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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1738/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to GENEROSO YURI RESTINA, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Via Cesare Beccaria n. 11, Roma, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Dott. e dalla Controparte_2
Dott.ssa , come da incarico allegato alla memoria difensiva, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Via Romualdo Montagna n. 13, Cosenza
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 29/04/2024, Pt_1 ha convenuto in giudizio il .
[...] Controparte_1
Parte ricorrente ha descritto di avere lavorato alle dipendenze del resistente in qualità di CP_1 docente supplente, con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022. Ha adito il Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 della l. 107/2015, con vittoria di spese e rifusione al procuratore antistatario.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. CP_1
4 c.c. per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, per il resto aderendo alla domanda proposta, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va parzialmente accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
I. In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte ricorrente, di riconoscimento del bonus della cd. “carta del docente”, finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali, non solo al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, ma anche al personale docente a tempo determinato. Come evidenziato anche dal resistente in memoria, in luce della sentenza n. 1842/2022 del CP_1
Consiglio di Stato e dell'ordinanza del 18 maggio 2022 della CGUE sezione VI causa C 450-21, è ormai consolidata una lettura della disciplina, in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio, anche attraverso lo strumento in questione, la quale deve essere assicurata a tutto il personale docente nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento.
II. Dunque, il ha aderito alla domanda, esclusa quella articolata per gli anni scolastici CP_1
2017/2018 e 2018/2019, dedotta l'intervenuta prescrizione quinquennale. Si richiama il principio rilevante nel caso di specie, affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, per quanto riguarda la prescrizione: «4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.». Alla parte ricorrente, transitata in ruolo e tutt'ora in servizio, spetta l'adempimento in forma specifica, con applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che è decorso con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, avendo riguardo alle date del conferimento dei rispettivi incarichi di supplenza del 2/10/2017 e del 14/09/2018, che risultano dallo stato matricolare in atti (cfr. doc. res.). Posto che il ricorso introduttivo è stato depositato in data 29/04/2024, in assenza di precedenti idonei atti interruttivi, l'eccezione deve essere accolta e la domanda rigettata con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
III. Per quanto riguarda la restante parte della domanda, il diritto non è controverso, data l'adesione del resistente. A tale riconoscimento non è però seguita la concreta erogazione del beneficio in CP_1 relazione agli anni richiesti, di cui la difesa di parte ricorrente non ha dato atto nelle note di trattazione scritta depositate, né il Ministero ha preso posizione sul punto, non depositando note. Posto, quindi, che il processo è finalizzato a garantire il conseguimento effettivo dell'utilità spettante alla parte vittoriosa, posto che il diritto alla carta del docente in capo alla parte ricorrente non è controverso nei limiti specificati, avendolo il resistente riconosciuto in questo giudizio, va CP_1 accertato il diritto di a percepire il beneficio di euro 500,00 annui per gli anni scolastici Parte_1
2020/2021 e 2021/2022 tramite la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme. CP_1
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e accerta il diritto di al beneficio economico di euro 500,00 Parte_1 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre accessori come per legge.
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021 e Parte_1
2021/2022, oltre accessori come per legge.
- Rigetta il ricorso con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
- Condanna il a rimborsare all'Avv.to Controparte_1
GENEROSO YURI RESTINA, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 350,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, oltre ad euro 49,00 per il C.U.
Castrovillari, 25/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to GENEROSO YURI RESTINA, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Via Cesare Beccaria n. 11, Roma, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Dott. e dalla Controparte_2
Dott.ssa , come da incarico allegato alla memoria difensiva, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Via Romualdo Montagna n. 13, Cosenza
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 29/04/2024, Pt_1 ha convenuto in giudizio il .
[...] Controparte_1
Parte ricorrente ha descritto di avere lavorato alle dipendenze del resistente in qualità di CP_1 docente supplente, con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022. Ha adito il Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui ai commi da 121 a 124 della l. 107/2015, con vittoria di spese e rifusione al procuratore antistatario.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. CP_1
4 c.c. per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, per il resto aderendo alla domanda proposta, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va parzialmente accolto, in luce delle seguenti motivazioni.
I. In punto di diritto, la presente controversia trova origine nella pretesa, avanzata dalla parte ricorrente, di riconoscimento del bonus della cd. “carta del docente”, finalizzato a sostenere la formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali, non solo al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, ma anche al personale docente a tempo determinato. Come evidenziato anche dal resistente in memoria, in luce della sentenza n. 1842/2022 del CP_1
Consiglio di Stato e dell'ordinanza del 18 maggio 2022 della CGUE sezione VI causa C 450-21, è ormai consolidata una lettura della disciplina, in chiave costituzionalmente orientata e conforme ai principi europei, volta a riconoscere il beneficio della carta del docente non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli impiegati con contratti a tempo determinato, con un'equiparazione circa il diritto di usufruire della formazione in servizio, anche attraverso lo strumento in questione, la quale deve essere assicurata a tutto il personale docente nella prospettiva di garantire la qualità dell'insegnamento.
II. Dunque, il ha aderito alla domanda, esclusa quella articolata per gli anni scolastici CP_1
2017/2018 e 2018/2019, dedotta l'intervenuta prescrizione quinquennale. Si richiama il principio rilevante nel caso di specie, affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, per quanto riguarda la prescrizione: «4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.». Alla parte ricorrente, transitata in ruolo e tutt'ora in servizio, spetta l'adempimento in forma specifica, con applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che è decorso con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, avendo riguardo alle date del conferimento dei rispettivi incarichi di supplenza del 2/10/2017 e del 14/09/2018, che risultano dallo stato matricolare in atti (cfr. doc. res.). Posto che il ricorso introduttivo è stato depositato in data 29/04/2024, in assenza di precedenti idonei atti interruttivi, l'eccezione deve essere accolta e la domanda rigettata con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
III. Per quanto riguarda la restante parte della domanda, il diritto non è controverso, data l'adesione del resistente. A tale riconoscimento non è però seguita la concreta erogazione del beneficio in CP_1 relazione agli anni richiesti, di cui la difesa di parte ricorrente non ha dato atto nelle note di trattazione scritta depositate, né il Ministero ha preso posizione sul punto, non depositando note. Posto, quindi, che il processo è finalizzato a garantire il conseguimento effettivo dell'utilità spettante alla parte vittoriosa, posto che il diritto alla carta del docente in capo alla parte ricorrente non è controverso nei limiti specificati, avendolo il resistente riconosciuto in questo giudizio, va CP_1 accertato il diritto di a percepire il beneficio di euro 500,00 annui per gli anni scolastici Parte_1
2020/2021 e 2021/2022 tramite la cd. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione delle somme. CP_1
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e accerta il diritto di al beneficio economico di euro 500,00 Parte_1 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre accessori come per legge.
- Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021 e Parte_1
2021/2022, oltre accessori come per legge.
- Rigetta il ricorso con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
- Condanna il a rimborsare all'Avv.to Controparte_1
GENEROSO YURI RESTINA, dichiaratosi procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi euro 350,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, oltre ad euro 49,00 per il C.U.
Castrovillari, 25/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli