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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/11/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1170/2024 R.G. promossa da:
della succeduto all'ex Controparte_1 Controparte_2
, ai sensi CP_3 Controparte_4 della L. 222/1985 e giusto Decreto del Ministro dell'Interno del 29.08.86, con sede in Via CP_2
Vittorio Emanuele n. 159 (C.F.: ), in persona del Presidente del CdA P.IVA_1 Controparte_5 autorizzato al presente atto giusta delibera del CdA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Barletta Caldarera ( - PEC: C.F._1
presso il cui studio in , Via Escrivà n. Email_1 CP_2
2 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE nei confronti di
, nata in [...] il [...] (C.F. , n.q. di curatrice di Parte_1 C.F._2 [...]
, nato a [...] [...] (C.F. ), entrambi residenti in [...], CP_6 CP_2 C.F._3
Corso Vittorio Emanuele 81, giusta sentenza di apertura di tutela n. 4460/05 del Tribunale di Catania e successivo provvedimento di nomina del 16/01/2007, elett. dom. in via G. D'Annunzio n. 62 CP_2 presso lo studio dell'Avv. Diego Geraci (C.F. ), che lo rappr. e difende giusta C.F._4 procura in atti;
APPELLATO
1 CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 28.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note conclusionali in atti, e la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.11.2015, l' Parte_2
(avente causa dell'ex beneficio parrocchiale della
[...] Parte_3
di ) conveniva in giudizio e , nella qualità di
[...] CP_4 Controparte_6 Parte_1 curatrice speciale di , chiedendo al Tribunale di Catania: Controparte_6
1) L'accertamento della sussistenza di un rapporto di enfiteusi tra le parti in relazione al fondo sito in
, contrada Raccomandata (o o ), iscritto oggi al N.C.T. del Comune di CP_4 Pt_4 Parte_5
al foglio 11, particelle 2297, 2299, 2300 e 2302; CP_4
1bis) La declaratoria di inesistenza, ex art. 949 c.c. sul fondo, del diritto di proprietà risultante nel testamento datato 22/06/1993 con cui aveva disposto del diritto di proprietà in Persona_1 favore di e nella relativa denuncia di successione del 10/04/1995 attraverso la Controparte_6 quale quest'ultimo si affermava proprietario;
1 ter) Dichiararsi l'inefficacia e/o l'inopponibilità rispetto al concedente dei predetti atti di CP_2 successione attraverso i quali veniva trascritto come proprietario;
Controparte_6
1 quater) In subordine al punto 1 ter), qualificare tali atti quali strumenti giuridici con i quali si era trasferito il solo dominio utile e quindi il solo diritto di enfiteusi;
1 quinquies) Ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di e all'Agenzia del CP_2
Territorio di di procedere alla cancellazione delle trascrizioni e/o iscrizioni effettuate in favore CP_2 di quale “proprietario” del terreno;
Controparte_6
2) Considerato lo stato di abbandono del terreno da moltissimo tempo, condannare Controparte_6 al rilascio del fondo in favore del concedente per l'intervenuta prescrizione per non uso CP_2 ventennale del livello o enfiteusi ex art. 970 c.c.;
2 bis) Condannare al rilascio del fondo per devoluzione ex art. 972 n. 1 c.c., attesa Controparte_6 la violazione dell'obbligo di miglioramento dello stesso ed atteso il suo deterioramento;
3) In subordine, considerato l'obbligo al versamento del canone derivante dal rapporto enfiteutico o di livello di cui al punto 1), condannare al rilascio del fondo per devoluzione in Controparte_6 favore del concedente ex art. 972 c.c., atteso il mancato pagamento di oltre due annualità di CP_2 canone enfiteutico;
4) In subordine alla domanda di devoluzione, accertare e dichiarare il diritto dell' a ottenere da CP_2
il canone enfiteutico nella misura da quantificarsi a mezzo disponenda CTU, Controparte_6 calcolando il canone maggiorato ed aggiornato alla realtà economica odierna;
2 5) Sempre in subordine, condannare ex art. 967 c.c. al pagamento dei canoni Controparte_6 enfiteutici scaduti (e da scadere ove non si facesse luogo alla devoluzione), previo aggiornamento degli stessi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.02.2016, si costituiva in giudizio Parte_1
n.q. di curatrice di , giusta autorizzazione del Giudice tutelare, chiedendo il rigetto Controparte_6 integrale delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, accogliersi la domanda riconvenzionale di acquisto, da parte di , a titolo originario Controparte_6
(usucapione) ex art. 1158 c.c. del fondo in oggetto.
In particolare, parte convenuta rilevava che:
- il pregevole e paziente lavoro di recupero documentale di parte attorea presso l'Archivio Storico
Notarile, risalente all'epoca del 1700, non meritava alcuna censura ma le denunzie di successione di tutti i danti causa del convenuto indicavano la piena proprietà degli immobili senza alcuna riserva (così come negli atti di traslazione inter vivos);
- in alcun tempo era stato richiesto il pagamento di alcun canone enfiteutico né tanto meno pagato dopo la prima guerra mondiale;
- nessuna originale interpretazione poteva ricavarsi da una presunta prassi che modificava in via presuntiva la valenza dei rogiti notarili attinenti alla sfera dei beni immobili né tanto meno ciò poteva operarsi dalla lettura dei dati catastali, estranei alla individuazione dei diritti reali;
- nessun mandato era stato conferito da a al fine di affrancare il Controparte_6 Parte_1 fondo, essendo questi un soggetto inabilitato e peraltro in assenza di autorizzazione del Giudice
Tutelare, per cui la domanda di affrancazione era nulla ed anzi inesistente e frutto di un improvvido consiglio rivolto ad un soggetto incapace e ad una persona anziana ed in precarie condizioni di salute;
- nessuna enfiteusi era mai stata evidenziata negli atti di trasferimento inter vivos e mortis causa aventi ad oggetto la proprietà di ; Controparte_6
- nessun canone enfiteutico era mai stato richiesto, sollecitato o preteso;
- nessuna somma era mai stata pagata dal né dal suo dante causa Controparte_6 [...]
; Per_1
- il terreno era stato posseduto uti dominus, senza riserve e condizionamenti, ed era stato oggetto, relativamente ad alcuni lotti, ad atti di trasferimento a terzi, senza il consenso dell'attore, da tutti i danti causa del ab immemorabile; Controparte_6
- l'attore non aveva posto in essere alcun atto interruttivo, sospensivo o ostativo ai negozi giuridici né ciò emergeva dalla copiosa documentazione prodotta;
- quindi, rispetto a tutte le domande attoree, eccepiva la prescrizione estintiva e la decadenza.
3 Proponeva, infine, una domanda riconvenzionale di acquisto del fondo a titolo originario per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., motivandola per l'inerzia del titolare e per il dominio assoluto e senza riserve né condizionamenti, nello stesso arco di tempo, di e dei suoi danti Controparte_6 causa, qualificandosi nella fattispecie anche il profilo della interversio possessionis, per essere stati posseduti i detti beni dal convenuto e dai suoi danti causa, dalla fine del 1700 quali enfiteuti e dall'inizio degli anni '20 del secolo scorso quali proprietari per atti inter vivos e mortis causa, ed in ogni caso quali possessori uti dominus, non riconoscendo alcuna concessione in capo all'attore, il quale, peraltro, non aveva avanzato alcuna pretesa inerente al diritto reale, consolidatosi da tempo immemore in capo alla sfera patrimoniale del convenuto.
Radicatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante la copiosa produzione documentale e la prova testimoniale richiesta dal convenuto, nei limiti di cui all'ordinanza del 17.11.2017, e veniva posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.03.2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
Con sentenza n. 3130/2024 pubblicata il 22.06.2024, il Giudice onorario della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 18471/2015 R.G., rigettava tutte le domande attoree e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite che liquidava in complessivi euro 10.860,00 oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l' Parte_2
per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo.
[...]
Si è costituita tempestivamente nella qualità di curatrice di , Parte_1 Controparte_6 chiedendo il rigetto dell'atto di appello, la conferma dell'impugnata sentenza e, in via subordinata, di statuire l'avvenuto acquisto a titolo originario ex artt. 1158 - 1159 c.c. del fondo in questione.
All'udienza del 28.10.2025 la causa è stata posta in decisione, previa discussione delle parti che hanno precisato le conclusioni come da note difensive depositate nei temini assegnati all'udienza del
17.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si lamenta l'omesso accoglimento delle domande rubricate ai nn. 1 - 1 quater dell'atto introduttivo, l'errata ricostruzione da parte del primo giudice dei fatti di causa e l'omesso esame dei documenti attestanti l'esistenza e la persistenza del diritto di enfiteusi, nonché la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
L'Istituto appellante richiama e ripropone il contenuto di numerosi documenti e atti prodotti in giudizio dai quali emergerebbe, sin dal 1771, l'esistenza del rapporto enfiteutico tra la Chiesa Madre di
(concedente) e tale (enfiteuta) dal quale, attraverso successivi CP_4 Persona_2
4 atti di trasferimento inter vivos e mortis causa, i fondi originariamente censiti al fg. 11 del catasto terreni di alle particelle 46, 630 e 440 (oggi particelle nn. 2297, 2299, 2300 e 2302) sarebbero poi CP_4 pervenuti, per successione paterna, a . Controparte_6
Con il secondo motivo di appello si lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato le domande attoree di rilascio quale conseguenza della devoluzione e non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di enfiteusi e di usucapione.
Con il terzo motivo di appello si deduce la violazione ed errata applicazione alla fattispecie degli artt.
2650 e 2652 n. 6 c.c., in ordine sia alla continuità delle trascrizioni che alla c.d. pubblicità sanante;
viene altresì dedotta l'assenza di alcuna prova della trascrizione dell'accettazione dell'eredità di
[...]
(nato a [...] [...]) da parte del figlio (denuncia di CP_6 CP_2 Persona_1 successione del 1976) e dell'accettazione dell'eredità di quest'ultimo (nato il [...]) da parte del figlio , odierno appellato (denuncia di successione del 1995). CP_6
Con il quarto motivo la sentenza di primo grado viene censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto maturata l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. in favore di e viene Controparte_6 altresì denunciata la violazione degli artt. 1158, 1159 e 1164 c.c.
Secondo la difesa dell' , - come pure il padre e il nonno - non Parte_2 Controparte_6 avrebbe mai esercitato alcun possesso uti dominus, né tanto meno in buona fede, avendo occupato e utilizzato il fondo quale consapevole titolare del solo diritto di enfiteusi ereditato dal genitore;
non si sarebbe verificata, peraltro, alcuna interversione nel possesso rilevante ai fini dell'usucapione acquisitiva, rientrando ogni attività di amministrazione, trasformazione e miglioramento dei terreni negli obblighi previsti dall'art. 960 c.c. in capo all'enfiteuta.
Con il quinto motivo vengono riproposte le seguenti domande attoree principali e subordinate:
“accertamento del diritto del concedente, azione negatoria, qualificazione atti di cessione, inefficacia atti a non domino, aggiornamento canone”, chiedendo che la Corte riesamini i fatti e i documenti prodotti in giudizio e accolga dette domande.
In particolare, viene altresì contestata la qualificazione effettuata dal primo giudice della domanda principale quale azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e non, invece, di azione negatoria ex art. 949
c.c.
I predetti motivi, strettamente connessi dal punto di vista logico - giuridico, meritano di essere esaminati congiuntamente e, seppure in parte fondati, non sono idonei a modificare l'esito del giudizio.
In ordine alla qualificazione della domanda attorea, la Suprema Corte ha di recente più volte ribadito il principio (cfr. Cass. Sez. II, 22.08.2022 n. 25084; Cass. Sez. II, 20.06.2022 n. 19872; Cass. Sez. II,
6.12.2021 n. 38642) per cui: “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là
5 delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007, Rv. 594291)… In tema di difesa della proprietà,
l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa – la probatio diabolica della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4416 del
26/02/2007, Rv. 596948; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 27/01/2009, Rv. 606400; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 26003 del 23/12/2010, Rv. 615321; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 884 del 17/01/2011, Rv.
615949)”.
Nella fattispecie l'istituto attoreo, quale asserito concedente, ha chiaramente agito per l'accertamento del c.d. “dominio diretto” sui fondi oggetto di causa e del corrispondente “utile dominio” dell'enfiteuta
, con tutti i relativi oneri probatori connessi alla relativa domanda. Sul punto, la Controparte_6
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. II - 20/02/2025, n. 4537) ha di recente affermato che: “Occorre innanzitutto chiarire come l'azione di rivendicazione, al pari di quella di accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi
Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), diverga, sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto
6 (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122;
Cass., Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957).
Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894;
Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621), con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto, viceversa, all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto -che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2,
19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n.
1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n.
732).
L'assolvimento di tale rigoroso onere probatorio può avvenire con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma anche mediante un consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica) o mediante le risultanze dei registri catastali, le quali, pur non valendo a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento, se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento
e convalidati da altri elementi di causa (Cass., Sez. 2, 14/4/1976, n. 1314; vedi anche Cass., Sez. 2,
3/8/2022, n. 24050, cit., Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2,
24/6/1971, n. 2000). Il suddetto rigore dell'onere probatorio, peraltro, non può che stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass., Sez. 6 - 2, 19/1/2022, n. 1569), non nel senso che la mancata dimostrazione dell'usucapione da parte di quest'ultimo esoneri l'attore in rivendicazione dall'onere di provare il proprio diritto, ma nel senso che detto onere resta attenuato allorché il convenuto, nell'opporre
l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, ma non anche quando questi si limiti a dedurre un acquisto per
7 usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comportando questo alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2,
19/10/2021, n. 28865)”.
Parte convenuta, odierna appellata, invero - come ritenuto dal primo giudice - non ha mai contestato e negato l'esistenza del rapporto di enfiteusi tra l'originaria Chiesa Madre di (concedente) e CP_4
(enfiteuta), né i successivi atti traslativi di detto diritto di enfiteusi in capo ai Persona_2 figli e e poi, per aggiudicazione in sede di espropriazione forzata, CP_7 Parte_6 ad Controparte_8
Anche in appello la difesa di ha ribadito che i fondi oggetto di causa sarebbero stati Controparte_6
“posseduti” dai suoi danti causa dalla fine del 1700 quali enfiteuti e, dall'inizio degli anni '20 del secolo scorso, quali proprietari in virtù di validi ed efficaci atti inter vivos e mortis causa.
E' stato documentato che con atto Notaio del 29.08.1919 rep. 12600 e n. 677 progressivo (doc. Per_3
11 del fascicolo attoreo), la Sig.ra unitamente al marito Cav. sia nel nome Controparte_8 CP_9 proprio che quale marito dotatario ed autorizzante, vendevano al Sig. (nonno Controparte_6 dell'odierno appellato), “l'assoluta proprietà” e non - come ritenuto dall'Istituto appellante - il dominio utile di vari immobili tra i quali il terreno sopra indicato ed aggiudicato (c.da o ). Pt_4 Parte_5
A pag. 10 dell'atto pubblico viene precisato che il terreno (senza alcuna specificazione di quale fondo si tratti) è libero “ad eccezione di un unico censo di lire cinque e centesimi quarantaquattro annue in favore della Chiesa Madre di ”. CP_4
L'appellante deduce, altresì, che avrebbe continuato regolarmente a pagare il Controparte_6 canone enfiteutico, come risulta dal “conto consuntivo della , Controparte_4 reso dall'Amministratore per gli esercizi 1929 e 1930” (cfr. copia bilancio consuntivo, Pt_7 Pt_8 rinvenuto nell'archivio della Parrocchia, da cui emerge che nel 1929 il ha versato Controparte_6 un canone enfiteutico di £. 6,52 - doc.12). Analogamente per gli anni 1931 e 1932 (pagati nel 1931 £.
6,52 - doc. 13). CP_1 Ciò emergerebbe, altresì, dal bilancio preventivo presentato dal Parroco alla nel 1921 (cfr. pag. 6
– doc. 14) e dall'elenco canoni enfiteutici redatto dal Parroco del tempo (cfr. seconda facciata n. 10 “Il dottor e gli eredi di sopra una chiusa in contrada Raccomandata Controparte_6 Persona_4 in forza di atto del 9 marzo 1771 in Notar e ricognitorio del 1791 pagano £. 8,16” Persona_5
- doc. 15).
8 Da allora non risulta più alcun ulteriore versamento, alcuna richiesta di pagamento, né è stato compiuto alcun atto ricognitivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 969 c.c.
A seguito della morte di avvenuta il 21.11.1975, il diritto di proprietà del terreno Controparte_6 veniva inserito nella denuncia di successione del 8.3.1976 (cfr. pag.
2 - doc. 16) in favore del figlio
. Persona_1
A seguito della morte di avvenuta il 12.10.1994, il medesimo diritto di proprietà del Persona_1 terreno veniva inserito nella denuncia di successione del 10.04.1995 in favore di Controparte_6 odierno convenuto, in quanto lo stesso è stato nominato erede universale dal padre (cfr. verbale testamento olografo – doc. 17 e cfr. copia denuncia di successione pag.
4 - doc. 17bis).
Il primo atto con il quale l' , quale successore ex lege della Parte_2 Parte_9
, rivendica il suo diritto di concedente, il pagamento dei canoni enfiteutici e la devoluzione
[...] del fondo ex art. 972 c.c. risale all'01.07.2014 (v. racc.ta A/R in atti).
Come dedotto dalla difesa dell'appellante, il richiamo operato dal primo giudice agli artt. 2650 e 2652
c.c. e ai principi della continuità delle trascrizioni e alla pubblicità “sanante” derivante dalla trascrizione delle due denunce di successione non è pertinente e non è applicabile alla presente fattispecie che riguarda la trascrizione della successione ereditaria di fondi e non acquisti a titolo particolare per atto tra vivi, né il conflitto tra più acquirenti dallo stesso venditore.
L'istituto della trascrizione non opera nel caso di conflitto tra acquirente “a domino” ed acquirente “a non domino”, secondo quanto prospettato dalla difesa dell' . Invero, la trascrizione Parte_2 delle denunce di successione medesime nel 1976 e nel 1995 (rese possibili in quanto non trascritto il precedente rapporto enfiteutico oggetto della presente causa), integrerebbe un acquisto a non domino, rispetto al quale non ha efficacia sanante la trascrizione;
invero quest'ultima è una forma di pubblicità legale, avente natura dichiarativa (e non costitutiva del diritto di proprietà) e in quanto tale inidonea ad attribuire ad un negozio giuridico la validità di cui, come titolo di acquisto, sia privo.
Ne consegue che, laddove si dovesse ritenere che non era titolare del pieno diritto Controparte_6 di proprietà sul bene per essere stata la proprietà acquistata nel 1919 con atto Notaio “ad Per_3 eccezione di un unico censo di lire cinque e centesimi quarantaquattro annua in favore della Chiesa
Madre di ” (pag. 10 - doc. 11), neppure la trascrizione della sua denuncia di successione CP_4 nel 1976 (come anche di quella del 1995) avrebbe potuto esplicare efficacia sanante della carenza da cui era affetto tale atto.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “Nell'ipotesi di conflitto fra acquisto "a domino" ed acquisto "a non domino" del medesimo bene, non opera l'istituto della trascrizione, la quale è una forma di pubblicità legale intesa soltanto a risolvere il conflitto fra soggetti che abbiano acquistato lo
9 stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo proprietario, priva di efficacia sanante dei vizi di cui sia affetto l'atto negoziale, ed inidonea ad attribuirgli la validità di cui esso sia naturalmente privo.” (Cass.
Sez. II, 14.11.2016 n. 23127; vedi anche Cass. 2162/2005).
Ciò che ha legittimamente giustificato il totale rigetto delle domande attoree, quale ragione più liquida e assorbente rispetto altri motivi, è stato l'accertamento, oggetto di domanda riconvenzionale, dell'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dei fondi da parte di che Controparte_6 ha unito il suo pieno ed esclusivo possesso ultraventennale a quello del genitore e del nonno omonimo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1158 e ss. c.c.
L'istituto giuridico dell'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali di godimento, fondato sul possesso e disciplinato agli artt. 1158 e ss. c.c. Tali norme prevedono che la proprietà si acquisti in virtù di un possesso continuato e ultraventennale (art. 1158
c.c.), non violento e non clandestino (art. 1163 c.c.) e ininterrotto (art. 1167 c.c.).
Al fine di ottenere una sentenza di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione,
è necessario “dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, il quale può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale” (Cass. Civile, sez. II, Ordinanza n. 34450 del 25.12.2024).
Pertanto, colui che per usucapire un immobile intenda trasformare la detenzione del bene in un vero e proprio possesso uti dominus, è tenuto al compimento di attività materiali in opposizione al proprietario, c.d. interversio possessionis.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua” (Cass. Civile, Sez. II, n.
29594 del 22.10.2021; Cass. Civile Sez. II, n. 11403 del 16.05.2006), ed inoltre “ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, e perciò utile per l'usucapione, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare
l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria
10 l'effettiva conoscenza da parte del precedente possessore o dal proprietario (Cass. Civile, Sez. II, n.
26633 del 18.10.2019).
E' stato ampiamente dimostrato che il terreno in oggetto è stato posseduto uti dominus, senza riserva e condizionamenti, è stato oggetto relativamente ad alcuni lotti ad atti di trasferimento a terzi, senza il consenso dell'istituto appellante, da tutti i danti causa di da oltre venti anni. Controparte_6
Il teste escusso, Ing. , ha confermato - come specificato in sentenza - “che il terreno Testimone_1 oggetto di giudizio era stato parte integrante del comprensorio irriguo dell'azienda e CP_6 destinato a migliorare le coltivazioni. Precisava di esserne a conoscenza in quanto tecnico dell'azienda all'epoca, incaricato di curare l'azienda, controllare i pozzi, seguire le pratiche necessarie CP_6 presso il Genio Civile. Confermava che il fondo era coltivato ad agrumeto, che vi erano operai e un ragioniere pagati da e precisava che anche il padre del teste, prima di lui, aveva Persona_1 curato la gestione dell'azienda per conto di , padre di ”. Controparte_6 Persona_1
Sui fondi oggetto di causa è stata realizzata una azienda irrigua (successivamente in parte ceduta alle come da atto pubblico in Notar del 14.06.2000 in atti), sono state effettuate Controparte_11 Per_6 trasformazioni profonde e radicali, sono stati edificati fabbricati e installati impianti e strutture che ne hanno modificato integralmente la natura e la destinazione agricola.
Di contro, l'istituto appellante non ha mai dedotto o, altrimenti dimostrato, di avere utilizzato o posseduto il fondo in epoca successiva all'atto di acquisto del 1919 da parte di , Controparte_6 manifestando assoluta e totale indifferenza e disinteresse rispetto al terreno pacificamente e indisturbatamente posseduto uti dominus dalla famiglia CP_6
Pur volendo ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 1164 c.c., come sostenuto dalla difesa dell'appellante, quanto sopra dedotto è dunque idoneo a determinare il passaggio da un possesso del fondo corrispondente all'esercizio del diritto di enfiteusi al possesso uti dominus.
Infatti, è pacifico secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ricomprendere tra le condotte che determinano l'interversione del possesso proprio l'edificazione da parte del detentore di un fabbricato, purché non sia stata autorizzata dal proprietario del suolo, come nel caso di specie. In tal senso, “Tale interversione, che, come detto, deve essere rivolta specificamente contro il possessore e può anche tradursi in atti materiali, purché da essi possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua, può realizzarsi anche attraverso l'edificazione di un fabbricato su un terreno ricevuto in detenzione, purché ciò avvenga senza il consenso, quanto meno tacito, dei proprietari, i soli legittimati al compimento di attività edificatorie sul fondo, atteso che una tale condotta costituisce estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto dominicale, trascendente i limiti
11 della detenzione, sia pur qualificata, e incompatibile con il possesso del titolare del diritto reale”
(Cass. Civile, sez. II, Ordinanza n. 34450 del 25.12.2024, conforme Cass Sez. II, 31.05.2006 n. 12968).
L'Ente diocesano pur contestando a ed al suo dante causa di Controparte_6 Persona_1 aver trasformato il fondo in azienda irrigua, modificando la destinazione del terreno agricolo in impresa commerciale con fini totalmente diversi, di aver altresì edificato sullo stesso, di aver trasferito ad una impresa ed un'azienda con immobili di pertinenza e ivi edificati, ivi comprese le CP_11 particelle di terreno di riferimento, deduce che detta trasformazione rientrerebbe negli obblighi di
“miglioramento” a carico dell'enfiteuta ex art. 960 c.c. e quindi non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della prescrizione acquisitiva.
Il medesimo Ente Diocesano, nel documento allegato al n. 20, ammette espressamente che:
“Successivamente in data 14/06/2000 parte del terreno è stato ceduto, unitamente alla aziende già esistenti, rilevata iure ereditatis da , alla società , ed altresì in data Controparte_6 CP_11
16/07/2003, altre porzioni ai coniugi e , infine una ulteriore porzione Persona_7 CP_12
è rimasta al (vedasi altresì denuncia di successione 1994)”. Controparte_6
La trasformazione del fondo a fini diversi dalla coltivazione è atto evidente ed estrinseco collegato alla realizzazione di una azienda commerciale e imprenditoriale estranea alla coltivazione;
l'edificazione sullo stesso di strutture ai fini di una nuova azienda e di una impresa non finalizzata alla miglioria del fondo, la successiva cessione della stessa con il trasferimento di alcune particelle “in piena proprietà”
(circostanze invero non specificamente contestate, anzi ammesse e riferite nella propria comunicazione dell'01.07.2014), confermano una inequivoca affermazione del pieno diritto di proprietà.
Una volta dimostrato che il possessore si comporti come proprietario, avendo addirittura cambiato la destinazione del fondo (creazione di una azienda commerciale ed imprenditoriale) mutando la destinazione agricola, spetta all'ente che si assume proprietario fornire la prova contraria della sussistenza di una mera detenzione o di un possesso di natura diversa.
La Corte condivide pienamente la giurisprudenza richiamata sul punto dalla difesa dell'appellante (v.
Cass. n. 25301 del 24.08.2022), secondo la quale: “Tanto sotto il vigore dell'abrogato codice civile del
1865 che sotto quello del codice civile vigente, l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo che rimane di proprietà del concedente, che si usa denominare titolare del dominio diretto. Pertanto, mentre è possibile (art. 970 c.c.) la prescrizione per non uso del diritto del concessionario, il dominio diretto è imprescrittibile. La proprietà, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge, ma l'enfiteuta, proprio perché il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell'art. 1164 c.c., vigente e dell'art. 2116
12 c.c. abrogato - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario: l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva" (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 4231 del 15/11/1976, Rv 382917). Ancora, "L'enfiteuta esercita il possesso sul fondo enfiteutico in nome altrui per quanto riguarda il diritto di proprietà e in nome proprio rispetto al diritto di enfiteusi: pertanto, egli non può conseguire il diritto di proprietà sul fondo stesso per prescrizione acquisitiva se non mutando il titolo del possesso" (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3550 del 07.12.1972, RV
361508)”.
Detta giurisprudenza (più di recente vedi Cass. Sez. II, 30.05.2025, n. 14558), invero non esclude che l'enfiteuta possa usucapire la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile che già possiede, dimostrando di avere mutato il titolo del suo possesso.
Altra giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 11.05.2022 n. 14976), seppure in materia di interversione della detenzione in possesso, ha affermato che il possessore il quale provvede a realizzare sul fondo delle costruzioni e/o opere di ristrutturazione in autonomia, sostenendone le spese in via esclusiva e pagando le tasse relative, con tale condotta evidenzia un atto potenzialmente idoneo, al pari della attività edificatoria, a mutare la detenzione in possesso, ove non risulti parimenti che sia stata evidenziata od accertata, a fronte di tale attività protratta e ripetuta nel tempo, la sussistenza o non di consenso, tolleranza, ovvero dissenso del proprietario, al fine di escludere l'interversione nel possesso.
Ed ancora (v. Cass. Sez. II, 26.08.2021 n. 23459) "la interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa" (Cass. n. 12968/2006), come nel caso in cui sia stata realizzata una costruzione (Cass. n.
1802/1995)”.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, è stato accertato che, aldilà del trasferimento della piena proprietà dei fondi oggetto di causa in capo a (nonno dell'odierno appellato) Controparte_6 nel 1919 o, piuttosto, di un trasferimento limitato al solo diritto di enfiteusi (come invece sostenuto dall' ), parte appellata, il padre e, prima ancora, il nonno, hanno posseduto uti dominus Parte_2 in buona fede (ex art. 1147 comma 3 c.c.), in modo continuativo, non violento e non clandestino (ex artt.
1158 c.c.) sin dagli anni '20 del secolo scorso, trasferendo tale possesso in via ereditaria (ex art. 1146
c.c.) a seguito di successioni regolarmente trascritte, e hanno comunque compiuto per decenni
13 sostanziali e ben evidenti atti di trasformazione dei fondi e di disposizione degli stessi, esercitando all'esterno in modo chiaro e inequivoco tutte le facoltà inerenti al diritto di proprietà (ex art. 832 c.c.).
Non può invece applicarsi alla fattispecie l'art. 1159 c.c., come dedotto in appello ed erroneamente ritenuto dal primo giudice, atteso che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.
Sez. II, 4.11.2021 n. 31637), “pacifico è il principio della inapplicabilità dell'art. 1159 c.c., ai trasferimenti a titolo universale - come nel caso in esame - dal momento che il titolo idoneo a trasferire la proprietà di beni immobili richiesto per l'usucapione decennale deve consistere in un negozio translativo a titolo particolare e non può essere ravvisato in atti diretti ad attuare un acquisto mortis causa (con riguardo a beni immobili non appartenenti più al de cuius al momento dell'apertura della successione, l'erede non può invocare l'acquisto della proprietà per usucapione decennale, secondo la previsione dell'art. 1159 c.c., né in base alla devoluzione ereditaria, né in base ad atti o sentenze di divisione della eredità, che si assumano riguardare anche detti beni, tenuto conto che la divisione ha carattere meramente dichiarativo, e che la devoluzione ereditaria è a titolo universale, mentre per
l'usucapione decennale si richiede, quale titolo astrattamente idoneo all'acquisto della proprietà, un atto traslativo a non domino a titolo particolare) (Cass. n. 1976 del 1983; Cass. n. 3342 del 1977; di recente, in rapporto a diversi profili, Cass. n. 10734 del 2018; Cass. n. 9359 del 2021)”.
Da quanto sopra consegue il totale rigetto di tutte le ulteriori domande principali e subordinate riproposte in appello di: “accertamento del diritto del concedente, azione negatoria, qualificazione atti di cessione, inefficacia atti a non domino, aggiornamento canone”.
Con il sesto e ultimo motivo l' ripropone, seppure in via subordinata all'omesso Parte_2 accoglimento delle domande principali, la richiesta di CTU, non accolta in primo grado, finalizzata a determinare l'importo del canone enfiteutico aggiornato e ad accertare il mancato uso e i mancati miglioramenti del fondo da parte dell'enfiteuta.
L'istanza non può essere accolta atteso che ogni accertamento tecnico inerente al canone enfiteutico, al mancato utilizzo del fondo o alla natura dei miglioramenti ivi realizzati è superfluo e non rilevante ai fini della decisione.
Quanto disposto con la sentenza di primo grado, pertanto, come richiesto dalla difesa di
[...]
va pienamente confermato, seppure nei limiti dell'accoglimento dell'eccezione di CP_6 usucapione e non, invece, della proposta domanda riconvenzionale.
Sul punto il Tribunale, pur dando atto in motivazione dell'accertamento dell'avvenuta usucapione della proprietà dei fondi oggetto di causa in capo a , si è limitato a rigettare le domande Controparte_6 attoree, come se si trattasse di una eccezione riconvenzionale.
14 Detta pronuncia non è suscettibile di riforma, non avendo parte appellata formulato sul punto autonomo e specifico motivo di appello incidentale, se non riproponendo in comparsa di costituzione la relativa domanda riconvenzionale soltanto in via meramente subordinata.
Le spese del presente giudizio seguono, pertanto, la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), tenuto conto della complessità della vicenda processuale e dell'attività difensiva prestata, sulla base dello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (in relazione al valore indeterminabile della controversia ex art. 15 ult. comma c.p.c. in mancanza di elementi certi di valutazione), e il parametro minimo per la sola fase di trattazione in appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
La generica domanda formulata dalla difesa dell'appellante di condanna dell' ex art. Parte_2
96 c.p.c. “per strumentalità funzionale ad un eventuale ingiusto arricchimento” non può trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave.
E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Cass. Civ.,
2/3/2001, n. 3035). Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche
d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa” (Cass. 9/9/2004, n.
18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass. 19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; Cass.
30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ. 11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010, n. 15629; Cass. 16/02/1998, n.
1619; Cass. 29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010, n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ., 29/9/2016, n. 19298; Cass.
15 Civ., 22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass. Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ.
Sez. Un., 11/12/2007, n. 25831).
Nel caso in esame, attesa la particolarità della vicenda processuale, delle reciproche argomentate tesi difensive e delle articolate ragioni della decisione, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte di nessuna delle parti in causa (cfr. Cass. Sez. Lav.,
31.05.2022 n. 17722).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti di n.q. di curatrice di Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza n. 3130/2024 pubblicata il 22.06.2024 ed emessa dal G.O.T. Controparte_6 della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n. 18471/2015 R.G.
Condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 8.469,00 di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Pt_2
a quello dovuto per l'appello da lui proposto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 13.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1170/2024 R.G. promossa da:
della succeduto all'ex Controparte_1 Controparte_2
, ai sensi CP_3 Controparte_4 della L. 222/1985 e giusto Decreto del Ministro dell'Interno del 29.08.86, con sede in Via CP_2
Vittorio Emanuele n. 159 (C.F.: ), in persona del Presidente del CdA P.IVA_1 Controparte_5 autorizzato al presente atto giusta delibera del CdA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Barletta Caldarera ( - PEC: C.F._1
presso il cui studio in , Via Escrivà n. Email_1 CP_2
2 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE nei confronti di
, nata in [...] il [...] (C.F. , n.q. di curatrice di Parte_1 C.F._2 [...]
, nato a [...] [...] (C.F. ), entrambi residenti in [...], CP_6 CP_2 C.F._3
Corso Vittorio Emanuele 81, giusta sentenza di apertura di tutela n. 4460/05 del Tribunale di Catania e successivo provvedimento di nomina del 16/01/2007, elett. dom. in via G. D'Annunzio n. 62 CP_2 presso lo studio dell'Avv. Diego Geraci (C.F. ), che lo rappr. e difende giusta C.F._4 procura in atti;
APPELLATO
1 CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 28.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note conclusionali in atti, e la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.11.2015, l' Parte_2
(avente causa dell'ex beneficio parrocchiale della
[...] Parte_3
di ) conveniva in giudizio e , nella qualità di
[...] CP_4 Controparte_6 Parte_1 curatrice speciale di , chiedendo al Tribunale di Catania: Controparte_6
1) L'accertamento della sussistenza di un rapporto di enfiteusi tra le parti in relazione al fondo sito in
, contrada Raccomandata (o o ), iscritto oggi al N.C.T. del Comune di CP_4 Pt_4 Parte_5
al foglio 11, particelle 2297, 2299, 2300 e 2302; CP_4
1bis) La declaratoria di inesistenza, ex art. 949 c.c. sul fondo, del diritto di proprietà risultante nel testamento datato 22/06/1993 con cui aveva disposto del diritto di proprietà in Persona_1 favore di e nella relativa denuncia di successione del 10/04/1995 attraverso la Controparte_6 quale quest'ultimo si affermava proprietario;
1 ter) Dichiararsi l'inefficacia e/o l'inopponibilità rispetto al concedente dei predetti atti di CP_2 successione attraverso i quali veniva trascritto come proprietario;
Controparte_6
1 quater) In subordine al punto 1 ter), qualificare tali atti quali strumenti giuridici con i quali si era trasferito il solo dominio utile e quindi il solo diritto di enfiteusi;
1 quinquies) Ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di e all'Agenzia del CP_2
Territorio di di procedere alla cancellazione delle trascrizioni e/o iscrizioni effettuate in favore CP_2 di quale “proprietario” del terreno;
Controparte_6
2) Considerato lo stato di abbandono del terreno da moltissimo tempo, condannare Controparte_6 al rilascio del fondo in favore del concedente per l'intervenuta prescrizione per non uso CP_2 ventennale del livello o enfiteusi ex art. 970 c.c.;
2 bis) Condannare al rilascio del fondo per devoluzione ex art. 972 n. 1 c.c., attesa Controparte_6 la violazione dell'obbligo di miglioramento dello stesso ed atteso il suo deterioramento;
3) In subordine, considerato l'obbligo al versamento del canone derivante dal rapporto enfiteutico o di livello di cui al punto 1), condannare al rilascio del fondo per devoluzione in Controparte_6 favore del concedente ex art. 972 c.c., atteso il mancato pagamento di oltre due annualità di CP_2 canone enfiteutico;
4) In subordine alla domanda di devoluzione, accertare e dichiarare il diritto dell' a ottenere da CP_2
il canone enfiteutico nella misura da quantificarsi a mezzo disponenda CTU, Controparte_6 calcolando il canone maggiorato ed aggiornato alla realtà economica odierna;
2 5) Sempre in subordine, condannare ex art. 967 c.c. al pagamento dei canoni Controparte_6 enfiteutici scaduti (e da scadere ove non si facesse luogo alla devoluzione), previo aggiornamento degli stessi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.02.2016, si costituiva in giudizio Parte_1
n.q. di curatrice di , giusta autorizzazione del Giudice tutelare, chiedendo il rigetto Controparte_6 integrale delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in via subordinata, accogliersi la domanda riconvenzionale di acquisto, da parte di , a titolo originario Controparte_6
(usucapione) ex art. 1158 c.c. del fondo in oggetto.
In particolare, parte convenuta rilevava che:
- il pregevole e paziente lavoro di recupero documentale di parte attorea presso l'Archivio Storico
Notarile, risalente all'epoca del 1700, non meritava alcuna censura ma le denunzie di successione di tutti i danti causa del convenuto indicavano la piena proprietà degli immobili senza alcuna riserva (così come negli atti di traslazione inter vivos);
- in alcun tempo era stato richiesto il pagamento di alcun canone enfiteutico né tanto meno pagato dopo la prima guerra mondiale;
- nessuna originale interpretazione poteva ricavarsi da una presunta prassi che modificava in via presuntiva la valenza dei rogiti notarili attinenti alla sfera dei beni immobili né tanto meno ciò poteva operarsi dalla lettura dei dati catastali, estranei alla individuazione dei diritti reali;
- nessun mandato era stato conferito da a al fine di affrancare il Controparte_6 Parte_1 fondo, essendo questi un soggetto inabilitato e peraltro in assenza di autorizzazione del Giudice
Tutelare, per cui la domanda di affrancazione era nulla ed anzi inesistente e frutto di un improvvido consiglio rivolto ad un soggetto incapace e ad una persona anziana ed in precarie condizioni di salute;
- nessuna enfiteusi era mai stata evidenziata negli atti di trasferimento inter vivos e mortis causa aventi ad oggetto la proprietà di ; Controparte_6
- nessun canone enfiteutico era mai stato richiesto, sollecitato o preteso;
- nessuna somma era mai stata pagata dal né dal suo dante causa Controparte_6 [...]
; Per_1
- il terreno era stato posseduto uti dominus, senza riserve e condizionamenti, ed era stato oggetto, relativamente ad alcuni lotti, ad atti di trasferimento a terzi, senza il consenso dell'attore, da tutti i danti causa del ab immemorabile; Controparte_6
- l'attore non aveva posto in essere alcun atto interruttivo, sospensivo o ostativo ai negozi giuridici né ciò emergeva dalla copiosa documentazione prodotta;
- quindi, rispetto a tutte le domande attoree, eccepiva la prescrizione estintiva e la decadenza.
3 Proponeva, infine, una domanda riconvenzionale di acquisto del fondo a titolo originario per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., motivandola per l'inerzia del titolare e per il dominio assoluto e senza riserve né condizionamenti, nello stesso arco di tempo, di e dei suoi danti Controparte_6 causa, qualificandosi nella fattispecie anche il profilo della interversio possessionis, per essere stati posseduti i detti beni dal convenuto e dai suoi danti causa, dalla fine del 1700 quali enfiteuti e dall'inizio degli anni '20 del secolo scorso quali proprietari per atti inter vivos e mortis causa, ed in ogni caso quali possessori uti dominus, non riconoscendo alcuna concessione in capo all'attore, il quale, peraltro, non aveva avanzato alcuna pretesa inerente al diritto reale, consolidatosi da tempo immemore in capo alla sfera patrimoniale del convenuto.
Radicatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante la copiosa produzione documentale e la prova testimoniale richiesta dal convenuto, nei limiti di cui all'ordinanza del 17.11.2017, e veniva posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.03.2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
Con sentenza n. 3130/2024 pubblicata il 22.06.2024, il Giudice onorario della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 18471/2015 R.G., rigettava tutte le domande attoree e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite che liquidava in complessivi euro 10.860,00 oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l' Parte_2
per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo.
[...]
Si è costituita tempestivamente nella qualità di curatrice di , Parte_1 Controparte_6 chiedendo il rigetto dell'atto di appello, la conferma dell'impugnata sentenza e, in via subordinata, di statuire l'avvenuto acquisto a titolo originario ex artt. 1158 - 1159 c.c. del fondo in questione.
All'udienza del 28.10.2025 la causa è stata posta in decisione, previa discussione delle parti che hanno precisato le conclusioni come da note difensive depositate nei temini assegnati all'udienza del
17.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si lamenta l'omesso accoglimento delle domande rubricate ai nn. 1 - 1 quater dell'atto introduttivo, l'errata ricostruzione da parte del primo giudice dei fatti di causa e l'omesso esame dei documenti attestanti l'esistenza e la persistenza del diritto di enfiteusi, nonché la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
L'Istituto appellante richiama e ripropone il contenuto di numerosi documenti e atti prodotti in giudizio dai quali emergerebbe, sin dal 1771, l'esistenza del rapporto enfiteutico tra la Chiesa Madre di
(concedente) e tale (enfiteuta) dal quale, attraverso successivi CP_4 Persona_2
4 atti di trasferimento inter vivos e mortis causa, i fondi originariamente censiti al fg. 11 del catasto terreni di alle particelle 46, 630 e 440 (oggi particelle nn. 2297, 2299, 2300 e 2302) sarebbero poi CP_4 pervenuti, per successione paterna, a . Controparte_6
Con il secondo motivo di appello si lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato le domande attoree di rilascio quale conseguenza della devoluzione e non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di enfiteusi e di usucapione.
Con il terzo motivo di appello si deduce la violazione ed errata applicazione alla fattispecie degli artt.
2650 e 2652 n. 6 c.c., in ordine sia alla continuità delle trascrizioni che alla c.d. pubblicità sanante;
viene altresì dedotta l'assenza di alcuna prova della trascrizione dell'accettazione dell'eredità di
[...]
(nato a [...] [...]) da parte del figlio (denuncia di CP_6 CP_2 Persona_1 successione del 1976) e dell'accettazione dell'eredità di quest'ultimo (nato il [...]) da parte del figlio , odierno appellato (denuncia di successione del 1995). CP_6
Con il quarto motivo la sentenza di primo grado viene censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto maturata l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. in favore di e viene Controparte_6 altresì denunciata la violazione degli artt. 1158, 1159 e 1164 c.c.
Secondo la difesa dell' , - come pure il padre e il nonno - non Parte_2 Controparte_6 avrebbe mai esercitato alcun possesso uti dominus, né tanto meno in buona fede, avendo occupato e utilizzato il fondo quale consapevole titolare del solo diritto di enfiteusi ereditato dal genitore;
non si sarebbe verificata, peraltro, alcuna interversione nel possesso rilevante ai fini dell'usucapione acquisitiva, rientrando ogni attività di amministrazione, trasformazione e miglioramento dei terreni negli obblighi previsti dall'art. 960 c.c. in capo all'enfiteuta.
Con il quinto motivo vengono riproposte le seguenti domande attoree principali e subordinate:
“accertamento del diritto del concedente, azione negatoria, qualificazione atti di cessione, inefficacia atti a non domino, aggiornamento canone”, chiedendo che la Corte riesamini i fatti e i documenti prodotti in giudizio e accolga dette domande.
In particolare, viene altresì contestata la qualificazione effettuata dal primo giudice della domanda principale quale azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e non, invece, di azione negatoria ex art. 949
c.c.
I predetti motivi, strettamente connessi dal punto di vista logico - giuridico, meritano di essere esaminati congiuntamente e, seppure in parte fondati, non sono idonei a modificare l'esito del giudizio.
In ordine alla qualificazione della domanda attorea, la Suprema Corte ha di recente più volte ribadito il principio (cfr. Cass. Sez. II, 22.08.2022 n. 25084; Cass. Sez. II, 20.06.2022 n. 19872; Cass. Sez. II,
6.12.2021 n. 38642) per cui: “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là
5 delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007, Rv. 594291)… In tema di difesa della proprietà,
l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa – la probatio diabolica della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4416 del
26/02/2007, Rv. 596948; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 27/01/2009, Rv. 606400; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 26003 del 23/12/2010, Rv. 615321; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 884 del 17/01/2011, Rv.
615949)”.
Nella fattispecie l'istituto attoreo, quale asserito concedente, ha chiaramente agito per l'accertamento del c.d. “dominio diretto” sui fondi oggetto di causa e del corrispondente “utile dominio” dell'enfiteuta
, con tutti i relativi oneri probatori connessi alla relativa domanda. Sul punto, la Controparte_6
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. II - 20/02/2025, n. 4537) ha di recente affermato che: “Occorre innanzitutto chiarire come l'azione di rivendicazione, al pari di quella di accertamento della proprietà, esercitata da chi non è nel possesso del bene, in quanto diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi
Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), diverga, sotto il profilo probatorio, dall'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, che tende non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto
6 (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122;
Cass., Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957).
Mentre in quest'ultimo caso l'attore è, infatti, soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894;
Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621), con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto, viceversa, all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto -che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.; Cass., Sez. 2,
19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n.
1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n.
732).
L'assolvimento di tale rigoroso onere probatorio può avvenire con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma anche mediante un consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica) o mediante le risultanze dei registri catastali, le quali, pur non valendo a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento, se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento
e convalidati da altri elementi di causa (Cass., Sez. 2, 14/4/1976, n. 1314; vedi anche Cass., Sez. 2,
3/8/2022, n. 24050, cit., Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2,
24/6/1971, n. 2000). Il suddetto rigore dell'onere probatorio, peraltro, non può che stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass., Sez. 6 - 2, 19/1/2022, n. 1569), non nel senso che la mancata dimostrazione dell'usucapione da parte di quest'ultimo esoneri l'attore in rivendicazione dall'onere di provare il proprio diritto, ma nel senso che detto onere resta attenuato allorché il convenuto, nell'opporre
l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, ma non anche quando questi si limiti a dedurre un acquisto per
7 usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comportando questo alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2,
19/10/2021, n. 28865)”.
Parte convenuta, odierna appellata, invero - come ritenuto dal primo giudice - non ha mai contestato e negato l'esistenza del rapporto di enfiteusi tra l'originaria Chiesa Madre di (concedente) e CP_4
(enfiteuta), né i successivi atti traslativi di detto diritto di enfiteusi in capo ai Persona_2 figli e e poi, per aggiudicazione in sede di espropriazione forzata, CP_7 Parte_6 ad Controparte_8
Anche in appello la difesa di ha ribadito che i fondi oggetto di causa sarebbero stati Controparte_6
“posseduti” dai suoi danti causa dalla fine del 1700 quali enfiteuti e, dall'inizio degli anni '20 del secolo scorso, quali proprietari in virtù di validi ed efficaci atti inter vivos e mortis causa.
E' stato documentato che con atto Notaio del 29.08.1919 rep. 12600 e n. 677 progressivo (doc. Per_3
11 del fascicolo attoreo), la Sig.ra unitamente al marito Cav. sia nel nome Controparte_8 CP_9 proprio che quale marito dotatario ed autorizzante, vendevano al Sig. (nonno Controparte_6 dell'odierno appellato), “l'assoluta proprietà” e non - come ritenuto dall'Istituto appellante - il dominio utile di vari immobili tra i quali il terreno sopra indicato ed aggiudicato (c.da o ). Pt_4 Parte_5
A pag. 10 dell'atto pubblico viene precisato che il terreno (senza alcuna specificazione di quale fondo si tratti) è libero “ad eccezione di un unico censo di lire cinque e centesimi quarantaquattro annue in favore della Chiesa Madre di ”. CP_4
L'appellante deduce, altresì, che avrebbe continuato regolarmente a pagare il Controparte_6 canone enfiteutico, come risulta dal “conto consuntivo della , Controparte_4 reso dall'Amministratore per gli esercizi 1929 e 1930” (cfr. copia bilancio consuntivo, Pt_7 Pt_8 rinvenuto nell'archivio della Parrocchia, da cui emerge che nel 1929 il ha versato Controparte_6 un canone enfiteutico di £. 6,52 - doc.12). Analogamente per gli anni 1931 e 1932 (pagati nel 1931 £.
6,52 - doc. 13). CP_1 Ciò emergerebbe, altresì, dal bilancio preventivo presentato dal Parroco alla nel 1921 (cfr. pag. 6
– doc. 14) e dall'elenco canoni enfiteutici redatto dal Parroco del tempo (cfr. seconda facciata n. 10 “Il dottor e gli eredi di sopra una chiusa in contrada Raccomandata Controparte_6 Persona_4 in forza di atto del 9 marzo 1771 in Notar e ricognitorio del 1791 pagano £. 8,16” Persona_5
- doc. 15).
8 Da allora non risulta più alcun ulteriore versamento, alcuna richiesta di pagamento, né è stato compiuto alcun atto ricognitivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 969 c.c.
A seguito della morte di avvenuta il 21.11.1975, il diritto di proprietà del terreno Controparte_6 veniva inserito nella denuncia di successione del 8.3.1976 (cfr. pag.
2 - doc. 16) in favore del figlio
. Persona_1
A seguito della morte di avvenuta il 12.10.1994, il medesimo diritto di proprietà del Persona_1 terreno veniva inserito nella denuncia di successione del 10.04.1995 in favore di Controparte_6 odierno convenuto, in quanto lo stesso è stato nominato erede universale dal padre (cfr. verbale testamento olografo – doc. 17 e cfr. copia denuncia di successione pag.
4 - doc. 17bis).
Il primo atto con il quale l' , quale successore ex lege della Parte_2 Parte_9
, rivendica il suo diritto di concedente, il pagamento dei canoni enfiteutici e la devoluzione
[...] del fondo ex art. 972 c.c. risale all'01.07.2014 (v. racc.ta A/R in atti).
Come dedotto dalla difesa dell'appellante, il richiamo operato dal primo giudice agli artt. 2650 e 2652
c.c. e ai principi della continuità delle trascrizioni e alla pubblicità “sanante” derivante dalla trascrizione delle due denunce di successione non è pertinente e non è applicabile alla presente fattispecie che riguarda la trascrizione della successione ereditaria di fondi e non acquisti a titolo particolare per atto tra vivi, né il conflitto tra più acquirenti dallo stesso venditore.
L'istituto della trascrizione non opera nel caso di conflitto tra acquirente “a domino” ed acquirente “a non domino”, secondo quanto prospettato dalla difesa dell' . Invero, la trascrizione Parte_2 delle denunce di successione medesime nel 1976 e nel 1995 (rese possibili in quanto non trascritto il precedente rapporto enfiteutico oggetto della presente causa), integrerebbe un acquisto a non domino, rispetto al quale non ha efficacia sanante la trascrizione;
invero quest'ultima è una forma di pubblicità legale, avente natura dichiarativa (e non costitutiva del diritto di proprietà) e in quanto tale inidonea ad attribuire ad un negozio giuridico la validità di cui, come titolo di acquisto, sia privo.
Ne consegue che, laddove si dovesse ritenere che non era titolare del pieno diritto Controparte_6 di proprietà sul bene per essere stata la proprietà acquistata nel 1919 con atto Notaio “ad Per_3 eccezione di un unico censo di lire cinque e centesimi quarantaquattro annua in favore della Chiesa
Madre di ” (pag. 10 - doc. 11), neppure la trascrizione della sua denuncia di successione CP_4 nel 1976 (come anche di quella del 1995) avrebbe potuto esplicare efficacia sanante della carenza da cui era affetto tale atto.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “Nell'ipotesi di conflitto fra acquisto "a domino" ed acquisto "a non domino" del medesimo bene, non opera l'istituto della trascrizione, la quale è una forma di pubblicità legale intesa soltanto a risolvere il conflitto fra soggetti che abbiano acquistato lo
9 stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo proprietario, priva di efficacia sanante dei vizi di cui sia affetto l'atto negoziale, ed inidonea ad attribuirgli la validità di cui esso sia naturalmente privo.” (Cass.
Sez. II, 14.11.2016 n. 23127; vedi anche Cass. 2162/2005).
Ciò che ha legittimamente giustificato il totale rigetto delle domande attoree, quale ragione più liquida e assorbente rispetto altri motivi, è stato l'accertamento, oggetto di domanda riconvenzionale, dell'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dei fondi da parte di che Controparte_6 ha unito il suo pieno ed esclusivo possesso ultraventennale a quello del genitore e del nonno omonimo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1158 e ss. c.c.
L'istituto giuridico dell'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali di godimento, fondato sul possesso e disciplinato agli artt. 1158 e ss. c.c. Tali norme prevedono che la proprietà si acquisti in virtù di un possesso continuato e ultraventennale (art. 1158
c.c.), non violento e non clandestino (art. 1163 c.c.) e ininterrotto (art. 1167 c.c.).
Al fine di ottenere una sentenza di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione,
è necessario “dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, il quale può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale” (Cass. Civile, sez. II, Ordinanza n. 34450 del 25.12.2024).
Pertanto, colui che per usucapire un immobile intenda trasformare la detenzione del bene in un vero e proprio possesso uti dominus, è tenuto al compimento di attività materiali in opposizione al proprietario, c.d. interversio possessionis.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua” (Cass. Civile, Sez. II, n.
29594 del 22.10.2021; Cass. Civile Sez. II, n. 11403 del 16.05.2006), ed inoltre “ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, e perciò utile per l'usucapione, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare
l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria
10 l'effettiva conoscenza da parte del precedente possessore o dal proprietario (Cass. Civile, Sez. II, n.
26633 del 18.10.2019).
E' stato ampiamente dimostrato che il terreno in oggetto è stato posseduto uti dominus, senza riserva e condizionamenti, è stato oggetto relativamente ad alcuni lotti ad atti di trasferimento a terzi, senza il consenso dell'istituto appellante, da tutti i danti causa di da oltre venti anni. Controparte_6
Il teste escusso, Ing. , ha confermato - come specificato in sentenza - “che il terreno Testimone_1 oggetto di giudizio era stato parte integrante del comprensorio irriguo dell'azienda e CP_6 destinato a migliorare le coltivazioni. Precisava di esserne a conoscenza in quanto tecnico dell'azienda all'epoca, incaricato di curare l'azienda, controllare i pozzi, seguire le pratiche necessarie CP_6 presso il Genio Civile. Confermava che il fondo era coltivato ad agrumeto, che vi erano operai e un ragioniere pagati da e precisava che anche il padre del teste, prima di lui, aveva Persona_1 curato la gestione dell'azienda per conto di , padre di ”. Controparte_6 Persona_1
Sui fondi oggetto di causa è stata realizzata una azienda irrigua (successivamente in parte ceduta alle come da atto pubblico in Notar del 14.06.2000 in atti), sono state effettuate Controparte_11 Per_6 trasformazioni profonde e radicali, sono stati edificati fabbricati e installati impianti e strutture che ne hanno modificato integralmente la natura e la destinazione agricola.
Di contro, l'istituto appellante non ha mai dedotto o, altrimenti dimostrato, di avere utilizzato o posseduto il fondo in epoca successiva all'atto di acquisto del 1919 da parte di , Controparte_6 manifestando assoluta e totale indifferenza e disinteresse rispetto al terreno pacificamente e indisturbatamente posseduto uti dominus dalla famiglia CP_6
Pur volendo ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 1164 c.c., come sostenuto dalla difesa dell'appellante, quanto sopra dedotto è dunque idoneo a determinare il passaggio da un possesso del fondo corrispondente all'esercizio del diritto di enfiteusi al possesso uti dominus.
Infatti, è pacifico secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ricomprendere tra le condotte che determinano l'interversione del possesso proprio l'edificazione da parte del detentore di un fabbricato, purché non sia stata autorizzata dal proprietario del suolo, come nel caso di specie. In tal senso, “Tale interversione, che, come detto, deve essere rivolta specificamente contro il possessore e può anche tradursi in atti materiali, purché da essi possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua, può realizzarsi anche attraverso l'edificazione di un fabbricato su un terreno ricevuto in detenzione, purché ciò avvenga senza il consenso, quanto meno tacito, dei proprietari, i soli legittimati al compimento di attività edificatorie sul fondo, atteso che una tale condotta costituisce estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto dominicale, trascendente i limiti
11 della detenzione, sia pur qualificata, e incompatibile con il possesso del titolare del diritto reale”
(Cass. Civile, sez. II, Ordinanza n. 34450 del 25.12.2024, conforme Cass Sez. II, 31.05.2006 n. 12968).
L'Ente diocesano pur contestando a ed al suo dante causa di Controparte_6 Persona_1 aver trasformato il fondo in azienda irrigua, modificando la destinazione del terreno agricolo in impresa commerciale con fini totalmente diversi, di aver altresì edificato sullo stesso, di aver trasferito ad una impresa ed un'azienda con immobili di pertinenza e ivi edificati, ivi comprese le CP_11 particelle di terreno di riferimento, deduce che detta trasformazione rientrerebbe negli obblighi di
“miglioramento” a carico dell'enfiteuta ex art. 960 c.c. e quindi non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della prescrizione acquisitiva.
Il medesimo Ente Diocesano, nel documento allegato al n. 20, ammette espressamente che:
“Successivamente in data 14/06/2000 parte del terreno è stato ceduto, unitamente alla aziende già esistenti, rilevata iure ereditatis da , alla società , ed altresì in data Controparte_6 CP_11
16/07/2003, altre porzioni ai coniugi e , infine una ulteriore porzione Persona_7 CP_12
è rimasta al (vedasi altresì denuncia di successione 1994)”. Controparte_6
La trasformazione del fondo a fini diversi dalla coltivazione è atto evidente ed estrinseco collegato alla realizzazione di una azienda commerciale e imprenditoriale estranea alla coltivazione;
l'edificazione sullo stesso di strutture ai fini di una nuova azienda e di una impresa non finalizzata alla miglioria del fondo, la successiva cessione della stessa con il trasferimento di alcune particelle “in piena proprietà”
(circostanze invero non specificamente contestate, anzi ammesse e riferite nella propria comunicazione dell'01.07.2014), confermano una inequivoca affermazione del pieno diritto di proprietà.
Una volta dimostrato che il possessore si comporti come proprietario, avendo addirittura cambiato la destinazione del fondo (creazione di una azienda commerciale ed imprenditoriale) mutando la destinazione agricola, spetta all'ente che si assume proprietario fornire la prova contraria della sussistenza di una mera detenzione o di un possesso di natura diversa.
La Corte condivide pienamente la giurisprudenza richiamata sul punto dalla difesa dell'appellante (v.
Cass. n. 25301 del 24.08.2022), secondo la quale: “Tanto sotto il vigore dell'abrogato codice civile del
1865 che sotto quello del codice civile vigente, l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo che rimane di proprietà del concedente, che si usa denominare titolare del dominio diretto. Pertanto, mentre è possibile (art. 970 c.c.) la prescrizione per non uso del diritto del concessionario, il dominio diretto è imprescrittibile. La proprietà, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge, ma l'enfiteuta, proprio perché il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell'art. 1164 c.c., vigente e dell'art. 2116
12 c.c. abrogato - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario: l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva" (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 4231 del 15/11/1976, Rv 382917). Ancora, "L'enfiteuta esercita il possesso sul fondo enfiteutico in nome altrui per quanto riguarda il diritto di proprietà e in nome proprio rispetto al diritto di enfiteusi: pertanto, egli non può conseguire il diritto di proprietà sul fondo stesso per prescrizione acquisitiva se non mutando il titolo del possesso" (cfr. Cass. Sez. 1, n. 3550 del 07.12.1972, RV
361508)”.
Detta giurisprudenza (più di recente vedi Cass. Sez. II, 30.05.2025, n. 14558), invero non esclude che l'enfiteuta possa usucapire la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile che già possiede, dimostrando di avere mutato il titolo del suo possesso.
Altra giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 11.05.2022 n. 14976), seppure in materia di interversione della detenzione in possesso, ha affermato che il possessore il quale provvede a realizzare sul fondo delle costruzioni e/o opere di ristrutturazione in autonomia, sostenendone le spese in via esclusiva e pagando le tasse relative, con tale condotta evidenzia un atto potenzialmente idoneo, al pari della attività edificatoria, a mutare la detenzione in possesso, ove non risulti parimenti che sia stata evidenziata od accertata, a fronte di tale attività protratta e ripetuta nel tempo, la sussistenza o non di consenso, tolleranza, ovvero dissenso del proprietario, al fine di escludere l'interversione nel possesso.
Ed ancora (v. Cass. Sez. II, 26.08.2021 n. 23459) "la interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa" (Cass. n. 12968/2006), come nel caso in cui sia stata realizzata una costruzione (Cass. n.
1802/1995)”.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, è stato accertato che, aldilà del trasferimento della piena proprietà dei fondi oggetto di causa in capo a (nonno dell'odierno appellato) Controparte_6 nel 1919 o, piuttosto, di un trasferimento limitato al solo diritto di enfiteusi (come invece sostenuto dall' ), parte appellata, il padre e, prima ancora, il nonno, hanno posseduto uti dominus Parte_2 in buona fede (ex art. 1147 comma 3 c.c.), in modo continuativo, non violento e non clandestino (ex artt.
1158 c.c.) sin dagli anni '20 del secolo scorso, trasferendo tale possesso in via ereditaria (ex art. 1146
c.c.) a seguito di successioni regolarmente trascritte, e hanno comunque compiuto per decenni
13 sostanziali e ben evidenti atti di trasformazione dei fondi e di disposizione degli stessi, esercitando all'esterno in modo chiaro e inequivoco tutte le facoltà inerenti al diritto di proprietà (ex art. 832 c.c.).
Non può invece applicarsi alla fattispecie l'art. 1159 c.c., come dedotto in appello ed erroneamente ritenuto dal primo giudice, atteso che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.
Sez. II, 4.11.2021 n. 31637), “pacifico è il principio della inapplicabilità dell'art. 1159 c.c., ai trasferimenti a titolo universale - come nel caso in esame - dal momento che il titolo idoneo a trasferire la proprietà di beni immobili richiesto per l'usucapione decennale deve consistere in un negozio translativo a titolo particolare e non può essere ravvisato in atti diretti ad attuare un acquisto mortis causa (con riguardo a beni immobili non appartenenti più al de cuius al momento dell'apertura della successione, l'erede non può invocare l'acquisto della proprietà per usucapione decennale, secondo la previsione dell'art. 1159 c.c., né in base alla devoluzione ereditaria, né in base ad atti o sentenze di divisione della eredità, che si assumano riguardare anche detti beni, tenuto conto che la divisione ha carattere meramente dichiarativo, e che la devoluzione ereditaria è a titolo universale, mentre per
l'usucapione decennale si richiede, quale titolo astrattamente idoneo all'acquisto della proprietà, un atto traslativo a non domino a titolo particolare) (Cass. n. 1976 del 1983; Cass. n. 3342 del 1977; di recente, in rapporto a diversi profili, Cass. n. 10734 del 2018; Cass. n. 9359 del 2021)”.
Da quanto sopra consegue il totale rigetto di tutte le ulteriori domande principali e subordinate riproposte in appello di: “accertamento del diritto del concedente, azione negatoria, qualificazione atti di cessione, inefficacia atti a non domino, aggiornamento canone”.
Con il sesto e ultimo motivo l' ripropone, seppure in via subordinata all'omesso Parte_2 accoglimento delle domande principali, la richiesta di CTU, non accolta in primo grado, finalizzata a determinare l'importo del canone enfiteutico aggiornato e ad accertare il mancato uso e i mancati miglioramenti del fondo da parte dell'enfiteuta.
L'istanza non può essere accolta atteso che ogni accertamento tecnico inerente al canone enfiteutico, al mancato utilizzo del fondo o alla natura dei miglioramenti ivi realizzati è superfluo e non rilevante ai fini della decisione.
Quanto disposto con la sentenza di primo grado, pertanto, come richiesto dalla difesa di
[...]
va pienamente confermato, seppure nei limiti dell'accoglimento dell'eccezione di CP_6 usucapione e non, invece, della proposta domanda riconvenzionale.
Sul punto il Tribunale, pur dando atto in motivazione dell'accertamento dell'avvenuta usucapione della proprietà dei fondi oggetto di causa in capo a , si è limitato a rigettare le domande Controparte_6 attoree, come se si trattasse di una eccezione riconvenzionale.
14 Detta pronuncia non è suscettibile di riforma, non avendo parte appellata formulato sul punto autonomo e specifico motivo di appello incidentale, se non riproponendo in comparsa di costituzione la relativa domanda riconvenzionale soltanto in via meramente subordinata.
Le spese del presente giudizio seguono, pertanto, la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), tenuto conto della complessità della vicenda processuale e dell'attività difensiva prestata, sulla base dello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (in relazione al valore indeterminabile della controversia ex art. 15 ult. comma c.p.c. in mancanza di elementi certi di valutazione), e il parametro minimo per la sola fase di trattazione in appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
La generica domanda formulata dalla difesa dell'appellante di condanna dell' ex art. Parte_2
96 c.p.c. “per strumentalità funzionale ad un eventuale ingiusto arricchimento” non può trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave.
E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Cass. Civ.,
2/3/2001, n. 3035). Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche
d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa” (Cass. 9/9/2004, n.
18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass. 19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; Cass.
30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ. 11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010, n. 15629; Cass. 16/02/1998, n.
1619; Cass. 29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010, n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ., 29/9/2016, n. 19298; Cass.
15 Civ., 22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass. Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ.
Sez. Un., 11/12/2007, n. 25831).
Nel caso in esame, attesa la particolarità della vicenda processuale, delle reciproche argomentate tesi difensive e delle articolate ragioni della decisione, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte di nessuna delle parti in causa (cfr. Cass. Sez. Lav.,
31.05.2022 n. 17722).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti di n.q. di curatrice di Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza n. 3130/2024 pubblicata il 22.06.2024 ed emessa dal G.O.T. Controparte_6 della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n. 18471/2015 R.G.
Condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 8.469,00 di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Pt_2
a quello dovuto per l'appello da lui proposto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 13.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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