Sentenza 22 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/09/2022, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/09/2022
N. 01432/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2018, proposto da
DI GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LL AN, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Camillo Rosalba n. 47/Z;
Ministero dell'Interno e Questura DI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
della nota prot. n. 5112 del 7.2.2018, comunicata con p.e.c. dell'8.2.2018, con la quale il Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di LL AN ha diffidato il sig. DI GI «dall'esercitare l'attività» di raccolta scommesse su eventi sportivi, per violazione della distanza minima dai luoghi sensibili, ex art. 7 della Legge Regionale n. 43/2013, accertata dalla P.M.;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di LL AN, del Ministero dell'Interno e della Questura DI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to O. M. Calsolaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
il ricorrente, titolare di un punto vendita di raccolta giochi pubblici sito in Via F. d’Angiò del Comune di LL AN (di cui alla licenza del Questore di DI rilasciata il 18.01.2018), ha impugnato, oltre ad ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, l’epigrafata nota prot. n. 5112 del 7.2.2018 comunicata con p.e.c. dell’8.2.2018 con la quale il Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di LL AN ha diffidato il ricorrente «dall’esercitare l’attività» di raccolta scommesse su eventi sportivi, per violazione della distanza minima dai luoghi sensibili, ex art. 7 della Legge Regionale n. 43/2013, accertata dalla P.M.;
a sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate: 1. -Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 88 e110, comma 6, lett. a) del R.D. n. 773/1931, dell’art. 38 del D.L. n. 223/2006, dell’art. 7, commi 8, 9 e 10 del D.L. n. 158/2012 e degli artt. 7 e 10 della L.R. n. 43/2013. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. art. 3 e 6, L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 ss. 119 e 120 T.F.U.E. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione -Eccesso di potere per difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Erronea presupposizione. Manifesta illogicità. Violazione del principio di proporzionalità. 2.- Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 88 e 110, comma 6, lett. a) del R.D. n. 773/1931, dell’art. 38 del D.L. n. 223/2006, dell’art. 7, commi 8, 9 e 10 del D.L. n. 158/2012 e degli artt. 7 e 10 della L.R. n. 43/2013. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. art. 3 e 6, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Erronea presupposizione;
il 3 maggio 2018 e l’11 maggio 2018 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno e la Questura di DI (eccependo il difetto di legittimazione passiva degli intimati Ministero dell’Interno e Questura di DI), e il Comune di LL AN;
con memoria deposita il 24 giugno 2022 parte ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del giudizio;
alla pubblica udienza del 19 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ritenuto che:
a seguito della sopravvenienza indicata in premessa (rappresentata dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, espressa da parte ricorrente con la memoria del 24 giugno 2022) al Tribunale non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con dichiarazione del difetto di legittimazione passiva degli intimati Ministero dell’Interno e Questura di DI.
Sussistono i presupposti di legge (stante la richiesta in tal senso espressa da parte ricorrente e l’assenza di contestazione sul punto da parte delle Amministrazioni resistenti) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dichiara, altresì, il difetto di legittimazione passiva degli intimati Ministero dell’Interno e Questura di DI.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Da Assegnare Magistrato, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'ArpeDa Assegnare Magistrato |
IL SEGRETARIO