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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2024, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 24019/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24019/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTI
Oggi 20 marzo 2024 ad ore 9,30 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi in collegamento telematico:
Per 'avv. SCRIVANI ANNALISA nonché la parte personalmente Parte_1
Per l'avv. Controparte_1 Controparte_1
Per la stessa in proprio. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle ore 15,00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24019/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCRIVANI ANNALISA e dell'avv. DI PAOLA ROBERTO, elettivamente domiciliato presso l'avv.
Roberta Salvi con studio in 20122 MILANO, VIA LENTASIO,9
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 Controparte_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 20121 MILANO presso il
[...] difensore avv. Controparte_1
(C.F. ), in proprio ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata presso il suo studio in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 20121 MILANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui richiamate e trascritte, come da note conclusive depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla
L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la pagina 2 di 7 giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con atto di citazione chiamava in giudizio e Parte_2 CP_1 per sentirle condannare, la prima al pagamento delle spese di
Controparte_1 mediazione immobiliare per la quota di sua competenza pari ad € 6.100,00 e la convenuta per la quota di sua competenza pari ad € 6.405,00, nonché
Controparte_1 condannare altresì al pagamento della quota di sua
Controparte_1 competenza delle spese relative alla sanatoria per la regolarizzazione catastale dell'immobile pari ad € 1.293,10. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge. Rilevava che, in occasione della vendita dell'immobile sito in Milano, Via Donizzetti, 45 di proprietà della figlia e del
Controparte_1 figlio di cui lo stesso con la ex moglie, , Parte_3 CP_1 erano usufruttuari, aveva incaricato l'agenzia immobiliare Organizzazione_1 che reperiva l'acquirente, facendosi carico della provvigione per € 24.400,00 oltrechè
[...] del costo del Geom. per € 4.926,11 incaricato per curare la sanatoria di Parte_4 alcuni lavori eseguiti nel 1989 allorquando l'immobile era destinato a casa coniugale, necessaria ed indispensabile per consentire la vendita.
Precisava sussistere nesso di causalità e l'assenza di diniego all'attività svolta dal mediatore attese le dichiarazioni rese espressamente delle parti venditrici sia nel preliminare di compravendita del 15.12.2020 che nel successivo rogito stipulato in data 12.01.2021 a ministero dott.ssa Notaio in Milano con la conseguenza che Persona_1 [...]
e e risultano debitrici pro quota rispettivamente delle CP_1 Pt_1 Controparte_1 somme di € 6.100,00 (quota di competenza 25%), e di € 6.405,00 (quota di competenza 26,25%) avendo il figlio già corrisposto il dovuto.
Si costituivano le convenute dichiarando che, pur convenendo sulla vendita dell'immobile, in nessuna occasione ha loro comunicato di aver incaricato un mediatore, Parte_1 circostanza che scoprivano in occasione della sottoscrizione del preliminare in data
16.12.2020 e, solo a seguito di chiarimenti richiesti all'agenzia immobiliare, apprendevano che l'incarico di mediazione era stato sottoscritto dal solo attore, quale rappresentante di parte venditrice. L'attore, successivamente, comunicava di avere sostenuto ulteriori spese per una pratica urbanistica curata dal Geom. necessaria per potere procedere alla Pt_4 sottoscrizione del rogito notarile. Detto atto veniva sottoscritto in data 12.01.2021 e, su sollecitazione di recava l'indicazione che le spese di mediazione Controparte_1 venivano corrisposte, quanto alla parte venditrice, da e da Parte_1 Parte_3
Le richieste di pagamento avanzate dall'attore venivano contestate in ordine al rimborso della mediazione atteso che lo stesso aveva agito in assenza di delega quanto alle spese per pagina 3 di 7 la sanatoria erano volte a regolarizzare lavori effettuati in via unilaterale da che Parte_1 aveva abitato l'immobile con la figlia sino al 2007 e poi da solo.
in proprio, rassegnava le seguenti conclusioni: In via Controparte_1 preliminare, in rito - Accertato che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, con ordinanza ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. perché il processo prosegua nelle forme del rito di cognizione ordinaria;
Nel merito: - accertare che la mediazione oggetto della presente vertenza è una mediazione c.d. atipica, alla quale sono applicabili le norme che disciplinano il contratto di mandato, nonché accertare che l'incarico al mediatore è stato conferito in via esclusiva dall'Avv. senza aver ricevuto all'uopo una procura e senza aver Parte_1 informato l'esponente, la quale ha ignorato incolpevolmente l'opera di intermediazione svolta e non è stata messa in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri e, per l'effetto, dichiarare che l'obbligo di pagamento del compenso provvigionale non grava sull'esponente e conseguentemente rigettare l'avversa domanda di pagamento di un importo pari ad Euro 6.405,00. Sempre nel merito: - accertare che l'incarico al Geometra è stato conferito in via esclusiva dall'Avv. senza Parte_4 Parte_1 coinvolgere in alcun modo l'Avv. la quale è stata messa a conoscenza CP_1 soltanto ad incarico svolto e a pagamento effettuato, nonché accertare che la regolarizzazione catastale è dipesa da lavori realizzati in via esclusiva dal Ricorrente all'insaputa della scrivente e, per l'effetto, rigettare la richiesta di pagamento della somma di Euro 1.293,10.
aggiungeva che in data 16 dicembre 2020 sottoscriveva con il Sig. CP_1 Pt_1 una scrittura privata transattiva “tombale”, la quale prevedeva, all'art. 3, che “Ogni ulteriore diritto o pretesa, per crediti od altre prestazioni di qualsiasi genere o fonte è reciprocamente rinunciata tra, e dalle Parti, in via di transazione e di sorte”, transazione che in ogni caso comprendeva, ancorchè non dovuti, gli importi azionati nel presente giudizio.
Concludeva chiedendo In via preliminare, in rito - Accertato che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, con ordinanza ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. perché il processo prosegua nelle forme del rito di cognizione ordinaria;
Nel merito, in via principale: - accertare che tra CP_1
e è intervenuta una transazione con la quale le stesse hanno
[...] Parte_1 reciprocamente rinunciato a qualsivoglia pretesa creditoria fra cui quella derivante dal mandato conferito unilateralmente - e in data antecedente rispetto alla transazione - da a e, per l'effetto, rigettare la domanda avversaria, Parte_1 Organizzazione_1 posto che si tratta di un preteso credito che, anche ove esistente, sarebbe comunque rinunciato;
Sempre nel merito, in subordine e con riserva di gravame: - nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento della domanda che precede, accertare che la mediazione oggetto della presente vertenza è una mediazione c.d. atipica, alla quale sono applicabili le norme che disciplinano il contratto di mandato, nonché accertare pagina 4 di 7 che l'incarico al mediatore è stato conferito in via esclusiva dall'Avv. senza Parte_1 aver ricevuto all'uopo una procura e senza aver informato l'esponente, la quale ha ignorato incolpevolmente l'opera di intermediazione svolta e non è stata messa in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri e, per l'effetto, dichiarare che l'obbligo di pagamento del compenso provvigionale non grava sull'esponente e conseguentemente rigettare l'avversa domanda di pagamento di un importo pari ad Euro 6.100,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Il Giudice incaricato Dott. ssa Miccichè delegava alla trattazione della causa la Dott.ssa
Monaco che, disposto il mutamento del rito ex art.702 ter terzo comma cpc fissava udienza ex art.183 cpc, assegnati i termini ex art. 183 VI comma cpc, ammetteva le prove nei limiti dell' ordinanza 22.11.2022. Veniva designato in sostituzione lo scrivente Giudice che, sentiti i testi, ammessi i capitoli di prova 10 e 11 come richiesto dalle convenute, anche per testi, fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito indicate da ritenersi assorbenti.
Circostanze incontestate sono che l'attore, abbia conferito mandato all'agenzia immobiliare di ricercare un acquirente per l'immobile sito in Milano, Via Organizzazione_1
Donizzetti, 45 ed incaricato il Geometra di effettuare le pratiche di Parte_4 sanatoria di detto immobile, poi venduto in data 12 gennaio 2021 alla Sig.ra Persona_2
con atto a rogito Notaio n. 64627/18462 di repertorio (doc.1 di parte
[...] Persona_1 ricorrente), preceduto dal preliminare in data 16.12.2020.
E' documentale che con la ex moglie, , erano Parte_2 CP_1 usufruttuari di detto immobile mentre i figli ed Controparte_1 [...]
proprietari, e che le vicende legali che coinvolgevano gli ex coniugi Parte_3 venivano regolate con la scrittura datata14 dicembre 2020 dove convenivano che “ogni ulteriore diritto o pretesa per crediti o altre prestazioni di qualsiasi genere e fonte, è reciprocamente rinunciata tra e dalle Parti in via di transazione e di sorte”.
Per tale scrittura le parti non concordano sulla data di sottoscrizione, per le convenute avvenuta in data 16.12.2020, ma tale documento non riveste alcuna rilevanza nella presente causa.
Infatti atteso che solo proprietario può sottoscrivere mandato a vendere e, nel caso di specie, ciò non è avvenuto, non risultando agli atti alcuna procura in favore dell'attore né l'esistenza di poteri rappresentativi è stata provata in qualsiasi altro modo, si aggiunga che trattandosi di procura a vendere – e non semplicemente ad individuare possibili compratori per il compendio immobiliare- la stessa avrebbe dovuto obbligatoriamente rivestire la forma pagina 5 di 7 scritta ( Cass.civ.sez.II n.11655 del 14.05.2018). Pertanto l'onere di pagare l'agenzia immobiliare resta in capo a chi ha sottoscritto il mandato, che da solo si è obbligato ad accettare e a fare accettare agli eventuali altri aventi diritto sull'immobile la proposta d'acquisto che riporti le condizioni previste nell'incarico, come di fatto è avvenuto.
Nessuna rilevanza assume la circostanza che l' altro comproprietario abbia partecipato pro quota a detta spesa, in esecuzione di eventuali accordi qui sconosciuti ed irrilevanti. Nessun vincolo dunque non solo per la convenuta usufruttuaria ma neppure per la proprietaria che con la comunicazione mail del 26.10.2020 apprendeva, expressis verbis, che Parte_2 proseguiva tenacemente nella ricerca di un acquirente interessato
[...] all'acquisto dell'appartamento al suddetto prezzo al metro quadro [questo concordato fra le parti]. Dopo innumerevoli colloqui, incontri e trattative e nonostante la crisi economica in essere oggi probabilmente sono prossimo a ricevere un'offerta irrevocabile d'acquisto dell'appartamento… e solo in occasione della sottoscrizione del preliminare emergeva l'incarico all'agenzia immobiliare oltrechè quello al geom. Pt_4
A nulla rilevano le considerazioni sulla mediazione atipica svolte da entrambe le parti che attengono il rapporto fra mediatore e compratore/venditore, atteso che, viceversa, nel caso di specie, si discute della richiesta di rimborso avanzata dall'attore nei confronti delle convenute rispettivamente co- usufruttuaria e proprietaria al 50%.
La domanda dell'attore volta ad ottenere la restituzione pro quota della provvigione pagata deve pertanto essere rigettata.
In relazione poi alla richiesta svolta nei confronti della sola convenuta Controparte_1
proprietaria, di pagamento delle parcelle del professionista incaricato della
[...] sanatoria, va detto che correttamente l'attore ha svolto la domanda. Infatti l'usufruttuario che anticipa spese straordinarie va rimborsato dal proprietario. Poiché secondo l' articolo
1004 c.c. che a proposito di spese a carico dell'usufruttuario stabilisce al primo comma che
“Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario” ed al secondo comma che “Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione”, va da sé che tutti gli esborsi che non rientrano in queste categorie sono a carico della proprietà.
Da ultimo poi non vi è la prova, a carico della convenuta ex art.2697 cc, che le opere sanate siano state realizzate dall'attore/usufruttuario nel periodo in cui ha vissuto da solo nell'immobile, per contro sussiste la sua legittimazione a richiedere la regolarizzazione degli abusi che riscontra nell'immobile, pur non essendone il responsabile e/o autore, con la conseguenza che tale spesa gli deve essere riconosciuta dalla proprietà.
deve pertanto corrispondere all'attore la somma, pro quota, di € Controparte_1
1.293,10 che l'attore ha anticipato al geom. Pt_4
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e, per e CP_1 [...]
vengono liquidate ex DM 147/22 come in dispositivo, tenuto conto della CP_1 complessità, del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, e, attesa la parziale soccombenza della seconda, compensate in ragione del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Condanna corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 1.293,10 e rigetta l'ulteriore domanda;
B) Rigetta la domanda verso;
CP_1
C) Condanna a rimborsare a le Parte_1 CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.380,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
D) Condanna a rimborsare a Parte_1 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 1.690,00 per onorari, oltre CP_1
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 20 marzo 2024
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24019/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTI
Oggi 20 marzo 2024 ad ore 9,30 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi in collegamento telematico:
Per 'avv. SCRIVANI ANNALISA nonché la parte personalmente Parte_1
Per l'avv. Controparte_1 Controparte_1
Per la stessa in proprio. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle ore 15,00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24019/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCRIVANI ANNALISA e dell'avv. DI PAOLA ROBERTO, elettivamente domiciliato presso l'avv.
Roberta Salvi con studio in 20122 MILANO, VIA LENTASIO,9
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 Controparte_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 20121 MILANO presso il
[...] difensore avv. Controparte_1
(C.F. ), in proprio ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata presso il suo studio in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 20121 MILANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui richiamate e trascritte, come da note conclusive depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla
L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la pagina 2 di 7 giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con atto di citazione chiamava in giudizio e Parte_2 CP_1 per sentirle condannare, la prima al pagamento delle spese di
Controparte_1 mediazione immobiliare per la quota di sua competenza pari ad € 6.100,00 e la convenuta per la quota di sua competenza pari ad € 6.405,00, nonché
Controparte_1 condannare altresì al pagamento della quota di sua
Controparte_1 competenza delle spese relative alla sanatoria per la regolarizzazione catastale dell'immobile pari ad € 1.293,10. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge. Rilevava che, in occasione della vendita dell'immobile sito in Milano, Via Donizzetti, 45 di proprietà della figlia e del
Controparte_1 figlio di cui lo stesso con la ex moglie, , Parte_3 CP_1 erano usufruttuari, aveva incaricato l'agenzia immobiliare Organizzazione_1 che reperiva l'acquirente, facendosi carico della provvigione per € 24.400,00 oltrechè
[...] del costo del Geom. per € 4.926,11 incaricato per curare la sanatoria di Parte_4 alcuni lavori eseguiti nel 1989 allorquando l'immobile era destinato a casa coniugale, necessaria ed indispensabile per consentire la vendita.
Precisava sussistere nesso di causalità e l'assenza di diniego all'attività svolta dal mediatore attese le dichiarazioni rese espressamente delle parti venditrici sia nel preliminare di compravendita del 15.12.2020 che nel successivo rogito stipulato in data 12.01.2021 a ministero dott.ssa Notaio in Milano con la conseguenza che Persona_1 [...]
e e risultano debitrici pro quota rispettivamente delle CP_1 Pt_1 Controparte_1 somme di € 6.100,00 (quota di competenza 25%), e di € 6.405,00 (quota di competenza 26,25%) avendo il figlio già corrisposto il dovuto.
Si costituivano le convenute dichiarando che, pur convenendo sulla vendita dell'immobile, in nessuna occasione ha loro comunicato di aver incaricato un mediatore, Parte_1 circostanza che scoprivano in occasione della sottoscrizione del preliminare in data
16.12.2020 e, solo a seguito di chiarimenti richiesti all'agenzia immobiliare, apprendevano che l'incarico di mediazione era stato sottoscritto dal solo attore, quale rappresentante di parte venditrice. L'attore, successivamente, comunicava di avere sostenuto ulteriori spese per una pratica urbanistica curata dal Geom. necessaria per potere procedere alla Pt_4 sottoscrizione del rogito notarile. Detto atto veniva sottoscritto in data 12.01.2021 e, su sollecitazione di recava l'indicazione che le spese di mediazione Controparte_1 venivano corrisposte, quanto alla parte venditrice, da e da Parte_1 Parte_3
Le richieste di pagamento avanzate dall'attore venivano contestate in ordine al rimborso della mediazione atteso che lo stesso aveva agito in assenza di delega quanto alle spese per pagina 3 di 7 la sanatoria erano volte a regolarizzare lavori effettuati in via unilaterale da che Parte_1 aveva abitato l'immobile con la figlia sino al 2007 e poi da solo.
in proprio, rassegnava le seguenti conclusioni: In via Controparte_1 preliminare, in rito - Accertato che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, con ordinanza ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. perché il processo prosegua nelle forme del rito di cognizione ordinaria;
Nel merito: - accertare che la mediazione oggetto della presente vertenza è una mediazione c.d. atipica, alla quale sono applicabili le norme che disciplinano il contratto di mandato, nonché accertare che l'incarico al mediatore è stato conferito in via esclusiva dall'Avv. senza aver ricevuto all'uopo una procura e senza aver Parte_1 informato l'esponente, la quale ha ignorato incolpevolmente l'opera di intermediazione svolta e non è stata messa in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri e, per l'effetto, dichiarare che l'obbligo di pagamento del compenso provvigionale non grava sull'esponente e conseguentemente rigettare l'avversa domanda di pagamento di un importo pari ad Euro 6.405,00. Sempre nel merito: - accertare che l'incarico al Geometra è stato conferito in via esclusiva dall'Avv. senza Parte_4 Parte_1 coinvolgere in alcun modo l'Avv. la quale è stata messa a conoscenza CP_1 soltanto ad incarico svolto e a pagamento effettuato, nonché accertare che la regolarizzazione catastale è dipesa da lavori realizzati in via esclusiva dal Ricorrente all'insaputa della scrivente e, per l'effetto, rigettare la richiesta di pagamento della somma di Euro 1.293,10.
aggiungeva che in data 16 dicembre 2020 sottoscriveva con il Sig. CP_1 Pt_1 una scrittura privata transattiva “tombale”, la quale prevedeva, all'art. 3, che “Ogni ulteriore diritto o pretesa, per crediti od altre prestazioni di qualsiasi genere o fonte è reciprocamente rinunciata tra, e dalle Parti, in via di transazione e di sorte”, transazione che in ogni caso comprendeva, ancorchè non dovuti, gli importi azionati nel presente giudizio.
Concludeva chiedendo In via preliminare, in rito - Accertato che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, con ordinanza ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. perché il processo prosegua nelle forme del rito di cognizione ordinaria;
Nel merito, in via principale: - accertare che tra CP_1
e è intervenuta una transazione con la quale le stesse hanno
[...] Parte_1 reciprocamente rinunciato a qualsivoglia pretesa creditoria fra cui quella derivante dal mandato conferito unilateralmente - e in data antecedente rispetto alla transazione - da a e, per l'effetto, rigettare la domanda avversaria, Parte_1 Organizzazione_1 posto che si tratta di un preteso credito che, anche ove esistente, sarebbe comunque rinunciato;
Sempre nel merito, in subordine e con riserva di gravame: - nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento della domanda che precede, accertare che la mediazione oggetto della presente vertenza è una mediazione c.d. atipica, alla quale sono applicabili le norme che disciplinano il contratto di mandato, nonché accertare pagina 4 di 7 che l'incarico al mediatore è stato conferito in via esclusiva dall'Avv. senza Parte_1 aver ricevuto all'uopo una procura e senza aver informato l'esponente, la quale ha ignorato incolpevolmente l'opera di intermediazione svolta e non è stata messa in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri e, per l'effetto, dichiarare che l'obbligo di pagamento del compenso provvigionale non grava sull'esponente e conseguentemente rigettare l'avversa domanda di pagamento di un importo pari ad Euro 6.100,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Il Giudice incaricato Dott. ssa Miccichè delegava alla trattazione della causa la Dott.ssa
Monaco che, disposto il mutamento del rito ex art.702 ter terzo comma cpc fissava udienza ex art.183 cpc, assegnati i termini ex art. 183 VI comma cpc, ammetteva le prove nei limiti dell' ordinanza 22.11.2022. Veniva designato in sostituzione lo scrivente Giudice che, sentiti i testi, ammessi i capitoli di prova 10 e 11 come richiesto dalle convenute, anche per testi, fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex art.281 sexies cpc.
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La domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito indicate da ritenersi assorbenti.
Circostanze incontestate sono che l'attore, abbia conferito mandato all'agenzia immobiliare di ricercare un acquirente per l'immobile sito in Milano, Via Organizzazione_1
Donizzetti, 45 ed incaricato il Geometra di effettuare le pratiche di Parte_4 sanatoria di detto immobile, poi venduto in data 12 gennaio 2021 alla Sig.ra Persona_2
con atto a rogito Notaio n. 64627/18462 di repertorio (doc.1 di parte
[...] Persona_1 ricorrente), preceduto dal preliminare in data 16.12.2020.
E' documentale che con la ex moglie, , erano Parte_2 CP_1 usufruttuari di detto immobile mentre i figli ed Controparte_1 [...]
proprietari, e che le vicende legali che coinvolgevano gli ex coniugi Parte_3 venivano regolate con la scrittura datata14 dicembre 2020 dove convenivano che “ogni ulteriore diritto o pretesa per crediti o altre prestazioni di qualsiasi genere e fonte, è reciprocamente rinunciata tra e dalle Parti in via di transazione e di sorte”.
Per tale scrittura le parti non concordano sulla data di sottoscrizione, per le convenute avvenuta in data 16.12.2020, ma tale documento non riveste alcuna rilevanza nella presente causa.
Infatti atteso che solo proprietario può sottoscrivere mandato a vendere e, nel caso di specie, ciò non è avvenuto, non risultando agli atti alcuna procura in favore dell'attore né l'esistenza di poteri rappresentativi è stata provata in qualsiasi altro modo, si aggiunga che trattandosi di procura a vendere – e non semplicemente ad individuare possibili compratori per il compendio immobiliare- la stessa avrebbe dovuto obbligatoriamente rivestire la forma pagina 5 di 7 scritta ( Cass.civ.sez.II n.11655 del 14.05.2018). Pertanto l'onere di pagare l'agenzia immobiliare resta in capo a chi ha sottoscritto il mandato, che da solo si è obbligato ad accettare e a fare accettare agli eventuali altri aventi diritto sull'immobile la proposta d'acquisto che riporti le condizioni previste nell'incarico, come di fatto è avvenuto.
Nessuna rilevanza assume la circostanza che l' altro comproprietario abbia partecipato pro quota a detta spesa, in esecuzione di eventuali accordi qui sconosciuti ed irrilevanti. Nessun vincolo dunque non solo per la convenuta usufruttuaria ma neppure per la proprietaria che con la comunicazione mail del 26.10.2020 apprendeva, expressis verbis, che Parte_2 proseguiva tenacemente nella ricerca di un acquirente interessato
[...] all'acquisto dell'appartamento al suddetto prezzo al metro quadro [questo concordato fra le parti]. Dopo innumerevoli colloqui, incontri e trattative e nonostante la crisi economica in essere oggi probabilmente sono prossimo a ricevere un'offerta irrevocabile d'acquisto dell'appartamento… e solo in occasione della sottoscrizione del preliminare emergeva l'incarico all'agenzia immobiliare oltrechè quello al geom. Pt_4
A nulla rilevano le considerazioni sulla mediazione atipica svolte da entrambe le parti che attengono il rapporto fra mediatore e compratore/venditore, atteso che, viceversa, nel caso di specie, si discute della richiesta di rimborso avanzata dall'attore nei confronti delle convenute rispettivamente co- usufruttuaria e proprietaria al 50%.
La domanda dell'attore volta ad ottenere la restituzione pro quota della provvigione pagata deve pertanto essere rigettata.
In relazione poi alla richiesta svolta nei confronti della sola convenuta Controparte_1
proprietaria, di pagamento delle parcelle del professionista incaricato della
[...] sanatoria, va detto che correttamente l'attore ha svolto la domanda. Infatti l'usufruttuario che anticipa spese straordinarie va rimborsato dal proprietario. Poiché secondo l' articolo
1004 c.c. che a proposito di spese a carico dell'usufruttuario stabilisce al primo comma che
“Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario” ed al secondo comma che “Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione”, va da sé che tutti gli esborsi che non rientrano in queste categorie sono a carico della proprietà.
Da ultimo poi non vi è la prova, a carico della convenuta ex art.2697 cc, che le opere sanate siano state realizzate dall'attore/usufruttuario nel periodo in cui ha vissuto da solo nell'immobile, per contro sussiste la sua legittimazione a richiedere la regolarizzazione degli abusi che riscontra nell'immobile, pur non essendone il responsabile e/o autore, con la conseguenza che tale spesa gli deve essere riconosciuta dalla proprietà.
deve pertanto corrispondere all'attore la somma, pro quota, di € Controparte_1
1.293,10 che l'attore ha anticipato al geom. Pt_4
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e, per e CP_1 [...]
vengono liquidate ex DM 147/22 come in dispositivo, tenuto conto della CP_1 complessità, del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, e, attesa la parziale soccombenza della seconda, compensate in ragione del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Condanna corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 1.293,10 e rigetta l'ulteriore domanda;
B) Rigetta la domanda verso;
CP_1
C) Condanna a rimborsare a le Parte_1 CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.380,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
D) Condanna a rimborsare a Parte_1 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 1.690,00 per onorari, oltre CP_1
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 20 marzo 2024
Il Giudice dott. Marina Bruni
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