Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 10/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00930/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00713/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio 28, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione competente per la provincia di Verona n. -OMISSIS- emessa il 13 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ag.E.A. - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 60 e 73, comma 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Andrea Orlandi e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente contenzioso riguarda l’impugnazione dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione competente per la provincia di Verona (di seguito “A.D.E.R.”) n. -OMISSIS-, emessa il 13 febbraio 2025 nei confronti del sig. -OMISSIS-, recante l’ingiunzione a corrispondere la somma di Euro 95.451,26 a titolo di prelievo latte (cd. “residui AGEA ex D.L. 27/2019” ) in relazione all’annata lattiera 2007-2008.
Tale intimazione di A.D.E.R. fa seguito alla notificazione in data 10 dicembre 2018, da parte di Ag.E.A. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, della cartella di pagamento n. -OMISSIS-.
2. Il ricorso, depositato il 24 aprile 2025, è stato notificato il 9 aprile 2025 alla sola Ag.E.A. all’indirizzo pec protocollo@pec.agea.gov.it, ma non è stato notificato ad A.D.E.R., l’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato.
3. Ag.E.A. si è costituita in giudizio resistendo al ricorso il 21 maggio 2025, depositando documentazione successivamente al termine previsto dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm..
4. All’esito della camera di consiglio del 22 maggio 2025 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare annessa al ricorso, il Collegio, ha disposto un rinvio per una approfondita discussione su diversi profili, anche preliminari, della controversia.
5. Come risulta dal verbale della camera di consiglio del 5 giugno 2025 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare annessa al ricorso, il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., una possibile questione di inammissibilità del ricorso, fondata sulla mancata notificazione dello stesso ad A.D.E.R..
Il Collegio ha anche dato atto della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
6. Come verbalizzato in occasione della camera di consiglio del 5 giugno 2025, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. (completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, assenza di dichiarazioni circa la proposizione di motivi aggiunti, di ricorso incidentale, di regolamento di competenza o di giurisdizione).
7. Il ricorso è inammissibile.
8.1. Osserva al riguardo il Collegio che ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza […] ” .
Il ricorso non notificato all’Amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato è quindi da giudicarsi inammissibile (analogo principio è stato espresso in ambito tributario in ipotesi in cui era stato convenuto in giudizio il solo Ente impositivo e non anche il Concessionario della riscossione che aveva adottato l’atto oggetto di gravame. Cfr. Cass. civ., sez. trib., 14 febbraio 2007, n. 3242 e Comm. trib. reg. Lombardia sez. XVIII, Milano, 6 novembre 2012, n. 111).
8.2. Nel caso di specie, come detto, il ricorso è stato notificato solo ad Ag.E.A. e non anche ad A.D.E.R., come sarebbe dovuto accadere, a maggior ragione considerando che il ricorso investe vizi propri dell’intimazione (in particolare il primo motivo, con cui viene lamentata la mancata allegazione della cartella sottesa all’intimazione).
Si verifica quindi la causa di inammissibilità sopra indicata.
8.3. Osserva inoltre il Collegio che la parte ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto in notifica la gravata intimazione di pagamento il 13 febbraio 2025.
8.4. Considerato che il termine decadenziale di impugnazione di sessanta giorni considerato dall’art. 29 cod. proc. amm. è scaduto il 14 aprile 2025, avuto riguardo al tempo trascorso, non è più possibile utilmente disporre la notificazione del ricorso nei confronti di A.D.E.R..
9. Alla luce di tali circostanze, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna -OMISSIS- a pagare ad Ag.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura la somma di Euro 1.500,00# (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO