Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 950/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PADOA ANNALISA Parte_1 C.F._1
e
MARIO GAVIOLI (c.f. , rappresentato e difeso da sé medesimo C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 11/03/2025;
- rilevato che sono nati a Modena i figli in data 24/06/2009 e Persona_1 Per_2
, in data 26/09/2011
[...]
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 3/6/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
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- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori secondo il Per_1 Persona_3
regime e le disposizioni vigenti in materia di affidamento condiviso e i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé i minori, potrà esercitare la propria responsabilità genitoriale per quanto attiene le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione. I figli saranno prevalentemente collocati presso il padre con la residenza anagrafica presso di lui. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nel preminente interesse dei figli.
2) L'abitazione civile sita in Modena, località Cognento, Strada Borelle n. 144 viene assegnata al Sig.
MA GA, che ne è proprietario, unitamente agli arredi, anche quelli acquistati dalla sig.ra Pt_1
e/o suoi famigliari. Eventuali utenze intestate alla sig.ra verranno volturate al sig. MA Pt_1
GA entro 30 gg dal deposito del ricorso in Tribunale.
3) La Sig.ra trasferirà la propria residenza in Modena, Strada Schiocchi n. 43, entro un Parte_1
mese dal deposito in Tribunale del presente ricorso.
4) I genitori in considerazione dell'età dei figli e delle loro esigenze, concordano che il padre potrà stare con i figli quando lo vorrà e comunque almeno nelle serate del martedì e giovedì di ogni settimana, con pernottamento, da dopo la scuola, prelevandoli da scuola e riaccompagnandoli a scuola il mattino successivo, oltre a week end alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera dopo cena. Vista l'età dei figli resta salva ogni diversa e maggiore frequentazione in merito, decisa direttamente dai ragazzi con il padre.
5) Vacanze estive: i figli trascorreranno un periodo di due settimane, anche non consecutive, con il padre durante agosto. I genitori concorderanno di anno in anno il periodo di ferie che il padre trascorrerà con loro e ciò nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative, non appena saranno usciti gli esiti scolastici di e , comunicando all'altro genitore il luogo di Per_1 Per_2 villeggiatura e quant'altro utile. In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere, la decisione in proposito verrà assunta negli anni pari dal padre e negli anni dispari dalla madre. Per tale evenienza, il genitore cui spetta la scelta dovrà comunicare per iscritto all'altro il calendario di vacanza fissato entro e non oltre la data del 30 maggio dell'anno in cui fa riferimento l'esercizio di tale diritto, pena la decadenza dalla facoltà stessa. Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli. Vacanze Natalizie: ad anni alterni, i figli trascorreranno con un genitore il periodo pagina 2 di 4 che va dal 23.12 al 30.12, mentre con l'altro genitore trascorreranno il periodo dal 31.12 al 06.01;
Vacanze Pasquali: ad anni alterni i figli staranno con ciascun genitore il giorno di Pasqua ed i due precedenti, ovvero quello del Lunedì dell'Angelo ed i due successivi, trascorrendo quindi tre giorni consecutivi con ciascun genitore. Tali modalità indicate per tutte le vacanze, sono state individuate con la ratio di permettere eventualmente alla madre di poter trascorrere anche periodi con la nonna materna ovvero nel paese di origine della medesima in Grottaglie (Taranto). Ove ciò non dovesse avvenire, i ragazzi trascorreranno ad anni alterni la sera della con un genitore e il pranzo di Pt_2
Natale con l'altro. Parimenti anche per quanto riguarda Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
6) Ponti e festività previsti dal calendario scolastico: detti periodi verranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, pertanto se i figli staranno con il padre il giorno del 25 aprile, staranno con la madre il I Maggio e così di seguito. I genitori sono concordi nel ritenere che i periodi di vacanza (estiva, natalizia, pasquale, ponti ed altre festività) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione infrasettimanale e del week end. In suddetti periodi, ciascun genitore, fatto salvo diverso accordo, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita di cui al precedente capo, né tantomeno il recupero delle giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività.
7) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente in modo anticipato, possibilmente di una settimana o comunque tempestivamente, eventuali cambi dei turni lavorativi od impegni improrogabili, trasferte e quant'altro che siano idoneo a mutare il calendario come sopra pattuito.
8) Sono in ogni caso sempre fatti salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della migliore gestione dei figli.
9) A partire dal mese di aprile 2025 il padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli verserà alla madre, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile complessiva di Euro 500,00 (€ cinquecento/00), pari a euro 250 a figlio, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT a partire da aprile 2026, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
10) Tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli minori di cui al Protocollo del Tribunale di
Modena saranno sostenute dal padre al 100% e dovranno essere previamente concordate tra i genitori in base al protocollo del Tribunale.
11) Gli assegni famigliari vengono lasciati integralmente al padre al 100%.
12) L'autovettura marca Fiat, modello 500 L, Tg. FB 918 BR intestata a MA GA, viene assegnata alla Sig.ra che ne curerà la manutenzione ed i relativi costi, anche assicurativi Parte_1
e di proprietà (bollo) e si procederà al passaggio di proprietà entro il 30.6.2025 con spese a carico del sig. GA.
pagina 3 di 4 13) I genitori si rilasciano, sin d'ora, il reciproco assenso al rilascio/rinnovo della carta di identità e/o del passaporto personali valevoli per l'espatrio ovvero al rilascio/rinnovo dei documenti identificativi personali valevoli per l'espatrio per i minori.
14) Le spese per le vacanze dei minori saranno sostenute per intero dal sig. GA, anche se trascorse con la madre, che invece pagherà la sua quota. Andranno ovviamente concordate prima in merito al quantum, tenendo presente che, in ragione dei maggiori oneri che la separazione comporta, occorrerà adeguare anche le aspettative in un'ottica di contenimento dei costi. Le parti dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente ricorso.
15) Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
- Rilevato che , nata a [...] il [...] e GAVIOLI MARIO, nato a [...]
PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) il 31/05/1974 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- Prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- Spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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