TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/07/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 16 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5366/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
, c.f. , nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._3
, c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._4
, c.f. , nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Sindona, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Filippo Rotella, giusta procure allegate al ricorso. RICORRENTI
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Pino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro - ferie
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati premettevano di essere dipendenti di e spiegavano di avere svolto (dal 04.12.2018 al 30.09.2024 Controparte_4 Parte_1 dal 03.08.2020 al 30.09.2024 , dal 19.02.2019 al 30.09.2024 dal 19.02.2019 al CP_1 CP_2
30.09.2024 dal 04.10.2019 al 30.09.2024 ) con la qualifica professionale di CP_3 Parte_2 tecnico specializzato e la mansione di macchinista, con il livello retributivo B2 del CCNL della
Mobilità (2016) – Area Contrattuale Attività Ferroviarie ratione temporis vigente, ed orario normale di lavoro di 38 ore settimanali articolato su 5 giorni alla settimana, un'attività condotta diurna e notturna dei convogli con relativo materiale rimorchiato su treni che circolavano sulla infrastruttura ferroviaria con le prescritte responsabilità sul convoglio.
In particolare, spiegavano di aver provveduto alla condotta diurna o notturna ad agente solo, a doppio agente, ad agente unico, o con tecnico polifunzionale, dei treni nelle tratte ferroviarie Messina - S.
Agata Militello - Palermo e Messina – Catania - Siracusa secondo gli ordini di servizio, spostandosi dal proprio rispettivo luogo di residenza di lavoro in Messina e pernottando (in relazione ai turni di servizio) fuori sede nei comuni di destinazione a Palermo, S. Agata Militello, Catania o Siracusa e percependo una retribuzione comprensiva di tutte le voci retributive sia della parte fissa che della parte variabile.
In particolare, ad essi ricorrenti con mansioni di macchinista venivano corrisposte: l'indennità oraria di assenza dalla residenza di lavoro;
l'indennità di condotta diurna e notturna a doppio agente;
l'indennità di condotta diurna e notturna ad agente unico;
l'indennità di condotta diurna e notturna ad agente solo;
l'indennità di condotta diurna e notturna con polifunzionale;
l'indennità Km equipaggio a doppio agente o ad agente unico;
l'indennità Km equipaggio ad agente solo o polifunzionale.
Riferivano di aver fruito delle ferie annuali retribuite per n. 20 gg. e di aver percepito, per tali giornate, una retribuzione di importo inferiore rispetto a quella normalmente percepita, comprendente unicamente una indennità forfettaria di € 12,80 al posto di tutte le voci retributive variabili indicate.
Richiamavano le disposizioni della contrattazione collettiva che disciplinavano le ferie e le voci retributive riconosciute in favore dei macchinisti.
Evidenziavano che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte di Cassazione avevano individuato una nozione europea di retribuzione e avevano rappresentato che il lavoratore durante il periodo di ferie aveva diritto ad una retribuzione paragonabile alla retribuzione ordinaria corrisposta
2 durante il periodo di lavoro attivo al fine di scongiurare un potenziale effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie annuali retribuite.
Deducevano che, pertanto, l'indennità di utilizzazione professionale nella misura oraria e chilometrica, l'indennità di assenza dalla residenza di lavoro, l'indennità di riserva in servizio,
l'indennità di condotta (agente solo o agente unico), l'indennità chilometrica, e le altre indennità menzionate erano voci della parte variabile della retribuzione dei ricorrenti connesse ad attività ordinariamente previste dal CCNL di categoria e, essendo correlate alla attività tipica di condotta del macchinista, oltre che di riserva, avevano la funzione di compensare il loro status personale e professionale e andavano computate ai fini della retribuzione dei giorni di ferie.
Così quantificavano le spettanze dovute: al ricorrente , per il periodo 04.12.2018 Parte_1
–30.09.2024, € 2.970,00; al ricorrente per il periodo 03.08.2020 – 30.09.2024, € CP_1
1.782,00; al ricorrente per il periodo 19.02.2019 – 30.09.2024, € 2.673,00; al CP_2 ricorrente , per il periodo 19.02.2019 –30.09.2024, € 2.673,00; al ricorrente Controparte_3 [...]
, per il periodo 04.10.2019 –30.09.2024, € 2.376,00. Parte_2
Chiedevano di accertare e dichiarare che gli stessi avevano svolto la propria prestazione lavorativa nei periodi indicati e nelle modalità specificate, e di ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità delle norme di cui all'art. 31 punto 6 del CCNL della Mobilità – Area Contrattuale
Attività Ferroviarie del 2012 e all'art. 30 punto 6 del CCNL della Mobilità – Area Contrattuale
Attività Ferroviarie del 2016, delle norme di cui all'art. 77 punti 2.1 e 2.4 del CCNL della Mobilità –
Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016 e delle norme di cui all'art. 14 punto 3, all'art. 31 punti 4, 5 e 6, all'art. 32 e all'art. 36 punto 5 del Contratto Aziendale Controparte_5
del 2012 e del 2016, nella parte in cui non includevano nella retribuzione del periodo
[...] di ferie annuali retribuite l'indennità oraria di assenza dalla residenza di lavoro, l'indennità di utilizzazione professionale nella misura oraria per la condotta/scorta diurna e notturna con equipaggio ad agente solo o con polifunzionale, l'indennità chilometrica, l'indennità giornaliera di utilizzazione professionale per la riserva in servizio;
per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle somme indicate ovvero di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 9.11.2025. Controparte_4
Precisava, quanto alla ricostruzione del fatto, che tutti i ricorrenti avevano regolarmente fruito delle ferie nel corso degli anni.
3 Evidenziava che la giurisprudenza comunitaria non imponeva una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella per l'attività lavorativa, bensì intendeva tutelare il diritto del lavoratore a percepire, quando in ferie, una retribuzione paragonabile al proprio trattamento retributivo e di entità tale da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie stesso. Affermava che la normativa nazionale sulle ferie era conforme ai principi giurisprudenziali europei. Spiegava che, ad avviso della CGUE, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva doveva rispondere ai seguenti requisiti: a) essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, b) dovere compensare uno specifico 'disagio' derivante dall'espletamento di dette mansioni oppure c) essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Deduceva che, per le giornate di ferie, le disposizioni della contrattazione collettiva non riconoscevano soltanto la retribuzione base, bensì anche il salario professionale, l'indennità di turno,
l'Elemento Retributivo Individuale (ERI), Elementi Distinti della Retribuzione (EDR), assegno ad personam;
salario di produttività; Indennità di Utilizzazione Professionale (e indennità di navigazione per i soli marittimi), oltre ad ulteriori indennità diverse (art. 36 Contratto Aziendale di Gruppo).
Quanto alle voci retributive richieste dai ricorrenti, esponeva che l'indennità di utilizzazione professionale (c.d. IUP), era originariamente articolata in una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e nella c.d. IUP “media di impianto”, quest'ultima divenuta IUP giornaliera.
La IUP fissa era confluita nel salario di produttività e dunque era riconosciuta anche nei giorni di ferie, così come era stata riconosciuta nel periodo feriale la IUP giornaliera. Escludeva l'effetto penalizzante e dissuasivo per la mancata corresponsione della sola IUP variabile.
Eccepiva l'infondatezza della domanda di pagamento del compenso per assenza dalla residenza, trattandosi di emolumento di natura indennitaria e mancando un nesso intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti.
Sottolineava la ridotta incidenza di tali indennità sulla retribuzione ordinaria dei lavoratori e la conseguente inesistenza di un effetto dissuasivo causato dal mancato computo di tali somme nella retribuzione feriale.
Eccepiva, ancora, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle presunte differenze retributive.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione, percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite,
4 corrispondente a 20 giorni lavorativi, e detraendo, da quanto eventualmente dovuto, l'indennità di utilizzazione professionale ad importo fisso già corrisposta per ogni giornata di ferie e calcolando, altresì, l'entità percentuale della diminuzione della retribuzione nei periodi di ferie, causata della mancata corresponsione delle pretese indennità. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Veniva disposta consulenza tecnico contabile.
Depositata la relazione di c.t.u., l'udienza del 16 luglio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
4. I ricorrenti, dipendenti di rivendicano il diritto alla retribuzione dei giorni di ferie Controparte_4 fruiti con inclusione delle seguenti voci retributive: indennità oraria di assenza dalla residenza di lavoro, l'indennità di utilizzazione professionale nella misura oraria per la condotta/scorta diurna e notturna con equipaggio ad agente solo o con polifunzionale, indennità chilometrica, indennità giornaliera di utilizzazione professionale per la riserva in servizio.
La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente espressa in procedimenti aventi ad oggetto le medesime rivendicazioni avanzate nel presente giudizio, con valutazioni condivisibili anche ai fini della presente decisione.
È stato osservato, in particolare, che “
5. Questa Corte… ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come
l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo
a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
6. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_3
7. In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo,
5 anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE
13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
8. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019)…
10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia
UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass.
n. 13425/2019, n. 22577/2012).
11. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”
(Cass. civ. sez. lav., 21/05/2024, n.14089; Cass. civ., sez. lav., 20/05/2024, n.13932).
5. In applicazione di tali principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, le domande attoree risultano meritevoli di accoglimento ed i ricorrenti hanno diritto alla percezione, durante i giorni di ferie, di una retribuzione che comprenda anche l'indennità di assenza dalla residenza di lavoro e l'indennità di utilizzazione professionale.
La Suprema Corte, nelle citate sentenze, per quanto concerne l'indennità di assenza dalla residenza di lavoro (art. 77 CCNL), ha evidenziato che essa, “in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte,
Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711,
19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti (nonchè “dei dipendenti con mansioni di Capo Treno
6 o Capo Servizio Treno”, Cass. 13932/2024), essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro”.
Analogamente, deve essere riconosciuta in favore dei dipendenti con mansioni di macchinista anche l'indennità di utilizzazione professionale parte variabile (disciplinata, anche con riferimento alle sue misure orarie e chilometriche, dall'art. 31 Contratto Aziendale), “in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
Dall'esame delle buste paga allegate in atti, emerge inoltre che le voci retributive richieste, erogate in favore dei ricorrenti con carattere di continuità nel corso degli anni, hanno inciso in maniera non marginale sull'importo complessivo della retribuzione mensile.
I ricorrenti hanno dunque diritto al ricalcolo delle spettanze retributive per i giorni di ferie fruiti, per i periodi richiesti, e secondo le mansioni svolte da ciascuno di essi.
6. L'eccezione di prescrizione non risulta inoltre meritevole di accoglimento.
Occorre infatti richiamare il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge
n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., 6.9.2022, n. 26246).
Trattandosi nel caso di specie di differenze retributive maturate dal dicembre 2018 in poi e non essendo ancora cessato il rapporto lavorativo in essere tra le parti, la prescrizione non può dirsi maturata.
7. La quantificazione delle spettanze dovute in favore dei ricorrenti a titolo di retribuzione feriale, detratto quanto percepito a tale titolo, è stata demandata ad apposita c.t.u. contabile, che, sulla base delle indennità concretamente percepite da ciascun dipendente e dei suoi giorni di effettiva presenza e di ferie fruite come risultanti dalle busta paga in atti, le ha quantificate nella seguente misura, in
7 relazione ai periodi richiesti: € 2.868,23; € 2.478,74; Parte_1 Parte_2
€ 1.243,33; € 2.168,64; € 2.179,48. CP_1 CP_2 Controparte_3
Le conclusioni a cui è giunto il consulente, risultate incontestate ed assunte con procedimento e criterio immune da vizi logico-giuridici, ed adeguatamente illustrato con tabelle facilmente verificabili, sono condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzarle a fondamento della presente sentenza.
8. va dunque condannata al pagamento delle superiori somme in favore dei ricorrenti Controparte_4
a titolo di differenze retributive maturate nei giorni di ferie dagli stessi fruiti durante i periodi indicati in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
9. Il parziale accoglimento delle domande giustifica la compensazione di un quarto delle spese di lite.
La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dei ricorrenti come da dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori tariffari minimi considerata la limitata durata del giudizio e disposto l'aumento ex art.4, comma 2, D.M. cit.. Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Antonio Sindona e Filippo Rotella, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto, vengono definitivamente posti a carico di parte resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1 CP_1
, , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Parte_2 con ricorso depositato in data 15.10.2024 nei confronti di in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna al pagamento di € Controparte_4
2.868,23 in favore di per il periodo dal 04.12.2018 al 30.09.2024, di € Parte_1
2.478,74 in favore di per il periodo dal 04.10.2019 al 30.09.2024; di € Parte_2
1.243,33 in favore di per il periodo dal 03.08.2020 al 30.09.2024, di € 2.168,64 CP_1 in favore di per il periodo dal 19.02.2019 al 30.09.2024, di € 2.179,48 in CP_2 favore di per il periodo dal 19.02.2019 al 30.09.2024, a titolo di Controparte_3 differenze retributive maturate nei giorni di ferie annuali dagli stessi rispettivamente fruiti nei suindicati periodi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
8 - condanna alla rifusione di tre quarti delle spese di lite in favore dei ricorrenti, Controparte_4 che liquida – già ridotte - in € 88,87 per rimborso contributo unificato ed in € 4.445,10 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93
c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Antonio Sindona e Filippo Rotella, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico di gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con Controparte_4 separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 16 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
9