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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/10/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa RI AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025 , nella causa iscritta al n. 2140 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato il [...] a [...] rappresentato e difeso, in Parte_1 virtù di mandato in calce al presente atto, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Angelo Fiore, C.F.: , e dall' Avv. Pasquale Penna, C.F._1
C.F.: , presso il cui studio sito in Mirabella Eclano (AV) alla Via San C.F._2
Bernardino n. 124 elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'avv.to Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato in Benevento, via F.Flora n.76 in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.5.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto a causa della attività di autista “degenerazione discale a carico di tutto il tratto. Ernie discali con impronta sul sacco durale a L3-L4 ed L4-L5”, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 dell'indennizzo e rendita;
con vittoria di spese ed attribuzione. L' ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra le malattie lamentate e l'attività svolta CP_1 e, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. All'odierna udienza, istituita la causa a mezzo di CTU medico legale, la causa alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità̀ psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita.
L'esperita prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di autista.
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale della malattia denunciata e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al CTU dott. Persona_1
Il CTU ha accertato che il ricorrente è affetto da : “ Spondilosi del rachide lombosacrale con ernie discali in L3-L4 ed L4-L5 ”.
L'ausiliare ha chiarito che l'ernia lombare risulta essere l'unica patologia presente nelle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura allegate al Decreto 9 aprile 2008 del Ministero Le condizioni ivi stabilite per il suo Controparte_2 riconoscimento sono le lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura, b) lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. Esiste pertanto , a parere del CTU, con ragionevole grado di certezza un nesso causale che lega il complesso patologico accertato e l'attività lavorativa svolta.
Per quanto attiene la valutazione medico legale della menomazione accertata si deve fare riferimento alle tabelle allegate al D.Lgs 38/2000 ed alla criteriologia valutativa ivi indicata. Nella tabella delle menomazioni di cui al precitato D.Lgs n°38 /2000, è previsto l'elenco delle menomazioni con una numerazione progressiva per i diversi apparati, sensi e tessuti di riferimento. Al n° 213 della precitata tabella si prevede “ Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofici sensitivi persistenti ” valutabili fino a 12 %. Nel caso in esame avuto riguardo all'esame clinico funzionale praticato che ha messo in evidenza un impegno funzionale dei movimenti del rachide lombosacrale ai gradi medi con moderato impegno funzionale, lil CTU ha ritenuto riconoscere un danno biologico in misura del 7 % a far data 11.4.2024, epoca del provvedimento non CP_3 accoglimento dell'istanza di opposizione.
Le risultanze della CTU sono coerenti intrinsecamente e pienamente compatibili con la documentazione in atti, oltre che immuni da vizi logici e fondate sugli accertamenti obiettivi e specialistici disposti dall'ausiliario del giudice.
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va condannato l' a pagare a parte CP_1 ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 7%.con decorrenza 11.4.2024, oltre interessi dalla maturazione del diritto e fino al saldo.
*
Le spese vanno compensate atteso il riconoscimento di una percentuale di danno biologico molto inferiore a quella richiesta in ricorso e poco superiore a quella riconosciuta dall' CP_1
Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa RI AR, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo nella misura del 7% con decorrenza 11.4.2024 e condanna l' convenuto alla corresponsione del relativo CP_1 indennizzo, oltre interessi dalla maturazione del diritto sino al saldo;
- compensa le spese;
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell CP_1
Benevento, 25.10.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa RI AR
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa RI AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025 , nella causa iscritta al n. 2140 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato il [...] a [...] rappresentato e difeso, in Parte_1 virtù di mandato in calce al presente atto, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Angelo Fiore, C.F.: , e dall' Avv. Pasquale Penna, C.F._1
C.F.: , presso il cui studio sito in Mirabella Eclano (AV) alla Via San C.F._2
Bernardino n. 124 elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'avv.to Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato in Benevento, via F.Flora n.76 in virtù di procura generale in atti,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.5.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto a causa della attività di autista “degenerazione discale a carico di tutto il tratto. Ernie discali con impronta sul sacco durale a L3-L4 ed L4-L5”, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 dell'indennizzo e rendita;
con vittoria di spese ed attribuzione. L' ha contestato la sussistenza del nesso eziologico tra le malattie lamentate e l'attività svolta CP_1 e, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. All'odierna udienza, istituita la causa a mezzo di CTU medico legale, la causa alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità̀ psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita.
L'esperita prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa di autista.
Nel caso di specie è contestata l'origine professionale della malattia denunciata e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al CTU dott. Persona_1
Il CTU ha accertato che il ricorrente è affetto da : “ Spondilosi del rachide lombosacrale con ernie discali in L3-L4 ed L4-L5 ”.
L'ausiliare ha chiarito che l'ernia lombare risulta essere l'unica patologia presente nelle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura allegate al Decreto 9 aprile 2008 del Ministero Le condizioni ivi stabilite per il suo Controparte_2 riconoscimento sono le lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura, b) lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. Esiste pertanto , a parere del CTU, con ragionevole grado di certezza un nesso causale che lega il complesso patologico accertato e l'attività lavorativa svolta.
Per quanto attiene la valutazione medico legale della menomazione accertata si deve fare riferimento alle tabelle allegate al D.Lgs 38/2000 ed alla criteriologia valutativa ivi indicata. Nella tabella delle menomazioni di cui al precitato D.Lgs n°38 /2000, è previsto l'elenco delle menomazioni con una numerazione progressiva per i diversi apparati, sensi e tessuti di riferimento. Al n° 213 della precitata tabella si prevede “ Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofici sensitivi persistenti ” valutabili fino a 12 %. Nel caso in esame avuto riguardo all'esame clinico funzionale praticato che ha messo in evidenza un impegno funzionale dei movimenti del rachide lombosacrale ai gradi medi con moderato impegno funzionale, lil CTU ha ritenuto riconoscere un danno biologico in misura del 7 % a far data 11.4.2024, epoca del provvedimento non CP_3 accoglimento dell'istanza di opposizione.
Le risultanze della CTU sono coerenti intrinsecamente e pienamente compatibili con la documentazione in atti, oltre che immuni da vizi logici e fondate sugli accertamenti obiettivi e specialistici disposti dall'ausiliario del giudice.
Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va condannato l' a pagare a parte CP_1 ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 7%.con decorrenza 11.4.2024, oltre interessi dalla maturazione del diritto e fino al saldo.
*
Le spese vanno compensate atteso il riconoscimento di una percentuale di danno biologico molto inferiore a quella richiesta in ricorso e poco superiore a quella riconosciuta dall' CP_1
Le spese della consulenza tecnica sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa RI AR, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo nella misura del 7% con decorrenza 11.4.2024 e condanna l' convenuto alla corresponsione del relativo CP_1 indennizzo, oltre interessi dalla maturazione del diritto sino al saldo;
- compensa le spese;
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell CP_1
Benevento, 25.10.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa RI AR