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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/12/2024, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 797/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 2.12.2024 in merito alla causa iscritta al n.
797/2024 r.g., trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Pt_1 C.F._1
in via 123 Brigata Fanteria n. 55, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bevilacqua del Foro di
Chieti
ricorrente e
nato a [...] l'[...] e residente a [...] Brigata Fanteria CP_1
n. 55
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo tribunale
interventore necessario
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni della ricorrente: dichiarazione di scioglimento del matrimonio
Conclusioni del resistente: //
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile Pt_1
contratto in Taggia in data 7.5.2001 con il sig. (trascritto nel registro degli atti di CP_1
[... matrimonio del medesimo comune al n. 4, parte I, anno 2001) e dal quale sono nati due figli,
Per
(a Sanremo l'1.4.2001) e (a Sanremo il 23.3.2002), entrambi maggiorenni e Per_2
autosufficienti.
La separazione consensuale dei coniugi era stata omologata con decreto n. 3268/2016 emanato da questo Tribunale il 2.5.2016 e depositato il 3.5.2016 all'esito del procedimento n. 104/2016 r.g.,
e successivamente non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
La ricorrente ha dichiarato di essere proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale e di svolgere attività lavorativa come addetta alle vendite.
Ha chiesto quindi che le sia assegnata la casa coniugale e che non sia previsto alcun obbligo di assegno divorzile a carico suo o del resistente.
Il sig. , regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. CP_1
All'udienza del 6.11.2024, dichiarata la contumacia del resistente, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Osserva il collegio che ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) l. n.
898/1970, essendo stata la separazione coniugale tra le parti omologata con decreto di questo Tribunale del 2.5.2016 (all'esito del procedimento n. 104/2016 r.g.) ed essendosi svolta l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente, nella medesima procedura di separazione, in data 18.4.2016.
Né l'interruzione della separazione è stata eccepita del resistente, rimasto contumace.
Deve quindi essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Pt_1
[...
e . CP_1
2. Nessuna pronunzia è dovuta in merito all'assegnazione della casa coniugale, invocata dalla ricorrente, essendone quest'ultima proprietaria, come da documentazione che ha allegato al ricorso.
3. Deve infine essere dichiarata la compensazione tra le parti delle spese di lite, rispondendo la presente sentenza ad un interesse comune delle parti, e tenendo conto del fatto che la
[... ricorrente non ha documentato di avere tentato invano di ottenere il consenso del sig.
alla presentazione di un ricorso congiunto per il divorzio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del sig. , con ricorso presentato l'8.7.2024, così decide: Pt_1 CP_1
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Taggia in data
7.5.2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n.
4, Parte I, anno 2001;
• dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
• dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza.
Chieti, 2.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 2.12.2024 in merito alla causa iscritta al n.
797/2024 r.g., trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Pt_1 C.F._1
in via 123 Brigata Fanteria n. 55, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bevilacqua del Foro di
Chieti
ricorrente e
nato a [...] l'[...] e residente a [...] Brigata Fanteria CP_1
n. 55
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo tribunale
interventore necessario
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni della ricorrente: dichiarazione di scioglimento del matrimonio
Conclusioni del resistente: //
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile Pt_1
contratto in Taggia in data 7.5.2001 con il sig. (trascritto nel registro degli atti di CP_1
[... matrimonio del medesimo comune al n. 4, parte I, anno 2001) e dal quale sono nati due figli,
Per
(a Sanremo l'1.4.2001) e (a Sanremo il 23.3.2002), entrambi maggiorenni e Per_2
autosufficienti.
La separazione consensuale dei coniugi era stata omologata con decreto n. 3268/2016 emanato da questo Tribunale il 2.5.2016 e depositato il 3.5.2016 all'esito del procedimento n. 104/2016 r.g.,
e successivamente non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
La ricorrente ha dichiarato di essere proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale e di svolgere attività lavorativa come addetta alle vendite.
Ha chiesto quindi che le sia assegnata la casa coniugale e che non sia previsto alcun obbligo di assegno divorzile a carico suo o del resistente.
Il sig. , regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. CP_1
All'udienza del 6.11.2024, dichiarata la contumacia del resistente, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Osserva il collegio che ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) l. n.
898/1970, essendo stata la separazione coniugale tra le parti omologata con decreto di questo Tribunale del 2.5.2016 (all'esito del procedimento n. 104/2016 r.g.) ed essendosi svolta l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente, nella medesima procedura di separazione, in data 18.4.2016.
Né l'interruzione della separazione è stata eccepita del resistente, rimasto contumace.
Deve quindi essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Pt_1
[...
e . CP_1
2. Nessuna pronunzia è dovuta in merito all'assegnazione della casa coniugale, invocata dalla ricorrente, essendone quest'ultima proprietaria, come da documentazione che ha allegato al ricorso.
3. Deve infine essere dichiarata la compensazione tra le parti delle spese di lite, rispondendo la presente sentenza ad un interesse comune delle parti, e tenendo conto del fatto che la
[... ricorrente non ha documentato di avere tentato invano di ottenere il consenso del sig.
alla presentazione di un ricorso congiunto per il divorzio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del sig. , con ricorso presentato l'8.7.2024, così decide: Pt_1 CP_1
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Taggia in data
7.5.2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n.
4, Parte I, anno 2001;
• dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
• dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza.
Chieti, 2.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco