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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/10/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AN MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025 , nella causa iscritta al n. 990 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 + r.g.n. 3969/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, anche disgiuntamente Parte_1
- giusta procura in calce al ricorso ex art. 445 bis c.p.c. – dagli avvocati Gabriele Rinaldi (c.f.
e ON RO (c.f. ), presso il cui C.F._1 C.F._2 studio sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Benevento Via Foschini 28, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione ad Atp
Il ricorrente indicato in epigrafe premesso di avere proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. ha restituito gli atti per assenza a visita, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda, o, comunque, rigettarsi la CP_1 stessa. Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
.*
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Trova applicazione, al riguardo, il principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui nelle controversie previdenziali, dove si discute dei benefici a tutela delle situazioni di invalidità, l'accertamento delle condizioni di salute della parte istante, demandato ad un C.T.U. ai sensi dell'art. 445 c.p.c., presuppone necessariamente la collaborazione dell'interessato che si estrinseca nella sua sottoposizione alla visita stabilita dall'ausiliare ai fini della verifica medica.
La mancata sottoposizione a tale visita, ove non adeguatamente giustificata, comporta dunque il rigetto della domanda per difetto di prova in ordine al dedotto stato invalidante in applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nonché, a norma dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., in considerazione del contegno processuale della parte, particolarmente significativo in tali tipi di controversie (Cass. 7123/2005; 11056/03; 7011/2000; 12662/1995; 4751/1995; 2304/1996).
Nel caso di specie parte ricorrente non si è presentata alla visita disposta dal CTU senza comunicare tale impedimento né al CTU né al giudice.
Con la presente opposizione il ricorrente a dichiara di non essersi presentato alla visita in quanto c'era allerta meteo.
Le doglianze sono tardive in quanto la parte avrebbe dovuto avvisare il CTU il quale, ignaro dell'impedimento, ha correttamente restituito gli atti al Tribunale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
*
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese stante la natura interpretativa delle questioni affrontate.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa AN MA, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese processuali;
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico delle parti in solido e liquidate come da separato decreto. Benevento, 12.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa AN MA
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AN MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025 , nella causa iscritta al n. 990 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 + r.g.n. 3969/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, anche disgiuntamente Parte_1
- giusta procura in calce al ricorso ex art. 445 bis c.p.c. – dagli avvocati Gabriele Rinaldi (c.f.
e ON RO (c.f. ), presso il cui C.F._1 C.F._2 studio sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Benevento Via Foschini 28, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione ad Atp
Il ricorrente indicato in epigrafe premesso di avere proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. ha restituito gli atti per assenza a visita, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda, o, comunque, rigettarsi la CP_1 stessa. Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
.*
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Trova applicazione, al riguardo, il principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui nelle controversie previdenziali, dove si discute dei benefici a tutela delle situazioni di invalidità, l'accertamento delle condizioni di salute della parte istante, demandato ad un C.T.U. ai sensi dell'art. 445 c.p.c., presuppone necessariamente la collaborazione dell'interessato che si estrinseca nella sua sottoposizione alla visita stabilita dall'ausiliare ai fini della verifica medica.
La mancata sottoposizione a tale visita, ove non adeguatamente giustificata, comporta dunque il rigetto della domanda per difetto di prova in ordine al dedotto stato invalidante in applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nonché, a norma dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., in considerazione del contegno processuale della parte, particolarmente significativo in tali tipi di controversie (Cass. 7123/2005; 11056/03; 7011/2000; 12662/1995; 4751/1995; 2304/1996).
Nel caso di specie parte ricorrente non si è presentata alla visita disposta dal CTU senza comunicare tale impedimento né al CTU né al giudice.
Con la presente opposizione il ricorrente a dichiara di non essersi presentato alla visita in quanto c'era allerta meteo.
Le doglianze sono tardive in quanto la parte avrebbe dovuto avvisare il CTU il quale, ignaro dell'impedimento, ha correttamente restituito gli atti al Tribunale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
*
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese stante la natura interpretativa delle questioni affrontate.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa AN MA, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese processuali;
3. le spese della C.T.U. sono poste definitivamente a carico delle parti in solido e liquidate come da separato decreto. Benevento, 12.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa AN MA