TRIB
Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/10/2024, n. 4056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4056 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
12264/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente rel. dott. Gianluigi Canali - Giudice dott. Angelina Baldissera - Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado promossa con ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, rubricata al numero di ruolo sopra indicato e vertente
tra
in persona del legale rappresentante “pro tempore” con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Emiliano Faccardi;
-opponente-
e
in persona del Curatore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Giovanni Ferrari;
-opposto-
OGGETTO: opposizione allo stato passivo.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La società con ricorso depositato in data 3.11.2021, ha proposto opposizione, ai Parte_1 sensi dell'art. 98 L.F., allo stato passivo del e, in particolare, Controparte_1
avverso il provvedimento del Giudice Delegato del 5.10.2021 con il quale, nel dichiarare esecutivo lo stato passivo, ha rigettato l'istanza di restituzione ai sensi dell'art. 93 L.F. proposta dall'odierna 12264/2021 R.G.
opponente avente ad oggetto stampi commissionati alla società , successivamente Controparte_1
dichiarata fallita in data 9.12.2020 con sentenza n. 173/2020.
Il G.D. ha rigettato l'istanza di restituzione con la seguente motivazione: “Domanda rigettata in difetto di adeguata prova circa la proprietà e l'affidamento degli stampi oggetto di rivendica, i quali peraltro risultano suscettibili di obsolescenza e sostituzione e sono dunque fingibili gli uni agli altri”.
In questa sede l'opponente insiste per l'accoglimento della domanda di restituzione dei beni indicati nel documento n. 4 del fascicolo della medesima.
Il Fallimento opposto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 27.1.2022, contestando l'opposizione allo stato passivo proposta da ed insistendo per la conferma del Parte_1
provvedimento del G.D.; il fallimento ha dato atto di non aver rinvenuto gli stampi 1136, 419, 660/Z,
ADZ391/Z e ADZ943.
La società opponente, con memoria del 10.3.2022 ha chiesto, ai sensi dell'art. 103 L.F., l'ammissione al passivo, in prededuzione, del controvalore degli stampi smarriti, quantificato in € 8.848,48.
All'udienza di discussione finale, le parti si sono riportate alle rispettive note conclusive e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
La società non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 621 Parte_1
C.P.C. richiamato dall'art. 103 L.F..
Si rileva, in punto di diritto che la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Tribunale, ha affermato: “poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per
l'esecuzione individuale dagli artt. 619 e ss C.P.C.. Pertanto il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore, per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l'art. 621 C.P.C., che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni (e quindi anche per presunzioni) il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o nella casa del debitore, consentendo di fornire prova tramite testimoni (o presunzioni)nel solo caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore (per tutte, Cass. 16158/2007). 12264/2021 R.G.
Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva quanto segue.
Non sussistono idonei elementi di prova in ordine alla natura del rapporto intercorso tra l'odierna opponente e la società successivamente dichiarata fallita.
In particolare, la documentazione prodotta dalla società è priva di data certa ai sensi dell'art. Parte_1
2740 C.C. ed in ogni caso inidonea a dimostrare l'esistenza di un pregresso rapporto commerciale dal quale possa discendere il diritto alla restituzione degli stampi realizzati da . Controparte_1
Trattasi infatti di documenti:
-privi di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
-estremamente generici nel contenuto, non essendo integrati gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 1325 C.C.;
-sforniti di qualsiasi riscontro da parte di infatti non risulta agli atti alcuna Controparte_1 accettazione, né questa può essere desunta dall'esecuzione degli ordini, atteso che non risulta dal tenore dei documenti in quale data avrebbe dato inizio all'esecuzione dell'asserito Controparte_1
contratto.
L'inidoneità probatoria concerne altresì i c.d. ordini fornitore (docc. 6A, 6B e 6C della opponente): trattasi infatti di documenti estremamente generici e privi dei requisiti di cui al disposto dell'art. 2704
C.C., non avendo data certa anteriore al fallimento. Pertanto anche tali documenti sono inopponibili al fallimento.
Ad abundantiam si rileva che gli stampi in oggetto hanno natura fungibile, essendo privi di numero di matricola e non essendo altrimenti identificabili, sì da non consentirne, anche sotto tale aspetto, la restituzione.
Ne consegue che non risulta raggiunta la prova in ordine alla titolarità dei beni oggetto di rivendica.
L'opponente ha chiesto l'ammissione al passivo, in prededuzione, dell'importo di € 8.848,48, in relazione a stampi non rinvenuti dalla curatela.
La domanda non è meritevole di accoglimento, non avendo l'istante dimostrato la sussistenza di un proprio diritto sul bene di cui si chiede il controvalore.
Relativamente alle prove per testimoni dedotte dall'opponente, se ne rileva l'inammissibilità ai sensi dell'art. 103 L.F. e 621 C.P.C. oltre che per essere state dedotte in modo estremamente generico.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di causa, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, così provvede: 12264/2021 R.G.
- rigetta l'opposizione allo stato passivo dal proposta Controparte_1
dalla società Parte_1
- condanna la società in persona del legale rappresentante “pro tempore” a Parte_1
rifondere al le spese di causa che liquida in complessivi Controparte_1
€ 7.000,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Brescia 3.7.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Simonetta Bruno
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente rel. dott. Gianluigi Canali - Giudice dott. Angelina Baldissera - Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado promossa con ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, rubricata al numero di ruolo sopra indicato e vertente
tra
in persona del legale rappresentante “pro tempore” con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Emiliano Faccardi;
-opponente-
e
in persona del Curatore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Giovanni Ferrari;
-opposto-
OGGETTO: opposizione allo stato passivo.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La società con ricorso depositato in data 3.11.2021, ha proposto opposizione, ai Parte_1 sensi dell'art. 98 L.F., allo stato passivo del e, in particolare, Controparte_1
avverso il provvedimento del Giudice Delegato del 5.10.2021 con il quale, nel dichiarare esecutivo lo stato passivo, ha rigettato l'istanza di restituzione ai sensi dell'art. 93 L.F. proposta dall'odierna 12264/2021 R.G.
opponente avente ad oggetto stampi commissionati alla società , successivamente Controparte_1
dichiarata fallita in data 9.12.2020 con sentenza n. 173/2020.
Il G.D. ha rigettato l'istanza di restituzione con la seguente motivazione: “Domanda rigettata in difetto di adeguata prova circa la proprietà e l'affidamento degli stampi oggetto di rivendica, i quali peraltro risultano suscettibili di obsolescenza e sostituzione e sono dunque fingibili gli uni agli altri”.
In questa sede l'opponente insiste per l'accoglimento della domanda di restituzione dei beni indicati nel documento n. 4 del fascicolo della medesima.
Il Fallimento opposto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 27.1.2022, contestando l'opposizione allo stato passivo proposta da ed insistendo per la conferma del Parte_1
provvedimento del G.D.; il fallimento ha dato atto di non aver rinvenuto gli stampi 1136, 419, 660/Z,
ADZ391/Z e ADZ943.
La società opponente, con memoria del 10.3.2022 ha chiesto, ai sensi dell'art. 103 L.F., l'ammissione al passivo, in prededuzione, del controvalore degli stampi smarriti, quantificato in € 8.848,48.
All'udienza di discussione finale, le parti si sono riportate alle rispettive note conclusive e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
La società non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 621 Parte_1
C.P.C. richiamato dall'art. 103 L.F..
Si rileva, in punto di diritto che la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Tribunale, ha affermato: “poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per
l'esecuzione individuale dagli artt. 619 e ss C.P.C.. Pertanto il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore, per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l'art. 621 C.P.C., che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni (e quindi anche per presunzioni) il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o nella casa del debitore, consentendo di fornire prova tramite testimoni (o presunzioni)nel solo caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore (per tutte, Cass. 16158/2007). 12264/2021 R.G.
Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva quanto segue.
Non sussistono idonei elementi di prova in ordine alla natura del rapporto intercorso tra l'odierna opponente e la società successivamente dichiarata fallita.
In particolare, la documentazione prodotta dalla società è priva di data certa ai sensi dell'art. Parte_1
2740 C.C. ed in ogni caso inidonea a dimostrare l'esistenza di un pregresso rapporto commerciale dal quale possa discendere il diritto alla restituzione degli stampi realizzati da . Controparte_1
Trattasi infatti di documenti:
-privi di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
-estremamente generici nel contenuto, non essendo integrati gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 1325 C.C.;
-sforniti di qualsiasi riscontro da parte di infatti non risulta agli atti alcuna Controparte_1 accettazione, né questa può essere desunta dall'esecuzione degli ordini, atteso che non risulta dal tenore dei documenti in quale data avrebbe dato inizio all'esecuzione dell'asserito Controparte_1
contratto.
L'inidoneità probatoria concerne altresì i c.d. ordini fornitore (docc. 6A, 6B e 6C della opponente): trattasi infatti di documenti estremamente generici e privi dei requisiti di cui al disposto dell'art. 2704
C.C., non avendo data certa anteriore al fallimento. Pertanto anche tali documenti sono inopponibili al fallimento.
Ad abundantiam si rileva che gli stampi in oggetto hanno natura fungibile, essendo privi di numero di matricola e non essendo altrimenti identificabili, sì da non consentirne, anche sotto tale aspetto, la restituzione.
Ne consegue che non risulta raggiunta la prova in ordine alla titolarità dei beni oggetto di rivendica.
L'opponente ha chiesto l'ammissione al passivo, in prededuzione, dell'importo di € 8.848,48, in relazione a stampi non rinvenuti dalla curatela.
La domanda non è meritevole di accoglimento, non avendo l'istante dimostrato la sussistenza di un proprio diritto sul bene di cui si chiede il controvalore.
Relativamente alle prove per testimoni dedotte dall'opponente, se ne rileva l'inammissibilità ai sensi dell'art. 103 L.F. e 621 C.P.C. oltre che per essere state dedotte in modo estremamente generico.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di causa, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, così provvede: 12264/2021 R.G.
- rigetta l'opposizione allo stato passivo dal proposta Controparte_1
dalla società Parte_1
- condanna la società in persona del legale rappresentante “pro tempore” a Parte_1
rifondere al le spese di causa che liquida in complessivi Controparte_1
€ 7.000,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Brescia 3.7.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Simonetta Bruno