Decreto cautelare 19 luglio 2022
Sentenza breve 20 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 20/09/2022, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2022
N. 01420/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00840/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2022, proposto da
MO IU RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Lecce, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Lecce prot. n. 52227 del 13.07.2022, con cui viene rigettata l’istanza del ricorrente di aspettativa ai sensi dell’art. 81 T.U.E.L.;
- di ogni atto presupposto, collegato e conseguenziale ed, in particolare, delle note interlocutorie della Questura di Lecce dell’01.07.2022 e del 25.06.2022 nonché, ove occorra, del parere del Dipartimento di Pubblica Sicurezza prot. n. 48634 dell'01.07.2022;
e per la declaratoria del diritto ex art. 81 T.U.E.L. all’aspettativa non retribuita per mandato amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. V. Parato per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, chiedeva, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo, di poter fruire dell’aspettativa prevista dall’art. 81 D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022 per l’esercizio del mandato amministrativo;
- b) con provvedimento del Questore di Lecce, prot. n. 52227 del 13 luglio 2022, l’istanza veniva respinta, all’uopo richiamando il parere prot. 0002556 del 30.06.2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Ordinamento, con cui si evidenziava che “… ai fini di rendere il richiesto contributo di analisi ordinamentale per la definizione da parte di codesta Questura della richiesta aspettativa (che comunque, ex art. 81, non sarebbe retribuita), questo Servizio non può che rilevare come l’incarico ricoperto dal dipendente non rientri tra quelli espressamente e tassativamente individuati dalla predetta disposizione di legge. A tal proposito, si rileva che l’art. 81 del T.U.E.L. originariamente consentiva di fruire dell’aspettativa in esame genericamente agli “amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti”. Su tale impianto, il Legislatore, con l’articolo 2, comma 24, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è intervenuto, tra l’altro, circoscrivendo l’ambito dei soggetti legittimati a fruire dell’istituto dell’aspettativa, che ha delineato mediante un elenco, da ritenersi non suscettibile di interpretazione estensiva, nel quale non sono richiamati i componenti dei consorzi tra enti locali” ;
- c) nello stesso provvedimento del Questore si precisava che sempre il Servizio Ordinamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha evidenziato che “quanto osservato è, peraltro, confermato dal parere pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, prot. 15900/TU/00/82 dell’11 novembre 2008, che, nel richiamare proprio le modifiche apportate all’articolo 81, ha escluso la possibilità per i presidenti dei consorzi di essere collocati nella posizione di aspettativa in questione (e quindi, se ne deve dedurre a fortiori, anche per i componenti degli organi collegiali degli stessi)”;
- d) di tale diniego si duole il ricorrente col gravame in esame, deducendo che, ai sensi degli artt. 81 e 77, comma 2, T.U.E.L., dovrebbe beneficiare dell’invocata aspettativa, all’uopo richiamando anche la sentenza di questa Sezione n. 796 del 19 maggio 2022, che ha inquadrato il ricorrente nel novero degli amministratori locali di cui all’art. 77, comma 2, T.U.E.L.;
- e) alla camera di consiglio del 13 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
2) Rilevato che:
- a) sebbene il ricorrente sia considerabile come un amministratore locale ai sensi dell’art. 77, comma 2, T.U.E.L. (v. sentenza di questa Sezione n. 796 del 19 maggio 2022), egli non rientra tra coloro che possono beneficiare nell’aspettativa prevista dall’art. 81 T.U.E.L.;
- b) l’art. 81 T.U.E.L., infatti, nella formulazione precedente alla modifica di cui all’art. 2, comma 24, lett. “a” e “b”, L. n. 244/2007, prevedeva che “ 1. Gli amministratori locali di cui all'art. 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova ”;
- c) quindi, il previgente art. 81 faceva indistintamente riferimento a tutti gli amministratori locali di cui all’art. 77, comma 2, cit., mentre, a seguito della modifica normativa di cui alla L. n. 244/2007, l’art. 81 contempla oggi, ai fini dell’ammissione al beneficio dell’aspettativa, solo alcuni degli amministratori locali contemplati dall’art. 77, comma 2, cioè quelli indicati nel primo e nel secondo periodo dell’art. 81, vale a dire “ i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province” (primo periodo) e “i consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2 ” (secondo periodo);
- d) quindi, non potendosi considerare vano l’intervento modificativo di cui alla L. n. 244/2007, che ha espressamente eliminato il generico rinvio a tutti gli amministratori locali di cui all’art. 77, comma 2, cit., è di tutta evidenza che la dizione, contemplata dal secondo periodo dell’art. 81, con cui si fa riferimento a “ i consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2 ”, sia di stretta interpretazione e vada quindi riferita solo a quegli amministratori locali che siano descritti come “ consiglieri ” nel citato art. 77, comma 2, cioè “ i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province ”, “ i consiglieri (…) delle Comunità montane ”;
- e) il ricorrente, in qualità di componente di un consorzio tra enti locali, ricade, ai sensi del cit. art. 77, comma 2, nella figura de “ i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali ”, quindi non è tra i “ consiglieri ” – espressamente specificati come tali dall’art. 77, comma 2, cit. – ai quali l’art. 81, secondo periodo, consente di beneficiare dell’aspettativa (peraltro con oneri a loro carico).
3) Ritenuto quindi che:
- a) il ricorso vada respinto;
- b) le spese di lite, secondo soccombenza, vadano liquidate in favore della P.A. datrice di lavoro nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della P.A. datrice di lavoro, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO