Articolo 110 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 109Articolo 111
Versione
31 dicembre 2019
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Versione
28 settembre 2024
Art. 110. Adesioni alla proposta di concordato 1. All'esito della votazione e' redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. E' altresi' inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione e' allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.
(( 2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore. )) 3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del piano, ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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