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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6795 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1916/2020
SENTENZA
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere avv. M.Teresa Laurito – cons. aus. relatore nella causa civile iscritta al n. R.G. 1916 dell'anno 2020 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: azione revocatoria
Conclusioni: come da scritti difensivi delle parti costituite in atti
TRA
- ( ) residente in [...] C.F._1
Montagna Spaccata n.20 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Livia DEL
AI ( )dalla quale è rappresentata e difesa giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata : Email_1
PARTE APPELLANTE
E
- ( e ( Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
elettivamente domiciliati in Velletri in via Cairoli n.37 C.F._4
presso lo studio dell'aVV. Tiziano MONTAGNA ( ) che C.F._5
lirappresenta in giudizio in forza di procura alle liti in atti con domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: galmailit: Email_2 Email_3
PARTI APPELLATE
Nonché contro
- Controparte_4
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
.I signori e convenivano in giudizio Controparte_2 Controparte_3
e chiedendo la revoca dell'atto di Controparte_5 Controparte_1
trasferimento immobiliare con il quale il aveva trasferito a titolo di CP_4
mantenimento una tantum, il 50% dell'immobile sito in CA PR , via
Montagna Spaccata n. 20, identificato in catasto fabbricati al foglio 9, part. 601, sub4-12 e 8. alla moglie sig.ra con declaratoria di Controparte_1
inefficacia dell'anzidetto atto pubblico, nei confronti degli attori.
Richiamavano le azioni esecutive poste in essere per il soddisfo del loro credito e precisamente, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1612 dell'8 luglio 2015 e l'azione esecutiva immobiliare su un bene di proprietà del Successivamente, presupponendo la incapienza del CP_4
patrimonio debitore, agivano per la revocatoria dell'atto di trasferimento immobiliare di cui al foglio allegato al verbale di udienza del 10 novembre
2011, trascrizione n. 6974.1/2012 del 2 marzo 2012 rep. 6782, con il quale
, tra gli altri beni, trasferiva il 50% della proprietà Controparte_5
immobiliare dell'immobile sopra identificato ed oggetto della presente controversia.
La convenuta nel costituirsi in giudizio contestava le Controparte_1
avverse pretese evidenziando di aver contratto matrimonio concordatario in
CA (RM) in data 5 ottobre 1980, e che, a causa del comportamento del il rapporto si era deteriorato fino a determinare gli stessi alla CP_4
separazione. Da qui l'origine del trasferimento immobiliare, a titolo di mantenimento una tantum avvenuto diversi anni prima del sorgere del credito presumibilmente vantato dagli attori nei confronti dell'ex coniuge, pure convenuto nel giudizio e rimasto contumace.
All'esito dell'istruttoria tutta documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27 giugno 2019 e decisa con la sentenza 299/20 notificata a parte appellante in data 24 febbraio 2020.
Con atto di citazione in appello notificato via pec del 23 marzo 2020 la sig.ra ha impugnato l'anzidetta decisione censurandola Controparte_1
attraverso due motivi e, più precisamente:
1° “Errata valutazione del materiale probatorio e contraddittoria motivazione sulla qualificazione dell'atto di trasferimento come a titolo gratuito;
2° errata valutazione dell'atto di disposizione come effettuato a titolo gratuito da parte del primo giudicante”.
Concludendo per la riforma integrale della sentenza di primo grado e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio a carico delle parti appellate.
Nel costituirsi in questo grado, i sigg. e Controparte_2 Controparte_3
hanno contestato ogni assunto di parte appellante e chiesto la conferma della decisione del Tribunale oltre alla condanna alle spese di questo grado.
All'udienza del 15 gennaio 2025 la corte, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie e repliche, ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Esaminata l'intera vicenda, risulta in maniera inconfutabile che la questione riguarda una fideiussione del 5 marzo 2010 sottoscritta dagli odierni appellati e da in solido, a favore della Controparte_5 [...]
per le operazioni Controparte_6
bancarie eseguite nell'interesse della nella Parte_1
qualità di soci, sino alla concorrenza di euro settantamila. Tale fideiussione risultava essere il presupposto di una operazione finanziaria di più vasta natura (un milione di euro) posta in essere dalla
[...]
che coinvolgeva anche la odierna appellante, Parte_2
coniugata in regime di comunione legale, Controparte_1 CP_4
che sottoscriveva il contratto di mutuo edilizio per come attestato dal documento n. B10 contenuto nel fascicolo di primo grado di parte attorea,
In data 26 agosto 2011 l'Istituto di Credito richiedeva, a mezzo raccomandata, ai garanti in solido, il pagamento della somma di euro
52.846,64 quale saldo a debito del conto corrente intestato alla Società.
rimaneva inadempiente e, pertanto, i sigg.ri e Controparte_5 CP_3
, stante il vincolo della solidarietà, per evitare ulteriori spese CP_2
versavano alla mediante 36 rate mensili da euro 1500.00 ciascuna, CP_6
l'intera somma dovuta (comprensiva di interessi) pari ad euro 54.000,00.
Estinto il debito con la chiedevano al la somma di euro CP_6 CP_4
18.000,00 quale quota a questi spettante senza però ricevere quanto richiesto neppure a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n.1612/15 del Tribunale di Velletri. Ogni altro tentativo di recupero delle somme risultava vano ma verificavano che il debitore in data 2 marzo 2012 si spogliava dei beni immobili di sua proprietà a favore della sig.ra
[...]
sul presupposto di un accordo di separazione tra coniugi. CP_1 Il Giudice di prime cura ha ricostruito, nella sentenza gravata, in maniera puntuale, ogni passaggio dell'intera vicenda e, con un'ampia motivazione ha affermato la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Contrariamente alle doglianze dell'appellata, ritiene il Collegio che ricorrono, nel caso in esame, tutte le condizioni di legge acclarate dal
Tribunale ( esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
l'effettività del danno: la sussistenza della consapevolezza del debitore che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie del creditore.)
Sul punto, infatti, il primo Giudicante, afferma : “il credito azionato in via monitoria (decreto ingiuntivo esecutivo n. 1612 del 08,07-23.07.15, notificato in data 18 agosto 2015) e non opposto dal , Controparte_5
affonda le proprie radici nell'avvenuto pagamento da parte del
e del nella loro qualità fideiussori, dell'intera somma CP_2 CP_3
richiesta dalla Banca con conseguente nascita in capo agli stessi del diritto di regresso nei confronti dell'ulteriore fideiussore in solido,
, rimasto inadempiente per la propria quota, Controparte_5
correttamente richiamando l'orientamento della giurisprudenza che in tema di azione revocatoria ordinaria afferma una nozione “più ampia” di diritto di credito atta a tutelare anche ogni legittima ragione o aspettativa di credito (per tutte, cfr, Cass, 11471/2003).
Va da sé che, ritenuto che l'azione revocatoria presuppone, per la sua esperibilità la semplice esistenza di un debito e non la sua concreta esigibilità, a maggior ragione tale principio risulta applicabile nei rapporti interni tra i fideiussori stante il vincolo solidale all'adempimento dell'obbligazione garantita. E, nel caso in esame , agli odierni appellati che si sono fatti carico del pagamento dell'intera obbligazione dovra' essere garantito il diritto di regresso nei confronti del terzo debitore solidale rimasto inadempiente.
La granitica giurisprudenza di merito e di legittimità considera oramai sufficiente – ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo indispensabile all'attivazione dell'azione revocatoria dell'atto dispositivo
– la consapevolezza, quale semplice conoscenza o agevole conoscibilità, da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (
c.d. scientia damni) così come pacifico è ritenere revocabile l'atto di trasferimento immobiliare effettuato in sede di separazione consensuale
(cfr Cass. civ. 8516/2006; Cass. civ.13364/2015; Cass. civ. 10443/2019).
Anche sotto questo profilo ogni censura è infondata e va disattesa.
In ultimo in riferimento alla qualificazione in termini onerosi o gratuiti, vale richiamare il principio della Suprema Corte (10443/19) laddove ha ritenuto che “Ai fini della applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c. la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una o più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale…..Ai fini dell'individuazione del regime applicabile all'azione revocatoria ordinaria, la valutazione del carattere oneroso o gratuito di un negozio traslativo immobiliare, che rientri nel contenuto accessorio della separazione consensuale o che valga ad attuare specifiche previsioni, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito , il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità ….Ai fini dell'individuazione del regime applicabile all'azione revocatoria ordinaria, i negozi traslativi immobiliari, che rientrino nel contenuto accessorio della separazione consensuale e che valgano ad attuarne specifiche previsioni, possono colorarsi, a seconda delle circostanze, dei tratti della onerosità o di quelli della gratuità . Anche questa Corte territoriale si è pronunciata sull'argomento (Sent. n.
6896/2018 Corte d'Appello di Roma) ritenendo che in tema di revocatoria degli atti dispositivi tra coniugi, le attribuzioni fatte in tale circostanza hanno una propria “tipicità” poiché possono avvenire con o senza corrispettivo ma non sono qualificate né come vendita, né come donazione e non è motivo ostativo alla revocatoria neppure la circostanza che il trasferimento immobiliare sia pattuito in funzione solutoria- compensativa dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, poichè oggetto di valutazione non è la sussistenza dell'obbligo in sé avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento. Deve ritenersi, pertanto, che l'attribuzione in proprietà della casa coniugale operata dal marito in favore della moglie con la convenzione di separazione sia un atto a titolo gratuito.
Quand'anche volesse ritenersi l'atto dispositivo in questione a titolo oneroso, la prova della “partecipazione fraudolenta” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, tra cui è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra debitore e terzo, quando il vincolo sia tale da rendere inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Tali condivisibili principi, applicati al caso in questione, configurano certamente l'atto traslativo redatto dai coniugi come Parte_3
riconducibile alla categoria degli atti a titolo gratuito nonostante le affermazioni dell'appellante che in sede di gravame (nonostante la inconfutabile documentazione in atti minuziosamente esaminata in primo grado) attribuisce a quanto ricevuto dal marito valore di elargizione una tantum del presunto mantenimento. Dalla documentazione risulta la effettiva consistenza del trasferimento che prevede un cespite di ben cinque immobili (intero patrimonio del debitore con la sola CP_4 eccezione del 50% di un bene irregolare, già risultato impignorabile e non aggredibile dai creditori per la non regolarità urbanistica, giusta documentazione in atti.
E' su tali considerazioni che il Tribunale, sul presupposto che riveste
“condizione necessaria e sufficiente per l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. è che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del suo creditore…” ed in considerazione che il
(rimasto peraltro contumace) avesse piena consapevolezza sia CP_4
dell'anteriorità del credito vantato dai fideiussori, sia del consistente trasferimento immobiliare in favore della moglie così spogliandosi della benchè minima garanzia dei creditori, che ha assunto la decisione oggi gravata.
Peraltro, condividendo la riflessione del primo Giudicante che ha ritenuto l'atto di trasferimento immobiliare come atto a titolo oneroso, non può non intravedersi, comunque, la sussistenza dei presupposti, nel caso de quo, per l'avvio dell'azione revocatoria. Ciò in quanto è palese la consapevolezza della sig.ra dell'idoneità del sostanzioso atto CP_1
dispositivo a recare pregiudizio alle ragioni dei creditori del coniuge sia per il rapporto di coniugio sia in quanto risulta dai documenti CP_4
esaminati, versati in atti, che la stessa prendeva parte alle operazioni finanziarie del marito (cfr all. n 10 fascicolo di primo grado di parte attorea); ed anche perchè, come correttamente rilevato dal Tribunale, emerge l'elemento della partecipazione fraudis dalla circostanza della continuità della convivenza fra i coniugi anche dopo la separazione oltre che da tutti gli altri indicatori indicati nella gravata decisione.
Nessun dubbio, pertanto, sul fatto che l'appellante fosse pienamente a conoscenza che gli atti traslativi (anche per la loro rilevante entità economica) posti in essere diminuissero la consistenza del patrimonio del coniuge-debitore lasciando privi di garanzia i creditori, odierni appellati con grave compromissione delle ragioni creditorie.
Per le valutazioni sopra espresse la Corte ritiene l'appello infondato e lo respinge confermando integralmente la sentenza di primo grado
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellante che è tenuto altresì a corrispondere l'ulteriore contributo unificato a norma di legge.
P.Q.M.
LA CORTE
- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- Condanna l'appellante al pagamento, in Controparte_1
favore degli appellati costituiti, delle spese del grado liquidate in euro
6.500,00 oltre le spese generali nella misura di legge ed accessori
(CPA ed IVA se dovuta);
- Ricorrono i presupposti di legge per la condanna dell'appellante a corrispondere l'ulteriore contributo Controparte_1
unificato nella misura di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice Aus. Relatore
Avv, Maria Teresa Laurito
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
SENTENZA
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere avv. M.Teresa Laurito – cons. aus. relatore nella causa civile iscritta al n. R.G. 1916 dell'anno 2020 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: azione revocatoria
Conclusioni: come da scritti difensivi delle parti costituite in atti
TRA
- ( ) residente in [...] C.F._1
Montagna Spaccata n.20 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Livia DEL
AI ( )dalla quale è rappresentata e difesa giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata : Email_1
PARTE APPELLANTE
E
- ( e ( Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
elettivamente domiciliati in Velletri in via Cairoli n.37 C.F._4
presso lo studio dell'aVV. Tiziano MONTAGNA ( ) che C.F._5
lirappresenta in giudizio in forza di procura alle liti in atti con domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: galmailit: Email_2 Email_3
PARTI APPELLATE
Nonché contro
- Controparte_4
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
.I signori e convenivano in giudizio Controparte_2 Controparte_3
e chiedendo la revoca dell'atto di Controparte_5 Controparte_1
trasferimento immobiliare con il quale il aveva trasferito a titolo di CP_4
mantenimento una tantum, il 50% dell'immobile sito in CA PR , via
Montagna Spaccata n. 20, identificato in catasto fabbricati al foglio 9, part. 601, sub4-12 e 8. alla moglie sig.ra con declaratoria di Controparte_1
inefficacia dell'anzidetto atto pubblico, nei confronti degli attori.
Richiamavano le azioni esecutive poste in essere per il soddisfo del loro credito e precisamente, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1612 dell'8 luglio 2015 e l'azione esecutiva immobiliare su un bene di proprietà del Successivamente, presupponendo la incapienza del CP_4
patrimonio debitore, agivano per la revocatoria dell'atto di trasferimento immobiliare di cui al foglio allegato al verbale di udienza del 10 novembre
2011, trascrizione n. 6974.1/2012 del 2 marzo 2012 rep. 6782, con il quale
, tra gli altri beni, trasferiva il 50% della proprietà Controparte_5
immobiliare dell'immobile sopra identificato ed oggetto della presente controversia.
La convenuta nel costituirsi in giudizio contestava le Controparte_1
avverse pretese evidenziando di aver contratto matrimonio concordatario in
CA (RM) in data 5 ottobre 1980, e che, a causa del comportamento del il rapporto si era deteriorato fino a determinare gli stessi alla CP_4
separazione. Da qui l'origine del trasferimento immobiliare, a titolo di mantenimento una tantum avvenuto diversi anni prima del sorgere del credito presumibilmente vantato dagli attori nei confronti dell'ex coniuge, pure convenuto nel giudizio e rimasto contumace.
All'esito dell'istruttoria tutta documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27 giugno 2019 e decisa con la sentenza 299/20 notificata a parte appellante in data 24 febbraio 2020.
Con atto di citazione in appello notificato via pec del 23 marzo 2020 la sig.ra ha impugnato l'anzidetta decisione censurandola Controparte_1
attraverso due motivi e, più precisamente:
1° “Errata valutazione del materiale probatorio e contraddittoria motivazione sulla qualificazione dell'atto di trasferimento come a titolo gratuito;
2° errata valutazione dell'atto di disposizione come effettuato a titolo gratuito da parte del primo giudicante”.
Concludendo per la riforma integrale della sentenza di primo grado e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio a carico delle parti appellate.
Nel costituirsi in questo grado, i sigg. e Controparte_2 Controparte_3
hanno contestato ogni assunto di parte appellante e chiesto la conferma della decisione del Tribunale oltre alla condanna alle spese di questo grado.
All'udienza del 15 gennaio 2025 la corte, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie e repliche, ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Esaminata l'intera vicenda, risulta in maniera inconfutabile che la questione riguarda una fideiussione del 5 marzo 2010 sottoscritta dagli odierni appellati e da in solido, a favore della Controparte_5 [...]
per le operazioni Controparte_6
bancarie eseguite nell'interesse della nella Parte_1
qualità di soci, sino alla concorrenza di euro settantamila. Tale fideiussione risultava essere il presupposto di una operazione finanziaria di più vasta natura (un milione di euro) posta in essere dalla
[...]
che coinvolgeva anche la odierna appellante, Parte_2
coniugata in regime di comunione legale, Controparte_1 CP_4
che sottoscriveva il contratto di mutuo edilizio per come attestato dal documento n. B10 contenuto nel fascicolo di primo grado di parte attorea,
In data 26 agosto 2011 l'Istituto di Credito richiedeva, a mezzo raccomandata, ai garanti in solido, il pagamento della somma di euro
52.846,64 quale saldo a debito del conto corrente intestato alla Società.
rimaneva inadempiente e, pertanto, i sigg.ri e Controparte_5 CP_3
, stante il vincolo della solidarietà, per evitare ulteriori spese CP_2
versavano alla mediante 36 rate mensili da euro 1500.00 ciascuna, CP_6
l'intera somma dovuta (comprensiva di interessi) pari ad euro 54.000,00.
Estinto il debito con la chiedevano al la somma di euro CP_6 CP_4
18.000,00 quale quota a questi spettante senza però ricevere quanto richiesto neppure a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n.1612/15 del Tribunale di Velletri. Ogni altro tentativo di recupero delle somme risultava vano ma verificavano che il debitore in data 2 marzo 2012 si spogliava dei beni immobili di sua proprietà a favore della sig.ra
[...]
sul presupposto di un accordo di separazione tra coniugi. CP_1 Il Giudice di prime cura ha ricostruito, nella sentenza gravata, in maniera puntuale, ogni passaggio dell'intera vicenda e, con un'ampia motivazione ha affermato la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Contrariamente alle doglianze dell'appellata, ritiene il Collegio che ricorrono, nel caso in esame, tutte le condizioni di legge acclarate dal
Tribunale ( esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
l'effettività del danno: la sussistenza della consapevolezza del debitore che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie del creditore.)
Sul punto, infatti, il primo Giudicante, afferma : “il credito azionato in via monitoria (decreto ingiuntivo esecutivo n. 1612 del 08,07-23.07.15, notificato in data 18 agosto 2015) e non opposto dal , Controparte_5
affonda le proprie radici nell'avvenuto pagamento da parte del
e del nella loro qualità fideiussori, dell'intera somma CP_2 CP_3
richiesta dalla Banca con conseguente nascita in capo agli stessi del diritto di regresso nei confronti dell'ulteriore fideiussore in solido,
, rimasto inadempiente per la propria quota, Controparte_5
correttamente richiamando l'orientamento della giurisprudenza che in tema di azione revocatoria ordinaria afferma una nozione “più ampia” di diritto di credito atta a tutelare anche ogni legittima ragione o aspettativa di credito (per tutte, cfr, Cass, 11471/2003).
Va da sé che, ritenuto che l'azione revocatoria presuppone, per la sua esperibilità la semplice esistenza di un debito e non la sua concreta esigibilità, a maggior ragione tale principio risulta applicabile nei rapporti interni tra i fideiussori stante il vincolo solidale all'adempimento dell'obbligazione garantita. E, nel caso in esame , agli odierni appellati che si sono fatti carico del pagamento dell'intera obbligazione dovra' essere garantito il diritto di regresso nei confronti del terzo debitore solidale rimasto inadempiente.
La granitica giurisprudenza di merito e di legittimità considera oramai sufficiente – ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo indispensabile all'attivazione dell'azione revocatoria dell'atto dispositivo
– la consapevolezza, quale semplice conoscenza o agevole conoscibilità, da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (
c.d. scientia damni) così come pacifico è ritenere revocabile l'atto di trasferimento immobiliare effettuato in sede di separazione consensuale
(cfr Cass. civ. 8516/2006; Cass. civ.13364/2015; Cass. civ. 10443/2019).
Anche sotto questo profilo ogni censura è infondata e va disattesa.
In ultimo in riferimento alla qualificazione in termini onerosi o gratuiti, vale richiamare il principio della Suprema Corte (10443/19) laddove ha ritenuto che “Ai fini della applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c. la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una o più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale…..Ai fini dell'individuazione del regime applicabile all'azione revocatoria ordinaria, la valutazione del carattere oneroso o gratuito di un negozio traslativo immobiliare, che rientri nel contenuto accessorio della separazione consensuale o che valga ad attuare specifiche previsioni, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito , il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità ….Ai fini dell'individuazione del regime applicabile all'azione revocatoria ordinaria, i negozi traslativi immobiliari, che rientrino nel contenuto accessorio della separazione consensuale e che valgano ad attuarne specifiche previsioni, possono colorarsi, a seconda delle circostanze, dei tratti della onerosità o di quelli della gratuità . Anche questa Corte territoriale si è pronunciata sull'argomento (Sent. n.
6896/2018 Corte d'Appello di Roma) ritenendo che in tema di revocatoria degli atti dispositivi tra coniugi, le attribuzioni fatte in tale circostanza hanno una propria “tipicità” poiché possono avvenire con o senza corrispettivo ma non sono qualificate né come vendita, né come donazione e non è motivo ostativo alla revocatoria neppure la circostanza che il trasferimento immobiliare sia pattuito in funzione solutoria- compensativa dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, poichè oggetto di valutazione non è la sussistenza dell'obbligo in sé avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento. Deve ritenersi, pertanto, che l'attribuzione in proprietà della casa coniugale operata dal marito in favore della moglie con la convenzione di separazione sia un atto a titolo gratuito.
Quand'anche volesse ritenersi l'atto dispositivo in questione a titolo oneroso, la prova della “partecipazione fraudolenta” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, tra cui è compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra debitore e terzo, quando il vincolo sia tale da rendere inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Tali condivisibili principi, applicati al caso in questione, configurano certamente l'atto traslativo redatto dai coniugi come Parte_3
riconducibile alla categoria degli atti a titolo gratuito nonostante le affermazioni dell'appellante che in sede di gravame (nonostante la inconfutabile documentazione in atti minuziosamente esaminata in primo grado) attribuisce a quanto ricevuto dal marito valore di elargizione una tantum del presunto mantenimento. Dalla documentazione risulta la effettiva consistenza del trasferimento che prevede un cespite di ben cinque immobili (intero patrimonio del debitore con la sola CP_4 eccezione del 50% di un bene irregolare, già risultato impignorabile e non aggredibile dai creditori per la non regolarità urbanistica, giusta documentazione in atti.
E' su tali considerazioni che il Tribunale, sul presupposto che riveste
“condizione necessaria e sufficiente per l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. è che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del suo creditore…” ed in considerazione che il
(rimasto peraltro contumace) avesse piena consapevolezza sia CP_4
dell'anteriorità del credito vantato dai fideiussori, sia del consistente trasferimento immobiliare in favore della moglie così spogliandosi della benchè minima garanzia dei creditori, che ha assunto la decisione oggi gravata.
Peraltro, condividendo la riflessione del primo Giudicante che ha ritenuto l'atto di trasferimento immobiliare come atto a titolo oneroso, non può non intravedersi, comunque, la sussistenza dei presupposti, nel caso de quo, per l'avvio dell'azione revocatoria. Ciò in quanto è palese la consapevolezza della sig.ra dell'idoneità del sostanzioso atto CP_1
dispositivo a recare pregiudizio alle ragioni dei creditori del coniuge sia per il rapporto di coniugio sia in quanto risulta dai documenti CP_4
esaminati, versati in atti, che la stessa prendeva parte alle operazioni finanziarie del marito (cfr all. n 10 fascicolo di primo grado di parte attorea); ed anche perchè, come correttamente rilevato dal Tribunale, emerge l'elemento della partecipazione fraudis dalla circostanza della continuità della convivenza fra i coniugi anche dopo la separazione oltre che da tutti gli altri indicatori indicati nella gravata decisione.
Nessun dubbio, pertanto, sul fatto che l'appellante fosse pienamente a conoscenza che gli atti traslativi (anche per la loro rilevante entità economica) posti in essere diminuissero la consistenza del patrimonio del coniuge-debitore lasciando privi di garanzia i creditori, odierni appellati con grave compromissione delle ragioni creditorie.
Per le valutazioni sopra espresse la Corte ritiene l'appello infondato e lo respinge confermando integralmente la sentenza di primo grado
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellante che è tenuto altresì a corrispondere l'ulteriore contributo unificato a norma di legge.
P.Q.M.
LA CORTE
- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- Condanna l'appellante al pagamento, in Controparte_1
favore degli appellati costituiti, delle spese del grado liquidate in euro
6.500,00 oltre le spese generali nella misura di legge ed accessori
(CPA ed IVA se dovuta);
- Ricorrono i presupposti di legge per la condanna dell'appellante a corrispondere l'ulteriore contributo Controparte_1
unificato nella misura di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice Aus. Relatore
Avv, Maria Teresa Laurito
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo