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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/09/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 19/09/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3680/2024, assunta in decisione il 19.9.2025, vertente tra:
(C.F.: ) rapp. to e difeso dall'Avv.to Orlando Maria Parte_1 C.F._1
Gangemi, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via San Francesco da Paola nr. 63, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dall' Avvocato Dario Adornato, CP_1
Valeria Grandizio ( ) e Ettore Triolo, giusta procura generale alle liti, ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 20.7.2023, il Sig. , proponeva ATP ex art. 445 bis, c.p.c., volta ad Parte_1 ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, a far tempo dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, rectius 21.7.2022, ovvero da altra data ritenuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. , il quale, Persona_1 depositata la relazione, non riconosceva in capo al ricorrente il beneficio richiesto.
Nello specifico, il Dott. nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1 procedimento NRG 3637/2023, dopo aver riconosciuto che il ricorrente era affetto da “Broncopatia cronica di lieve entità con riacutizzazioni stagionali. Talalgia in esiti a Sindrome algodistrofica con verosimile frattura spongiosa da stress del calcagno sin. Segni radiologici di spondiloartrosi L in assenza di rilievo obiettivo di sofferenza radicolare sciatica motoria. Ipoacusia bilaterale. Disturbo ansioso-depressivo di moderata-lieve entità. Diverticolosi del colon. Emispasmo facciale sin, verosimilmente idiopatico, in attuale trattamento botulinico senza compartecipazione della rima palpebrale né compromissione delle funzioni masticatoria e fonatoria.”, deduceva che il quadro patologico era “composto da un insieme di forme patologiche, tutte in stadio iniziale, in ogni caso, non particolarmente limitanti le capacità del periziando”.
Concludeva, pertanto, che: “le patologie di cui il Periziando è affetto, non determinano, nel loro complesso, un'apprezzabile riduzione delle sue capacità lavorative oltre i 2/3, sia in quella abitualmente sostenuta (pasticcere dipendente) che in altre ad essa affini per analoghe doti di applicazione, impegno, addestramento professionale. Per tale motivo il Sig. , Parte_1
Pasticcere di 58 anni è da Considerarsi: NON Invalido ai sensi dell'art. 1 L. 222/84.” Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig.
[...]
il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c. Pt_1
Parte ricorrente, di fatto, contestava la valutazione espressa dal Dott. in quanto “erronea e Per_1 comunque sembrerebbe non avrebbe congruamente valutato le patologie di cui soffre il ricorrente e le conseguenze che queste producono ed hanno prodotto”, ed in ogni caso, anche alla luce delle valutazioni espresse dal CTP Dott. ed allegate al ricorso, infondata in quanto “le Persona_2 patologie, e le limitazioni anche articolari, di cui risulta affetto il ricorrente sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”
Si costituiva l' , contestando gli assunti avversari ed insistendo sulla correttezza dell'elaborato CP_1 peritale, evidenziando che: “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate nel ricorrente. Appare, perciò evidente, in uno alla assenza di errori diagnostici, che la valutazione del CTU è fondata, seria ed ineccepibile e non riconosce la presenza di un quadro patologico importante. In ogni caso l'affermata pretesa al riconoscimento del diritto ipso iure in ragione della gravità delle patologie dedotte è inconferente poiché deve essere valutata l'incapacità di attendere alle occupazioni confacenti le proprie attitudini in relazione ad esse”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della ulteriore documentazione medica depositata in atti, questo Giudicante, all'udienza del 7.2.2025, all'esito della discussione orale disponeva il richiamo del CTU Dott. Persona_1
“AFFINCHE' LO STESSO CHIARISCA IL CRITERIO UTILIZZATO PER VALUTARE TUTTE LE
PATOLOGIE DALLE QUALI IL RICORRENTE RISULTA AFFETTO ANCHE ALLA LUCE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA GIA' VERSATA IN ATTI”, rinviando per il giuramento dello stesso all' udienza del 21.3.2025.
Il CTU Dott. sottoponeva a visita peritale il ricorrente in data 17.4.2025, e in data Persona_1
19.6.2025, depositava l'elaborato peritale confermando la valutazione medico – legale espressa in fase di ATP.
In particolare il CTU affermava: ”Tra la precedente indagine peritale completata il 25/03/24 e l'attuale emerge un'unica novità clinica, due interventi di microlaringectomia in sospensione, effettuati il 28/06/24 ed il 18/11/24, per l'escissione di 2 noduli dalla corda vocale dx che, considerata la reiterata assenza sia di un esame istologico che quella di ulteriori e successive indagini e trattamenti, è presumibile fossero benigni e da cui, oggi non deriva alcuna limitazione funzionale
(Disfonia). Per il resto la diagnosi oggi espressa si dimostra praticamente sovrapponibile, se non fosse per l'aggiornamento, alla precedente per cui è ancora possibile affermare come il Periziando,
Sig. , operaio pasticcere di 59 anni, si è dimostrato, all'odierna indagine peritale, Parte_1 affetto dal seguente quadro patologico:“Broncopatia cronica di lieve entità con riacutizzazioni stagionali. Talalgia in esiti a Sindrome algodistrofica con verosimile frattura spongiosa da stress del calcagno sin. Segni radiologici di spondiloartrosi L in assenza di rilievo obiettivo di sofferenza radicolare sciatica motoria. Ipoacusia bilaterale. Disturbo ansioso-depressivo di moderata-lieve entità. Diverticolosi del colon. Emispasmo facciale sin, verosimilmente idiopatico, in attuale trattamento botulinico senza compartecipazione della rima palpebrale né compromissione delle funzioni masticatoria e fonatoria. Recenti interventi di escissione noduli corda vocale dx in atto privi di evidenza istologica.”. In conclusione, secondo il CTU, “le patologie di cui il Periziando è affetto, non determinano, nel loro complesso, un'apprezzabile riduzione delle sue capacità lavorative oltre i 2/3, sia in quella abitualmente sostenuta (pasticcere dipendente) che in altre ad essa affini per analoghe doti di applicazione, impegno, addestramento professionale. Per tale motivo il Sig. , Parte_1
Pasticcere di 59 anni è da Considerarsi: NON Invalido ai sensi dell'art. 1 L. 222/84”.
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il Dott. ad escludere in Persona_1 capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti medico legali richiesti ex art. 1 della Legge 222/84, la causa viene assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Stante la dichiarazione resa dal Sig. ai fini della esenzione dalla condanna alle spese Parte_1 di lite, ai sensi del novellato art. 152 disp. att., le stesse, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale.
P. Q. M.
Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. , così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
- compensa integralmente fra le parti il pagamento delle spese processuali;
pone altresì, definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale in favore del Dott. CP_1 Per_1
come da separato provvedimento.
[...]
Reggio Calabria, lì 19.9.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 19/09/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3680/2024, assunta in decisione il 19.9.2025, vertente tra:
(C.F.: ) rapp. to e difeso dall'Avv.to Orlando Maria Parte_1 C.F._1
Gangemi, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via San Francesco da Paola nr. 63, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dall' Avvocato Dario Adornato, CP_1
Valeria Grandizio ( ) e Ettore Triolo, giusta procura generale alle liti, ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 20.7.2023, il Sig. , proponeva ATP ex art. 445 bis, c.p.c., volta ad Parte_1 ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, a far tempo dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, rectius 21.7.2022, ovvero da altra data ritenuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. , il quale, Persona_1 depositata la relazione, non riconosceva in capo al ricorrente il beneficio richiesto.
Nello specifico, il Dott. nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1 procedimento NRG 3637/2023, dopo aver riconosciuto che il ricorrente era affetto da “Broncopatia cronica di lieve entità con riacutizzazioni stagionali. Talalgia in esiti a Sindrome algodistrofica con verosimile frattura spongiosa da stress del calcagno sin. Segni radiologici di spondiloartrosi L in assenza di rilievo obiettivo di sofferenza radicolare sciatica motoria. Ipoacusia bilaterale. Disturbo ansioso-depressivo di moderata-lieve entità. Diverticolosi del colon. Emispasmo facciale sin, verosimilmente idiopatico, in attuale trattamento botulinico senza compartecipazione della rima palpebrale né compromissione delle funzioni masticatoria e fonatoria.”, deduceva che il quadro patologico era “composto da un insieme di forme patologiche, tutte in stadio iniziale, in ogni caso, non particolarmente limitanti le capacità del periziando”.
Concludeva, pertanto, che: “le patologie di cui il Periziando è affetto, non determinano, nel loro complesso, un'apprezzabile riduzione delle sue capacità lavorative oltre i 2/3, sia in quella abitualmente sostenuta (pasticcere dipendente) che in altre ad essa affini per analoghe doti di applicazione, impegno, addestramento professionale. Per tale motivo il Sig. , Parte_1
Pasticcere di 58 anni è da Considerarsi: NON Invalido ai sensi dell'art. 1 L. 222/84.” Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig.
[...]
il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c. Pt_1
Parte ricorrente, di fatto, contestava la valutazione espressa dal Dott. in quanto “erronea e Per_1 comunque sembrerebbe non avrebbe congruamente valutato le patologie di cui soffre il ricorrente e le conseguenze che queste producono ed hanno prodotto”, ed in ogni caso, anche alla luce delle valutazioni espresse dal CTP Dott. ed allegate al ricorso, infondata in quanto “le Persona_2 patologie, e le limitazioni anche articolari, di cui risulta affetto il ricorrente sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”
Si costituiva l' , contestando gli assunti avversari ed insistendo sulla correttezza dell'elaborato CP_1 peritale, evidenziando che: “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate nel ricorrente. Appare, perciò evidente, in uno alla assenza di errori diagnostici, che la valutazione del CTU è fondata, seria ed ineccepibile e non riconosce la presenza di un quadro patologico importante. In ogni caso l'affermata pretesa al riconoscimento del diritto ipso iure in ragione della gravità delle patologie dedotte è inconferente poiché deve essere valutata l'incapacità di attendere alle occupazioni confacenti le proprie attitudini in relazione ad esse”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della ulteriore documentazione medica depositata in atti, questo Giudicante, all'udienza del 7.2.2025, all'esito della discussione orale disponeva il richiamo del CTU Dott. Persona_1
“AFFINCHE' LO STESSO CHIARISCA IL CRITERIO UTILIZZATO PER VALUTARE TUTTE LE
PATOLOGIE DALLE QUALI IL RICORRENTE RISULTA AFFETTO ANCHE ALLA LUCE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA GIA' VERSATA IN ATTI”, rinviando per il giuramento dello stesso all' udienza del 21.3.2025.
Il CTU Dott. sottoponeva a visita peritale il ricorrente in data 17.4.2025, e in data Persona_1
19.6.2025, depositava l'elaborato peritale confermando la valutazione medico – legale espressa in fase di ATP.
In particolare il CTU affermava: ”Tra la precedente indagine peritale completata il 25/03/24 e l'attuale emerge un'unica novità clinica, due interventi di microlaringectomia in sospensione, effettuati il 28/06/24 ed il 18/11/24, per l'escissione di 2 noduli dalla corda vocale dx che, considerata la reiterata assenza sia di un esame istologico che quella di ulteriori e successive indagini e trattamenti, è presumibile fossero benigni e da cui, oggi non deriva alcuna limitazione funzionale
(Disfonia). Per il resto la diagnosi oggi espressa si dimostra praticamente sovrapponibile, se non fosse per l'aggiornamento, alla precedente per cui è ancora possibile affermare come il Periziando,
Sig. , operaio pasticcere di 59 anni, si è dimostrato, all'odierna indagine peritale, Parte_1 affetto dal seguente quadro patologico:“Broncopatia cronica di lieve entità con riacutizzazioni stagionali. Talalgia in esiti a Sindrome algodistrofica con verosimile frattura spongiosa da stress del calcagno sin. Segni radiologici di spondiloartrosi L in assenza di rilievo obiettivo di sofferenza radicolare sciatica motoria. Ipoacusia bilaterale. Disturbo ansioso-depressivo di moderata-lieve entità. Diverticolosi del colon. Emispasmo facciale sin, verosimilmente idiopatico, in attuale trattamento botulinico senza compartecipazione della rima palpebrale né compromissione delle funzioni masticatoria e fonatoria. Recenti interventi di escissione noduli corda vocale dx in atto privi di evidenza istologica.”. In conclusione, secondo il CTU, “le patologie di cui il Periziando è affetto, non determinano, nel loro complesso, un'apprezzabile riduzione delle sue capacità lavorative oltre i 2/3, sia in quella abitualmente sostenuta (pasticcere dipendente) che in altre ad essa affini per analoghe doti di applicazione, impegno, addestramento professionale. Per tale motivo il Sig. , Parte_1
Pasticcere di 59 anni è da Considerarsi: NON Invalido ai sensi dell'art. 1 L. 222/84”.
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il Dott. ad escludere in Persona_1 capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti medico legali richiesti ex art. 1 della Legge 222/84, la causa viene assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Stante la dichiarazione resa dal Sig. ai fini della esenzione dalla condanna alle spese Parte_1 di lite, ai sensi del novellato art. 152 disp. att., le stesse, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale.
P. Q. M.
Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. , così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
- compensa integralmente fra le parti il pagamento delle spese processuali;
pone altresì, definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale in favore del Dott. CP_1 Per_1
come da separato provvedimento.
[...]
Reggio Calabria, lì 19.9.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Donatella Sabbatino