso carraio” o, in subordine, al pagamento di una somma commisurata pag. 3/13 al pregiudizio cagionato, oltre al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni d'acqua verificatesi durante la realizzazione delle opere di ristrutturazione quantificati in euro 1217,00 ed al rimborso della quota del 50 % di spese sostenute da essa attrice per la realizzazione di un cancello e la manutenzione delle parti comuni. Chiedeva altresì il risarcimento del danno alla salute.
Si costituivano e sostenendo che l'attrice aveva, di Persona_1 Controparte_1 fatto, autorizzato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e, quanto al credito di rimborso, evidenziando che la casa era abitata dalla sig.ra fino al 2015 e CP_2 che quest'ultima aveva sempre provveduto al pagamento di quanto necessario per la manutenzione ordinaria del compendio concorrendo alle spese necessarie.
Insistevano, in ogni caso, per il rigetto di ogni pretesa e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna della sig.ra al rimborso di spese ed imposte anticipate Pt_1 nel suo interesse, alla rimessione in pristino relativamente ad una canna fumaria non a norma e causa di immissioni, ad una parete divisoria atta ad isolare la propria caldaia, eretta nella cantina delle convenute e ad un faretto sul retro dell'edificio, nonché
l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà ovvero della comproprietà di un vano a sgabuzzino con accesso indipendente che era stato chiuso dall'attrice con una porta chiusa a chiave mai consegnata alle convenute. Chiedevano altresì di provvedere alla correzione dell'accatastamento del garage erroneamente intestato alle convenute ma di proprietà dell'attrice.
Espletata CTU e sentiti alcuni testimoni, il Tribunale di Verona accoglieva parzialmente le domande condannando le convenute e alla rimessione in pristino del CP_1 Per_1 prospetto Sud mediante la rimozione della chiusura metallica della nicchia della caldaia con la posa in opera di un serramento/porta della medesima tipologia di quello precedentemente esistente e al versamento in favore dell'attrice della somma di €
8.172,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal 07.12.2018 al saldo, in luogo del rispristino delle altre innovazioni lesive del decoro (tamponatura/chiusura di una parte di una forometria esterna sul prospetto Est, sostituzione dei parapetti metallici di entrambe le terrazze di cui alle abitazioni al piano primo, parziale tinteggiatura del compendio immobiliare), ma la cui rimozione sarebbe stata troppo onerosa.
pag. 4/13 Condannava, altresì, le convenute al pagamento della ulteriore somma di € 1.217,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal 07.12.2018 al saldo, per il ripristino dei soffitti interessati dalle problematiche infiltrative.
Ordinava, invece, all'attrice di provvedere al corretto accatastamento del garage Pt_1 nonché alla rimozione della canna fumaria fonte di immissioni.
Accertava l'intervenuta usucapione in favore delle convenute della quota indivisa di ½ dello sgabuzzino.
Rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dall'attrice in quanto priva di riscontro.
Le spese di lite venivano integralmente compensate, mentre quelle di CTU poste a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , impugnando la sentenza nella Parte_1 parte in cui ha riconosciuto la comproprietà per usucapione dello sgabuzzino e non ha riconosciuto il ristoro per alcune delle opere realizzate dalle convenute. Ha poi impugnato i capi relativi alla regolamentazione delle spese di lite e di CTU.
Si sono costituite in grado di appello Persona_1 Controparte_1
(quest'ultima, successivamente alla morte della madre, anche quale erede) resistendo al gravame e proponendo appello incidentale avente ad oggetto la riforma della sentenza con riferimento alla sola condanna a rifondere la somma di euro 3.500,00 per la sostituzione delle ringhiere delle terrazze, osservando che le ringhiere erano state sostituite in conformità al DM 236 del 14.6.1989 in quanto quelle originali non erano a norma.
Rigettata l'istanza di inibitoria veniva fissata udienza di rimessione in decisione per il
20.5.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già formulate.
2. Preliminarmente sulla eccezione preliminari di parziale inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. in riferimento all'impugnazione del capo 6.
Parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello avente ad oggetto il capo 6 del dispositivo di sentenza evidenziando come in esso l'appellenate si limiti a sottolineare pag. 5/13 come non siano stare prese in considerazione a fini risarcitori le opere di cui ai punti 1),
2) e 3) della C.T.U. chiedendo la riforma della sentenza sul punto ma senza indicare le violazioni di legge asseritamente rinvenibili sul punto e il loro rilievo.
In effetti il motivo di appello è così formulato: Quanto al capo 6 di sentenza, intendiamo soltanto evidenziare come la CTU in atti non abbia voluto considerare meritevoli di indennizzo alcune opere commissionate dalla controparte senza il previo assenso dell'appellante e certamente lesive del decoro e dell'armonia architettonica dello stabile: facciamo riferimento alle opere di cui ai punti evidenziati ai numeri 1), 2)
e 3) di CTU e richiamati in parte motiva dell'impugnata sentenza alla sua pag. 7 (vale
a dire il posizionamento in facciata di tubatura per il gas metano e di un motore esterno per la climatizzazione, nonché la chiusura di parte di una finestra sul prospetto Est dell'edificio), elementi questi degni di debita riconsiderazione da parte di codesta
Corte, anche alla luce del corredo fotografico allegato alla citazione (doc. 2 – lettere
Gbis, F, I) e delle osservazioni critiche fatte pervenire dal C.T.P. attoreo, geom.
(conf.: Cass. Civ., Sez. II, ord. n° 18928 dell'11/09/2020). Per_2
Il giudice di primo grado ha motivato l'esclusione del pregiudizio al decoro architettonico degli interventi costituiti dal posizionamento di una tubatura di adduzione del gas metano, dal posizionamento di un motore per la climatizzazione e dalla sostituzione degli infissi in legno con infissi in PVC (indicati come 1, 2, 3 nella CTU) condividendo le valutazioni del CTU in punto di modesta entità degli interventi quanto ai primi due e di insussistenza di profili incidenti sull'aspetto dell'edificio quanto al terzo intervento avendo gli infissi la medesima colorazione di quelli installati al piano rialzato.
L'appellante non si confronta con la motivazione resa in sentenza e si limita a richiedere una nuova valutazione senza esporre le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
Tale motivo di appello va dunque dichiarato inammissibile.
3. Appello principale, disamina dei restanti motivi.
pag. 6/13
3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 246 c.p.c. ed all'art. 1158 c.c.- errata valutazione delle testimonianze e loro rilevanza ai fini della decisione.
Lamenta l'appellante una errata valutazione delle prove, in particolare testimoniali, su cui il giudice di prime cure ha fondato la pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, evidenziando profili di inattendibilità del testimone in quanto coniuge di una delle parti nonché titolare dell'impresa che aveva Tes_1 eseguito i lavori di ristrutturazione e suddivisione dell'immobile di proprietà Pt_2 con un interesse specifico nella causa ravvisabile nel suo possibile
[...] coinvolgimento come chiamato in giudizio, per costringerlo a tenere indenne le convenute dalle conseguenze a loro carico di opere da queste non assentite.
Evidenzia come come i testimoni introdotti dall'attrice (in particolare e Tes_2 Tes_3 abbiano affermato l'uso esclusivo dello sgabuzzino da parte dell'attrice, mentre la convenuta si è sottratta al disposto interrogatorio formale. Persona_1
L'assenza di possesso continuo e uti condomina troverebbe conferma nel fatto che
(padre di aveva costruito una tettoia al di fuori del CP_3 Controparte_1 suddetto sgabuzzino per riporre i suoi attrezzi come riferito dal teste Tes_3
Sostiene come al più si possa configurare una ipotesi di tolleranza e, in diritto, contesta l'ammissibilità dell'usucapione della metà pro indiviso.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente quanto alla mancata comparizione all'interrogatorio formale di
[...]
, al di là delle implicazioni (tutt'altro che obbligate) che ne derivano ai sensi Per_1 dell'art. 232 c.p.c., è sufficiente osservare che all'udienza del 14.9.2021 (in cui invece la convenuta si è presentata e ha reso interrogatorio) è stato depositato certificato CP_1 medico attestante legittimo impedimento e che all'udienza del 22.2.2022, a fronte della riproposizione da parte del procuratore attoreo della richiesta di interrogatorio, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Il giudice di I grado ha ritenuto provato il compossesso sulla base di una serie di elementi costituiti non solo dalle dichiarazioni testimoniali di e Tes_4 Tes_1 sull'utilizzo dello sgabuzzino da parte del dante causa e della madre Persona_3
pag. 7/13 ma anche dall'avere le convenute versato le imposte su tale bene loro CP_2 catastalmente intestato.
Va, innanzitutto, osservato che è consolidato il principio di diritto su cui il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione secondo cui “su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso "pro indiviso" tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà "pro indiviso" del medesimo bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Tale situazione di compossesso non esige l'esclusione del possesso del proprietario (trattandosi in tal caso, altrimenti, di possesso esclusivo), né richiede che il compossessore effettivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l' "animus possidendi" che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa "uti condominus"”
(Cass.Sez. 2 n. 16695 del 13/06/2023; Sez. 2, n. 16914 del 02/08/2011; Sez. 2, n. 13082 del 09/09/2002) e l'appellante non offre argomenti che inducano a discostarsi da tali principi.
Vanno poi esclusi profili di inattendibilità del teste (peraltro mai adombrati Tes_1 nel corso del giudizio di I grado) ricondotti alla posizione di titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori di cui si chiede la riduzione in pristino, tenuto conto che le dichiarazioni assunte a base della decisione attengono all'utilizzo dello sgabuzzino da parte della famiglia circostanza su cui egli non vanta alcuno specifico interesse CP_1 né potendo rilevare, sotto tale profilo, il mero legame familiare con le parti in causa, che accomuna anche i testimoni di parte attrice (figli dell'appellante), essendo impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese tenuto conto dell'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, del divieto di testimoniare sancito per il coniuge, i parenti e gli altri soggetti indicati dall'art. 247 cod. proc. Civ. (Cass. sez. 2 n. 7061 del 15/05/2002),
Si osserva che, nel caso di specie, si verte, appunto, in ipotesi di compossesso e non di possesso esclusivo e le testimonianze introdotte da parte convenuta hanno confermato l'utilizzo dello sgabuzzino da parte della famiglia (attrezzature giardinaggio, CP_1
Tes_ giochi della nipote , pur sostenendone l'utilizzo esclusivo. pag. 8/13 E' ben vero che i testi di parte attrice/appellante hanno, parimenti e per contro, affermato che quello sgabuzzino sarebbe stato utilizzato esclusivamente dalla signora per il deposito di frutta e verdura, ma si tratta di dichiarazioni uguali e contrarie Pt_1 rispetto a quelle rese dai testimoni di parte convenuta/appellata e il dato positivo che emerge dalle dichiarazioni dei testi delle parti contrapposte è, appunto, che entrambe le famiglie utilizzavano lo sgabuzzino, a conferma del compossesso di quel bene.
Né portano a diversa conclusione le dichiarazioni rese dal teste che ha riferito Tes_3 che gli attrezzi da giardino del sig. venivano riposti sotto una tettoia CP_3 costruita a sinistra dei tre scalini che conducono allo sgabuzzino: “il vecchio proprietario sig. aveva parlato con mio padre e si era fatto una piccola CP_3 tettoia, laterale a sinistra dei tre scalini che conducono al sottoscala, allo sgabuzzino
(lo sgabuzzino è in pratica un sottoscala), dove metteva da una parte la legna e dall'altra due attrezzi, la zappa, il badile” (udienza 22.2.2022).
E, infatti, il teste non fa che confermare la presenza, utilizzo e ricovero dell'attrezzatura da giardino della famiglia CP_1
Tes_ Tuttavia della tettoia ricordata dal teste non vi è traccia nelle foto in atti e i testi e hanno dichiarato che quegli attrezzi erano riposti, invece, nello sgabuzzino, Tes_4 quindi se ne deve concludere che quella fosse la zona di ricovero abituale degli attrezzi: se anche per un periodo vi fosse stata la tettoia riferita dal teste ciò non esclude Tes_3
l'utilizzo promiscuo dello sgabuzzino, anche per il ricovero degli attrezzi (oltre che per i Tes_ giochi di , nel medesimo periodo, il che è logicamente compatibile con la maggiore funzionalità di un locale coperto, quale lo sgabuzzino, per tenere gli attrezzi, lontano dalle intemperie.
Va poi considerato che l'utilizzo dello sgabuzzino in compossesso trova conferma in una pluralità di elementi di fatto che, univocamente considerati, non fanno che corroborare le dichiarazioni testimoniali sull'utilizzo da parte anche del nucleo Volpi dello sgabuzzino.
Depongono in tal senso:
- Ubicazione e libera accessibilità dello sgabuzzino: lo sgabuzzino è ubicato nel lato del terreno contraddistinto al mappale 217 di proprietà (docc.Q, R CP_1 fascicolo I grado convenute) tant'è che per accedervi l'attrice/appellante deve pag. 9/13 passare per il giardino delle convenute/appellate; fino al 2017/2018 (cioè sino all'apposizione della porta) era aperto (circostanza incontestata e confermata da tutti i testi) e, quindi, liberamente accessibile;
affaccia sul giardino di proprietà
con stretta funzionalità rispetto al ricovero dei necessari attrezzi di CP_1 giardinaggio.
- Nel corso dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2018 gli operai vi avevano riposto alcuni attrezzi, dato indicativo della presenzaa di un uso consolidato nel tempo.
- Lo sgabuzzino risulta, sin dal 1983, accatastato alle convenute/appellate, che ne hanno sempre pagato i relativi tributi comunali e statali.
A fronte di tale quadro che consente di ritenere accertato un utilizzo continuato e quotidiano dello da parte della famiglia non può che confermarsi la Parte_3 CP_1 decisione di primo grado, tenuto conto che “in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poichè l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà e occasionalità, in di presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito
l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza” (Cass. sez. 2,
n.9275 del 16/04/2018), onere in alcun modo assolto dall'appellante.
3.2. Errata e/o contradditoria interpretazione e/o applicazione di legge in tema di spese di lite.
Lamenta l'appellante che non è sufficiente una qualsivoglia soccombenza reciproca per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, adottando poi lo stesso criterio compensativo per gli esborsi della CTU e che il giudice di primo grado avrebbe, piuttosto, dovuto soppesare il contenuto delle singole statuizioni di condanna e raffrontare il peso di ciascuna onde individuare la parte maggiormente soccombente.
Il motivo è infondato.
E' sufficiente considerare che l'appellante fonda sul valore economico delle domande accolte in suo favore la necessità di riforma della regolamentazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado, senza tuttavia offrire in raffronto la quantificazione economica delle domande riconvenzionali accolte svolte dalle pag. 10/13 convenute, sicché l'argomento per cui le domande dell'attrice hanno valore
“consistentemente” superiore resta privo di riscontro e, dunque, le convenute non possono ritenersi maggiormente soccombenti.
Ciò che rileva, per contro, è l'accoglimento di parte delle domande riconvenzionali (con rigetto delle altre) e l'accoglimento di solo parte delle domande dell'attrice (con rigetto delle altre) con pacifica reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione integrale anche valorizzando il principio della causalità rispetto al giudizio.
Le spese di CTU, pur potendo essere regolamentate in modo indipendente dalle spese di lite, sono state correttamente poste a carico di entrambe le parti in misura uguale, tenuto conto che la CTU ha riscontrato solo in parte le doglianze dell'attrice e in parte quelle della convenuta.
4. L'appello incidentale. impugna il punto 2 della sentenza limitatamente alla parte in cui Controparte_1 condanna le convenute a versare la somma di euro 3.500,00 (oltre interessi e rivalutazione) all'attrice per l'ipotesi in cui decida di sostituire il proprio parapetto metallico con altro equivalente a quello installato dalle convenute, recependo acriticamente le conclusioni del CTU.
Si sostiene la violazione del D.M n. 236 del 14.6.1989 in quanto, come osservato dal consulente tecnico di parte convenuta, la sostituzione delle ringhiere poteva essere fatta soltanto nelle forme previste dal D.M., posto che le ringhiere originali non rispettavano i requisiti richiesti dal Decreto stesso e, dunque, non vi è fondamento per una pronuncia risarcitoria a fronte di una condotta obbligata e conforme a legge, non potendo rinvenirsi il presupposto nella scelta estetica obbligata dalla tipologia installata dalle convenute/appellate.
Il motivo è infondato.
Il risarcimento è stato riconosciuto per lesione del decoro architettonico dell'edificio sulla base della considerazione che (anche) tale innovazione abbia comportato una significativa lesione del decoro e dell'aspetto armonico dell'intero stabile, risultando ben visibile “a colpo d'occhio” e determinando una sostanziale alterazione della simmetria e delle linee architettoniche dei diversi prospetti, connotati ora (anche) da parapetti non uniformi. pag. 11/13 Quindi, non rileva che l'intervento sia stato fatto (doverosamente) nel rispetto del D.M.
n. 236/1989 né il risarcimento è legato all'avere determinato una scelta obbligata in capo all'attrice laddove decidesse a sua volta di sostituire i parapetti, ma nell'aver adottato una tipologia di parapetti non in linea con le caratteristiche originarie dell'edificio.
Non è la sostituzione dei parapetti in sé a determinare il pregiudizio, ma la sostituzione con parapetti che hanno (contribuito) ad alterare le linee e le strutture che caratterizzano l'edificio e che gli regalano una sua fisionomia armonica (cfr. pag.19 CTU).
La lesione al decoro non è posta in discussione dall'appellante incidentale e, del resto, le conclusioni del CTU sono immediatamente riscontrabili dalle fotografie in atti ( in particolare 1,2,3,4,5,,36,37,38 allegati alla CTU) quanto ad alterazione significativa del decoro architettonico dell'edificio - per il quale, come noto, è sufficiente l'alterazione dell'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio - tenuto conto della tipologia di parapetti adottati rispetto a quelli esistenti.
A fronte dell'incontestata lesione del decoro architettonico la condanna trova il suo presupposto nella necessità di ristoro economico sulla base del principio per cui “in tema di condominio negli edifici, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale (nella specie, per effetto della realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata), il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata, in quanto di per sé meritevole di salvaguardia, dalle norme che ne vietano l'alterazione” (Cass. Sez. 2 n. 25790 del
13/11/2020).
5. Regolamentazione delle spese.
Considerata l'integrale conferma della sentenza di primo grado le spese di lite vanno regolamentate sulla base del principio espresso dalle SU 32061/2022 secondo cui la reciproca soccombenza è “configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”.
pag. 12/13 Le spese vanno, dunque, integralmente compensate anche in grado di appello tenuto conto del rigetto di entrambi gli appelli (principale e incidentale) e dunque della soccombenza reciproca.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 31.5.2023 n. CP_1
1091/2023.
2) compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio;
3) l'appellante principale e l'appellante incidentale in Parte_1 Controparte_1 proprio e quale erede di sono obbligate a versare un ulteriore importo Persona_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 8.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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