Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/12/2025, n. 7812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7812 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07812/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02331/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2331 del 2025, proposto da
TT NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito;
per l'esecuzione del giudicato:
- formatosi sulla sentenza n. 1638/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 6859/2022, pubblicata in data 23/11/2023, e notificata il 06/08/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa MA IA D'TE e uditi nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’azionata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro n. 1638/2023, pubblicata in data 23/11/2023, e notificata il 06/08/2024, resa nel giudizio RG n. 6859/2022, in accoglimento del ricorso, è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui essa è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; per l’effetto, il Ministero convenuto è stato condannato all’erogazione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per le citate annualità, oltre al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1708,20 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
La sentenza indicata in epigrafe non è stata impugnata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Con il ricorso all’esame, si chiede a questo Tribunale di ordinare l’esecuzione della sentenza precitata, anche disponendo la nomina di un Commissario ad acta per provvedervi, ponendo a carico dell’Amministrazione resistente ogni spesa ed onere per la presente fase.
2. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio del 30 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni; le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
5. Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito e alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, che – su specifica richiesta della parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo quanto statuito.
Determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 (euro settecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, e alla rifusione del contributo unificato se versato.
Manda alla Segreteria per trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta .
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA UR EN, Presidente
MA IA D'TE, Consigliere, Estensore
NN TE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IA D'TE | MA UR EN |
IL SEGRETARIO