Ordinanza cautelare 7 luglio 2021
Ordinanza collegiale 25 agosto 2021
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/07/2025, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01806/2021 REG.RIC.
N. 00296/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1806 del 2021:
del silenzio-rigetto serbato dalla Questura di Caserta sulla richiesta di accesso agli atti amministrativi relativi al procedimento disciplinare aperto nei riguardi del ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti
per l’annullamento previa sospensiva
-del decreto a firma del Signor Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, contraddistinto dal n.333/C/I/Sez.2^/39601/8.3 recante la data a timbro 7 aprile 2021;
quanto al ricorso n. 296 del 2022:
per l'annullamento
- del decreto a firma del Signor Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, privo di numero di protocollo, recante la data a timbro 13 novembre 2021.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente è un sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1° aprile 2021, sospeso cautelarmente dal servizio perché sottoposto a misure cautelari - prima custodia cautelare in carcere e poi arresti domiciliari - per vari fatti di corruzione (ad es. perché accusato di favorire il rilascio porto d’armi a soggetti che frequentavano ambienti malavitosi, in particolare il “clan de casalesi”, dietro corrispettivo, pari a € 2500, che veniva versato alla compagna, di professione avvocato), poi assolto in sede penale per non avere il Tribunale raggiunto la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità dell’imputato.
Nella sentenza di assoluzione il giudice penale, nel rilevare che “il quadro indiziario che pur ha giustificato la misura cautelare non ha raggiunto il crisma probatorio ”, stigmatizzava la condotta tenuta dal ricorrente evidenziando che: “ il -OMISSIS- era senza dubbio spregiudicato, atteso che sfruttava le vicende del servizio per agevolare la compagna per procacciarsi i clienti ”; “ il -OMISSIS- non esitava a farsi intermediario in ambiti in cui la compagna non aveva competenze specifiche, ovverosia in tema di porto d’armi e in più generale nell’ambito della pubblica sicurezza” ; “… tali elementi per sé considerati possono consentire un giudizio negativo in termini deontologici ovvero disciplinari, ma non sono sufficienti a radicare una condanna per reati gravi quali quelli contestati agli odierni imputatati nel presente giudizio, che si torna a ribadire necessitano di una compiuta descrizione in sede di imputazione e dell’emersione di una prova, sia pure logica, assolutamente rigorosa, che il collegio non ha ritenuto raggiunta nell’odierno dibattimento...”.
A seguito della sentenza di assoluzione il Questore di Caserta, ritenendo i fatti descritti in sentenza punibili con una sanzione più grave della deplorazione, avviava il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente.
L’incolpato veniva, quindi, deferito innanzi al Consiglio provinciale di disciplina, che giudicava “all’unanimità il Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato -OMISSIS- -OMISSIS- responsabile della mancanza disciplinare prevista e punita dall’art. 4 comma 2 nr. 2 del D.P.R. 737/81” e proponeva che allo stesso venisse inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 (tre trentesimi) con la seguente motivazione: “il Sostituto Commissario Coordinatore -OMISSIS- -OMISSIS-, in servizio presso il Commissariato di P.S. Sessa Aurunca, a seguito dei fatti verificatisi il 31 luglio 2015 - allorquando si portava in Villa Literno presso il caseificio -OMISSIS- ove si incontrava con -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- ritirando da quest’ultimo la somma di Euro 250 destinata all’avv.to -OMISSIS- -OMISSIS- quale compenso per l’attività professionale che il legale si apprestava a garantirgli, finalizzata a fargli ottenere la revoca del divieto di detenere armi, poneva in essere un’attività di intermediazione tra l’esercizio professionale dell’Avv.to -OMISSIS- -OMISSIS- (a cui era legato da un rapporto affettivo/sentimentale, avendola definita come “sua compagna”), e il cliente di quest’ultima, -OMISSIS- -OMISSIS-, adottando in tal modo una condotta incompatibile con la sua appartenenza alla Polizia di Stato, palesando così un comportamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 4 nr.2 del DPR 737 del 1981 e sanzionato disciplinarmente con la pena pecuniaria ritenuta commisurata nella misura di 3/30simi di una mensilità, alla stregua delle risultanze emerse nel corso dell’iter istruttorio-procedimentale”.
Con nota datata 5 gennaio 2021 e spedita in data 11 gennaio 2021, la Questura di Caserta trasmetteva la suddetta delibera alla Direzione centrale delle risorse umane del Ministero dell’Interno per l’irrogazione della pena proposta dal predetto Consesso.
Tuttavia, il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, considerato che “il Consesso, nel proporre la sanzione disciplinare di cui sopra, si è limitato a considerare solo parzialmente la condotta contestata al dipendente, chiaramente emersa e rimarcata sia in sede penale che di istruttoria disciplinare, senza fornire una motivazione su tale scelta” , riteneva di dover annullare in autotutela gli atti del procedimento disciplinare a partire dalla seconda riunione del Consiglio Provinciale di Disciplina e di dover disporre la rinnovazione dello stesso a partire dall’atto viziato.
Nel presente giudizio, con ricorso principale iscritto al n.rg. 1806 del 2021, l’odierno istante ha impugnato il silenzio-rigetto serbato dalla Questura di Caserta sulla richiesta di accesso agli atti amministrativi relativi al procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti nonché chiesto accertarsi l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento disciplinare entro il termine di cui all’art.120 del d.P.R. n.3/1957, formulando altresì domanda di risarcimento del danno.
Cn successivi motivi aggiunti, il medesimo ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Capo della Polizia ha disposto l’annullamento in autotutela, a partire dal primo atto viziato, degli atti del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti (con cui il Consiglio di disciplina proponeva l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 3/30 di una mensilità di stipendio), deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la Questura Caserta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 1246/2021 questo Tribunale rigettava l’istanza cautelare proposta dal ricorrente per difetto del fumus boni iuris.
Con ordinanza collegiale n. 5612/2021 il Collegio disponeva che l’intera causa (impugnazione del silenzio-diniego sull’istanza di accesso; domanda di annullamento del provvedimento di autotutela adottato dal Capo della Polizia; domanda di risarcimento del danno) dovesse proseguire nelle forme del rito ordinario e disponeva, pertanto, la conversione del rito.
Con ricorso n.r.g 296 del 2022 il ricorrente impugnava, quindi, il provvedimento con cui, all’esito della vicenda sopra descritta, gli viene irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di due mesi.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata entrambi i ricorsi venivano trattenuti in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, visto l’art. 70 c.p.a., dispone preliminarmente la riunione dei giudizi in epigrafe indicati, attesa l’unitarietà della vicenda scrutinata e la connessione esistente tra i provvedimenti impugnati.
Ciò posto, il ricorso avverso il silenzio-diniego serbato dalla Questura di Caserta sulla richiesta di accesso agli del procedimento disciplinare va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, risultando dagli atti che, in corso di causa, la P.A. ha osteso i documenti richiesti dal ricorrente.
Tutte le altre domande, di accertamento, caducatorie e risarcitorie, formulate dal ricorrente, vanno disattese per le ragioni di seguito sinteticamente svolte.
Il procedimento disciplinare è stato regolarmente concluso dalla P.A., senza che sia ravvisabile alcun inadempimento al riguardo.
L’azione di annullamento, proposta con i motivi aggiunti al ricorso n.rg. 1806 del 2021, avverso il provvedimento con il quale il Capo della Polizia ha disposto “l’annullamento in autotutela” degli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ricorrente, a partire dal primo atto viziato e, quindi, da quello relativo al verbale della seconda riunione del 18 dicembre 2020, è infondata in quanto:
- secondo consolidata giurisprudenza, il Capo della Polizia ha il potere di verificare la legittimità delle fasi pregresse del procedimento disciplinare e, ove le ritenga viziate, di disporre l’annullamento degli atti; detto provvedimento di annullamento non costituisce espressione di un vero e proprio potere di autotutela, ma piuttosto della medesima potestà disciplinare. Al Capo della Polizia è riconosciuto quindi, quale soggetto titolare della potestà sanzionatoria, il potere di riesaminare la proposta sanzionatoria del Consiglio di Disciplina, nelle ipotesi in cui vi ravvisi gravi incongruenze o violazioni di legge sostanziali o procedimentali (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 18 settembre 2020, n 1671; Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2021, n. 4934; TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, 11 novembre 2024, n. 3106; cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza 17 dicembre 2018, n. 7093);
- nel caso di specie il Capo delle Polizia ha adeguatamente motivato le ragioni della determinazione assunta, evidenziando la contraddittorietà della Delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina contenente la proposta di applicazione della sanzione disciplinare rispetto a quanto emerso dalla sentenza di assoluzione in ordine alla gravità della condotta dell’incolpato;
-il provvedimento di autotutela impugnato si fonda sulla necessità di esercitare i poteri sanzionatori in proporzione alla gravità delle condotte poste in essere dal militare (evitando l’irrogazione di sanzioni disciplinari meramente simboliche o comunque inappropriate);
- il provvedimento gravato è stato adottato decorsi 86 giorni dall’ultimo atto, che è rappresentato dalla comunicazione al Capo della Polizia della delibera dell’organo collegiale (11 gennaio 2021, 7 aprile 2021), nel rispetto del termine di 90 giorni previsto dall’art.120 del d.P.R. n.3/57.
Va, altresì, respinto il ricorso n.r.g 296 del 2022 proposto dal ricorrente contro il provvedimento con cui, all’esito della vicenda sopra descritta, gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di due mesi, considerato che il ricorrente non ha dedotto vizi propri di tale provvedimento (svolgendo essenzialmente censure di illegittimità derivata dagli atti presupposti) e che la sanzione irrogata appare al Collegio, congrua e proporzionata al disvalore della condotta attorea, come emersa dai fatti storici indicati nella sentenza penale di assoluzione.
Il mancato accoglimento delle azioni di accertamento e di annullamento proposte dal ricorrente comporta per tabulas il rigetto delle domande risarcitorie accessorie, venendo a mancare il presupposto primo e imprescindibile (l’accertamento della illegittimità dell’atto) per il sorgere della responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo.
Affinchè possa sorgere la responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo sono, infatti, necessari: a) l'elemento oggettivo dell’illecito, ovvero la condotta antigiuridica (adozione di un provvedimento illegittimo); b) l'elemento soggettivo dell’illecito ( dolo o colpa della P.A. intesa come apparato; c) il nesso di causalità materiale o strutturale; d) il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo.
Il primo presupposto per configurare la responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale è, dunque, quello della illegittimità del suo agire che, per le ragioni in precedenza evidenziate, nel caso all’esame del Collegio difetta in radice.
Non sussistono apprezzabili ragioni per sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme in tema di procedimento disciplinare poste a base dei provvedimenti impugnati, avendo il ricorrente prospettato la relativa questione in modo del tutto astratto e generico.
La problematicità delle questioni trattate, unitamente alla circostanza che gli atti del procedimento disciplinare sono stati completamente ostesi al ricorrente solo dopo la proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi ex art. 70 c.p.a., così provvede:
a) dichiara improcedibile l’azione proposta avverso il silenzio-diniego serbato dalla Questura di Caserta sulla richiesta di accesso agli del procedimento disciplinare;
b) respinge tutte le altre azioni di accertamento, annullamento e risarcimento del danno proposte dal ricorrente;
c) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutti i soggetti nominativamente indicati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Nicola Ciconte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Rita Luce |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.