Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02430/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2430 del 2025, proposto da
GE.TU.AL. S.r.l. – Gestione Turistico Alberghiere S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dell'Arte, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avv.micheledellarte@pec.it;
contro
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego prot. n. 060.100 del 20.08.2025 mai notificato alla ricorrente emesso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna alla Richiesta di Pdc per lavori di demolizione e ricostruzione finalizzati alla realizzazione dell’ housing universitario di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 481 del 26-02- 2024 in attuazione del PNRR. Decreto n. 0001969 del 06/12/2024 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale ivi compreso il piano paesaggistico adottato con D.A. Reg.le BB.CC.AA. e P.I. n. 756 del 26.03.1986 di apposizione del vincolo di notevole interesse pubblico del “Lago di Pergusa” nel territorio Comune di Enna nella parte che qui interessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NI GI NI TO e uditi il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2025 e depositato in data 19 novembre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Debole Restauri e Costruzioni S.r.l. ha sottoscritto in data 24 aprile 2025 con la ricorrente GE.TU.AL. S.r.l. – Gestione Turistico Alberghiere S.r.l. una scrittura privata avente ad oggetto la promessa di acquisto, con condizione sospensiva, dell’immobile sito in Enna alla strada comunale 89 Suriano nonché dell’appezzamento di terreno (beni immobili identificati dai dati catastali meglio indicati in ricorso).
Il promittente acquirente si è impegnato all’acquisto del citato immobile con l’intento di trasformarlo in struttura ad uso housing universitario di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 481 del 26 febbraio 2024 in attuazione del PNRR.
Al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni Debole Restauri e Costruzioni S.r.l. ha incaricato l’arch. Francesco Cascio per avviare l’ iter necessario ad ottenere i permessi propedeutici alla realizzazione del progetto ed al perfezionamento della vendita prevista nella scrittura privata sopra menzionata e condizionata all’ottenimento d tali autorizzazioni.
L’area d’intervento ricade in zona CT del PRG reso esecutivo nel luglio del 2023, fuori dalla fascia A e B di rispetto del vincolo SIC e ZPS di Pergusa, dove in applicazione del regolamento della riserva non è possibile aumentare volumetria. Il lotto in oggetto risulta essere residuale e intercluso con la zona BS ed inserito in inserito in un contesto urbano (Zone “B” e “C”) non agricolo, come si ricava dalle foto allegate alla relazione del tecnico.
Il progetto de quo risulta conforme alle indicazioni del PRG vigente e delle NTA art. 28 che comprende le aree libere del territorio comunale o quelle parzialmente edificate in cui l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle ZTO “B”, con caratteristiche turistico/ricettive, alberghiere e relativi servizi.
La nuova edificazione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, si attua con intervento diretto, con i seguenti indici e parametri: a) il lotto minimo previsto è di mq 5000; b) la densità fondiaria non potrà superare mc/mq 2,00; c) vige l’obbligo di reperire l'area dei posteggi privati (25 mq per camera) all'interno dei perimetri dei lotti. È ammessa la possibilità di utilizzare a tale fine eventuali locali seminterrati purché asserviti alle unità immobiliari relative; d) la tipologia edilizia è libera; e) il numero massimo dei piani lato valle non può essere maggiore di 3, oltre gli eventuali portici inferiori o i piani seminterrati, e l’edificio dovrà avere facciate libere su ciascuno dei lati del manufatto; f) l’altezza massima consentita è di ml. 12,50.
Il borgo di Pergusa, dove sorge l’immobile oggetto di intervento, non ha mai avuto una vocazione agricola in quanto è nato come borgo urbano (con presenza di abitazioni e strutture al loro servizio) e si è sviluppato grazie anche alla vicinanza del lago, divenendo a vocazione turistica e residenziale, mai agricola.
Proprio con le caratteristiche paesaggistiche della zona l’intervento oggetto di parere prevedeva la demolizione e ricostruzione al di sotto dell’intera volumetria edificabile; nel dettaglio, l’intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica prevede la demolizione dell’intero fabbricato al fine di uniformarsi alle prescrizioni del provvedimento del 31 agosto 2023 e tutti gli interventi ivi compresi la tipologia costruttiva a ballatoio risultano necessari per il raggiungimento degli indici di sicurezza richiesti per la creazione di una struttura di housing universitario in un contesto non agricolo ma, come detto, urbano.
Al fine di evidenziare come il nuovo volume non avrebbe alterato la percezione del paesaggio rispetto all’esistente, parte ricorrente rileva che l’attuale costruzione (da demolire) presenta un’altezza massima di 15 m. mentre il nuovo fabbricato avrebbe avuto un’altezza massima di 10,70 m. alla gronda e al colmo di 12,50 m., mirando così ad allargare il campo visivo che si avrebbe percorrendo la strada statale a ridosso del nuovo edificio. In sintesi, il nuovo progetto avrebbe apportato un netto miglioramento dello skyline in quanto si sarebbe inserito perfettamente nel gioco delle altezze e delle volumetrie esistenti.
Nel suo insieme il progetto sarebbe andato a riqualificare un contesto, che ad oggi risulta di degrado, con una costruzione basso emissiva per come previsto dai principi di DNSH posti a fondamento del decreto di finanziamento del MUR n. 481 del 26 febbraio 2025.
Avverso il provvedimento di diniego, e gli ulteriori atti in epigrafe, la società ricorrente ha proposto domanda caducatoria.
1.1. Si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna.
1.2. La società ricorrente ha depositato documenti in data 17 dicembre 2025 (ore 22:33:52, come risulta dal sistema).
L’Amministrazione resistente ha depositato documenti in data 29 dicembre 2025.
Infine, la società ricorrente ha depositato memoria e corredo documentale in data 16 gennaio 2026.
1.3. All’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026, presenti il difensore della società ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, l’Avvocatura erariale ha eccepito il difetto di legittimazione della parte ricorrente, in quanto soggetto estraneo al procedimento avviato dalla sola promissaria acquirente e definito dal provvedimento impugnato, nonché la tardività della documentazione depositata dalla società ricorrente il 16 gennaio 2026; il difensore della parte ricorrente ha rilevato che la nota dell’Ordine degli Architetti di Enna, depositata in data 16 gennaio 2026, è stata trasmessa successivamente e, pertanto, è ammissibile in quanto sopravvenuta.
Dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In limine litis , deve dichiararsi l’inutilizzabilità:
a) dei documenti depositati nel fascicolo del giudizio dalla parte resistente in data 29 dicembre 2025;
b) della memoria e del documento depositati dalla società ricorrente in data 16 gennaio 2026.
Quanto sopra, sub a) e b), in applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui i termini fissati dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., per il deposito di memorie difensive e documenti, hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 9613; Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2024, n. 4432; Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3537; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 gennaio 2026, n. 163).
Quanto al deposito sub b), è ben vero che ai sensi dell’art. 54, comma 1, cod. proc. amm. “ La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile ”; tuttavia, nella fattispecie in esame non risulta né dimostrata né allegata la ricorrenza di una situazione eccezionale, posto che la parte ricorrente nulla ha riferito in ordine all’impossibilità di richiedere il documento depositato (nota prot. n. 0001464 del 25 settembre 2025 dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Enna) in tempi compatibili con il deposito tempestivo, soprattutto in considerazione del fatto che la detta nota è del 25 settembre 2025 e, quindi, risale ad un tempo anteriore alla stessa proposizione del ricorso in epigrafe;
c) dei documenti depositati nel fascicolo del giudizio dalla parte ricorrente in data 17 dicembre 2026, ore 22:33:52 (come risulta dal sistema).
In relazione a detta ultima produzione sub c), il Collegio osserva che dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, cod. proc. amm. e 4, comma 4, disp. att. cod. proc. amm., si evince che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00, ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 cod. proc. amm., ove avvenga oltre le ore 12:00 ( id est , l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo.
In sostanza, il termine ultimo di deposito alle ore 12:00 permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9692; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 23 febbraio 2024, n. 126; Cons. Stato, sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9538; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7 gennaio 2026, n. 62).
Nel caso in esame, rispetto all’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, ultimo giorno utile per il deposito dei documenti ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm. era il 17 dicembre 2025, entro le ore 12:00 (mentre il deposito in questione è avvenuto alle ore 22:33:52, come risulta dal sistema).
2. Il Collegio rileva la fondatezza dell’eccezione di (inammissibilità del ricorso per) difetto di legittimazione attiva della società ricorrente frapposta dall’Avvocatura erariale all’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026.
Ed invero, merita di essere premesso che per consolidato orientamento giurisprudenziale “[…] laddove, a seguito di un procedimento amministrativo conseguente ad una istanza proposta dal soggetto interessato, l’amministrazione emani un provvedimento negativo, neghi cioè al soggetto istante il provvedimento (autorizzatorio o concessorio) da questi richiesto, è l’interesse legittimo pretensivo del richiedente insoddisfatto ad essere stato leso (ovviamente, laddove l’atto sia illegittimo) ed è quindi l’istante insoddisfatto l’unico soggetto legittimato a richiedere, attraverso il ricorso impugnatorio del provvedimento medesimo, la tutela giurisdizionale ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 luglio 2024, n. 6271 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Orbene, nel caso in esame a fronte di una istanza presentata dalla compagine Debole Restauri e Costruzioni S.r.l. ha, invece, agito per ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto un diverso soggetto giuridico, la GE.TU.AL. S.r.l. - Gestione Turistico Alberghiere S.r.l., per le ragioni sopra indicate evidentemente priva di legittimazione attiva.
Il Collegio, tuttavia, ai fini della decisione, ritiene di poter prescindere dalla detta questione in rito, palesandosi, in ogni caso, l’infondatezza del proposto ricorso.
3. La società ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 delle norme attuative del Piano regolatore del Comune di Enna. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione del principio di leale collaborazione / dissenso costruttivo .
Per l’esponente, la norma in rubrica inquadra il paesaggio corrispondente incentrato su Enna e che si estende fino al lago di Pergusa; tale territorio, per la sua storia e le sue caratteristiche, presenta degli obiettivi di qualità paesaggistica riportati nella stessa norma. In particolare il paesaggio del Lago di Pergusa rientra nel livello di tutela 2 (puntualmente richiamato a pag. 5 del ricorso); in queste aree non sono consentiti gli interventi puntualmente richiamati a pag. 6 del ricorso.
Per la parte ricorrente la norma de qua non esclude interventi di demolizione e ricostruzione; ciò che rileva in diritto è la tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della tipologia edilizia originaria. In particolare, per l’esponente, il bene oggetto di tutela è il paesaggio, ragion per cui sono ammessi interventi che tendano al recupero formale e storico della città e del suo rapporto con il paesaggio circostante.
Evidenzia l’esponente che l’agglomerato di Pergusa non è mai stato, e non lo è attualmente a vocazione agricola nascendo per fare fronte ad esigenze lavorative legate alle miniere e cave di conseguenza presenta edifici ed altri segni evidenti di antropizzazione; non si può quindi pensare di andare a realizzare un’opera nuova in un contesto prettamente agricolo bensì un intervento di riqualificazione di un edificio in evidente stato di degrado. Inoltre, l’intervento prevede la demolizione e ricostruzione in linea con i principi di valorizzazione di spazi verdi, di opere green e nel rispetto del DNSH e, addirittura, comporta la ricostruzione di un edificio più piccolo di quello esistente non sfruttando la cubatura concessa e garantendo una minore compromissione del paesaggio esistente.
Per l’esponente è evidente, pertanto, il difetto d’istruttoria ed il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la Soprintendenza con il provvedimento impugnato. Inoltre, osserva la deducente, in tema di determinazioni paesaggistiche l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l'avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall'altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto; dunque, nel caso in esame, la P.A. avrebbe dovuto esplicitare le ragioni del diniego anche perché il nuovo intervento progettuale, in considerazione delle modifiche apportate, non avrebbe inciso in un contesto caratterizzato dall’insediamento agricolo sparso né quelle del paesaggio degli edifici nelle immediate circostanze (aggiunge la parte ricorrente che l’idea progettuale e le successive integrazioni delineano un intervento in linea con le previsioni dei vincoli paesaggistici, comportando una riduzione della dimensione dell’immobile ed un aumento degli spazi verdi).
Unico elemento decisivo per la Soprintendenza - evidenzia la società ricorrente - sembrerebbe la presenza di lunghi ballatoi avulsi dal contesto paesaggistico, ma tale intervento appare fondamentale per una sicurezza dell’opera destinata ad ospitare studenti e le opere di mascheramento sono state definite appezzabili dalla parte resistente.
Inoltre, per la deducente, l’Amministrazione ha anche violato il principio di leale collaborazione e dissenso costruttivo (essendo illegittimo il dissenso opposto da una autorità tutoria dei vincoli ambientali/paesaggistici, ove non recante le prescrizioni utili a superarlo).
A fronte dell’invito dell’Amministrazione alla riproposizione del progetto compatibile con le previsioni delle N.d.A. del Piano Paesaggistico per la Provincia di Enna mediante un minor volume dell’immobile (cosa già fatta) con dimensioni tali da non incidere nel contesto agropastorale ed i caratteri specifici del sito, la parte ricorrente - tenuto conto del contesto e dei caratteri specifici del sito - ha variato la proposta progettuale tenendo conto di una minore volumetria, di una minore altezza dell’edificio, di una copertura dei ballatoi con strutture in legno; in conclusione, il provvedimento di diniego impugnato ripropone di inviare un nuovo progetto che tenga conto delle medesime prescrizioni, senza tenere in alcun conto le modifiche apportate e i rilievi svolti;
- con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione del principio del buon andamento e proporzionalità dell’agire dell’Amministrazione .
Per la parte ricorrente non può dirsi rispettato nemmeno il fondamentale canone di buon andamento e proporzionalità dell’agire dell’amministrazione, posto che la Soprintendenza non ha esaminato funditus il progetto, che appare rispettoso dei vincoli previsti per la zona.
All’uopo la parte ricorrente ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali concernenti il principio di proporzionalità ed il criterio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, e ha concluso nel senso che nel caso di specie tali fondamentali canoni dell’agire dell’amministrazione non siano stati rispettati, essendosi la Soprintendenza limitata a denegare il parere richiesto, sulla base di una motivazione illogica ed irragionevole;
- con l’ultimo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 10 e 10 bis della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria travisamento dei fatti e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Sviamento .
La parte ricorrente ha lamentato la violazione delle rubricate norme sul procedimento amministrativo, che garantiscono la partecipazione effettiva di tutti gli interessati all’ iter amministrativo, nonché la palese carenza di istruttoria, dal momento che il provvedimento impugnato si fonda su un evidente travisamento dei fatti.
Per l’esponente, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire un’effettiva partecipazione al procedimento, e in particolare l’esercizio dei diritti di cui all’art. 10 della L. 241/1990 (analoghi diritti sono peraltro riconosciuti dall’art 10-bis della L.241/1990), e, dunque, non soltanto la presentazione di memorie scritte e documenti ma anche una compiuta valutazione degli stessi.
La ricorrente, a mezzo del proprio tecnico, ha evidenziato alla Soprintendenza in primo luogo che le ragioni alla base delle criticità evidenziate fossero insussistenti.
Come ha sottolineato la giurisprudenza, l'istituto garantistico della comunicazione dell'avvio del procedimento, con la connessa facoltà, per i destinatari dell'atto, di presentare memorie scritte e documenti, “che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento” (art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990), dev'essere inteso e applicato, in senso sostanziale e non formale, a salvaguardia della trasparenza e della democraticità dell’azione amministrativa ed anche al fine di realizzare, se del caso, effetti deflattivi sul contenzioso.
L’effettiva partecipazione al procedimento, ove la Soprintendenza avesse esaminato effettivamente e funditus i rilievi svolti, avrebbe consentito di valutare compiutamente la documentazione prodotta, purtroppo visionata ed interpretata attraverso una lettura parziale, unilaterale e superficiale.
4. Come sopra anticipato, il ricorso non può essere accolto stante l’infondatezza delle censure.
4.1. In relazione al primo motivo di gravame il Collegio osserva quanto segue.
4.1.1. In primo luogo, la contestazione circa l’assenza di “vocazione agricola” dell’agglomerato di Pergusa è generica ed indimostrata.
Il Collegio rileva, invero, che le critiche rivolte dalla società ricorrente agli atti a monte (piano paesaggistico e provvedimento di approvazione del vincolo di notevole interesse pubblico, nella parte di interesse) sono indefinite e prive di supporto dimostrativo.
All’uopo occorre evidenziare che le valutazioni in materia di tutela del paesaggio sono espressione dell'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa attribuita all'Amministrazione in materia pianificatoria, che involge, primariamente, un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che gli atti di esercizio del potere pianificatorio siano inficiati da errori di fatto, abnormi illogicità o profili di eccesso di potere per palese travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità. Vertendosi in tema di discrezionalità tecnica in ambito di tutela del paesaggio, l’onere della prova gravante sulla parte ricorrente va considerato in termini rigorosi, alla luce dell’orientamento per cui ove l’interessato non ottemperi all’onere di mettere in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa e si fronteggino opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve far prevalere la posizione espressa dall’organo istituzionalmente competente ad adottare la decisione (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 26 novembre 2025, n. 21151).
Calando le sopra richiamate coordinate ricostruttive nella fattispecie in esame, il Collegio rileva che le deduzioni articolate dalla società ricorrente risultano generiche e sfornite di adeguati supporti dimostrativi.
4.1.2. Quanto alla motivazione dell’impugnato diniego di autorizzazione paesaggistica, occorre osservare preliminarmente che per costante giurisprudenza, il giudizio affidato all'Amministrazione preposta è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità; l'apprezzamento così compiuto è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. Ciò premesso, deve altresì rilevarsi che, per giurisprudenza consolidata, nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego, ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo. Non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego all'istanza di autorizzazione fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 4 agosto 2025, n. 5836).
Premesso quanto sopra, la motivazione del provvedimento avversato non contiene affatto una valutazione apodittica e stereotipata, racchiudendo - al contrario - una puntuale e dettagliata esposizione delle ragioni del rigetto dell'istanza con riferimento alla fattispecie concreta, sia in relazione al vincolo (con particolare riguardo al paesaggio a carattere rurale, nei fatti sostanzialmente inedificato, in relazione al quale è stato previsto che “ le eventuali nuove costruzioni dovranno essere effettuate secondo interventi che tendano al recupero del valore formale e simbolico della città storica e del suo rapporto con il paesaggio circostante anche tramite la creazione di aree verdi che evitino l’ulteriore saldatura con le aree d’espansione ”) sia ai caratteri del manufatto come risultante dalla proposta progettuale (rispetto al quale è stato evidenziato che lo stato di fatto rappresentato dal progetto è parzialmente difforme a quanto effettivamente presente sui luoghi, non essendo rappresentati alcuni vani realizzati a chiusura di balconi o tettoie di notevole grandezza), manufatto qualificato come “ architettura avulsa dal contesto paesaggistico del luogo ” (caratterizzato, in particolare, da lunghi ballatoi - edificio in linea di circa 80 metri - e da opere di mascheramento che comportano l’aumento dell’impatto volumetrico sul paesaggio tutelato).
L’impugnato provvedimento soprintendizio, in altri termini, ha chiaramente esplicitato i motivi del contrasto tra l’opera da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo, evidenziando che:
a) “ risulta totalmente disattesa la previsione del piano paesaggistico di “contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio ”;
b) “ la proposta progettuale non ha né le caratteristiche dell’insediamento agricolo sparso né quella del paesaggio degli edifici nelle immediate circostanze, caratterizzato da edificato isolato di dimensione contenute oggi a carattere residenziale e un tempo agricolo, e pertanto non tiene in alcun modo conto del rispetto dei valori paesaggistici dell’area per come previsto dal Piano Paesaggistico adottato si esprime parere negativo alla realizzazione delle opere previste in progetto ”.
In definitiva, la motivazione del provvedimento impugnato è caratterizzata da una adeguata esternazione delle specifiche ragioni per le quali l’opera de qua è stata ritenuta non idonea ad inserirsi nell'ambiente, attraverso l'individuazione degli elementi di contrasto, con un concreto ed analitico accertamento del disvalore delle valenze (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2025, n. 5636).
4.1.3. Si rivela infondata anche la contestazione concernente il principio del c.d. dissenso costruttivo.
Ed invero, il preavviso di parere contrario datato 22 luglio 2025, dopo aver evidenziato che “ il progetto non tiene in alcun modo conto del rispetto dei valori paesaggistici della area per come previsto dal piano paesaggistico adottato ”, alla luce di una puntuale disamina delle caratteristiche del progetto e delle ragioni di tutela ha evidenziato la possibilità di riproposizione di una nuova proposta progettuale caratterizzata da:
- un minor volume dell’immobile da realizzare con un limite massimo pari a quello esistente con una diminuzione anche del numero dei piani fuori terra;
- una tipologia edilizia senza ballatoi, scale esterne e con copertura inclinata e non a terrazza, con una forte riduzione dei volumi.
Con tali indicazioni, dunque, la Soprintendenza resistente ha informato la propria azione al principio di leale collaborazione, il quale impone all’Autorità tutoria di evidenziare le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica.
Resta fermo, peraltro, che con l'introduzione del c.d. dissenso costruttivo il Legislatore non ha inteso rendere assentibile in assoluto ogni nuova realizzazione, bensì garantire, ove possibile, l'indicazione di accorgimenti e/o modifiche progettuali utili al superamento del diniego (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 8 ottobre 2025, n. 857), come avvenuto nel caso in esame.
Orbene, nel provvedimento impugnato la Soprintendenza resistente ha dato atto delle modifiche apportate al progetto de quo (ad es.: eliminazione dell’ultima elevazione fuori terra; modifica della tipologia di copertura da terrazza a tetto a falde; rimozione dei boilers solari per l’acqua calda sanitaria; modifica delle soluzioni per l’area esterna), ma al contempo ha evidenziato - quali elementi critici perduranti - i lunghissimi ballatoi di progetto, tipo motel, in relazione ai quali la proposta chiusura con frangisole in legno o effetto legno “ di fatto aumenta di tanto la volumetria reale dei corpi di fabbrica di progetto ”; in particolare, va ribadito che nel provvedimento avversato la Soprintendenza ha chiaramente evidenziato che “ la nuova proposta progettuale resta comunque caratterizzata da lunghi ballatoi (edificio in linea di circa 80m) e si mantiene come architettura avulsa dal contesto paesaggistico del luogo ” (e che “ le opere di mascheramento proposte, seppur apprezzabili nell’intento e nella qualità dei materiali, comportano l’aumento dell’impatto volumetrico dell’edificio sul paesaggio tutelato ”).
4.2. Quanto al secondo motivo di gravame, il Collegio osserva quanto segue.
4.2.1. Contrariamente a quanto argomentato dalla parte ricorrente, dal provvedimento avversato emerge una puntuale analisi e valutazione del progetto in questione da parte della Soprintendenza resistente nonché una dettagliata esposizione delle ragioni per le quali lo stesso non può dirsi conforme o rispettoso delle previsioni del piano paesaggistico per la zona.
4.2.2. Inoltre, non emergono dagli atti versati nel fascicolo del giudizio elementi - allegati e provati dalla società ricorrente - dimostrativi della violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza, se il principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i diversi valori costituzionali all’interno di un quadro argomentativo razionale, il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo. A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. discrezionalità amministrativa) ‒ dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla “ragionevole” ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme ‒ le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. discrezionalità tecnica) vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della estrinseca “attendibilità” tecnico-scientifica. È ben possibile per l’interessato - oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica - contestare, secondo i consueti indici di eccesso di potere, l’apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica; se questo onere non viene assolto in modo rigoroso e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili - come avviene nell’ipotesi di specie - il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3892).
4.3. Quanto all’ultimo motivo di gravame, il Collegio osserva quanto segue.
4.3.1. La censura di carenza di istruttoria - si ribadisce - è infondata, come evidenziato supra .
4.3.2. L’Amministrazione resistente ha assicurato alla Debole Restauri e Costruzioni S.r.l. la partecipazione al procedimento amministrativo de quo , avendo comunicato all’istante (si ribadisce, Debole Restauri e Costruzioni S.r.l.) il preavviso di parere contrario e avendo poi dato atto, nel provvedimento impugnato, delle controdeduzioni presentate dall’istante e delle ragioni della inidoneità delle stesse a superare l’orientamento sfavorevole espresso in sede predecisoria.
Sul punto occorre osservare che l’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che l’Autorità procedente debba comunicare “ agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ” e, si ribadisce, nel caso in esame GE.TU.AL. S.r.l. - Gestione Turistico Alberghiere S.r.l. non ha provato di essere “ istante ” (infatti, Debole Restauri e Costruzioni S.r.l. ha avanzato l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione in questione).
Ed ancora, va osservato che l’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che l’avviso di avvio del procedimento va fatto in via esclusiva ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e non anche nei riguardi di quei soggetti - come nel caso della GE.TU.AL. S.r.l. - Gestione Turistico Alberghiere S.r.l. - che subiscono solo gli effetti riflessi del provvedimento impugnato e che, per conseguenza, non possono essere considerati destinatari del provvedimento medesimo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2011, n. 6133).
E comunque, è la stessa GE.TU.AL. S.r.l. - Gestione Turistico Alberghiere S.r.l. ad affermare che “ La ricorrente, a mezzo del proprio tecnico, ha evidenziato alla Soprintendenza in primo luogo che le ragioni alla base delle criticità evidenziate fossero insussistenti ” (pag. 10 del ricorso), così palesando di aver comunque partecipato al procedimento in questione.
5. In conclusione, stante l’infondatezza delle censure articolate il ricorso deve essere respinto.
6. La limitata attività difensiva della parte resistente e la natura interpretativa delle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NN BA, Presidente
NI GI NI TO, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI GI NI TO | SE NN BA |
IL SEGRETARIO