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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/07/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6095/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 17/09/2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DE FLORIO MICHELE come da Parte_1 procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PASQUARIELLO DANIELE Controparte_1 come da procura in atti;
-RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per le parti come da atti e verbali di causa;
il P.M. conclude per lo scioglimento del matrimonio secondo i provvedimenti già disposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 21/07/2021, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 18/08/1982; - che dal matrimonio sono nati due figli,
(12/03/1984) e (13/12/1985);- di essersi separato consensualmente dalla moglie Per_1 Per_2 con decreto di omologa di questo Tribunale depositato in data 28/11/2017; - che dalla data di separazione non vi è stata alcuna riconciliazione.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e nulla prevedersi a titolo di mantenimento dei figli e della resistente.
Si è costituita la resistente, la quale ha contestato le avverse deduzioni, esponendo: - che il ricorrente, poco dopo la separazione, ha omesso di provvedere al versamento del mantenimento ordinario e straordinario;
- di essere stata costretta, pertanto, a ricorrere all'autorità giudiziaria per il recupero delle somme non versate;
- che in sede di separazione i coniugi si sono accordati per dividere la casa coniugale in due appartamenti indipendenti e per trasferirne la proprietà a ciascuno dei due figli, con riserva di usufrutto in capo a ciascuno dei coniugi;
- di aver concordato, inoltre, di collocare entrambi i figli presso la madre, nell'appartamento di proprietà della seconda figlia della coppia, - che entrambi i figli non hanno allo stato raggiunto l'autosufficienza Per_2 economica;
- che la seconda figlia della coppia, , soffre di una patologia per cui deve Per_2 sottoporsi a tre sedute di dialisi a settimana, della durata di 4 ore ciascuna ed è pertanto risultata invalida al 100%, con inabilità al lavoro permanente;
- che, ciononostante, la stessa si presta a svolgere un lavoro part-time percependo una retribuzione mensile pari a € 200,00; - che il primo figlio della coppia, , ha recentemente iniziato a lavorare presso un opificio, con contratto a Per_1 tempo determinato;
- che nonostante le difficoltà del nucleo familiare, il ricorrente si è sempre disinteressato della moglie e dei figli;
- che questi, gode di una vantaggiosa posizione reddituale, grazie all'organizzazione economica familiare attuata in costanza di matrimonio, che ha consentito allo stesso di percepire oltre alla pensione contributiva versata dall' anche una seconda CP_3 pensione integrativa.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto aumentarsi l'assegno di mantenimento previsto a carico del ricorrente ed in favore della figlia ad € 450,00 oltre il 70% delle spese Per_2 mediche e straordinarie e confermarsi il mantenimento disposto in favore del figlio pari ad Per_1
CP_ 250,00 oltre il 70% delle spese mediche e straordinarie, con versamento diretto a carico dell'
All'esito dell'udienza del 23/11/2021, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati, ha confermato l'assegnazione della casa coniugale alla madre e l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della sola figlia di € Per_2
250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con la memoria integrativa, depositata in data 04.03.2022, parte resistente ha formulato domanda di assegno divorzile.
Con provvedimento del 20/10/2022 è stata pronunciata sentenza sullo status.
Rimesse le parti in istruttoria, il G.I. ha concesso i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Stante l'assenza di attività istruttoria, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte ricorrente richiedeva il rigetto di tutte le domande avverse, mentre parte resistente insisteva nella richiesta di assegno divorzile e nella richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, Per_2
Per quanto riguarda la seconda figlia della coppia, dagli atti di causa e dalle Per_2 allegazioni delle parti, è emerso che la stessa è invalida e non autosufficiente poiché affetta da
“insufficienza renale cronica terminale in trattamento emodialitico trisettimanale, ovvero
Nefronoftisi tipo I.”
In particolare, la predetta è stata dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92 ed invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%.
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso, altresì, che la figlia della coppia, ha svolto anche una attività lavorativa presso una sartoria con una retribuzione annuale Per_2 complessiva di circa € 2.200,00- 2.300,00 e che, a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute, dovuto all'incompatibilità della terapia di dialisi con l'attività lavorativa, è stata costretta a presentare le dimissioni (Cfr. dimissioni;
certificati medici 1,2,3,4, depositati in atti in data
13/09/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, considerato il grave handicap da cui è affetta la figlia come da documentazione in atti (Cfr. verbale handicap e verbale di invalidità al 100% Per_2 in atti), e tenuto conto dell'impegno profuso dalla stessa per inserirsi nel mondo del lavoro, il
Collegio ritiene che debba essere prevista una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento a carico del padre in favore della figlia (cfr. Cass. n. n. 21819 del 2021).
Invero, a tal fine non rileva l'eventuale percezione da parte di di un assegno con Per_2 finalità assistenziale, erogato degli enti statali, avendo tale emolumento finalità diversa.
Il Tribunale, pertanto, ritiene congruo prevedere a carico del padre un contributo di mantenimento in favore della figlia di € 350,00 mensili, tenuto conto del tempo Per_2 trascorso dalla separazione e del reddito del ricorrente.
Per tali motivi, il ricorrente dovrà contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne versando alla resistente una somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente sulla Per_2 base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente ha formulato domanda di assegno divorzile.
In merito, la Suprema Corte, con motivazione condivisibile, ha di recente sostenuto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018). Sulla base di tale assunto, il giudice di legittimità ha sostenuto che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre, in primis, procedere alla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti e, qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre accertarne rigorosamente le cause ovvero stabilire se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio (Cass.
SS.UU. n. 18287 del 2018; Cass. n. 10782 del 2019).
Una volta accertate le predette condizioni, l'assegno divorzile va quantificato in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287 del 2018).
Applicando al caso di specie tali principi, che il Collegio condivide e intende far propri, la domanda di assegno divorzile risulta infondata.
Invero, nel caso di specie, parte resistente è stata assolutamente generica nelle proprie allegazioni aventi ad oggetto i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
In particolare, la resistente non ha né specificamente allegato né provato che la disparità economica dedotta sia causalmente riconducibile alle scelte condivise della coppia in ordine alla gestione del nucleo familiare, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
Invero, i capi di prova articolati in merito sono assolutamente generici e come tali inammissibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 c.p.c.
Ciò posto, non avendo parte resistente assolto l'onere probatorio a proprio carico ex art. 2697 c.c., la domanda va rigettata.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N. 6095/2021, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che il ricorrente debba contribuire al mantenimento della figlia, Per_2 versando alla resistente la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. rigetta la domanda di assegno divorzile;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.04.2025 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio