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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/02/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
6524/2019
T R A
COD. , rappresentato e Parte_1 Pt_2 CodiceFiscale_1
difeso dall' Avv. Giuseppe Attolico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bitonto
alla via Sedile n. 28
- ATTORE –
E
, COD. FISC. , rappresentata e difesa dagli CP_1 CodiceFiscale_2
Avv.ti Federico Ianaro e Arturo Principe ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma alla via Cartagine n. 38
- CONVENUTA –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.11.2024 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti: PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertare i danni occorsi alla proprietà
del sig. accertare la piena responsabilità della sig.ra Parte_1 CP_1
segnatamente ai lamentati danni oggetto di causa;
per l'effetto, condannare la sig.ra CP_1
a risarcire il sig. dei danni patiti e già quantificati in sede di accertamento Parte_1
tecnico preventivo in € 8.150,00 + iva, salvo valutazione più puntuale da effettuarsi in relazione ai costi in essere al momento della realizzazione dei necessari interventi risolutori, o in quella maggior o minor somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
condannare la sig.ra a CP_1
rifondere l'attore di costi sopportati per l'accertamento giudiziale preventivo e cioè: €2.1135,45
per compensi del C.T.U., come liquidati dal Giudice;
€ 2.500,00 per spese legali per la fase preventiva;
con vittoria di spese e competenze del procedimento di ATP e del presente giudizio,
oltre spese ed accessori come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto Avvocato
antistatario…”.
PER LA CONVENUTA: ( dalle memorie di replica ) “ … rigettare la domanda attorea perché
completamente infondata in fatto e in diritto con conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese processuali…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 16.04.2019, il sig.
conveniva in giudizio la sig.ra per ivi sentire accogliere le Parte_1 CP_1
seguenti conclusioni: “ … dichiarare la convenuta responsabile delle violazioni e dei danni accertati e descritti in premessa, con conseguente condanna della stessa alla esecuzione di tutto quanto necessario alla eliminazione di quanto accertato e descritto dal nominato C.T.U. nella sua relazione ed al pagamento di tutte le somme dovute all'attore a titolo di risarcimento del danno, condannare la convenuta al rimborso della somma versata dall'attore a titolo di onorari spettanti all' ing. , in qualità di CTU, nel procedimento di ATP … n. R.G. Parte_3
12043/2018…; condannare la convenuta al pagamneto delle spese e competenze dovute pag. 2/8 all'Avv. Giuseppe Attolico a titolo di onorari … relativamente al procedimento per A.T.P….;
con vittoria di spese e competenze di causa…”. Deduceva di essere proprietario dell'immobile censito in catasto fabbricati del Comune di Polignano a Mare al fg. 43 p.lle 48,49, 55, 103 e
139, ubicato in zona rurale, e confinante con la strada comunale e con l'immobile in proprietà
della convenuta;
che a seguito di una serie di lavori di manutenzione straordinaria e di ampliamento della volumetria esistente l'attore subiva danni e pregiudizi;
che senza riscontro restava la racc. a.r. datata 11.04.2018, con la quale invitava la convenuta a risarcire e ripristinare lo stato dei luoghi;
che pertanto si vedeva costretto a promuovere innanzi al Tribunale di Bari
un procedimento di A.T.P. ex art. 696 c.p.c. (R.G. n. 12043/2018) per accertare le piene responsabilità di parte convenuta, ed i danni da questa procurati alla sua proprietà; che il C.T.U.,
ing. nella sua relazione tecnica conclusiva così concludeva: A) “il torrino Parte_3
scale …. ha avuto un cambio di destinazione d'uso .... in origine era un vano tecnico … ora è
ampliato con la realizzazione di una camera da letto con relativo wc e le coperture
costituiscono un terrazzino circostante e praticabile …. la suddetta riqualificazione degli
ambienti ha prodotto un affaccio diretto irregolare e comunque non preesistente sulla proprietà
che consente alla confinante l'introspezione dall'alto lungo tutto il tratto Parte_1
di confine della costruzione di primo piano…….la modifica dello stato dei luoghi ha
comportato la instaurazione di una servitù negativa non apparente che si sostanzia nel potere
del proprietario del fondo dominante di affacciarsi sul fondo servente……..la servitù che la
sig.ra ha costituito in suo favore ed a carico del terreno del sig. costituisce CP_1 Parte_1
verosimilmente un comportamento illecito. Quanto al deprezzamento del valore commerciale
dell'immobile servente, si ritiene che esso potrebbe essere commisurato in ca. € 4.750,00 + iva,
che corrisponde al valore delle opere fabbrili da realizzare per vietare l'introspezione dall'alto
verso il basso…………”; B) “Pluviale di scarico del lastrico solare .... sul lastrico solare
dell'istante risulta eseguita una derivazione di scarico di acque proveniente dal terrazzo della
pag. 3/8 controriccorrente …. la sig.ra ha effettuato presumibilmente, una mera sostituzione degli CP_1
scarichi in pvc …. senza modificare l'originaria posizione, le preesistenti pendenze e senza
peraltro gravare il terrazzo del ricorrente con il versamento delle acque meteoriche provenienti
dal proprio lastrico solare … non appare emerga alcuna violazione”; C) “infiltrazioni … la
suddetta problematica è stata originata dai lavori di manutenzione straordinaria effettuati al
succitato torrino scale e alla relativa pavimentazione interna ed esterna del lastrico solare
della sig.ra posto a confine con il caseggiato dell'istante, che ha provocato, nel CP_1
corso delle lavorazioni, infiltrazioni lungo tutte le pareti a confine dei vani a piano terra …. a
conferma di quanto sopra rappresentato, si cfr. la raccomandata della sig.ra del CP_1
9.5.2017 …. si deve ritenere pertanto che la causa dei fenomeni infiltrativi a carico del locale di
spettanza del sia addebitabile ai lavori ….. il cui costo per il ripristino è stimabile in Parte_1
c.a € 1.550,00 + iva”; D) “ a … si presume essere in comune ai comproprietari Pt_4 Pt_5
dei due fondi …. la sig.ra nel corso della manutenzione straordinaria, ha ritenuto CP_1
opportuno installare al di sopra del “muretto a secco”, senza alcun parere preventivo del sig.
, una recinzione con aste metalliche verticali. Le suddette lavorazioni hanno Parte_1
provocato in taluni punti presumibilmente dei dissesti e/o cedimenti …. lo scrivente ritiene che
un intervento di ripristino ….. possa costare complessivamente ca. € 1.850,00 + iva”. Si
costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande. Deduceva di avere acquistato all'asta il suo immobile nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare ( n. 105/2009 ) ed in seguito a decreto di trasferimento;
di averlo ristrutturato rispettando tutte le normative vigenti;
che la servitù di veduta era esercitata almeno dal 1986 ed era quindi usucapita;
che i fenomeni di condensa non le erano imputabili;
che era disponibile a ristrutturare il muretto a secco condividendone le spese con l'attrice; che condivideva le conclusioni del C.T.U. in ordine al pluviale di scarico del lastrico solare. Nel corso del giudizio il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo all'A.T.P.; era quindi espletato l'interrogatorio formale pag. 4/8 della convenuta ed erano escussi i testi , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e . Ritenuta matura per la decisione la causa era rinviata per la
[...] Testimone_4
precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve innanzi tutto rilevarsi come parte attrice abbia ridotto le domande iniziali, contenute in citazione, sostanzialmente rinunciando alla domanda di condanna della convenuta alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione degli inconvenienti lamentati in citazione e concentrando invece le pretese nella domanda di risarcimento dei danni subiti. Infatti, nelle difese conclusive, più alcun accenno viene fatto alla predetta domanda di condanna alla esecuzione delle opere che non viene, peraltro, riproposta nelle conclusioni. Deve in proposito anche rilevarsi come parte attrice nel ricorso per A.T.P.
aveva invece dichiarato di avere interesse, nel merito, ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi. Parte attrice sostiene quindi di avere subito danni in relazione ad attività illegittime poste in essere dalla convenuta in conseguenza della ristrutturazione del proprio immobile. Deve
preliminarmente rilevarsi che le opere eseguite da parte convenuta sono risultate del tutto regolari sul piano amministrativo avendo ottenuto tutte le autorizzazioni prescritte ed essendo risultate conformi alle predette autorizzazioni. Per quanto attiene al torrino deve rilevarsi che differentemente da quanto sostenuto nel ricorso per ATP non si tratta di sopraelevazione ma di semplice ampliamento di una struttura precedentemente esistente ( in virtù dei benefici del cosiddetto piano-casa ). Che la struttura fosse preesistente risulta dagli atti e dalle dichiarazioni conformi di tutti i testi. È pure stato accertato che precedentemente all'ampliamento il torrino aveva una porta che permetteva di raggiungere un lastrico di copertura calpestabile e praticabile.
Anche tali circostanze risultano dagli atti e dalle dichiarazioni di tutti i testi. Parte convenuta nella ristrutturazione del torrino ha reso fruibile con maggiore comodità il lastrico sovrapponendo al muretto di recinzione dello stesso, preesistente, una recinzione ( orsogrill ) di colore bianco. Deve tuttavia rilevarsi come l'apposizione di tale rete non ha modificato il diritto di veduta ( o di panorama ) preesistente alla esecuzione delle opere anzi, a ben vedere, lo ha pag. 5/8 limitato impedendo l'affaccio in appiombo. Alcun danno ha quindi subito l'attore dall'apposizione di tale recinzione che rende solo più sicuro lo stanziamento sul lastrico ma nello stesso tempo rappresenta anche una barriera al passaggio di eventuali intrusi. Per quanto attiene ai pluviali si condividono le conclusioni del C.T.U. in sede di A.T.P. Fondata è invece la domanda risarcitoria in relazione alle infiltrazioni. Anche in questo caso si condividono le conclusioni del C.T.U.; deve comunque rilevarsi come dalla documentazione agli atti risulta che l'immobile dell'attore danneggiato dalle opere eseguite sulla proprietà era a confine con CP_1
la predetta proprietà e non a distanza come riferito da parte convenuta nelle proprie difese. Dalla
documentazione agli atti risulta anche che la convenuta si era dichiarata disponibile ad eseguire le opere di ripristino così sostanzialmente ammettendo la propria responsabilità ( cfr. all. 10 alla perizia lettera del 09.05.2017 sottoscritta dalla convenuta ). Deve pertanto condannarsi la convenuta al risarcimento del danno quantificato dal C.T.U. in €. 1.550,00 oltre accessori di legge. Per quanto attiene infine al danneggiamento del muretto, deve rilevarsi come nessuno dei testi abbia potuto riferire circa lo stato del muretto a secco prima della esecuzione delle opere da parte della convenuta per cui non appare provato che i danneggiamenti dello stesso siano imputabili alla convenuta. Le eventuali spese di ripristino dovranno pertanto essere concordate tra le parti e regolate secondo il titolo. In considerazione dell'andamento del giudizio e del solo parziale accoglimento delle domande attoree devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese, anche di difesa, dell'espletata C.T.U. in sede di A.T.P. Deve invece condannarsi parte convenuta al pagamento della metà delle spese processuali di parte attrice relative alla presente fase del procedimento liquidate per tale quota sulla base del decisum e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto pag. 6/8 richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza),
contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). ( cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023 ). La
disposizione predetta ha inteso, infatti, fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso, con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
rigettata ogni diversa domanda, così provvede:
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 1.550,00 oltre interessi dalla domanda ed accessori di legge, a titolo di risarcimento dei danni;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese della espletata C.T.U. in sede di A.T.P.;
- condanna la convenuta al pagamento della metà delle altre spese processuali dell'attore che liquida, per tale quota, in €. 1.350,00 di cui €. 135,00 per spese oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e Cap come per legge, che distrae in favore dell'Avv. Giuseppe Attolico
dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Bari, 14.02.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 7/8
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
6524/2019
T R A
COD. , rappresentato e Parte_1 Pt_2 CodiceFiscale_1
difeso dall' Avv. Giuseppe Attolico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bitonto
alla via Sedile n. 28
- ATTORE –
E
, COD. FISC. , rappresentata e difesa dagli CP_1 CodiceFiscale_2
Avv.ti Federico Ianaro e Arturo Principe ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma alla via Cartagine n. 38
- CONVENUTA –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.11.2024 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti: PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertare i danni occorsi alla proprietà
del sig. accertare la piena responsabilità della sig.ra Parte_1 CP_1
segnatamente ai lamentati danni oggetto di causa;
per l'effetto, condannare la sig.ra CP_1
a risarcire il sig. dei danni patiti e già quantificati in sede di accertamento Parte_1
tecnico preventivo in € 8.150,00 + iva, salvo valutazione più puntuale da effettuarsi in relazione ai costi in essere al momento della realizzazione dei necessari interventi risolutori, o in quella maggior o minor somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
condannare la sig.ra a CP_1
rifondere l'attore di costi sopportati per l'accertamento giudiziale preventivo e cioè: €2.1135,45
per compensi del C.T.U., come liquidati dal Giudice;
€ 2.500,00 per spese legali per la fase preventiva;
con vittoria di spese e competenze del procedimento di ATP e del presente giudizio,
oltre spese ed accessori come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto Avvocato
antistatario…”.
PER LA CONVENUTA: ( dalle memorie di replica ) “ … rigettare la domanda attorea perché
completamente infondata in fatto e in diritto con conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese processuali…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 16.04.2019, il sig.
conveniva in giudizio la sig.ra per ivi sentire accogliere le Parte_1 CP_1
seguenti conclusioni: “ … dichiarare la convenuta responsabile delle violazioni e dei danni accertati e descritti in premessa, con conseguente condanna della stessa alla esecuzione di tutto quanto necessario alla eliminazione di quanto accertato e descritto dal nominato C.T.U. nella sua relazione ed al pagamento di tutte le somme dovute all'attore a titolo di risarcimento del danno, condannare la convenuta al rimborso della somma versata dall'attore a titolo di onorari spettanti all' ing. , in qualità di CTU, nel procedimento di ATP … n. R.G. Parte_3
12043/2018…; condannare la convenuta al pagamneto delle spese e competenze dovute pag. 2/8 all'Avv. Giuseppe Attolico a titolo di onorari … relativamente al procedimento per A.T.P….;
con vittoria di spese e competenze di causa…”. Deduceva di essere proprietario dell'immobile censito in catasto fabbricati del Comune di Polignano a Mare al fg. 43 p.lle 48,49, 55, 103 e
139, ubicato in zona rurale, e confinante con la strada comunale e con l'immobile in proprietà
della convenuta;
che a seguito di una serie di lavori di manutenzione straordinaria e di ampliamento della volumetria esistente l'attore subiva danni e pregiudizi;
che senza riscontro restava la racc. a.r. datata 11.04.2018, con la quale invitava la convenuta a risarcire e ripristinare lo stato dei luoghi;
che pertanto si vedeva costretto a promuovere innanzi al Tribunale di Bari
un procedimento di A.T.P. ex art. 696 c.p.c. (R.G. n. 12043/2018) per accertare le piene responsabilità di parte convenuta, ed i danni da questa procurati alla sua proprietà; che il C.T.U.,
ing. nella sua relazione tecnica conclusiva così concludeva: A) “il torrino Parte_3
scale …. ha avuto un cambio di destinazione d'uso .... in origine era un vano tecnico … ora è
ampliato con la realizzazione di una camera da letto con relativo wc e le coperture
costituiscono un terrazzino circostante e praticabile …. la suddetta riqualificazione degli
ambienti ha prodotto un affaccio diretto irregolare e comunque non preesistente sulla proprietà
che consente alla confinante l'introspezione dall'alto lungo tutto il tratto Parte_1
di confine della costruzione di primo piano…….la modifica dello stato dei luoghi ha
comportato la instaurazione di una servitù negativa non apparente che si sostanzia nel potere
del proprietario del fondo dominante di affacciarsi sul fondo servente……..la servitù che la
sig.ra ha costituito in suo favore ed a carico del terreno del sig. costituisce CP_1 Parte_1
verosimilmente un comportamento illecito. Quanto al deprezzamento del valore commerciale
dell'immobile servente, si ritiene che esso potrebbe essere commisurato in ca. € 4.750,00 + iva,
che corrisponde al valore delle opere fabbrili da realizzare per vietare l'introspezione dall'alto
verso il basso…………”; B) “Pluviale di scarico del lastrico solare .... sul lastrico solare
dell'istante risulta eseguita una derivazione di scarico di acque proveniente dal terrazzo della
pag. 3/8 controriccorrente …. la sig.ra ha effettuato presumibilmente, una mera sostituzione degli CP_1
scarichi in pvc …. senza modificare l'originaria posizione, le preesistenti pendenze e senza
peraltro gravare il terrazzo del ricorrente con il versamento delle acque meteoriche provenienti
dal proprio lastrico solare … non appare emerga alcuna violazione”; C) “infiltrazioni … la
suddetta problematica è stata originata dai lavori di manutenzione straordinaria effettuati al
succitato torrino scale e alla relativa pavimentazione interna ed esterna del lastrico solare
della sig.ra posto a confine con il caseggiato dell'istante, che ha provocato, nel CP_1
corso delle lavorazioni, infiltrazioni lungo tutte le pareti a confine dei vani a piano terra …. a
conferma di quanto sopra rappresentato, si cfr. la raccomandata della sig.ra del CP_1
9.5.2017 …. si deve ritenere pertanto che la causa dei fenomeni infiltrativi a carico del locale di
spettanza del sia addebitabile ai lavori ….. il cui costo per il ripristino è stimabile in Parte_1
c.a € 1.550,00 + iva”; D) “ a … si presume essere in comune ai comproprietari Pt_4 Pt_5
dei due fondi …. la sig.ra nel corso della manutenzione straordinaria, ha ritenuto CP_1
opportuno installare al di sopra del “muretto a secco”, senza alcun parere preventivo del sig.
, una recinzione con aste metalliche verticali. Le suddette lavorazioni hanno Parte_1
provocato in taluni punti presumibilmente dei dissesti e/o cedimenti …. lo scrivente ritiene che
un intervento di ripristino ….. possa costare complessivamente ca. € 1.850,00 + iva”. Si
costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande. Deduceva di avere acquistato all'asta il suo immobile nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare ( n. 105/2009 ) ed in seguito a decreto di trasferimento;
di averlo ristrutturato rispettando tutte le normative vigenti;
che la servitù di veduta era esercitata almeno dal 1986 ed era quindi usucapita;
che i fenomeni di condensa non le erano imputabili;
che era disponibile a ristrutturare il muretto a secco condividendone le spese con l'attrice; che condivideva le conclusioni del C.T.U. in ordine al pluviale di scarico del lastrico solare. Nel corso del giudizio il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo all'A.T.P.; era quindi espletato l'interrogatorio formale pag. 4/8 della convenuta ed erano escussi i testi , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e . Ritenuta matura per la decisione la causa era rinviata per la
[...] Testimone_4
precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve innanzi tutto rilevarsi come parte attrice abbia ridotto le domande iniziali, contenute in citazione, sostanzialmente rinunciando alla domanda di condanna della convenuta alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione degli inconvenienti lamentati in citazione e concentrando invece le pretese nella domanda di risarcimento dei danni subiti. Infatti, nelle difese conclusive, più alcun accenno viene fatto alla predetta domanda di condanna alla esecuzione delle opere che non viene, peraltro, riproposta nelle conclusioni. Deve in proposito anche rilevarsi come parte attrice nel ricorso per A.T.P.
aveva invece dichiarato di avere interesse, nel merito, ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi. Parte attrice sostiene quindi di avere subito danni in relazione ad attività illegittime poste in essere dalla convenuta in conseguenza della ristrutturazione del proprio immobile. Deve
preliminarmente rilevarsi che le opere eseguite da parte convenuta sono risultate del tutto regolari sul piano amministrativo avendo ottenuto tutte le autorizzazioni prescritte ed essendo risultate conformi alle predette autorizzazioni. Per quanto attiene al torrino deve rilevarsi che differentemente da quanto sostenuto nel ricorso per ATP non si tratta di sopraelevazione ma di semplice ampliamento di una struttura precedentemente esistente ( in virtù dei benefici del cosiddetto piano-casa ). Che la struttura fosse preesistente risulta dagli atti e dalle dichiarazioni conformi di tutti i testi. È pure stato accertato che precedentemente all'ampliamento il torrino aveva una porta che permetteva di raggiungere un lastrico di copertura calpestabile e praticabile.
Anche tali circostanze risultano dagli atti e dalle dichiarazioni di tutti i testi. Parte convenuta nella ristrutturazione del torrino ha reso fruibile con maggiore comodità il lastrico sovrapponendo al muretto di recinzione dello stesso, preesistente, una recinzione ( orsogrill ) di colore bianco. Deve tuttavia rilevarsi come l'apposizione di tale rete non ha modificato il diritto di veduta ( o di panorama ) preesistente alla esecuzione delle opere anzi, a ben vedere, lo ha pag. 5/8 limitato impedendo l'affaccio in appiombo. Alcun danno ha quindi subito l'attore dall'apposizione di tale recinzione che rende solo più sicuro lo stanziamento sul lastrico ma nello stesso tempo rappresenta anche una barriera al passaggio di eventuali intrusi. Per quanto attiene ai pluviali si condividono le conclusioni del C.T.U. in sede di A.T.P. Fondata è invece la domanda risarcitoria in relazione alle infiltrazioni. Anche in questo caso si condividono le conclusioni del C.T.U.; deve comunque rilevarsi come dalla documentazione agli atti risulta che l'immobile dell'attore danneggiato dalle opere eseguite sulla proprietà era a confine con CP_1
la predetta proprietà e non a distanza come riferito da parte convenuta nelle proprie difese. Dalla
documentazione agli atti risulta anche che la convenuta si era dichiarata disponibile ad eseguire le opere di ripristino così sostanzialmente ammettendo la propria responsabilità ( cfr. all. 10 alla perizia lettera del 09.05.2017 sottoscritta dalla convenuta ). Deve pertanto condannarsi la convenuta al risarcimento del danno quantificato dal C.T.U. in €. 1.550,00 oltre accessori di legge. Per quanto attiene infine al danneggiamento del muretto, deve rilevarsi come nessuno dei testi abbia potuto riferire circa lo stato del muretto a secco prima della esecuzione delle opere da parte della convenuta per cui non appare provato che i danneggiamenti dello stesso siano imputabili alla convenuta. Le eventuali spese di ripristino dovranno pertanto essere concordate tra le parti e regolate secondo il titolo. In considerazione dell'andamento del giudizio e del solo parziale accoglimento delle domande attoree devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese, anche di difesa, dell'espletata C.T.U. in sede di A.T.P. Deve invece condannarsi parte convenuta al pagamento della metà delle spese processuali di parte attrice relative alla presente fase del procedimento liquidate per tale quota sulla base del decisum e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto pag. 6/8 richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza),
contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). ( cfr. da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023 ). La
disposizione predetta ha inteso, infatti, fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso, con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
rigettata ogni diversa domanda, così provvede:
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 1.550,00 oltre interessi dalla domanda ed accessori di legge, a titolo di risarcimento dei danni;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese della espletata C.T.U. in sede di A.T.P.;
- condanna la convenuta al pagamento della metà delle altre spese processuali dell'attore che liquida, per tale quota, in €. 1.350,00 di cui €. 135,00 per spese oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e Cap come per legge, che distrae in favore dell'Avv. Giuseppe Attolico
dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Bari, 14.02.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 7/8
pag. 8/8