Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 432/2021 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza n° 620/2020 emessa il 16/11/2020 dal Tribunale di Massa, pubblicata il 17/11/2020, non notificata, promossa da:
, Massa Marittima (GR) 07.10.1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Francesco Menconi del Foro di Massa, in virtù di delega in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avenza, Carrara (MS), Via Prov.le Avenza-Sarzana n.14
APPELLANTE contro
in persona del suo Direttore Generale pro tempore, Controparte_1
Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Cangelosi del Foro di Massa, Controparte_2 in virtù di procura generale alle liti rilasciata in Pisa il giorno 20/03/2019 con atto pubblico a ministero del Dott. repertorio n° 81221, raccolta n. 28180, ed elettivamente domiciliata presso Persona_1 il suo studio in Carrara, Via Don Minzoni, 3
APPELLATA
avente a oggetto: responsabilità professionale sanitaria
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE
“Conseguentemente accogliere le domande dell'attore sopra ritrascritte e pertanto in via principale: condannare l già , e suoi aventi causa, in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla persona del
Sig. , -così come già quantificata in atti da parte attrice nella somma di Parte_1
€.326.616,00 o in quella diversa che emergerà in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia , oltre agli interessi maturati dal giorno dell'evento all'effettivo saldo ed alla rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale ed in comparsa di costituzione e risposta in data 26 ottobre 2021 e negli scritti seguenti
1
Giudice .
Con vittoria di spese e compensi per attività professionale compresi il risarcimento dei danni sofferti ed interessi ed accessori maturati dopo la sentenza di primo grado, il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, anche di mediazione obbligatoria e CTU, compresa la restituzione di quanto eventualmente medio tempore corrisposto in forza delle sentenza impugnata.”
PER L'APPELLATA COSTITUITA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previo rigetto della richiesta di rinnovo di Ctu e di ammissione di istanze istruttorie,
- in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. e,per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 620/2020 del 15.11.2020 Rep. 1004/2020 pubblicata in data
17.11.2010 emessa dal Tribunale di Massa nella causa civile avente R.g. 786/2015;
- in via subordinata rigettare e/o respingere l'appello proposto dal Sig. in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 620/2020 del 15.11.2020 Rep. 1004/2020 pubblicata in data 17.11.2010 emessa dal Tribunale di
Massa nella causa civile avente R.g. 786/2015.
Con vittoria di spese di lite da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap
(trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte
n. 1104/2017, Tar Emilia-Romagna n.151/2016, Tar Emilia-Romagna n. 3/2016).
In via istruttoria la scrivente difesa si oppone formalmente alla ammissione delle istanze istruttorie così come formulate da parte appellante per i motivi e le argomentazioni tutte formulate in sede di comparsa di costituzione e risposta nel presente grado di giudizio e che qui si intendono riportate e trascritte parola per parola.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l Parte_1 CP_5
per essere risarcito dei danni patiti dallo stesso, quantificati in €316.616,00.
[...] CP_4
Nello specifico, esponeva che: Parte_1
- in data 10.06.2012, alle ore 4:00 circa, era stato trasportato con urgenza al Pronto Soccorso del Nosocomio di Carrara e sottoposto ad un primo esame TAC cranico senza mezzo di contrasto, dal quale poteva desumersi la presenza di una “vasta area ischemica del territorio di distribuzione superficiale e profondo della cerebrale media di sx con edema”;
- a seguito di tale accertamento i Sanitari in servizio optavano per non procedere al trattamento fibrinolitico;
- intorno alle ore 5:40, veniva ricoverato presso il reparto UTIC dell'Ospedale Parte_1 di Carrara con diagnosi di “encefalopatia ischemica acuta”;
- verso le ore 9:00, lo stesso veniva trasferito al reparto di neurologia, senza monitoraggio, né ossigenazione;
- in data 14.06.2012, per via di un peggioramento delle proprie condizioni di salute, durante il ricovero e a causa della mancanza di posti letto in terapia intensiva presso il Nosocomio di
2 Carrara, il veniva trasportato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale di Massa, Parte_1 ove giungeva alle ore 22:00 per essere intubato ed ossigenato con assistenza artificiale;
- in data 02.07.2012, veniva infine dimesso dall'Ospedale di Massa. Parte_1
Rispetto ai vari ricoveri ospedalieri, l'attore deduceva plurimi abbagli diagnostici e terapeutici da parte del Personale Sanitario, segnatamente allegando:
- la mancata tempestiva somministrazione del trattamento fibrinolitico necessario;
- la parziale diagnosi della patologia;
- il conseguente ritardo nell'effettuazione dell'esame angio-Tac;
- il risultante aggravamento dell'area ischemica;
- le gravi carenze gestionali e le omesse somministrazioni di farmaci.
concludeva denunciando che tali errori ed omissioni avevano Parte_1 compromesso grandemente le sue chances di poter aspirare ad una riabilitazione completa e che richiedevano l'uso costante di terapia farmacologica, conseguendone l'invalidità al lavoro al 100%. L'allora attore, dunque, chiedeva il risarcimento del danno differenziale da peggioramento iatrogeno, in rapporto ad esiti del 90%, a fronte del 70% che, viceversa il soggetto avrebbe riportato, così determinando il dovuto in € 326.616,00, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva in giudizio l' di , contestando la ricostruzione dei Parte_2 CP_4 fatti dedotta da parte attrice, evidenziando la correttezza dell'operato dei medici intervenuti e chiedendo il rigetto delle avversarie domande, in quanto ritenute infondate, con il favore delle spese di lite. Nello specifico, l'Ente ospedaliero citato, in particolare, deduceva che i postumi inabilitanti riportati da dovevano qualificarsi come conseguenze fisiologiche dell'ictus Parte_1 cerebrale.
Istruita la causa in forma documentale e mediante C.T.U. medico-legale sul , Parte_1 all'udienza del 17.06.2020 le Parti precisavano le conclusioni tramite il deposito di note di trattazione scritta ed il giudice tratteneva la causa in decisione, sì che, concessi i termini per comparse conclusionali e note di replica, il Tribunale così statuiva:
“…
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) respinge la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
2) condanna il sig. a rifondere all le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.400,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) pone definitivamente a carico del sig. le spese di consulenza tecnica già Parte_1 liquidate con separato decreto. …”
Il Tribunale motivava la decisione assunta, in particolare, come segue:
- premetteva l'importante approdo in merito alla natura giuridica della responsabilità risarcitoria da esercizio di attività sanitaria ad opera della sentenza di Cassazione n° 589/1999, che riteneva applicabile la cd. teoria del “contatto sociale” alla responsabilità risarcitoria del personale medico non legato al paziente da un pregresso rapporto professionale, riconducendola nell'alveo della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.;
- evidenziava che tale disciplina contrattuale era caratterizzata da un regime più favorevole per il paziente che si assumeva danneggiato, sia sotto il profilo dell'onere della prova, sia per quanto
3 attinente alla presunzione di colpa del debitore, nonché con riferimento al più lungo termine di prescrizione , decennale, del diritto al risarcimento del danno;
- chiariva che, pertanto, su parte attrice vi era l'onere di provare il rapporto tra paziente ed ente ospedaliero, di dimostrare il danno, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei e i danni subiti, mentre era onere dell'obbligato provare l'esatto adempimento;
CP_6
- evidenziava, altresì, che l'intervento legislativo ad opera della c.d. – non modificava Pt_3 Pt_4
l'assetto normativo già menzionato, anche perché legge 8 marzo 2017 n. 24 non era applicabile retroattivamente;
- reputava, ciò detto, che, nel caso in esame, non era stato, tuttavia, assolto adeguatamente l'onere probatorio attoreo circa la sussistenza del nesso causale fra la condotta del personale medico e il danno di cui si chiedeva il risarcimento.
In merito, il primo Giudice valorizzava la conclusione a favore dell'insussistenza di elementi di responsabilità professionale in capo ai Sanitari redatta dal C.T.U. dott. Persona_2
(specialista in medicina interna e legale) e dal proprio ausiliario dott. (medico chirurgo Persona_3 specialista in neurochirurgia, anestesiologia e rianimazione), come da elaborato in atti, atteso. con motivazione logica e condivisibile:
- era risultata corretta ed in assonanza alle Linee Guida del tempo, la condotta del neurologo operante al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Carrara, affermando che: “l'esecuzione della TAC, la sua refertazione e la successiva valutazione del neurologo, tutti passaggi indispensabili ed ineludibili, hanno di fatto comportato il superamento della finestra terapeutica delle 4,5 ore, con conseguente corretta esclusione dell'indicazione a fibrinolisi endovenosa”;
- era stato sottolineato che la lesione ischemica da trombosi dell'arteria cerebrale media era già in atto e veniva adeguatamente trattata, risultando impossibile per i Sanitari prevenire l'evoluzione di stenosi carotidea, il che rendeva priva di pregio la lamentela attorea circa la mancata effettuazione dell'esame ecodoppler dei vasi cerebroafferenti;
- era stata ribadita la tempestività del trasferimento del paziente in rianimazione e la bontà delle cure impartitegli.
In forza di quanto sopra, dunque, statuiva il Tribunale, la domanda di Parte_1 andava integralmente rigettata, poiché gli esiti permanenti lamentati non erano riconducibili eziologicamente a qualsivoglia “malpratice” di cura, con la conseguente soccombenza ai fini delle spese di lite.
Nei confronti della predetta sentenza ha proposto tempestivo appello con Parte_1 atto 15.05.21, per i seguenti motivi.
I° MOTIVO Mancanza di effettivo riferimento al contenuto in fatto della citazione 02.04.2015 e carente comprensione dei fatti e della loro cronologia
Con tale motivo, ha inteso appellare la sentenza di primo grado nella parte Parte_1 in cui il Tribunale ha apoditticamente utilizzato il materiale prodotto in CTU e nella relativa integrazione, in modo da ravvisare, a favore del Personale medico e della struttura ospedaliera appellata, il mantenimento di una condotta incensurabile e conforme alla linee guida. L'appellante, in particolare, ha lamentato che tale conclusione del Giudice di primo grado contrastava con la narrativa contenuta nella citazione del 02.04.2015 e con le relative risultanze.
In merito, ancora, ha, segnatamente, evidenziato: Parte_1
- che la CTU agli atti appariva fuorviante in quanto ometteva di mettere in luce l'importanza degli effetti derivanti dall'errore diagnostico commesso dai sulle piene possibilità di CP_6 pronta guarigione dell'attore;
- che la sentenza impugnata aveva del tutto trascurato, e la CTU aveva inspiegabilmente minimizzato, il fatto decisivo che la dissecazione della carotide sinistra fosse già in atto al momento del ricovero del 10 giugno 2012: tale condizione era stata la causa dell'evento
4 ischemico che aveva reso necessario il ricorso d'urgenza alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Carrara, senza tuttavia essere tempestivamente diagnosticata e trattata;
- che tale omissione diagnostica aveva, pertanto, comportato un aggravamento della patologia ischemica, con conseguente perdita di chance rispetto ai postumi;
- che, ancora, nonostante le linee guida 2012 imponessero il monitoraggio CP_7 immediato dei vasi cerebro-afferenti nei pazienti colpiti da ictus ischemico, non era stato eseguito l'ecocolordoppler, sebbene la TC cranica avesse evidenziato che l'area ischemica riguardava il territorio di distribuzione della carotide sinistra;
- che, solo in data 14.06.2012, su sollecitazione dei familiari e di un medico di fiducia, d'altra parte, era stato effettuato un esame AngioTAC, che aveva confermato la dissezione carotidea, ritardando di 4 giorni una diagnosi che avrebbe imposto un trattamento immediato;
- che le conclusioni della CTU, la quale aveva erroneamente ritenuto che l'operato dei Sanitari fosse conforme alle Linee Guida, aveva omesso di considerare che il mancato monitoraggio vascolare, la mancata diagnosi tempestiva e le cure inadeguate avevano determinato l'estensione dell'area ischemica;
- che, inoltre, vi era stato un grave errore nell'attribuire l'ictus ischemico a una presunta origine trombotica, circostanza smentita dall'AngioTAC, che aveva invece, come detto, rivelato la dissecazione carotidea come causa primaria;
II° MOTIVO assente considerazione della richiesta di prova testimoniale della citazione 02.04.2015 ribaditi anche in memoria 183 c.
6.n.2 c.p.c. ed in sede di p.c. Con tale motivo l'appellante ha contestato la decisione del Giudice di prime cure di rigettare la richiesta di ammissione delle prove testimoniali in primo grado, ritenendo che avrebbero contribuito a chiarire la dinamica dei fatti e avrebbero agevolato il lavoro, sia del CTU, che del
Giudice.
Ha chiesto, pertanto, l'appellante medesimo l'ammissione delle prove e la rimessione in istruttoria.
III° MOTIVO Mancata risposta ai quesiti sebbene sottoposti al CTU
ha contestato, inoltre, che il CTU non avesse adeguatamente risposto ai Parte_1 quesiti formulati né avesse fornito una relazione chiara sui protocolli da seguire, evidenziando, altresì, che a fronte della AngioTac del 14.06.2012, l'appellante avrebbe dovuto essere subito trasferito in Neurochirurgia, a Pisa.
IV° MOTIVO assenza totale di accertamento dei fatti (ripetuti errori;
parziale e/o insufficiente prestazione delle cure nonostante la urgenza) e della conseguente ingiusta lesione del diritto alla cura Con tale motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver omesso di considerare gli ulteriori accadimenti che sarebbero risultati dall'esame dell'istruttoria, invece negata, lamentando, segnatamente, la malpractice dei medici e della struttura.
V° MOTIVO mancanza di riconoscimento della possibilità di procedere con fibrinolisi o trombolisi
Il , ancora, ha contestato che il primo Giudice avesse ignorato il fatto che il Parte_1 monitoraggio dei vasi cerebrali afferenti avrebbe permesso, una volta identificata la dissecazione della carotide sinistra al momento dell'ingresso in pronto soccorso, di attuare trattamenti di trombolisi o fibrinolisi, sia farmacologici, che meccanici, utilizzando antiaggreganti o anticoagulanti. Detto ragionamento, secondo l'appellante, era idoneo a far emergere il diritto all'accertamento delle responsabilità e al conseguente risarcimento dei danni subiti.
5 VI° MOTIVO Mancata considerazione, oltre che della perdita di chances, delle conseguenze dannose derivanti dalle cure inadeguate
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non avesse considerato, oltre alla perdita di chances legata alle possibilità di guarigione compromesse per la mancanza di cure tempestive ed adeguate, anche le gravi conseguenze, tra cui diverse patologie risultanti da questa situazione, come episodi critici di infarto cerebrale nella zona della corteccia cerebrale mediana sinistra e crisi epilettiche, che continuavano a costringere l'appellante stesso a un trattamento farmacologico intenso.
In conclusione, l'appellante ha contestato che il Tribunale aveva errato nella ricostruzione dei fatti e nella conseguente applicazione delle norme di legge, con gli effetti distorsivi della decisione già denunciati, decisione caratterizzata da motivazione insufficiente, così da affermare che se il
Giudice avesse preso in considerazione tutte le circostanze e le prove offerte, applicando correttamente le disposizioni procedurali, senza ignorare prove documentali e testimoniali rilevanti, ben avrebbe riconosciuto la fondatezza della richiesta attorea.
Si è costituita in giudizio di fronte a questa Corte, l la quale Controparte_1 ha contestato tutto quanto dedotto in appello e ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto poiché inammissibile, infondato e non provato.
In particolare, l'appellata ha eccepito quanto segue.
In via preliminare l'appellata ha evidenziato:
- che il gravame proposto da era inammissibile, poiché l'appellante non aveva Parte_1 rispettato quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., omettendo di indicare le parti del provvedimento che intendeva contestare e le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di primo grado;
- che, inoltre, l'appello era inammissibile anche perché la motivazione non aveva fornito indicazioni sulle circostanze e sulla loro rilevanza idonee a giustificare la presunta violazione della legge;
- che, in aggiunta, l'impugnazione “ de qua” non presentava una ragionevole probabilità di essere accolta e, pertanto, doveva essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 348bis c.p.c.
In ordine al primo motivo di appello, comunque, la Difesa appellante ha eccepito l'infondatezza del gravame, sia in fatto, che in diritto, atteso che: - la sentenza non aveva affatto trascurato l'importanza della dissecazione carotidea, avvenuta già dal 10.06.2012, come causa dell'evento ischemico, argomento che era stato ampiamente trattato anche in CTU;
- che i medici avevano diagnosticato immediatamente la trombosi dell'arteria cerebrale media e avevano avviato il trattamento adeguato;
- che, quindi, la mancata diagnosi immediata non aveva aggravato le condizioni del , dato che il peggioramento era stato dovuto a processi fisiologici legati Parte_1 all'ictus e non a carenze nelle cure. Infine, ha precisato l'appellata, la CTU aveva confermato la presenza di trombosi, giustificando le scelte terapeutiche adottate, attestando anche come la terapia intensiva cui il paziente era stato sottoposto fosse adeguata. Part L in questione, a tal riguardo, ha evidenziato come l'atto di appello denunciasse mancanze ed omissioni senza specificare di quale/i protocollo/i, accettato/i ed operativo/i attuativo/i si trattasse, per ribadire, infine, come il trattamento al quale era stato sottoposto il fosse Parte_1 il solo accreditato dai protocolli allora accettati ed operativi.
In ordine al secondo motivo di appello, Parte appellata ha, comunque, eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze di controparte in merito alle prove non ammesse,
6 assumendo che, al contrario, correttamente valutando, il Giudice di prime cure le aveva ritenute ininfluenti e, pertanto, meritevoli di non essere ammesse.
In ordine al terzo motivo di appello, l'appellata ha osservato quanto segue:
- la CTU non aveva determinato l'entità e l'incidenza dei danni all'integrità psicofisica del
, poiché aveva escluso che sussistesse nesso di causalità fra i postumi del Parte_1 paziente e le condotte dei Sanitari;
- la CTU, nelle sue relazioni, aveva sottolineato scrupolosamente come si fosse arrivati alle
“Raccomandazioni dello del marzo 2012”, allegando addirittura i risultati dei lavori CP_7 scientifici fondamentali;
- la CTU aveva evidenziato, altresì, che il tempo intercorrente tra l'ultima volta che il paziente era stato visto sano e l'arrivo dei referti radiologici e bioumorali, ammontava a più di 4 ore e mezza e pertanto, sulla base delle più recenti raccomandazioni e protocolli, non era assolutamente possibile sottoporre il al trattamento fibrinolitico;
Parte_1
- la CTU aveva, altresì, spiegato, nelle proprie note tecniche, come l'esame AngioTAC fatto anticipatamente non avrebbe assolutamente cambiato il quadro di salute del paziente, atteso che, comunque, la somministrazione di antiaggregante ed eparina era l'unico trattamento esistente a quell'epoca ed adatto alla situazione clinica del;
Parte_1
- la CTU aveva, inoltre, chiarito che un tentativo estremo di riperfusione dell'area ischemica, a mezzo di intervento chirurgico, avrebbe causato un'emorragia nel contesto dell'area ischemica, con implicazioni peggiori, anche infauste, per il paziente.
In ordine al quarto motivo di appello, l'appellata ha sostenuto che, circa la trombosi della cerebrale media e la fibrinolisi, la doglianza avanzata dall'appellante fosse infondata, attesa la correttezza delle valutazioni operate dai secondo cui – in assonanza con il foglio CP_6 illustrativo di Actilyse – al tempo dei fatti per la fibrinolisi si doveva attendere ancora tre ore come tempo massimo dall'evento per la somministrazione del farmaco. In ordine al quinto motivo di appello, l'appellata ha dedotto quanto segue:
- il documento della check-list della fibrinolisi endovena dell indicava che Parte_6 il neurologo avesse visitato il paziente alle 4.27, ovvero circa 4 ore dopo essere stato visto in condizioni di salute;
- in accordo con i protocolli per l'ictus non databile, i Sanitari avevano deciso di non procedere con la fibrinolisi sistemica, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute e dell'AIFA, che richiedevano il trattamento entro tre ore dall'esordio dei sintomi;
- il neurologo si era consultato con colleghi, che avevano confermato l'assenza di indicazioni per il trattamento fibrinolitico in mancanza di informazioni precise sull'orario di insorgenza;
- gli esami necessari erano arrivati, tenendo conto dei tempi di presa in carico d'urgenza ed elaborazione dati, dopo 4 ore e mezza, superando, dunque, il limite temporale previsto per la fibrinolisi;
- correttamente, in ultimo, in assenza di un orario certo per l'ictus, era stata considerata, quale riferimento, l'ultima volta che il era stato visto in salute. Parte_1
In ordine al sesto motivo di appello, parte appellata ha eccepito che il non avesse mai Parte_1 formulato alcuna domanda di risarcimento danno da perdita di chances, da considerarsi dunque nuova ed inammissibile in sede di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere, rispetto alle doglianze dell'appellante, essenzialmente centrate, seppure sotto diverse prospettazioni, che in parte si sovrappongono, sulla non condivisione delle risultanze della CTU, afferente alla valutazione medico-legale della vicenda, che, in materia di responsabilità medica, la natura pacificamente contrattuale della responsabilità stessa non esime, tuttavia, il preteso danneggiato, in primo luogo, dal provare, oltre al “contatto sociale”, connesso, nel caso,
7 alle prestazioni ospedaliere, anche l'esistenza di un danno eziologicamente imputabile all'errore medico allegato. A tal riguardo merita di essere rammentato l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, secondo cui, in ultimo con pronuncia Cass. sez.3, n.27142, 21.10.24: “ In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.” ( nello stesso senso vedasi Cass. sez.3, n.21511, 31.7.24, oltre che Cass. sez.3, n. 5632, 23.2.23, secondo cui: “In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna;
qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana). Orbene, attesi i pretesi deficit di ricostruzione dei fatti, cui vanno ricondotti il primo ed il secondo motivo di gravame, tali da dover essere trattati unitariamente, osserva la Corte come il primo Giudice abbia correttamente ricostruito la vicenda fattuale, in modo coerente con le produzioni e con le stesse allegazioni fattuali dell'attore, tanto che il primo motivo, in realtà, neppure esplicita quale evento sarebbe accaduto diversamente da quanto indicato dal Tribunale, da un punto di vista, si torna a dire, dei fatti e della loro cronologia, sovrapponendo profili valutativi, che attengono alle affermazioni del CTU, rispetto alla valenza dei fatti ed all'interazione delle condotte mediche con questi ultimi.
A tal riguardo conferma tale errore di prospettiva lo stesso citato secondo motivo, assumendo che le prove orali non ammesse avrebbero integrato il quadro probatorio, necessariamente in termini di fatti, assunto che risulta del tutto smentito.
In merito, quanto al capitolato attoreo, in ragione dell'ultima numerazione data, rispetto a quelle precedenti, non può tacersi come l'attore avrebbe voluto far deporre la moglie del paziente, su circostanze da 1 a 4 superflue, a fronte di quanto ritenuto dal primo Giudice e di quanto risulta dalla cartella clinica, documento, peraltro, con valenza probatoria privilegiata.
Si giunge alla stessa conclusione, al netto dei contenuti schiettamente valutativi, in sé inammissibili, anche per le circostanze da 5 a 12 , circostanze tutte non contestate, in termini di fatti, oltre che affrontate dal Giudice, così come dalla CTU, la palese tendenziosità delle deduzioni sub
10, non modificando in alcun modo il materiale probatorio, così la datazione dell'esame di Angio-tac ed il ricovero in rianimazione, in rapporto ad un evidente aggravamento.
A non diversa conclusione, peraltro, si perviene rispetto ai capitoli da 13 a 20, rispetto all'indicazione della figlia quale teste, non potendo tacersi che valgono le argomentazioni di cui sopra, risultando, altresì, che il Tribunale abbia dato per acquisito al fascicolo che l'ultima volta in cui l'attore venne visto in salute fu alle 00,30 del 10.6.22, dato che anche il CTU ha valutato come pacifico,
Manifestamente inammissibile poi è la pretesa di far deporre un Perito di parte non su specifiche circostanze dallo stesso rilevate, su fatti dallo stesso “ vissuti” o accaduti in sua presenza, ma sulla propria perizia, intrinsecamente valutativa, sì che qualsivoglia risposta del Perito medesimo non farebbe divenire fatti le di lui considerazioni medico-legali ( vedasi i capitoli sub 19 e 20).
8 Nello stesso vizio “genetico” di deduzione incorrono i capitoli da 21 a 27, poiché, come già detto, la sequenza degli interventi, l'aggravamento del paziente ed il suo trasferimento nella tempistica indicata non mutano il materiale probatorio, né le acquisizioni che, ancora volta, merita di essere ricordato, sia il Giudice, che il CTU hanno tenuto in considerazione, al di là di elementi valutativi del tutto inammissibili, oltre che generici, come da capitolo 26 circa la “…situazione compromessa data la mancata diagnosi di dissecazione...”. Stessa sorte, osserva la Corte, spetta al capitolato da 28 al 37, ove viene indicata l'ora di arrivo al PS, così come considerata quale fatto nella sentenza impugnata, per poi pretendere di far dire al testimone ciò che risulta ( o non risulta) documentalmente nella cartella clinica, sfruttando l'artificio di porre in positivo domande tese ad ottenere una risposta negativa, artificio inutile sotto due profili: - perché un capitolato negativo su un fatto specifico accaduto, collocato nello spazio e nel tempo, in presenza di un teste, non è affatto inammissibile;
- perché, anzi, le deduzioni positive della Parte dovrebbero valere come ammissione delle circostanze indicate ( così i capitoli
30,31,34,35 ed altri anche prima).
Nel caso in esame, occorre, ancora una volta porre in risalto, tale “ sforzo” istruttorio dell'odierno appellante è stato correttamente ritenuto dal Giudice del tutto superfluo al fine di decidere., facendo fede la cartella clinica e non le impressioni o valutazioni dei soggetti, rispetto, peraltro, ad un quadro fattuale che, in sé, è censurato in rapporto a considerazioni medico-legali e non diversamente.
Reputa, in sostanza la Corte, che la doglianza di cui al secondo motivo sia del tutto infondata, così come quella di cui primo motivo, nel senso rubricato di errata ricostruzione fattuale: la pretesa di arricchire di “ pathos” fatti, se di fatti si parla, come necessario, non può mutare i fatti stessi, ciò a prescindere dall'attendibilità di testimoni quale moglie e figlia dell'appellante ( potenziali danneggiate di riflesso e, peraltro, coinvolte emotivamente), così come del Dr. ( Sanitario cui , di fatto, Per_4 sarebbe addebitabile il preteso ritardo diagnostico e terapeutico, quale medico di guardia presente quella notte al P.S.).
Le doglianze in questione, nel senso sopra indicato, sono dunque infondate, corretta e pienamente condivisibile essendo l'ordinanza reiettiva 21.9.17 del Giudice di primo grado, neppure potendosi tacere come l'irrilevanza delle prove stesse, rispetto ad una valutazione medico-legale dei documenti e delle risultanze pacifiche, è conclamata dal fatto che la CTU venne licenziata quale primo atto istruttorio, senza opposizione alcuna dell'allora attore ( legassi i verbali 21.6.16, 18.10.16 e 13.6.17), sul presupposto evidente di ritenere le prove orali stesse inutili.
Il tenore dei ripensamenti di cui al verbale 26.2.19 e, soprattutto, 11.6.2019, con ampia trattazione sui presupposti per la compensazione delle spese di lite, rappresenta un riscontro sostanziale alle considerazioni che precedono.
Conforta ancora tale conclusione quanto già esplicato in premessa, rispetto al fatto che la responsabilità da atto medico richiede comunque la prova che il preteso ritardo ( diagnostico o terapeutico) abbia determinato il danno alla salute del paziente, fulcro istruttorio che, viceversa, le doglianze esaminate mostrano di non aver colto.
Ciò detto, occorre passare a disaminare le critiche alla CTU, di fatto contenute sia nel primo motivo, che in quelli dal terzo al sesto, atteso che l'appellante ha parcellizzato il senso della CTU stessa e, in tal modo, le critiche all'elaborato peritale, il che, viceversa, impone una trattazione unitaria, capace, peraltro, di dare esaustiva risposta alle doglianze, senza, in ogni caso, dimenticare la premessa di cui sopra, in termini di onere della prova, e senza dimenticare che argomentare il gravame ( come da pag.14), riportando il contenuto della citazione confligge con la necessità di specificare le doglianze circa le motivazioni già addotte da primo Giudice, sottraendosi anche ad un confronto con le risultanze processuali acquisite in seguito all'atto introduttivo.
9 Ciò detto, con riferimento al quesito, va detto che, da un lato non risulta vi siano state opposizioni di sorta, salvo ripensamenti tardivi, rispetto agli esiti non graditi, dall'altro è privo di pregio affermare che il CTU non abbia risposto ad alcune delle domande formulategli, in ragione delle conclusioni cui è pervenuto, non potendosi stimare danni da responsabilità sanitaria dopo aver espresso, in scienza e coscienza, a fronte dell'ufficio ricoperto, di non ravvisare quest' ultima: in sostanza il CTU, diversamente da quanto lamentato, non ha omesso alcuna risultanza, ma è giunto alla conclusione che il quadro patologico esitato in capo al non sia stato aggravato da Parte_1 pretesi ritardi diagnostici e terapeutici, facendo riferimento puntuale alla tempistica, alle terapie ed interventi che potevano comunque essere somministrati ed effettuati, così da elidere, altresì, il dedotto nesso causale fondante la responsabilità dei Sanitari.
Giova, inoltre, evidenziare che, diversamente dalla rappresentazione di sostanziale abbandono del paziente fatta dall'appellante, l'esame della cartella clinica, compresa quella infermieristica, attesta la continuità degli esami ematochimici e dei controlli dei parametri pressori, delle funzioni fisiologiche, della postura, più volte al giorno, oltre alla richiesta di consulenze specialistiche plurime, in presenza di un paziente ad alto rischio, oltre che per le ragioni del ricovero, perché obeso e fumatore, il tutto, per essere chiari, dal ricovero medesimo del 10.6.12 a tutto il
13.6.12, con descrizione di un quadro di sostanziale stazionarietà obiettiva, che muta il 14.6.12, allorquando emerge l'annotazione di un deterioramento del quadro clinico e fin dal mattino viene attivata la procedura, tramite contatti, per un ricovero in rianimazione, così da giungere poi al trasferimento ( quanto al P02 dovendo essere rammentato che il paziente giunse in ospedale con un valore di 36,7 – in grave insufficienza respiratoria, integrata da un valore inf.a 60- per poi presentare, si noti, il giorno dell'aggravamento, comunque, il 68,7, come indicato nella citazione di primo grado, rispetto ad un range di normalità compreso fra 80 e 100 mmHg, leggendosi alle ore 13 del 14.6, nella cartella, un valore di 86).
Quanto sopra, osserva la Corte, non è un'impressione del CTU, come poi riportata, ma risulta documentalmente dagli atti allegati in primo grado.
Rispetto, poi, alle ragioni del ricovero del 10.6 ed ai trattamenti effettuati in urgenza, risulta essenziale osservare quanto segue:
- rispetto ad un evento patologico acuto, quale quello di cui è causa, manifestatosi come ictus, che non è dato sapere in che momento sia insorto, risulta del tutto corretto, con riguardo alle scelte terapeutiche ( che, va rammentato, ove poste in essere oltre i termini massimi previsti dalle linee guida, possono avere effetti peggiorativi anche molto gravi), fare riferimento all'ultimo momento in cui il soggetto venne visto in salute, il che accadde, nel caso di specie, alle ore 00.30 del 10.6.12;
- da ciò discende che l'accesso al P.S., avvenuto alle ore 4,15, intervenne dopo 3,45 h da tale momento, accesso cui seguì la prima valutazione medica, dopo 4 minuti, alle 4,19, con avvio successivo di esami ematochimici, con esito nella norma, e visita neurologica alle ore 4,45 ( quando quindi, dalle citate ore 00,30, erano trascorse, inevitabilmente, già 4,15h) , il tutto con esecuzione, dunque, dell'esame, rispetto alla conoscenza dei dati clinici di quel momento, in rapporto all'urgenza, più idoneo a consentire di appurare la causa del quadro patologico del , nello specifico la Parte_1
TAC, sulla base del cui referto, risulta pacifico, vi fu la consulenza del medico di guardia, sia con gli specialistici della neurochirurgia e neurologia dell'Ospedale di Cisanello, sia con la neurologia di
Pisa;
- sulla base di tali risultanze, pertanto, è documentale che, nell'incertezza dell'orario dell'insorgenza dei sintomi, venne effettuata la decisione di non eseguire il trattamento fibrinolitico, reputato tardivo, ma quello secondario, con ricovero compiuto presso la UTIC locale in appoggio del reparto di Neurologia, alle ore 5,40;
- a tal riguardo, risulta, ancora dalla cartella clinica, che tale scelta fu condivisa con gli specialistici sopra interpellati, i quali “…confermano la mancanza dei criteri di inclusione per il
10 trattamento fibrinolitico loco-regionale…”, emergendo, inoltre, alle ore 5,40, all'ingresso in neurologia, lo stesso esame obiettivo delle 4,45;
- ferma tale tempistica, per quanto qui rileva, è indubbio, altresì, che la AngioTAC d'urgenza dei vasi intracranici e del collo ( carotidi) venne effettuata il 14.6.12, leggendosi nella cartella clinica:
“ Stanotte si è sfilato il sondino nasogastrico, che viene riposizionato stamane. Si richiede angioTC vasi cerebroafferenti urgente ( p. scarsamente collaborante per l'esecuzione di ecoTSA. Si contiene blandamente per evitare che si sfili il Sng…). A fronte, dunque, dei fatti esposti e di una diagnosi finale del CTU, in termini di “ grave afasia espressiva, plegia dell'arto superiore e paresi grave dell'art inferiore di destra ed epilessia, quali esiti stabilizzati di ictus ischemico fronto-parieto-temporale sx secondario a dissecazione dell'arteria carotide sinistra”, emerge dalle considerazioni del CTU stesso:
- che ogni valutazione medico-legale deve rapportarsi alle conoscenze ed alle linee guida dell'epoca, calate nella situazione d'urgenza in questione, rispetto all'obiettiva impossibilità di collocare l'insorgere della sintomatologia dopo le ore 00,30;
- che linee guida afferenti alla fattispecie, nella stesura del 14.3.2012, erano state seguite dai rispetto alla rapidità e sequenza delle indagini mediche, anche grazie a consulenze CP_6 specialistiche, con gli esiti diagnostici immediati occorrenti, a fronte dell'obiettiva insussistenza dei presupposti per effettuare una trombolisi, in rapporto, sia alle indicazioni originarie, 3 ore dall'esordio ischemico ( tempo che, all'arrivo in ospedale, rispetto all'unico necessario dato certo, circa l'assenza di sintomatologia, era già interamente trascorso), sia a quelle, successive, che dal novembre 2010 davano indicazione per un'utile estensione a 4,5h ( tempo parimenti trascorso in esito all'esame TAC effettuato ed all'immediata consulenza specialistica);
- che anche le linee guida successive, nella stesura del 2016, confermavano le 4,5h come il tempo massimo;
- che nel caso del , in cui non databile era l'insorgenza della patologia, del tutto Parte_1 corretta era stata la citata collocazione presuntiva, assunta per convenzione scientifica;
- che solo studi successivi al 2012, e quindi ai fatti di causa, avevano individuato possibili strumenti idonei a collocare ad aumentare l'inclusione dei cosiddetti “ ictus al risveglio” o non databili, nel citato trattamento di trombolisi, studi che, pur riconosciuti dalla comunità scientifica, implicavano esami quali la RM e TC perfusionale dell'encefalo non realizzabili in concreto, in urgenza, presso tutti gli ospedali;
- che del tutto corretta era stata, pertanto, la somministrazione della terapia a base di ASA alla posologia di 330mg/die, come previsto dalle linee guida, i tempi di arrivo e accertamento diagnostico, pur celeri, avendo con evidenza portato, incolpevolmente, a superare anche il tempo
“esteso” di 4,5h;
- che le prestazioni di controllo, con ulteriore TAC anche lo stesso giorno, e programmazione di studio ecodopplersonografico dei vasi cerebroafferenti erano corrette, anche se detto studio aveva incontrato la scarsa collaborazione del paziente all'esecuzione, a fronte di un quadro clinico neurologico sostanzialmente stabile fino alla comparsa di un deterioramento deciso il 14.6.12, con conseguente Tac+angioTac di urgenza ed esito compatibile con la dissecazione della carotide interna di sx e presenza di lesione ischemica interessante l'emisfero sinistro in toto, con deviazione delle strutture della linea mediana di circa 15 mm;
- che l'esame ecodoppler dei vasi cerebroafferenti, in previsione nel caso di specie, era previsto dalle linee guida subito dopo la fase della ospedalizzazione del paziente affetto da ictus ischemico, esame che, tuttavia, in via assorbente di ogni altra considerazione, in rapporto al punto che precede, anche ove fatto prima del 14.6, con esiti di steno-occlusione carotidea, non avrebbe consentito diversi interventi terapeutici rispetto a quanto comunque eseguito, poiché il trattamento chirurgico carotideo non era indicato in presenza di un'ampia aria ischemica cerebrale, responsabile
11 del quadro clinico all'ingresso, a fronte del fatto, in ultimo, che era già in corso dall'inizio la terapia antiaggregante in associazione ad eparina a basso peso molecolare;
- che la fondatezza di tale assunto, non poteva essere messa in dubbio dal preteso ritardo, poiché, come osservato in sede di replica alle osservazioni del CTP: “ …anche qualora i neurologi dell'Ospedale di Carrara avessero avuto piena consapevolezza di una situazione steno- subocclusiva -occlusiva a carico dell'arteria carotidea interna sinistra, la circostanza non avrebbe potuto comportare variazioni terapeutiche, né condizionare l'iter clinico.”, così da assumere che non si sarebbe potuto prevenire l'evoluzione di stenosi carotidea;
- che il trasferimento in rianimazione, ancora, era avvenuto in tempi ragionevoli, in rapporto alle risorse disponibili, con riguardo all'aggravarsi del quadro clinico il 14.6, in assenza, in precedenza, di segni clinico-strumentali di insufficienza respiratoria, sì da non ritenere la tempistica in questione rilevante, come confermato dagli esiti del ricovero stesso, rispetto ad una situazione molto critica, così da descrivere un quadro clinico finale migliorativo di quello iniziale e anche di quello in allora rilevabile ed attendibile, rispetto alle condizioni di arrivo.
Orbene, quanto sopra consente di apprezzare come nessun evento peggiorativo, rispetto al quadro clinico iniziale, sia emerso, risultando ancor meno provato che i pretesi peggioramenti siano conseguenza di scelte mediche errate, che, viceversa non sussistono, in relazione al caso concreto ed a come, nel giugno 2012, venne gestito il paziente.
In merito, non può essere omesso di considerare che è lo stesso appellante a dedurre un concreto deterioramento il 14.6., con immediato esame opportuno e trasferimento, rispetto ad un evento morboso preesistente, un evento morboso rispetto al quale, comunque, nulla di diverso si sarebbe potuto fare, anche ove conosciuto prima, non potendosi, come evidenziato dal CTU,
“prenotare” una stanza in rianimazione o occupare un posto di tal genere per prevenzione, rispetto alla possibilità di gestire in ambiente nosocomiale specialistico ogni paziente fino a quando è possibile, il che vale anche per le fumose deduzioni circa il preteso trasferimento in centri ospedalieri apoditticamente ritenuti più idonei.
Parimenti l'assunto per cui si sarebbe potuto intervenire chirurgicamente si scontra con le puntuali argomentazioni del CTU rispetto all'ictus che si era già determinato. Sotto questo punto di vista le doglianze dell'appellante non colgono nel segno, poiché tutte tese a valorizzare presunte inadempienze , in un contesto teorico, partendo dal presupposto che financo la totale dissecazione della carotide risalisse al 10.6., senza tenere conto del complessivo quadro clinico del paziente, che presentò, al contrario, un'inziale stabilizzazione fra il 10.6 ed il 13.6. Nessuna argomentazione fuorviante, rileva la Corte, si legge, pertanto, nell'elaborato dell'Ausiliario del Giudice, così come nessuna trascuratezza dell'Esperto circa l'evento diagnosticato il 14.6.12 può ravvedersi, certo non potendosi ritenere tale la contestualizzazione degli eventi, da reputarsi, invece, fondamentale per una compiuta e credibile valutazione medico-legale.
Apodittiche, dunque, sono affermazioni di aggravamento non fondate su alcun elemento obiettivo, in punto evento e causalità, ma solo sulla pretesa negligenza di aver programmato e non ancora eseguito, per le ragioni dette, quanto poi fatto il 14.6., senza, tuttavia, a fronte delle coerenti argomentazioni riportate, alcun credibile peggioramento dei postumi correlato a tale preteso ritardo: in merito, va detto, anche in termini controfattuali, risulta chiaro l'argomentare del CTU secondo cui nulla di diverso si sarebbe potuto fare anche effettuando l'AngioTac prima del 14.6 e nessun esito diverso è assolutamente verosimile vi sarebbe stato, quanto ai postumi dello stato morboso complesso da cui il fu, purtroppo, colpito. Parte_1
Nello stesso senso si pone la critica svolta circa l'individuazione corretta , nella notte del 10.6, della causa dell'ictus con cui il paziente si presentò al P.S., critica fatta ex post e che non supera gli esposti argomenti del CTU. , così come non coglie nel segno, a fronte di quanto detto, l'assunto per cui fare subito l'AngioTac, rispetto, peraltro, all'evidenza di dover avere un quadro complessivo
12 immediato, come ottenuto con la TAC effettuata, in rapporto ai protocolli e conoscenze del medico di urgenza, avrebbe consentito trattamenti che, invece, erano comunque ormai preclusi: la prospettazione del termine di 6 ore, va detto, rispetto alle prospettate linee guida “ locali”, non supera la valenza cogente delle linee guida evidenziate dal CTU e, d'altra parte, le conseguenze peggiorative, se non nefaste, cui, del tutto verosimilmente, sarebbe andato incontro il paziente ove sottoposto al trattamento in questione in modo tardivo.
L'infondatezza delle argomentazioni dell'appellante travolge anche le doglianze in punto perdita di chances, argomentazioni fumose di cui al già citato VI motivo, in via assorbente di ogni questione, pur sollevata, circa la novità della domanda, di cui manca, in effetti, la deduzione nella citazione in primo grado, oltre che, per quanto possibile, in termini di “ emendatio”, nella prima memoria ex art.183 c.p.c., con riferimento a tale specifica domanda risarcitoria.
Le difese finali non consentono di pervenire a diversa decisione, atteso che la valorizzazione suggestiva dei pretesi deficit, financo di reparto, non integra la prova di quanto richiesto, senza considerare l'urgenza della situazione ed i tempi. Parimenti la riproposizione, “ rinforzata”, con nuove dissertazioni medico-scientifiche, financo nelle note di replica, dissertazioni proprie, in realtà, del contraddittorio peritale, non superano le obiettività già esposte e le pacate e convincenti considerazioni del CTU, anche rispetto all'obiettivo, si presume, di far rimettere sul ruolo la causa per una nuova consulenza d'ufficio, consulenza di cui, al di là del gradimento di quella in atti, ritiene la Corte non vi sia alcun bisogno.
La prospettazione, ancora, di interventi chirurgici la stessa notte del 10.6.12 risulta smentita dalle argomentazioni articolate del CTU, così come fumose sono, comunque, rimaste le diverse terapie, cui avrebbe dovuto, sensatamente, essere sottoposto il , nelle condizioni in cui Parte_1 arrivò al P.S., in piena notte, ciò con esiti salvifici totalmente improbabili, argomento che vale anche rispetto ad ogni obliqua domanda in termini di perdita di “chances”. Non può, infine, essere taciuto che il convincimento di fondo, sotteso alla presente causa, per cui, in conclusione, l'attuale appellante fu abbandonato in un letto per 4 giorni, fino al precipitare della situazione, è del tutto destituito di fondamento sulla base dei documenti acquisiti in primo grado: i rapidi esiti positivi, evidenziati in ultimo dalla Difesa, in esito al trasferimento in rianimazione, occorre osservare, non sono affatto idonei a corroborare gli assunti dell'appellante, quanto, in senso opposto, a dimostrare che l'aggravamento del 14.6.12 fu gestito, sia dal punto di vista diagnostico, che terapeutico, in modo corretto, anche rispetto alle doglianze relative al ritardo nel reperimento di un posto letto per dare corso al trasferimento medesimo, il tutto a fronte di una fase di acuzie il
10.6.12, seguita da una fase di, pur precaria, stabilizzazione fino al 13.6.12 ed, ancora, da un aggravamento, come detto, il 14.6.
*** *** ***
Esauriti i motivi di gravame, in relazione a quanto acquisito ritualmente in primo grado, la
Corte non può che giungere alla conclusione di rigettare totalmente l'appello, perché infondato.
Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza per il grado, sì che, tenuto conto del valore della controversia, compreso nella fascia fra € 260.001 e € 520.000, come da citazione, applicato il parametro medio, esclusa la fase di trattazione/istruttoria, che è di fatto mancata, le spese medesime risultano pari ad € 14.239,00, da liquidarsi in favore della Parte appellata, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14,oltre oneri previdenziali di legge come richiesti.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza in capo a dei presupposti di cui Parte_1 all'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n° 620/2020 emessa il
16/11/2020 dal Tribunale di Massa, pubblicata il 17/11/2020, la Corte così provvede:
13 RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte appellata, delle spese di lite del Parte_1 grado, che liquida in complessivi € 14.239,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, oltre oneri previdenziali di legge, come richiesti;
DA' ATTO che, atteso il totale rigetto del gravame, ricorrono, in capo a , i Parte_1 presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del DPR n.
115/2002.
Genova, lì 14.1.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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