Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giammassimo Forlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la sede della medesima, in Bologna, via A. Testoni n. 6;
;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Rimini - Sezione Lavoro - -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa LE AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, agisce per l’ottemperanza della sentenza del Giudice ordinario in epigrafe indicata, la quale ha accertato il suo diritto «ad essere riconosciuto quale Vittima del Dovere e ad essere inserito nell’elenco previsto dall’art. 3, comma 3, D.P.R. 243/2006 tenuto dal Ministero dell’Interno, ai fini della concessione dei benefici assistenziali previsti dal D.P.R. 243/2006, dall’art. 1, commi 563/564, L. 266/2005 e dalla Legge 204/2006» e ha condannato il Ministero dell’Interno « al pagamento dell’assegno mensile vitalizio di € 500,00 ex art. 2 L. n. 407 del 2008 e dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 nella misura non prescritta nonché al riconoscimento in favore di parte ricorrente dei seguenti benefici di natura non economica: l’esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria , il diritto ad ottenere i medicinali di fascia C gratuiti ed il diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica».
Come dichiarato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, oggetto del contendere sono esclusivamente gli interessi legali (ammontanti secondo il signor -OMISSIS- a €uro 45.877,70) sulle somme riconosciute dalla sentenza medesima, che per il resto è stata pacificamente eseguita.
Si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, opponendo che gli interessi legali non sono dovuti, in quanto non disposti dal Giudice del lavoro nella sentenza ottemperanda.
Il ricorrente ha replicato che gli interessi legali non necessitano di una espressa pronuncia giudiziale, essendo dovuti ex lege, costituendo una componente essenziale dell’obbligazione.
All’udienza camerale del 15 gennaio 2026 la causa è stata introitata.
Preliminarmente, va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si è costituito, benché non evocato e del tutto destituito di legittimazione passiva.
Nel merito il ricorso è infondato.
È pacifico che il dispositivo della sentenza ottemperanda nulla prevede in relazione al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute.
Sennonché, «il giudice amministrativo dell’ottemperanza non ha la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non può dar vita a quell’attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l’attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, in quanto non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato. Infatti, ove gli si riconoscesse una cognitio piena, con il potere di integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio d’ottemperanza del rapporto sottostante per il quale difetta di giurisdizione. Pertanto, i poteri cognitori del giudice dell’ottemperanza, allorché viene chiamato a pronunciarsi sull’avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o una sua integrazione» (così, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III quater, sentenza n. 23535/2025; nello stesso senso, tra le tante, T.A.R. Calabria – Catanzaro, sentenza n. 672/2025; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III, sentenza n. 1248/2024).
In assenza di una espressa statuizione nella sentenza ottemperanda sugli interessi legali, la domanda del ricorrente non può quindi trovare accoglimento.
Le peculiarità della vicenda giustificano nondimeno la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, salvo il contributo unificato che rimane nella misura dovuta interamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, previa estromissione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, lo respinge.
Compensa tra le pareti le spese di giudizio, con la precisazione di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO Di BE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
LE AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AG | GO Di BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.