CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 21.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 535/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Maria Salafia, come da procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Riccardo Minelli, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1274/2022 pubblicata il
9.2.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la impugnava il verbale di accertamento ispettivo Controparte_1
Reg. carico PG2647 del 15.4.2019 con il quale la le aveva comminato la Parte_1 sanzione civile di € 17.527,11 nella misura prevista dall'art. 34, comma 2, del Regolamento delle
Attività Istituzionali dell'1.1.2012, in quanto, a seguito dell'attività ispettiva posta in Pt_1
essere il 15.4.2019, aveva ritenuto sussistenti due rapporti di lavoro autonomo professionale e stabile volti alla promozione degli affari della ditta, con compenso parametrato al risultato, riconducibili alla disciplina del contratto di agenzia, da parte di e CP_2 Parte_2
1 e di cui la società non aveva provveduto a comunicare l'inizio attività alla Per_1 Parte_1
.
[...]
A sostegno della domanda esponeva: di avere proposto ricorso amministrativo che era rimasto privo di riscontro;
che la aveva erroneamente inquadrato i rapporti intercorsi con i Parte_1 procacciatori di affari nell'alveo dei rapporti di agenzia in quanto le posizioni segnalate in sede ispettiva riguardavano rapporti di natura episodica, occasionale ed aventi ad oggetto la mera segnalazione di clienti e non l'attività promozionale di conclusione di contratti.
In particolare, osservava di avere sottoscritto con e CP_2 Persona_2
contratti di procacciamento di affari, inerenti a zone estere – rispettivamente Australia/Nuova
Zelanda e Germania/Austria/Belgio/Repubblica Ceca/Repubblica Slovacca – aventi ad oggetto l'incarico di acquisire ordinazioni dei clienti sui territori di competenza in favore della società e senza alcun vincolo o obbligo, rimettendo alla libera iniziativa del singolo procacciatore il porre in essere o meno la prestazione contrattualmente prevista.
Evidenziava che l'art. 2 del Regolamento delle Attività Istituzionale della Parte_1 poneva l'obbligo di iscrizione per coloro che svolgessero la propria attività in territorio italiano e, conseguentemente, per i due soggetti sopra indicati non poteva sussistere l'obbligo di iscrizione alla
Parte_1
Così concludeva: “accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento, del verbale di accertamento ispettivo Reg. carico PG2647 del 15.04.2019 con il quale comminava alla Parte_1 società la sanzione civile di € 17.527,11 nella misura prevista dall'art. 34, comma Controparte_1
2, del Regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco del 01.01.2012, in quanto, a seguito dell'attività ispettiva posta in essere, riteneva sussistente l'esistenza di rapporti di lavoro autonomo professionale e stabile volto alla promozione degli affari della ditta, con compenso parametrato al risultato, pienamente riconducibile alla disciplina del contratto di agenzia, svolto dai sig.ri
[...]
e e di cui la società non aveva provveduto a comunicare l'inizio CP_2 Persona_2
attività alla nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota Parte_1
presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente”, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio la deducendo che la società ricorrente non aveva Parte_1
contestato le circostanze di fatto rappresentate nel verbale redatto dall'ispettore nel corso dell'accesso presso la società né il contenuto della documentazione da quest'ultimo esaminata;
che, nel caso di specie, erano presenti tutti gli aspetti atti a connotare il rapporto intercorso in termini di agenzia e non di procacciamento di affari.
2 Quanto poi al fatto che i signori e svolgessero la propria attività in modo preminente CP_2 Per_1 all'estero, deduceva che tale circostanza non risultava provata dalla società, tenuto altresì conto che le due persone sopra indicate erano residenti in Italia, lavoravano in Italia per altre preponenti, dichiaravano in Italia i compensi percepiti dalla società preponente quali compensi derivanti da un rapporto di agenzia.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente, in via riconvenzionale, al pagamento della somma di € 22.962,21 per i titoli indicati nel verbale ispettivo oggetto di impugnazione.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso, annullava il verbale di accertamento ispettivo del 15.4.2019 e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla;
condannava la al pagamento delle spese di lite. Parte_1 Parte_1
In particolare, il Tribunale, ritenuta circostanza pacifica e provata in sede di istruttoria testimoniale che i signori e avevano sottoscritto un contratto di procacciamento di affari inerente CP_2 Per_1
a zone estere (rispettivamente: Australia, Nuova Zelanda il primo e Germania, Austria, Belgio,
Repubblica Ceca Repubblica Slovacca il secondo), avente ad oggetto l'incarico di acquisire ordinazioni dei clienti sui territori di competenza in favore della società, svolgendo su incarico di quest'ultima la propria attività esclusivamente all'estero, affermava che la Parte_1 non avesse provato, pur essendone onerata, la circostanza che fosse in Italia l'esercizio sostanziale dell'attività riferibile ai due soggetti sopra indicati, non avendo, altresì, in alcun modo posto a raffronto l'attività svolta all'estero dai signori e e quella svolta in Italia da questi CP_2 Per_1
ultimi in favore di altri preponenti.
Ha proposto appello la censurando la sentenza impugnata per i motivi di Parte_1
seguito indicati:
1) errata interpretazione delle risultanze di causa: secondo parte appellante la decisione impugnata violerebbe l'art. 115 c.p.c., laddove pone a fondamento della decisione delle prove e/o dei fatti non contestati, in realtà inesistenti e confutati dalle risultanze effettivamente emerse dall'istruttoria documentale e testimoniale, ossia che il contratto sottoscritto tra le parti non prevede alcun obbligo dell'agente di svolgere la propria attività di agenzia esclusivamente all'estero, anzi, a causa della deroga espressa all'esclusiva in favore dell'agente contenuta nel contratto, mentre la preponente può impiegare altri soggetti nella zona estera assegnata all'agente questi non è libero di operare nella zona estera per conto di altre mandanti nello stesso settore di attività; conseguentemente e CP_2
per operare (come in effetti facevano) per altre ditte concorrenti potevano farlo Per_1
necessariamente in Italia;
dalle prove documentali e testimoniali è emerso solamente che e CP_2
per la svolgevano attività di agenzia in zone estere;
ciò non significa né che Per_1 Controparte_1
3 l'attività di agenzia, anche quella svolta per Materia +, fosse all'estero - in quanto parte rilevante e anche prevalente dell'attività di agenzia può essere svolta, con computer e telefono, da casa o dall'ufficio - né che l'attività svolta all'estero costituisse la parte sostanziale dell'attività lavorativa autonoma complessivamente svolta da e consistenti prove del fatto che invece CP_2 Per_1
e svolgessero in Italia la parte sostanziale della propria attività si ricavano da una CP_2 Per_1
serie di elementi documentati in atti, quali l'iscrizione di entrambi alla Camera di Commercio
Italiana, la presenza della sede dell'attività di entrambi in Italia, la residenza di entrambi in Italia e lo svolgimento di mandati di agenzia in Italia per altre ditte con iscrizione e contribuzione presso la
; Parte_1
2) errata interpretazione e falsa applicazione alla fattispecie della normativa comunitaria sulla applicabilità della normativa sulla sicurezza sociale ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività in due o più stati.
Parte appellante ha, quindi, riproposto le difese già proposte in primo grado, e non prese in considerazione dal primo giudice, in merito alla sussistenza tra le parti di un rapporto di agenzia e non di procacciamento di affari.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di: “respingere integralmente la domanda avversaria in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e, in particolare, accertare e dichiarare la sussistenza in fatto di un rapporto di agenzia ex artt. 1742 e segg. c.c. tra la CP_1
e i Sigg.ri e e dell'obbligo di iscrizione e
[...] CP_2 Persona_2
contribuzione in relazione a tale rapporto come da verbale ispettivo del 15.04.2019 e la conseguente debenza dei contributi siccome quantificati nel predetto verbale e per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accogliere la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado e condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore della della complessiva somma di Euro Parte_1
22.962,21 oltre ulteriori interessi dalla domanda al saldo con condanna dell'odierna appellata alla rifusione delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis, 434, 436 bis c.p.c.; nel merito, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 21.1.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass., S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
2. I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.
Con riferimento alla normativa applicabile, vengono in rilievo il Regolamento CEE 29.4.2004, n.
883 e il relativo Regolamento applicativo 16.9.2009, n. 987.
I principi fondatori della nuova disciplina sono l'assoggettamento delle persone che si spostano all'interno dell'Unione Europea al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro al fine di evitare la sovrapposizione di legislazioni nazionali applicabili (punto 15 del preambolo), e l'applicazione, in via generale, della legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma (punto 17 del preambolo).
In particolare, l'art. 11 del Regolamento n. 883 prescrive, in generale, che le persone cui esso si applica sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro, legislazione che viene determinata in base alle regole fissate nel Titolo II (Determinazione della legislazione applicabile).
Il successivo art. 12, nel disciplinare l'ipotesi del lavoratore subordinato o autonomo che, operando abitualmente in uno Stato membro, si sposta temporaneamente in altro Stato membro, stabilisce che costui rimane assoggettato alla legislazione dello Stato membro in cui svolge abitualmente la sua attività purché la permanenza nell'altro Stato non superi la durata prevedibile di 24 mesi.
Al fine di evitare difficoltà interpretative derivanti dalla sovrapposizione di legislazioni applicabili, si deve avere, quindi, riguardo alla legislazione del luogo in cui si accentra l'attività lavorativa, anche nei casi in cui lo spostamento per lavoro avvenga in un arco temporale relativamente ristretto.
L'applicazione del criterio di collegamento deve condurre alla individuazione certa di un'unica legislazione, al fine di garantire la sicurezza sociale dei cittadini.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l'art. 13, comma 2, del Regolamento n. 883/2004, stabilisce quanto segue: “La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
5 oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività”.
Secondo il chiarimento dettato dall'art. 14, comma 6, del regolamento applicativo 16.09.2009, n.
987, “per persona «che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri”.
Infine, l'art. 14, paragrafo 8, del regolamento applicativo n. 897/2009 dispone:
“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per «parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.
Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:
a) per l'attività subordinata, l'orario di lavoro e/o la retribuzione;
b) per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.
Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione”.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti è emerso che: i contratti di procacciamento di affari sono stati stipulati tra e e la avente CP_2 Persona_2 Controparte_1
sede in Italia, con applicazione della legge italiana;
il fatturato di e di è stato CP_2 Per_1
realizzato in Italia, per fatture emesse, secondo la normativa italiana, nei confronti della preponente
(docc. 5 e 6 memoria ); il loro reddito, rappresentato dalle fatture Controparte_1 Pt_1
provvigionali, è stato generato in Italia;
la loro residenza è in Italia e gli stessi in Italia hanno svolto mandati di agenzia per altre ditte con iscrizione e contribuzione presso la Parte_1
(docc. 9, 10, 11, 12 memoria ). Pt_1
Tali elementi consentono di ritenere, in assenza di documentazione che provi il contrario, che l'attività del e del sia stata svolta in Italia, con la particolarità che gli stessi hanno CP_2 Per_1
operato verso il mercato estero, circostanza questa che, però, non ha alcuna incidenza sul rapporto previdenziale.
Ne consegue che il rapporto di agenzia, ove sussistente, anche per quanto riguarda gli aspetti di natura previdenziale, ricade integralmente nella disciplina nazionale, dovendosi distinguere tra l'attività svolta all'estero dall'attività svolta in Italia verso clienti esteri. In quest'ultimo caso non si
6 può neppure parlare di agente che opera all'estero, in quanto il rapporto di agenzia è interamente gestito nell'ambito del territorio nazionale (vedi in tal senso sentenza di questo stesso Collegio n.
1956/2023, nonché Corte di Appello di Roma, sentenza n. 816/2023).
Ciò che potrebbe, in caso, escludere l'obbligo del versamento contributivo è soltanto l'esistenza, in relazione a quel determinato rapporto, di un obbligo contributivo in favore dell'istituto previdenziale del paese ove i soggetti interessati operino, rimanendo altrimenti l'attività lavorativa priva di copertura assicurativa, circostanza questa che non è stata provata nel presente giudizio.
Si osserva ulteriormente, sempre in linea generale, che per gli agenti italiani operanti all'estero sussiste il principio di non obbligatorietà dell'iscrizione al ruolo degli agenti commerciali, ma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione all'Enasarco, a differenza di ciò che avviene per gli agenti italiani che svolgono la professione in Italia, per i quali sussiste anche l'obbligo di iscrizione al ruolo, pena la nullità del contratto di agenzia anche nei confronti dell (Cass. Pt_1
n. 17350/2004; n. 10612/1990).
3. Ciò posto, è necessario accertare se il rapporto intercorso tra il e il e la CP_2 Per_1 CP_1
sia configurabile come un rapporto di procacciamento di affari o di agenzia, e se, quindi,
[...] sussiste l'obbligo contributivo in favore dell'Enasarco.
Nel verbale di accertamento del 15.4.2019 l'ispettore verbalizzante ha accertato che il rapporto tra la e e non è riconducibile a un rapporto di Controparte_1 CP_2 Persona_2
procacciamento di affari ma a un rapporto di agenzia e che, pertanto, la società non ha versato i contributi previdenziali dovuti di competenza per il periodo dall'1.3.2012 al 15.4.2019 (ossia alla data di accertamento ispettivo, essendo ancora in essere, a quella data, i rapporti di collaborazione).
Il suddetto verbale contiene gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati (contratti di collaborazione – procacciamento di affari sottoscritti in data 1.3.2012 e relativi allegati;
fatture per provvigioni;
mod. 770 anno di imposta 2014 e C.U.
2015, 2016, 2017 della società; dichiarazione del legale rappresentante della società), come prescritto dall' art.13, comma 4, lett. a), D.lgs. n.124/2004.
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino come avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che essi segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice (arg., tra le altre, da Cass. n. 9827/2000). In particolare, secondo quanto statuito dall' art.10, comma 5, D.lgs. n.124/2004, i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono “fonti di prova” ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.
7 3.1. Nel merito, al fine di verificare la fondatezza o meno dell'appello in questa sede proposto, giova in termini generali ricordare che, mentre il rapporto di agenzia ricorre essenzialmente quando la parte assume stabilmente e con diritto, reciproco, di esclusiva l'incarico – e, correlativamente,
l'obbligo – di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto del preponente, ricorre invece la figura legalmente atipica – ma tipizzata dalla pratica degli affari – del procacciamento d'affari quando un soggetto (procacciatore) cura gli interessi del committente segnalando nominativi di probabili clienti, che mette in relazione con il medesimo, senza partecipare alla conclusione del contratto e senza essere legato al preponente – a differenza dell'agente di commercio – da alcun rapporto di carattere stabile e senza vincolo di esclusività (in tal senso si vedano, tra le altre, Cass. n. 1916/1993 e Cass. n. 7799/1998).
In particolare la S.C. è costante nell'affermare che “caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere
l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (Cass. n. 13629/2005, n. 19828/2013).
Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché́ il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività̀ promozionale stabile di conclusione di contratti (Cass. n.
2828/2016).
L'assegnazione di una zona determinata non è di per sé requisito necessario per la configurabilità del contratto di agenzia (Cass. n. 35740/2022). Infatti, non si tratta di elemento essenziale del contratto di agenzia, fermo restando che l'art. 1742 c.c. non ne limita la nozione ad ambiti di natura geografica, il che consente di individuarla anche indirettamente, ad esempio attraverso la localizzazione dell'esercizio dove l'agente svolge la sua attività; inoltre, stante il disposto della direttiva CEE 653 del 1986, attuata con il D.lgs. n. 303/1991, in alternativa alla zona ben può essere
8 indicato allo scopo un determinato gruppo di soggetti o una categoria di potenziali clienti in riferimento ai quali l'agente presta la sua opera.
Nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, è possibile fare riferimento a una pluralità di elementi convergenti, da valutare come indizi probatori della “stabilità” e quindi della sussistenza di un'attività di agenzia.
Tra tali criteri rientrano: il conferimento di incarico a tempo indeterminato oppure con una durata minima garantita di entità significativa;
l'erogazione delle provvigioni a cadenza fissa e regolare
(Cass. n. 9686/2009); la durata effettiva dell' incarico e la sua continuità; l'operatività del collaboratore in una determinata zona o per un determinato portafoglio clienti;
l'iscrizione successiva o contestuale per altri preponenti all'Enasarco come agente;
il numero di fatture emesse, la loro cadenza periodica e l'oggetto delle stesse, quando non riguarda singoli specifici affari, bensì
l'attività complessivamente svolta in un determinato arco temporale;
la percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi;
l'entità rilevante nell'ammontare annuo dei compensi, di gran lunga superiore al limite massimo previsto dal legislatore per le prestazioni occasionali;
l'individuazione nei modelli fiscali di causale e/o ritenuta di pagamento propria dell'agente; la soggezione alle direttive del preponente.
Infine, quanto alla ripartizione dell'onere della prova nella materia in esame, giova ricordare che la
S.C. è costante nell'affermare il principio secondo il quale, in tema di obblighi contributivi, la domanda di accertamento negativo proposta nei confronti dell'istituto previdenziale comporta una inversione processuale delle posizioni, con la conseguenza che l'attore assume il ruolo sostanziale di convenuto e l'istituto previdenziale quello di attore, la cui pretesa è appunto costituita dalla richiesta – con attribuzione del relativo onere della prova sui presupposti sostanziali della domanda
– di ottenere una diversa qualificazione del rapporto intercorso tra l'assicurato e altro soggetto al fine di poter richiedere il versamento di contributi (si vedano, al riguardo, Cass. civ., sez. lav., n.
19354/2010 e n. 15028/2018, entrambe emesse in materia di contributi previdenziali richiesti dall' . CP_3
4. Ciò premesso, risulta agevole affermare che la , su cui gravava l'onere Parte_1
probatorio (per le ragioni sopra esposte), abbia fornito in giudizio una prova adeguata della dedotta assimilabilità del rapporto intercorso tra l'odierna appellata e i signori e CP_2 Persona_3
dall'1.3.2012 al 15.4.2019, a un vero e proprio rapporto di agenzia.
[...]
Dai contratti di procacciamento di affari stipulati tra la e nonché Controparte_1 CP_2
in data 1.3.2012 (all. 3 e 4 nel fascicolo di primo grado) si Persona_2 Pt_1
ricava che: la preponente conferisce al “procacciatore” l'incarico di agire, per suo conto, al fine di porre in essere l'attività di reperimento di clientela interessata all'acquisto di prodotti/servizi
9 commercializzati dalla preponente;
per lo svolgimento dell'incarico il procacciatore sottoporrà ai clienti anche cataloghi, moduli, listini prezzi a lui forniti dalla preponente e parteciperà a fiere e mostre ai fini del migliore svolgimento del proprio incarico;
viene assegnata al procacciatore una zona di competenza (Australia e Nuova Zelanda per Germania, Austria, Belgio, Rep. CP_2
Ceca, Rep. Slovacca per , con obbligo per il collaboratore di svolgere l'incarico Per_1
esclusivamente in tale zona e possibilità per la preponente di impiegare anche altri soggetti per la commercializzazione dei propri prodotti e servizi in tale zona;
la società preponente riconosce al procacciatore una provvigione pari al 10% sugli affari andati a buon fine, al netto di sconti, commissioni, oneri e spese accessorie, previa presentazione di fattura da parte del procacciatore;
il rapporto si intende a tempo indeterminato, con decorrenza 1.3.2012, e le parti potranno recedere con preavviso di un mese.
Dalle fatture in atti (all. 5 e 6 nel fascicolo di primo grado) emerge che le stesse sono state Pt_1
emesse con continuità, con cadenza trimestrale, con causale riferita a tutti gli affari procurati nel periodo (per “segnalazione clienti australiani al gg/mm/aa; per “provvigioni CP_2 Per_1
trimestre/anno); che il ha percepito i seguenti compensi annui: anno 2014 € 3.027,17; anno CP_2
2015 € 2.567,93, anno 2016 € 2.844,38, anno 2017 € 3.281,03, anno 2018 € 2.580,48; che il Per_1 ha percepito i seguenti compensi annui: anno 2014 € 7.028,58, anno 2015 € 6.945,82, anno 2016 €
12.624,93, anno 2017 € 23.373,84, anno 2018 € 20.086,61; che tali compensi sono stati fiscalmente dichiarati dalla società come compensi corrisposti ad agenti di commercio plurimandatari, con la causale “R”, nei modelli 770 e CU (all. 7 e 8 nel fascicolo di primo grado). Pt_1
Dalla dichiarazione resa dall'amministratore unico e legale rappresentante della Controparte_1
all'ispettore verbalizzante, si ricava, infine, che la società non ha provveduto CP_4 all'iscrizione all'Enasarco di NI e UI, perché entrambi avevano dichiarato di “non essere tenuti all'iscrizione in quanto operanti all'estero”, ma che nei fatti “seppur con risultati diversi come fatturato, tutti e due collaborano stabilmente con noi da tempo secondo i contratti consegnati”.
Sono stati, quindi, acquisiti in giudizio i seguenti elementi indiziari: ampia durata effettiva delle collaborazioni, per oltre 6 anni;
fatturazione presente in tutti gli anni del periodo;
alto numero e significativa frequenza di fatture emesse, con cadenza trimestrale, sia per anno che complessivamente;
riferimento dei suddetti documenti agli affari svolti in un determinato arco temporale, e non al singolo affare;
percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi;
entità rilevante nell'ammontare medio annuo dei compensi, assegnazione di una zona determinata.
10 Nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, sussistono, quindi, una pluralità di elementi univocamente convergenti, nei termini sopra indicati, che rendono ravvisabile un rapporto di agenzia caratterizzato dalla stabilità, e non di procacciamento di affari, con conseguente obbligo contributivo.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, vanno respinte le domande proposte dalla nel Controparte_1
giudizio di primo grado, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, va condannata la società appellata al pagamento in favore della della somma di € 22.962,21, Parte_1
oltre accessori dal dovuto al saldo.
L'importo quantificato dalla , non oggetto di contestazione da parte della società appellata Pt_1 nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio, risulta corretto, in quanto così calcolato: €
12.470,84 per contributi al Fondo di Previdenza dal I trimestre 2014 al IV trimestre 2018; €
7.431,24 per sanzioni per mancato versamento dei contributi, calcolate ai sensi del Regolamento delle Attività Istituzionali;
€ 2.556,36 per FIRR anni 2012-2018; € 3,77 per interessi di Pt_1 mora FIRR;
€ 500,00 per sanzioni ex art. 40 Regolamento.
6. In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. e non potendosi nella specie ravvisare alcuna delle circostanze eccezionali di cui al riformato art. 92, comma 2, c.p.c., la società appellata va condannata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
- rigetta le domande proposte dalla nel giudizio di primo grado;
Controparte_1
- condanna la società appellata al pagamento in favore della della somma di € Parte_1
22.962,21, oltre accessori dal dovuto al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € Controparte_1
3.800,00 quanto al primo grado di giudizio, e in € 2.800,00 quanto al secondo grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 21.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
11