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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/08/2025, n. 11942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11942 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9450/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI CH, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 9450/2021 del R.G.A.C.,
vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma Via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell'avv. Paola
ID RD e dell'avv. Giulia Giacchetti che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
e pagina 1 di 8 in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata presso CP_1
gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Garofoli, in virtù di procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio rep. n. 1353 del 1° Persona_1
luglio 2020,
-parte convenuta –
OGGETTO: accertamento negativo di debito per Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (c.o.s.a.p.) relativo all' anno 2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che la parte attrice ha precisato, come da verbale, riportandosi ai propri atti difensivi e ha formulato nella propria comparsa di costituzione e risposta. CP_1
Parte attrice: “Piaccia all'On. Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli
incombenti di legge,
- in via preliminare, per le motivazioni in atto sospendere l'esecutorietà
dell'avviso di liquidazione impugnato sussistendone il fumus boni iuris ed il
periculum in mora,
- nel merito annullare l'avviso di pagamento n. 21/2020 prot. QB20200636630
notificato in data 24 dicembre 2020 per il Canone di Occupazione Spazi e
pagina 2 di 8 Aree Pubbliche relativo all'anno 2015 stante la non debenza, per le
motivazioni sopra esposte, del suddetto canone di occupazione, previa
sospensione di ogni ulteriore azione esecutiva del suddetto avviso e di ogni
altra procedura atta alla riscossione del medesimo.
Con vittoria di spese e competenze come per legge”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in CP_1
accoglimento delle suesposte difese in via principale e nel merito rigettare
tutte le domande svolte nei confronti di in quanto infondate in CP_1
fatto ed in diritto e comunque non provate, e confermare la validità di quanto
richiesto da quest'ultima alla con l'avviso di pagamento n. Parte_1
21/2020 per l'occupazione di aree pubbliche. Con vittoria di spese e compensi
di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 21/01/2021, la parte attrice
indicata in epigrafe ha opposto l'avviso di pagamento n. 21/2020 -prot.
QB20200636630- notificato il 24 dicembre 2020, per un importo di € 8.316,20
emesso per il pagamento del canone asseritamente dovuto a titolo di c.o.s.a.p.
per l'anno 2015 in relazione a cavi e condutture installati nel sottosuolo chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento per pagina 3 di 8 inesistenza della pretesa creditoria azionata. A tal fine ha dedotto: - la non debenza del c.o.s.a.p. per difetto del presupposto impositivo (concessione) non occupando il sottosuolo mediante le linee di trasmissione dell'energia elettrica e/ di gas, essendo un mero venditore, né usufruendo delle infrastrutture, non essendo titolare di alcuna concessione né effettuando materialmente occupazione del suolo pubblico con riguardo alla rete di distribuzione;
- la inapplicabilità dell'art 63 del D.lgs 446/1997 a ,p.A, quale CP_2
venditrice di energia elettrica;
- la inapplicabilità a dell'art. 18 del Pt_1
Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone
(COSAP), modificato con deliberazione del Comune di Roma 75/2010.
2. Costituitasi ha puntualmente contestato le domande attoree CP_1
chiedendone il rigetto per infondatezza.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di pagamento opposto, non coltivata da parte attrice alla prima udienza e concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le deduzioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
pagina 4 di 8 4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014), in diritto, si osserva:
- il canone di occupazione di suolo pubblico di cui si tratta è stato previsto dall'art. 63 del d.lgs n. 446/1997 il quale, successivamente modificato dal d.lgs n. 448/1998 , contiene tra l'altro , e per quanto qui interessa, il riordino della disciplina dei tributi locali. Detta norma ha innovato la materia relativa ai diritti dell'amministrazione comunale e provinciale connessi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, consentendo ad esse, mediante regolamento, di escludere l'applicazione della relativa imposta sostituendola con un canone a carico del titolare della concessione. I criteri per la quantificazione del canone sono stati poi modificati dall'art. 31 della l.n.
448/1998.
Ciò posto, si osserva che nessun canone per c.o.s.a.p. è dovuto dall'opponente,
quale società venditrice di energia elettrica, dirimente essendo la mancata dimostrazione ad opera di a ciò onerata ex art. 2697 c.c., CP_1
dell'esistenza di concessioni demaniali di suolo pubblico in relazione a cavi e condutture installati nel sottosuolo, quale titolo legittimante la pretesa pagina 5 di 8 creditoria azionata, vieppiù avuto riguardo alla dichiarazione di
[...]
offerta in comunicazione da stessa fin dal Controparte_3 CP_1
momento della sua costituzione, mediante la quale detta società si riconosce tenuta al pagamento del c.o.s.a.p. per l'anno 2015 in relazione al numero di utenti di energia elettrica presenti sul territorio del di Roma (cfr. doc. CP_4
4, fascicolo . CP_1
In aggiunta ai rilievi sopra formulati, deve osservarsi che, dalla documentazione offerta in comunicazione da parte attrice, risulta che
[...]
, riconoscendo fondate le medesime contestazioni qui formulate da CP_1
atteso che: Pt_1
- non occupa il sottosuolo mediante le linee di trasmissione dell'energia elettrica e/ di gas, essendo un mero venditore, né usufruisce delle infrastrutture,
- non è titolare di alcuna concessione né effettua materialmente occupazione del suolo pubblico con riguardo alla rete di distribuzione,
Contro
- la Circolare n. 1/DF 20 gennaio 2009 del ha evidenziato come in alcuni settori si assiste ad una separazione tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse, all'utenza finale e che le società titolari dei pagina 6 di 8 contratti di vendita alla clientela finale non sono tenuti al pagamento del canone;
- vi è copiosa giurisprudenza di legittimità formatasi nel tempo in materia,
ha annullato, in autotutela, gli avvisi di pagamento relativi al canone c.o.s.a.p.
richiesto all'odierna opponente per le annualità 2016, 2017 e 2018 (cfr.
allegati a note conclusive del 14/03/2024, fascicolo parte attrice).
5. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva:
- l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione al canone c.o.s.a.p. per l' annualità 2015 per CP_1
difetto di concessione, esclusa essendo, in conformità ai numerosi precedenti giurisprudenziali di questa sezione, la natura tributaria del credito in oggetto;
- in conseguenza, non dovuto risulta il preteso canone di occupazione relativo all' annualità 2015 e nullo ed inefficace risulta l'avviso di pagamento opposto, ogni altro motivo restando assorbito.
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico di
[...]
e liquidate in favore della parte opponente, in applicazione dei CP_1
parametri ministeriali di cui al DM 147/2022, scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00, avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta, nell'importo pagina 7 di 8 complessivo di € 3.164,00, di cui € 264,00 per spese vive (CU e bollo), €
600,00, per la fase studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900, per la fase di istruttoria/trattazione, € 900,00 per la fase decisionale, oltre spese generali
(15%), c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuto da il Parte_1
canone di occupazione c.o.s.a.p relativo all' annualità 2015;
-) per l'effetto dichiara nullo e di nessun effetto l' avviso di pagamento n.
21/2020 prot. QB20200636630 notificato il 24 dicembre 2020;
-) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in CP_1
complessivi € 3.164,00, oltre spese forfettarie in misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Roma, 21/08/2025
Il giudice
MI CH
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa MI CH, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 9450/2021 del R.G.A.C.,
vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma Via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell'avv. Paola
ID RD e dell'avv. Giulia Giacchetti che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice -
e pagina 1 di 8 in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata presso CP_1
gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21,
rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Garofoli, in virtù di procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio rep. n. 1353 del 1° Persona_1
luglio 2020,
-parte convenuta –
OGGETTO: accertamento negativo di debito per Occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (c.o.s.a.p.) relativo all' anno 2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che la parte attrice ha precisato, come da verbale, riportandosi ai propri atti difensivi e ha formulato nella propria comparsa di costituzione e risposta. CP_1
Parte attrice: “Piaccia all'On. Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli
incombenti di legge,
- in via preliminare, per le motivazioni in atto sospendere l'esecutorietà
dell'avviso di liquidazione impugnato sussistendone il fumus boni iuris ed il
periculum in mora,
- nel merito annullare l'avviso di pagamento n. 21/2020 prot. QB20200636630
notificato in data 24 dicembre 2020 per il Canone di Occupazione Spazi e
pagina 2 di 8 Aree Pubbliche relativo all'anno 2015 stante la non debenza, per le
motivazioni sopra esposte, del suddetto canone di occupazione, previa
sospensione di ogni ulteriore azione esecutiva del suddetto avviso e di ogni
altra procedura atta alla riscossione del medesimo.
Con vittoria di spese e competenze come per legge”.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in CP_1
accoglimento delle suesposte difese in via principale e nel merito rigettare
tutte le domande svolte nei confronti di in quanto infondate in CP_1
fatto ed in diritto e comunque non provate, e confermare la validità di quanto
richiesto da quest'ultima alla con l'avviso di pagamento n. Parte_1
21/2020 per l'occupazione di aree pubbliche. Con vittoria di spese e compensi
di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 21/01/2021, la parte attrice
indicata in epigrafe ha opposto l'avviso di pagamento n. 21/2020 -prot.
QB20200636630- notificato il 24 dicembre 2020, per un importo di € 8.316,20
emesso per il pagamento del canone asseritamente dovuto a titolo di c.o.s.a.p.
per l'anno 2015 in relazione a cavi e condutture installati nel sottosuolo chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento per pagina 3 di 8 inesistenza della pretesa creditoria azionata. A tal fine ha dedotto: - la non debenza del c.o.s.a.p. per difetto del presupposto impositivo (concessione) non occupando il sottosuolo mediante le linee di trasmissione dell'energia elettrica e/ di gas, essendo un mero venditore, né usufruendo delle infrastrutture, non essendo titolare di alcuna concessione né effettuando materialmente occupazione del suolo pubblico con riguardo alla rete di distribuzione;
- la inapplicabilità dell'art 63 del D.lgs 446/1997 a ,p.A, quale CP_2
venditrice di energia elettrica;
- la inapplicabilità a dell'art. 18 del Pt_1
Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone
(COSAP), modificato con deliberazione del Comune di Roma 75/2010.
2. Costituitasi ha puntualmente contestato le domande attoree CP_1
chiedendone il rigetto per infondatezza.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di pagamento opposto, non coltivata da parte attrice alla prima udienza e concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le deduzioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
pagina 4 di 8 4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014), in diritto, si osserva:
- il canone di occupazione di suolo pubblico di cui si tratta è stato previsto dall'art. 63 del d.lgs n. 446/1997 il quale, successivamente modificato dal d.lgs n. 448/1998 , contiene tra l'altro , e per quanto qui interessa, il riordino della disciplina dei tributi locali. Detta norma ha innovato la materia relativa ai diritti dell'amministrazione comunale e provinciale connessi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, consentendo ad esse, mediante regolamento, di escludere l'applicazione della relativa imposta sostituendola con un canone a carico del titolare della concessione. I criteri per la quantificazione del canone sono stati poi modificati dall'art. 31 della l.n.
448/1998.
Ciò posto, si osserva che nessun canone per c.o.s.a.p. è dovuto dall'opponente,
quale società venditrice di energia elettrica, dirimente essendo la mancata dimostrazione ad opera di a ciò onerata ex art. 2697 c.c., CP_1
dell'esistenza di concessioni demaniali di suolo pubblico in relazione a cavi e condutture installati nel sottosuolo, quale titolo legittimante la pretesa pagina 5 di 8 creditoria azionata, vieppiù avuto riguardo alla dichiarazione di
[...]
offerta in comunicazione da stessa fin dal Controparte_3 CP_1
momento della sua costituzione, mediante la quale detta società si riconosce tenuta al pagamento del c.o.s.a.p. per l'anno 2015 in relazione al numero di utenti di energia elettrica presenti sul territorio del di Roma (cfr. doc. CP_4
4, fascicolo . CP_1
In aggiunta ai rilievi sopra formulati, deve osservarsi che, dalla documentazione offerta in comunicazione da parte attrice, risulta che
[...]
, riconoscendo fondate le medesime contestazioni qui formulate da CP_1
atteso che: Pt_1
- non occupa il sottosuolo mediante le linee di trasmissione dell'energia elettrica e/ di gas, essendo un mero venditore, né usufruisce delle infrastrutture,
- non è titolare di alcuna concessione né effettua materialmente occupazione del suolo pubblico con riguardo alla rete di distribuzione,
Contro
- la Circolare n. 1/DF 20 gennaio 2009 del ha evidenziato come in alcuni settori si assiste ad una separazione tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse, all'utenza finale e che le società titolari dei pagina 6 di 8 contratti di vendita alla clientela finale non sono tenuti al pagamento del canone;
- vi è copiosa giurisprudenza di legittimità formatasi nel tempo in materia,
ha annullato, in autotutela, gli avvisi di pagamento relativi al canone c.o.s.a.p.
richiesto all'odierna opponente per le annualità 2016, 2017 e 2018 (cfr.
allegati a note conclusive del 14/03/2024, fascicolo parte attrice).
5. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva:
- l'opponente ha provato l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da in relazione al canone c.o.s.a.p. per l' annualità 2015 per CP_1
difetto di concessione, esclusa essendo, in conformità ai numerosi precedenti giurisprudenziali di questa sezione, la natura tributaria del credito in oggetto;
- in conseguenza, non dovuto risulta il preteso canone di occupazione relativo all' annualità 2015 e nullo ed inefficace risulta l'avviso di pagamento opposto, ogni altro motivo restando assorbito.
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono poste a carico di
[...]
e liquidate in favore della parte opponente, in applicazione dei CP_1
parametri ministeriali di cui al DM 147/2022, scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00, avuto riguardo all'attività difensiva in concreto svolta, nell'importo pagina 7 di 8 complessivo di € 3.164,00, di cui € 264,00 per spese vive (CU e bollo), €
600,00, per la fase studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900, per la fase di istruttoria/trattazione, € 900,00 per la fase decisionale, oltre spese generali
(15%), c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuto da il Parte_1
canone di occupazione c.o.s.a.p relativo all' annualità 2015;
-) per l'effetto dichiara nullo e di nessun effetto l' avviso di pagamento n.
21/2020 prot. QB20200636630 notificato il 24 dicembre 2020;
-) condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in CP_1
complessivi € 3.164,00, oltre spese forfettarie in misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Roma, 21/08/2025
Il giudice
MI CH
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