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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2068/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.2068/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Cicerchia;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Brigitta Fabbrocile;
CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: per il ricorrente come da ricorso
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione disattesa e reietta:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri Pt_1
e in Fano (PU) il giorno 30.09.2017, con atto trascritto
[...] CP_1
presso i registri di detto Comune al n. 50, Parte 1, Serie deleg.;
pagina 1 di 6 - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio suddetto;
- revocare l'obbligo di versamento, a carico di , dell'assegno di Parte_1
mantenimento di euro 150,00 mensili in favore di , disposto in CP_1
sede di separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Pesaro n.
354/2023;
- dare atto che le parti sono economicamente autonome ed indipendenti e, pertanto, statuire che alcuna pretesa di mantenimento/alimenti potrà essere avanzata dall'uno nei confronti dell'altro e che non vi sono questioni economico- patrimoniali pendenti da definire.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.” per la convenuta come da comparsa di costituzione
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pesaro,
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai signori e , in Fano (PU, il giorno 30.09.2017, con Parte_1 CP_1
atto trascritto presso i registri di detto Comune al n.50, Parte 1, Serie deleg., e, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fano
- Rigettare la domanda proposta dal ricorrente circa l'esclusione del mantenimento in favore della signora , in quanto la richiesta CP_1
avversaria è infondata in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa
- Disporre il versamento mensile di euro 150,00, oppure la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT, a carico di Pt_1
ed a favore di , a titolo di assegno divorzile, per tutte le
[...] CP_1
ragioni di cui in narrativa, ritenendo sussistenti i presupposti di legge
- confermare il mantenimento della ex moglie nell'ammontare CP_1
stabilito nella sentenza di separazione emessa da codesto Ecc.mo Tribunale, oltre rivalutazione ISTAT come per legge
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato in data 28.11.2024 ha promosso la Parte_1
presente causa di scioglimento del matrimonio contratto con a CP_1
Fano il 3.9.2017.
Si è ritualmente costituita . CP_1
Entrambe le parti concordano sulla richiesta della pronuncia di divorzio.
La domanda va accolta.
È documentato che (nato a [...] nel 1980) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] nel 1983) hanno contratto matrimonio a Fano il 3.9.2017 (doc.1 del ricorrente).
La coppia non ha avuto figli. aveva già una figlia, nata nel 2005 CP_1
da un precedente matrimonio, la quale ha raggiunto la madre in Italia dopo le nozze con . Parte_1
La residenza familiare è stata fissata a Fano, in una porzione della casa dei genitori di appositamente sistemata. Parte_1
Con sentenza emessa il 9.5.2023 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione dei coniugi;
la pronuncia è passata in giudicato (doc. 2 del ricorrente).
Dall'epoca della separazione i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze e non c'è possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Pertanto, sussistendo i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 L.
n.898/1970, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
ha chiesto che sia previsto in suo favore un assegno divorzile di CP_1
euro 150,00.
Per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, in tema di previsione di assegno divorzile il giudice del merito applica il principio per il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex-coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tale regola generale può essere derogata oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a ristorare il coniuge economicamente più debole del sacrificio pagina 3 di 6 sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali e per aver dato un particolare contribuito alla formazione del patrimonio familiare o del coniuge, circostanze che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e di dimostrare nel giudizio (Cass. n.23583/2022; Cass.
n.9144/2023; Cass. n.9144/2023).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno con funzione assistenziale, in quanto la convenuta è in grado di lavorare e di provvedere da sé alle proprie necessità.
Durante il matrimonio ha avuto varie occupazioni, come CP_1
assistente domiciliare diurna, assistente domiciliare notturna, cameriera;
attualmente è stabilmente occupata alle dipendenze di una ditta e svolge il servizio di pulizia in un supermercato;
ha un contratto part-time che prevede anche la possibilità di ore supplementari (doc.2 della convenuta).
Il trauma oculare che ha subito da bambina non la priva della capacità lavorativa: tant'è che ha sempre lavorato, anche prima del matrimonio e dopo.
La recente presentazione della domanda per il riconoscimento della invalidità civile non dimostra di per sé che sia inabile al lavoro (doc.5 CP_1
della convenuta).
Non sono dimostrati i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione perequativa-compensativa.
Il matrimonio non ha avuto una lunga durata, la coppia non ha avuto figli.
nel corso del matrimonio ha lavorato come operaio alle Parte_1
dipendenze di varie imprese con contratti a tempo determinato e stipendi abbastanza modesti. La sua posizione occupazionale sostanzialmente non è mutata;
non può dirsi pertanto che la convenuta abbia contribuito alla crescita professionale del marito. Non risulta neppure che abbia CP_1
contribuito alla formazione del patrimonio di , il quale già da Parte_1
prima del matrimonio possedeva un appartamento acquistato contraendo un mutuo e poi locato a terzi in modo da procurarsi la provvista per il rimborso della rata del mutuo. L'immobile in cui i coniugi hanno coabitato era dei genitori di . Parte_1
Non vi è prova neppure che abbia rinunciato a realistiche CP_1 opportunità professionali nell'interesse della famiglia. Il suo titolo di studio è
pagina 4 di 6 modesto, licenza di terza media, come il ricorrente. E' una donna ancora giovane e può continuare a spendere nel mercato del lavoro la professionalità acquisita come assistente domiciliare, cameriera, addetta alle pulizie, come in effetti sta avvenendo. Nella sua comparsa di costituzione si legge che in
Albania aveva lavorato come capo-reparto in fabbrica, tuttavia non è stato allegato né dimostrato quale reddito percepisse in Albania e in che periodo.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile non può essere accolta.
È evidente che per effetto della dichiarazione di divorzio viene meno l'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di separazione.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM n.55/2014, in base al valore indeterminato della causa e al contenuto della attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2068/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa;
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Fano (PU) il giorno 30.09.2017, iscritto nei registri dello Stato Civile
[...]
del Comune di Fano al n.1, parte prima, serie deleg., anno 2017;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
4) condanna a rifondere a le spese di causa CP_1 Parte_1
liquidate in euro 2.200,00 per compenso del difensore, oltre spese generali pagina 5 di 6 nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, in data 25 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.2068/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Cicerchia;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Brigitta Fabbrocile;
CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: per il ricorrente come da ricorso
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione disattesa e reietta:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri Pt_1
e in Fano (PU) il giorno 30.09.2017, con atto trascritto
[...] CP_1
presso i registri di detto Comune al n. 50, Parte 1, Serie deleg.;
pagina 1 di 6 - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio suddetto;
- revocare l'obbligo di versamento, a carico di , dell'assegno di Parte_1
mantenimento di euro 150,00 mensili in favore di , disposto in CP_1
sede di separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Pesaro n.
354/2023;
- dare atto che le parti sono economicamente autonome ed indipendenti e, pertanto, statuire che alcuna pretesa di mantenimento/alimenti potrà essere avanzata dall'uno nei confronti dell'altro e che non vi sono questioni economico- patrimoniali pendenti da definire.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.” per la convenuta come da comparsa di costituzione
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pesaro,
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai signori e , in Fano (PU, il giorno 30.09.2017, con Parte_1 CP_1
atto trascritto presso i registri di detto Comune al n.50, Parte 1, Serie deleg., e, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fano
- Rigettare la domanda proposta dal ricorrente circa l'esclusione del mantenimento in favore della signora , in quanto la richiesta CP_1
avversaria è infondata in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa
- Disporre il versamento mensile di euro 150,00, oppure la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT, a carico di Pt_1
ed a favore di , a titolo di assegno divorzile, per tutte le
[...] CP_1
ragioni di cui in narrativa, ritenendo sussistenti i presupposti di legge
- confermare il mantenimento della ex moglie nell'ammontare CP_1
stabilito nella sentenza di separazione emessa da codesto Ecc.mo Tribunale, oltre rivalutazione ISTAT come per legge
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato in data 28.11.2024 ha promosso la Parte_1
presente causa di scioglimento del matrimonio contratto con a CP_1
Fano il 3.9.2017.
Si è ritualmente costituita . CP_1
Entrambe le parti concordano sulla richiesta della pronuncia di divorzio.
La domanda va accolta.
È documentato che (nato a [...] nel 1980) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] nel 1983) hanno contratto matrimonio a Fano il 3.9.2017 (doc.1 del ricorrente).
La coppia non ha avuto figli. aveva già una figlia, nata nel 2005 CP_1
da un precedente matrimonio, la quale ha raggiunto la madre in Italia dopo le nozze con . Parte_1
La residenza familiare è stata fissata a Fano, in una porzione della casa dei genitori di appositamente sistemata. Parte_1
Con sentenza emessa il 9.5.2023 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione dei coniugi;
la pronuncia è passata in giudicato (doc. 2 del ricorrente).
Dall'epoca della separazione i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze e non c'è possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Pertanto, sussistendo i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 L.
n.898/1970, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
ha chiesto che sia previsto in suo favore un assegno divorzile di CP_1
euro 150,00.
Per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, in tema di previsione di assegno divorzile il giudice del merito applica il principio per il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex-coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tale regola generale può essere derogata oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a ristorare il coniuge economicamente più debole del sacrificio pagina 3 di 6 sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali e per aver dato un particolare contribuito alla formazione del patrimonio familiare o del coniuge, circostanze che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e di dimostrare nel giudizio (Cass. n.23583/2022; Cass.
n.9144/2023; Cass. n.9144/2023).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno con funzione assistenziale, in quanto la convenuta è in grado di lavorare e di provvedere da sé alle proprie necessità.
Durante il matrimonio ha avuto varie occupazioni, come CP_1
assistente domiciliare diurna, assistente domiciliare notturna, cameriera;
attualmente è stabilmente occupata alle dipendenze di una ditta e svolge il servizio di pulizia in un supermercato;
ha un contratto part-time che prevede anche la possibilità di ore supplementari (doc.2 della convenuta).
Il trauma oculare che ha subito da bambina non la priva della capacità lavorativa: tant'è che ha sempre lavorato, anche prima del matrimonio e dopo.
La recente presentazione della domanda per il riconoscimento della invalidità civile non dimostra di per sé che sia inabile al lavoro (doc.5 CP_1
della convenuta).
Non sono dimostrati i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione perequativa-compensativa.
Il matrimonio non ha avuto una lunga durata, la coppia non ha avuto figli.
nel corso del matrimonio ha lavorato come operaio alle Parte_1
dipendenze di varie imprese con contratti a tempo determinato e stipendi abbastanza modesti. La sua posizione occupazionale sostanzialmente non è mutata;
non può dirsi pertanto che la convenuta abbia contribuito alla crescita professionale del marito. Non risulta neppure che abbia CP_1
contribuito alla formazione del patrimonio di , il quale già da Parte_1
prima del matrimonio possedeva un appartamento acquistato contraendo un mutuo e poi locato a terzi in modo da procurarsi la provvista per il rimborso della rata del mutuo. L'immobile in cui i coniugi hanno coabitato era dei genitori di . Parte_1
Non vi è prova neppure che abbia rinunciato a realistiche CP_1 opportunità professionali nell'interesse della famiglia. Il suo titolo di studio è
pagina 4 di 6 modesto, licenza di terza media, come il ricorrente. E' una donna ancora giovane e può continuare a spendere nel mercato del lavoro la professionalità acquisita come assistente domiciliare, cameriera, addetta alle pulizie, come in effetti sta avvenendo. Nella sua comparsa di costituzione si legge che in
Albania aveva lavorato come capo-reparto in fabbrica, tuttavia non è stato allegato né dimostrato quale reddito percepisse in Albania e in che periodo.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile non può essere accolta.
È evidente che per effetto della dichiarazione di divorzio viene meno l'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di separazione.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM n.55/2014, in base al valore indeterminato della causa e al contenuto della attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2068/2024
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa;
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Fano (PU) il giorno 30.09.2017, iscritto nei registri dello Stato Civile
[...]
del Comune di Fano al n.1, parte prima, serie deleg., anno 2017;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
4) condanna a rifondere a le spese di causa CP_1 Parte_1
liquidate in euro 2.200,00 per compenso del difensore, oltre spese generali pagina 5 di 6 nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, in data 25 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6