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Sentenza 5 ottobre 2024
Sentenza 5 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/10/2024, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 272 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANTONIO VERDERICO e NICOLA VERDERICO, per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FAZIO MARCO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Opposizione AVVISO ADDEBITO
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 12/02/2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59520230002959300000, notificato a mezzo raccomandata A.R. in data 02/01/2024, dell'importo di € 2.985,89 a titolo di contributi (fissi) relativi alla Gestione
Commercianti, anni 2021-2022, oltre sanzioni e interessi.
Si è doluto della illegittimità della richiesta dell'Ente evidenziando che l'attività di somministrazione alimenti e bevande esercitata in Novara di Sicilia (ME), Via
Nazionale n. 145, come si evince dalla Scia di cessazione inoltrata al SUAP del detto
Ente, la ditta ha cessato ogni attività a far data dal 09/06/2017 e che, pertanto, Pt_1
nessuna contribuzione fosse dovuta.
CP_ Si è costituito l' evidenziando di aver provveduto allo sgravio delle somme oggetto dell'avviso di addebito in data 24.02.2024, evidenziando il contegno contrario a buona fede del ricorrente che ha depositato il ricorso l'ultimo giorno utile e solo il giorno
CP_ successivo, ossia il 13.2.24, aveva comunicato all' la comunicazione di fine attività al 9.6.17.
Ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso ovvero la cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e competenze di lite o, in subordine, con compensazione integrale delle stesse.
All'udienza del 01.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- Emerge dalle produzioni documentali in atti, oltre ad essere incontestato, che l' CP_1
abbia provveduto, in data 22.02.2024, alla cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti con effetto dal 09.06.17 e, il 24.02.2024, allo sgravio delle somme oggetto dell'AVA opposto.
Tali circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso, comportano la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Si osserva, infatti, che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr Cass. n. 30251/2023; conforme Cass. n. 19568/2017 secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”).
3- Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite, atteso che, per un verso, risulta che il ricorrente ha effettuato la Scia di cessazione al SUAP in data 09.06.2017 e la comunicazione di cessazione della partita Iva ad Agenzia delle Entrate
CP_ in data 09.02.2024, e, per altro verso, che l' appena sollecitato, si è attivato prontamente, procedendo allo sgravio delle somme pretese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 272/2024 RG, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 05/10/2024
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano