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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza dell'11febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 730/2024 R.G. vertente fra
, nato il [...] a [...] e residente in [...], alla Contrada Parte_1
Tora 15, CF: , rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. C.F._1
Domenico Laieta;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Arabia CP_1
Ippolito
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il giorno 8.03.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare che l'infortunio occorso al ricorrente in data 11 gennaio 2022 è infortunio sul lavoro e che sussiste, dunque, il nesso causale tra evento e danno;
accertare e dichiarare che la percentuale complessiva del danno biologico, rapportata all'infortunio subito dal ricorrente, è pari al 24 % o a quella maggiore o minore percentuale che risulterà in corso di causa;
condannare l' in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma in relazione alla percentuale di danno biologico accertata, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio
2000 e del D.LGS. 38/2000 e succ. mod. ed integr.; condannare l' in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente di ogni altra somma spettante a qualsiasi titolo in ragione della normativa applicabile;
condannare l' in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Costituendosi ritualmente in giudizio l' ha chiesto il rigetto di ogni avversa pretesa, con CP_1
vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. medica espletata la quale, all'odierna udienza, il giudice, invitate le parti alla discussione, ha pronunciato la sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione al termine della stessa.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito concisamente esposti.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “….Evidente cicatrice chirurgica di circa 5 cm a decorso orizzontale sul lato mediale del ginocchio destro;
dolente la digitopressione sul lato mediale del ginocchio destro, che presenta una limitazione della flesso-estensione; si apprezza ipotonotrofia del quadricipite femorale di destra.
Allo stato degli atti, sulla scorta dei documenti presenti nel fascicolo e dell'esame clinico funzionale, possiamo ritenere che il signor , in seguito all'infortunio subito Parte_1
in data 11.01.2022 ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore e frattura dell'emipiatto laterale, trattato chirurgicamente e con
2 fisiochinesiterapia, oltre che con litotrissia, e che sono residuati postumi invalidanti valutabili nella misura del 22%.)”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' che conduca il Tribunale a CP_2 discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il giorno 8.03.2024, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a una invalidità permanente pari al 22%; Parte_1
2) condanna , in persona del presidente p.t., alla corresponsione a favore di CP_1 [...]
della relativa dell'indennità, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna , in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Potenza, 11 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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