Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 30/05/2025, n. 10576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10576 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10576/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13252/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13252 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Costa, Alfonsina De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Lazio - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
IL LI S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Martina Menga, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in OM, via di San Nicola Da Tolentino 67 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del d. lgs. n. 259/2003 rilasciata da OM Capitale per l'installazione della stazione radio base per rete di telefonia mobile IL LI S.p.A. - Cod. Impianto RM00131_003 Centro Agroalimentare OM formatasi per silenzio assenso, nonché di tutti gli atti del procedimento, del parere tecnico preventivo positivo reso da Arpa Lazio prot. Arpa n. 88452 in data 22.12.2023 e del parere favorevole per gli aspetti relativi alla Valutazione Preliminare Ambientale del Dip. Ciclo Rifiuti Prev. e Ris. di OM Capitale in data 24.6.2024 prot. n. 13527
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM Capitale e di IL LI S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. IL OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 25/11/2024 e depositato il 09/12/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, allegando di essere residenti nelle immediate vicinanze della stazione radio base (SRB) identificata con Codice Impianto RM00131_003 - Centro Agroalimentare OM – Comune di OM Municipio IV (ex V) sita in Via Collelongo, snc, foglio 295, particella 386, Sez. C, hanno impugnato l’autorizzazione all’installazione della predetta SRB, tacitamente formatasi ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 sull’istanza presentata dalla Società IL LI S.p.a. (d’ora in avanti anche solo IL), in data 19/12/2023 chiedendone l’annullamento previa sospensiva.
Il ricorso è affidato a tre motivi di doglianza così rubricati:
- “ 1. Violazione di legge –Violazione dell’art. 32 Cost. -Violazione del principio di precauzione -Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza -Eccesso di potere per palese difetto di istruttoria –Omessa valutazione di ubicazioni alternative –Violazione dell’art. 3 ‘Criteri per la localizzazione e progettazione degli impianti’ del Regolamento di cui alla delibera dell’Assemblea Capitolina n. 26 del 14 maggio 2015”;
-“ 2. Violazionee falsa applicazione della legge n. 36/2001–Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza -Eccesso di potere per palese difetto di istruttoria –Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità e difetto di motivazione –errata valutazione dell’intensità del campo elettromagnetico generato dalla nuova SRB per mancata considerazione di altra SRB collocata nella medesima area, a distanza di circa 500 metri”;
- “ 3. Eccesso di potere per palese difetto di istruttoria –Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità e difetto di motivazione –mancata coincidenza tra ilpunto della particella 396 del foglio 295, individuato come area di sedime dell’impianto, edil puntorisultante dalle coordinate geografiche indicate nell’istanza di autorizzazione e in tutti glielaborati tecnici a corredo(Lat. 41°56'10.4"N Long. 12°38'58.7"E)”;
2. OM Capitale si è costituita in giudizio con atto formale e ha depositato relazione sull’iter procedurale con la relativa documentazione a sostegno.
3. La Società IL si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività della relativa notifica e l’inammissibilità per carenza di legittimazione a ricorrere, nonchè l’infondatezza nel merito di ciascun motivo di ricorso.
4. La causa è stata chiamata per la decisione collegiale della richiesta di misura cautelare alla camera di consiglio del 8 gennaio 2025, all’esito della quale il Presidente, preso atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda cautelare, con il consenso delle parti ha disposto la cancellazione dal ruolo delle sospensive e ha fissato la discussione della causa alla pubblica udienza del 6 maggio 2025.
7. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, all’esito della discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Occorre preliminarmente sulle eccezioni di tardività e di difetto di legittimazione, entrambe infondate e pertanto da respingere.
1.1. Per quanto concerne la tempestività del ricorso, esso è stato notificato il 25 novembre 2024 alle ore 16:52, come risulta dalle ricevute P.E.C. di consegna della notifica a OM Capitale, ad Arpa Lazio e ad IL LI. Esso è tempestivo in virtù di quanto considerato di seguito.
1.1.1.Per quanto concerne la corretta individuazione del dies a quo per impugnare, segnatamente, viene in rilievo l’orientamento, condivisibilmente citato da parte ricorrente, secondo il quale “ con specifico riferimento all'impugnazione di un titolo edilizio rilasciato per un impianto di telecomunicazioni, ai fini della tempestività dell'impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo a ciò legittimato, la piena conoscenza dalla quale decorre il termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione medesima va riferita al momento dell'ultimazione dei lavori, ovvero al momento nel quale la costruzione realizzata riveli in modo inequivoco le caratteristiche essenziali dell'opera agli effetti della sua eventuale difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, fermo restando che la prova della tardività dell'impugnazione deve essere fornita rigorosamente e incombe, secondo le regole generali, alla parte che la deduce ( ex multis Cons. St., Sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3573)” (Consiglio di stato, sent. 7976/2024, nonché Tar Lazio, Sez V Quater, sent. n. 2665 del 5 febbraio 2025).
Il dies a quo dal quale correttamente calcolare la decorrenza del termine, in assenza di prova contraria, è quello del 24/09/2024, ossia l’inizio dei lavori per l’erezione dell’antenna. È del tutto priva di rilievo, ai fini della tempestività del ricorso, la pubblicazione sul sito del Comune in data 17 aprile 2024 dell’informativa relativa all’istanza di autorizzazione, attenendo la stessa all’avvio e non alla conclusione del procedimento.
Considerato che il 60° giorno dall’inizio dei lavori, ossia il 24/11/2024 era domenica, e considerato il tenore dell’art. 52, comma 3 e 5 C.P.A, (“ 3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo” ), il termine scadeva, nel caso di specie, il 25 novembre 2024.
1.1.2. Per quanto concerne l’orario di deposito, secondo la giurisprudenza cui il Collegio ritiene di aderire ( V. Cons. St., sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136), l’art. 4 dell’allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. - nella parte in cui dispone che “è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito” e, dall’altro, che “ Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo” – deve intendersi nel senso che il primo termine delle ore 24.00 si riferisce a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il secondo agli atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito. E considerato che al momento della notifica non vi era ancora un’udienza fissata, la notifica deve essere considerata perfezionata il 25 novembre, seppur effettuata dopo le ore 12:00.
1.1.3. Il ricorso è stato pertanto notificato tempestivamente.
1.2. Parimenti deve essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti.
1.2.1. Per il più recente orientamento giurisprudenziale sia di questo Tribunale (cfr ex multis la già citata pronuncia Tar Lazio, Sez. V Quater, sent. N. 2665 del 5 febbraio 2025) che del Giudice d’appello, “al fine di radicare oltre alla legittimazione, derivante dalla incontestata vicinitas, l’interesse al ricorso, è sufficiente che il ricorrente prospetti una possibile nocività per l’ambiente circostante […], mentre attiene alle valutazioni di merito, e non di rito, accertare se in concreto la nocività per l’ambiente sussiste ovvero se il ricorrente ha fornito una prova congrua, o un consistente principio di prova, del fatto che l’installazione dell’antenna, possa comunque riflettersi in modo pregiudizievole sulla qualità di vita” (Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3573, che ribadisce la posizione assunta da Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203, secondo cui “il mancato accertamento della nocività dell’installazione potrebbe comportare, nel merito, l’infondatezza della relativa censura, ma non può determinare a monte l’inammissibilità dell’azione, così come non può tradursi nell’assenza dell’interesse ad agire, operando anch’esso sul piano del merito, la mancata dimostrazione che l’alterazione della veduta sia talmente significativa da incidere sulla qualità della vita ed eventualmente sul valore del bene posto nei pressi dell’antenna eretta o erigenda” ).
Nel caso di specie, risultano sussistenti tanto la legittimazione quanto l’interesse a ricorrere.
I ricorrenti (che abitano stabilmente nelle immediate vicinanze della zona interessata dall’impianto, come risulta dalla documentazione in atti, e sono, dunque, legittimati), oltre ad aver paventato la potenziale lesione del proprio diritto alla tutela della salute, come esposto in fatto – indicando specificamente la possibile correlazione tra l’esposizione alle onde elettromagnetiche e l’aumento dell’insorgenza di gravi patologie (essi hanno depositato, in particolare, uno studio sugli effetti biologici e sanitari a breve e a lungo termine delle radio-frequenze e delle microonde, nonché delle dettagliate relazioni scientifiche, cfr. documenti 18-21 allegati al ricorso, che assumono idonee a dimostrare, tra l’altro, che il rispetto dei limiti di emissione di 6 V/m non avrebbe un valore assoluto di tutela) – hanno allegato fotografie dello stato dei luoghi (cfr. doc. n. 16), deducendo specificamente i pregiudizi, anche paesaggistici, derivanti dall’immediata vicinanza di un impianto che si eleva proprio di fronte alla proprietà dei ricorrenti.
1.2.2. Di qui, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità.
2. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 3 del “ Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 36 del 22.02.2001 nonché per la adozione di un sistema di monitoraggio del sistema delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ” di OM Capitale, che, individuando le aree sulle quali preferenzialmente devono essere installate le SRB, senza imporre divieti generalizzati o inderogabili, impone all’Amministrazione di svolgere una compiuta attività istruttoria per verificare se tali “ localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti ”. Nel caso in questione, OM Capitale si sarebbe limitata a chiedere a un’asseverazione relativa alla verifica della non esistenza delle aree preferenziali, senza far discendere alcuna conseguenza dal rifiuto opposto dall’operatore; nella zona di interesse vi sarebbero diverse aree pubbliche (come risulterebbe dal rilievo fotografico contenuto nella Relazione dell’operatore e non sarebbero state oggetto di vaglio) idonee a una localizzazione alternativa dell’impianto, più distante dalle abitazioni dei ricorrenti (che, al momento, si trovano a pochi metri dalla SRB).
2.2. Il primo motivo di ricorso è fondato e pertanto va accolto.
2.3. Dall’esame degli atti del procedimento risulta infatti che non vi sia stata, in primo luogo, a monte, adeguata allegazione ed asseverazione da parte dell’operatore, ed, in secondo luogo, a valle, adeguata istruttoria da parte dell’ente pubblico, circa la possibilità di collocazione della SRB in aree preferenziali.
In particolare, già la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire quale sia la ripartizione degli oneri di allegazione e di istruttoria degli operatori privati e dell’ente pubblico in materia di procedimento autorizzatorio ex art 44 C.C.E. ( cfr ex multis la più volte citata pronunzia del Tar Lazio, Sez V Quater, Sent. n. 2665 del 5 febbraio 2025).
Sulla scorta di quanto già osservato in giurisprudenza, si deve infatti innanzitutto osservare che le aree preferenziali previste dal regolamento comunale (art. 3, co. 2) costituiscono un elenco che non è esaurito dalle sole aree di proprietà comunale (lett. a), ma comprende altresì:
- le “aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione” (lett. b);
- le “ aree inserite nelle componenti di PRG vigente quali: - Agro OMno, ad esclusione della Rete Ecologica; - Infrastrutture per la mobilità; - Infrastrutture tecnologiche; - Tessuti prevalentemente per attività; - Servizi pubblici di livello urbano quali cimiteri, attrezzature complementari alla mobilità, attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, ad esclusione dell’istruzione di base, attrezzature sanitarie ed assistenziali, residenze sanitarie per anziani, aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini ” (lett. c);
- nonché “ aree, immobili o impianti di proprietà o in possesso della Pubblica Amministrazione (statale, regionale, provinciale, ecc.) o altri enti pubblici ” (lett. d).
2.4. Tanto chiarito, si rileva quanto segue:
- nel caso di specie, l’operatore si è limitato a richiedere la disponibilità di aree di proprietà comunale, prima di presentare l’istanza (cfr. la nota del 28 dicembre 2023, in all. 1 alla produzione di OM Capitale) e, non avendo ricevuto riscontro, ha comunque inoltrato la richiesta di autorizzazione all’installazione della SRB su un’area privata, individuata in base alle proprie esigenze, senza dare conto alcuno di eventuali verifiche svolte sull’idoneità di aree preferenziali, pubbliche o private;
- OM Capitale, da parte sua, con nota del 02/02/2024 (cfr. all. 6 della produzione di OM Capitale), coeva alla convocazione della conferenza dei servizi, nel riscontrare la carenza della documentazione allegata all’istanza per l’installazione dell’impianto, ha rilevato come la stessa non fosse corredata della dichiarazione relativa alla verifica della non esistenza di aree preferenziali e ne ha sollecitato formalmente la produzione;
- a tale richiesta, la società istante, con nota del 06/02/2024 (cfr. all. 7 della produzione di OM Capitale), ha dato un riscontro negativo, ritenendo non dovuta tale integrazione documentale;
- OM Capitale non ha replicato alla risposta della società.
2.5. Da quanto appena riportato, emerge come non vi sia stato uno specifico confronto sulle aree preferenziali al fine di verificare se le localizzazioni sulle stesse fossero effettivamente “impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi”.
E invero, in continuità con quanto già statuito da questo Tribunale, Sez. V quater, Sent. n. 2665 del 5 febbraio 2025 e, prima ancora, sez. V Ter, Sent 11 luglio 2024, n. 13976 e 22 aprile 2024, n. 7861, si osserva che:
- OM Capitale, per parte sua, non ha offerto all’operatore concreta collaborazione, lasciando inevasa la richiesta da quest’ultima effettuata per l’indicazione di areee preferenziali di proprietà comunale, mentre sarebbe “ compito dell’amministrazione, nel confronto con gli operatori, garantire la corretta interpretazione, nei casi concreti, dei criteri stabiliti dall’art. 3. Del resto solo il confronto tra le parti, previsto espressamente dall’art. 6, può assicurare nel bilanciamento dei diversi interessi la pianificazione degli interventi e il corretto svolgimento dei procedimenti ” (Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 210; cfr., anche Cons. Stato, n. 374/2021, cit.);
- quanto all’operatore, per un verso, non basta affermare, da parte di chi richiede l’autorizzazione, di non essere a conoscenza dell’esistenza di siti preferenziali di proprietà comunale e/o pubblica nell’area di interesse all’istallazione, posto che - a tacer d’altro - questi ultimi non esauriscono la tipologia di aree preferenziali, come, peraltro, lo stesso Comune ha ben presente, avendo preteso dalle società una dichiarazione in merito alle verifiche effettuate sulle aree preferenziali (e su tutte, non soltanto su quelle di proprietà comunale);
- per altro verso, per ritenere assolto l’onere di verifica della sussistenza di siti alternativi, non sarebbe comunque sufficiente inoltrare all’Amministrazione la richiesta di conoscere la disponibilità delle aree comunali; e invero, “ se per accedere alle informazioni sulla presenza di aree comunali o pubbliche occorre la collaborazione del Comune, tenuto a indicarle su richiesta del gestore in un’ottica di leale collaborazione, per quanto concerne le altre aree preferenziali indicate dal regolamento comunale (quantomeno per quelle di cui all’art. 3, 2 co, lett. b) è sufficiente la consultazione del PRG, documento pubblico di libero accesso” (Tar Lazio, sez. V ter, 22 aprile 2024, n. 7861);
- ancora, deve essere osservato che la richiesta di fornire un’asseverazione relativa alla verifica della non esistenza di aree preferenziali idonee, come puntualizzato dalla giurisprudenza, non introduce surrettiziamente “ un onere di produzione documentale non previsto dalla legge” laddove si rilevi “la mancata dimostrazione delle condizioni per poter installare l’antenna nell’area prescelta” (Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 8894);
- peraltro, la stessa OM Capitale risulta avere, poi, contraddittoriamente, abbandonato la richiesta fatta, lasciando senza seguito la richiesta di integrazione.
2.6. Tanto premesso con riguardo all’iter procedimentale che ha condotto alla gravata autorizzazione, pur volendo traslare nella sede processuale l’onere istruttorio che risulta non adempiuto nel procedimento, deve riscontrarsi che il Comune di OM si è sottratto (anche in giudizio) al confronto che avrebbe dovuto intavolare con l’operatore, al fine di garantire la corretta interpretazione, nel caso concreto, dei criteri fissati dall’art. 3 del regolamento ed al fine di svolgere la relativa istruttoria.
Dal canto loro, i ricorrenti hanno fornito un principio di prova, indicando in base alle mappe agli atti del procedimento alcune aree pubbliche potenzialmente idonee, mentre l’operatore non ha dimostrato che tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti come richiesto dalla normativa vigente (essendosi limitato a richiamare la corrispondenza con il Comune di OM e con il C.A.R., quindi confermando di non aver esplorato tutte le principali soluzioni alternative).
Dalla documentazione versata in atti risulta pertanto come parte ricorrente non si sia limitata a contestare la collocazione dell’impianto, ma abbia offerto un principio di prova dell’esistenza, nella zona di interesse, di siti alternativi suscettibili quantomeno di una valutazione sulla rispondenza ai criteri di localizzazione di cui all’art. 3 del regolamento.
Risulta così adempiuto, nel caso di specie, quel minimo onere probatorio richiesto per sostenere l’esigibilità della verifica dei siti in questione, nel silenzio della norma regolamentare sull’ampiezza degli obblighi propedeutici alla dimostrazione delle condizioni per l’installazione dell’antenna nell’area prescelta ove non coincidente con una delle aree preferenziali individuate dal regolamento comunale (cfr. Tar Lazio, II quater, n. 2590/2021, che in una fattispecie analoga a quella in esame ha affermato come OM Capitale non “ fosse ragionevolmente tenuta accertare l’inesistenza di siti alternativi di proprietà o in possesso di altre pubbliche amministrazioni […] ovvero di enti pubblici di diversa natura”, evidenziando al contempo come in quella specifica vicenda i ricorrenti non avessero “saputo individuare localizzazioni alternative, tra quelle preferenziali di cui all’art. 3 del Regolamento, parimenti idonee allo scopo che, ove azionate, avrebbero ‘scongiurato’ l’installazione degli impianti presso il centro sportivo […]”).
In conclusione, conformemente a quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (Cfr Tar Lazio, Sez. V ter, sent. 22 aprile 2024, n. 7861, si può ritenere come non basti affermare, da parte del richiedente l’autorizzazione, che non si è a conoscenza dell’esistenza di siti preferenziali di proprietà comunale e/o pubblica, posto che questi ultimi non esauriscono la tipologia di aree preferenziali, né è sufficiente, che l’operatore abbia fatto richiesta di conoscere la disponibilità di aree di proprietà comunali, per ritenere assolto l’onere di verifica della sussistenza di siti alternativi come, peraltro, lo stesso Comune ha ben presente, avendo successivamente preteso una dichiarazione in merito alle verifiche effettuate (il Comune, per altro verso, per quanto emerge dagli atti, non ha offerto al gestore alcuna collaborazione, lasciando inevasa la richiesta dell’operatore, così come risulta avere, poi, contraddittoriamente, abbandonato la richiesta di acquisizione della dichiarazione di avvenuta verifica della sussistenza di aree preferenziali idonee).
2.7. Da quanto sopra argomentato consegue la fondatezza della doglianza relativa al difetto di istruttoria sotto lo specifico profilo di cui al primo motivo di ricorso, risultando per tabulas che nel caso di specie l’istruttoria è in completa in quanto è mancata la previa verifica -che necessita della collaborazione dell’ente pubblico e delle società private- sulla inesistenza di aree preferenziali idonee all’impianto ovvero di aree alternative comprese tra quelle elencate dall’art. 3 del regolamento.
2.8. Il primo motivo di ricorso, attinente alla violazione di legge e al difetto di istruttoria ai sensi dell’art 3 del Regolamento “antenne” è, dunque, fondato.
3. I restanti profili di doglianza restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso in quanto la pronuncia sui medesimi, una volta accolto il primo motivo , soddisferebbe un interesse puramente teorico, atteso che le relative valutazioni sono direttamente dipendenti dalla concreta collocazione della SRB, la quale deve essere rideterminata dall’amministrazione all’esito del riesercizio del potere, all’esito di una istruttoria completa e compiuta in ossequio ai canoni ermeneutici sopra specificati.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna la resistente OM Capitale e la controinteressata IL LI S.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano forfettariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e contributo unificato se versato.
Compensa le spese nei confronti di ARPA Lazio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
IL OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL OZ | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.