Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Giudice Dr. Francesca Cosentino
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12855/2024, vertente TRA
(ROMA (RM), 12/08/1990), con il patrocinio dell'avv. Parte 1
CASSIANO GIANLUCA;
-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 22/12/1981), con il patrocinio dell'avv. VALLE CP 1
GIORGIA;
-resistente
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hanno chiesto al Tribunale di pronunciare e CP 1 Parte 1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 25/06/2014 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2014, n. 00429, p. 1, s. 03), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La figlia IC resta affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre in Roma, Via Italo Carlo Falbo n. 22;
3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolar- mente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore inte- resse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspira- zioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle que- stioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
5. Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia, la stessa trascorrerà con il padre:
• fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla dome-
nica sera ore 20,00;
il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00;
•
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due geni- tori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente en-
tro il 30 giugno di ogni anno in base alle ferie che saranno concesse ad entrambi i genitori;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà
•
il criterio dell'alternanza annuale;
• durante le vacanze natalizie ad anni alterni a settimane alternate e alter-
nando il giorno della vigilia di Natale e il giorno di Natale fino al 6 gen- naio;
• durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta sempre in base alle ferie concesse ad en-
trambi i genitori.
6. Il padre - ET RI - a titolo di concorso nel mantenimento della figlia verserà all'altro genitore - RD AT - entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili da rivalutarsi annual- mente in base agli indici ISTAT con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e precisamente dalla mensilità di agosto 2024.
7. Il padre ET RI - contribuirà altresì, nella misura del 50%, al paga- mento delle spese straordinarie come previsto dal protocollo d'intesa del Tribu- nale di Roma del 17 dicembre 2014. 8. L'assegno unico per la figlia verrà corrisposto integralmente in favore della si- gnora RD AT e il Signor ET RI si impegna a conse- gnare la documentazione per far ottenere l'assegno unico alla signora CO e a firmare la relativa documentazione.
9. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento nei loro confronti essendo entrambi economica-
mente indipendenti.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espa- trio per sé stessi e per la figlia.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando: Parte 1- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), 12/08/1990) e (ROMA (RM), 22/12/1981), che hanno contratto CP 1 matrimonio in Roma in data 25/06/2014 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2014, n. 00429, p. 1, s. 03), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 07/01/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Filomena Albano Marta Ienzi