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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14843/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 14843/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
con l'avv. TOMASSINI LORENZO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. GIANNETTA PATRIZIA, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate per l'udienza del 4.11.2025:
“a) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in data 12/09/2009 in IO ES (PD) (iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del medesimo Comune, n. 3, Parte I, anno 2009), mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di IO ES (PD); b) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
principale della stessa presso la madre come stabilito al punto seguente;
c) in relazione alla casa coniugale e al contributo per l 'eventuale nuova locazione, restano ferme le previsioni di cui ai punti 3) e 5) delle condizioni di separazione;
d) il signor verserà alla moglie, a titolo di assegno divorzile l 'importo di € 500,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
tale importo sarà decurtato di € 200,00 mensili se e fino a quando il signor corrisponder à alla signora il contributo al canone di Pt_1 CP_1
locazione di cui al punto precedente;
e) il signor verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Parte_1 Per della figlia la somma mensile di € 600,00, importo da rivalutare annualmente in base agli indici
Istat, e si impegna a cedere integralmente l 'assegno per il nucleo familiare alla signora;
CP_1
Per f) il signor sosterrà interamente le spese scolastiche per la frequenza di studio di presso Pt_1
l 'Istituto Salesiano Sardagna di Castello di Godego (TV), attualmente pari ad €. 378,00 mensili;
g) il signor sosterrà tutte le spese straordinarie riguardanti la figlia come individuate Parte_1
e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova da intendersi qui integralmente richiamato;
h) il signor vedrà la figlia ogni volta che lo vorrà previo accordo con la signora Parte_1 CP_1
e nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive e socio - ricreative della minore;
in ogni
[...]
caso, il signor vedrà e terrà la figlia con sé un fine settimana ogni due, dal venerdì, Parte_1
dall 'orario di uscita da scuola alle ore 20.00 della domenica;
nel corso della settimana in cui non trascorrer à il fine settimana con la figlia, il signor vedrà e terrà la figlia con sé dal mercoledì Pt_1
pomeriggio, all 'ora di uscita da scuola, fino al mattino successivo quando la accompagnerà a scuola;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia sette giorni consecutivi, alternando anno per anno, il giorno di Natale con quello dell'ultimo dell'anno; nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrer à con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo
e viceversa come pure verranno alternate le ulteriori festività (1 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed
8 dicembre); durante le vacanze estive la minore trascorrer à con il padre 15 giorni consecutivi: il periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno;
i) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso nel reciproco rispetto e Per nella reciproca collaborazione e nel comune intento di garantire a il miglior rapporto con entrambi i genitori e una crescita il più possibile serena secondo il piano genitoriale già proposto per la separazione ed allegato sub doc. 15 del ricorso introduttivo;
j) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO I sigg. nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...], hanno contratto Controparte_1
matrimonio civile il 12/09/2009 in IO ES (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 3, Parte 1, anno 2009.
Dalla loro unione è nata la figlia , il 17.04.2016 in Camposampiero (PD). Persona_1
Nel giudizio di separazione, con note scritte sostitutive dell'udienza del
14.01.2025, i coniugi hanno rassegnato conclusioni congiunte in ordine alle condizioni di separazione e la separazione è stata omologata con sentenza n.
115/2025 del Tribunale di Padova il 28.01.2025, passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla udienza del
14.01.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 12/09/2009 in PIOMBINO DESE (VE) e trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 3, Parte 1, anno 2009;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 14843/2024 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
con l'avv. TOMASSINI LORENZO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. GIANNETTA PATRIZIA, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate per l'udienza del 4.11.2025:
“a) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in data 12/09/2009 in IO ES (PD) (iscritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del medesimo Comune, n. 3, Parte I, anno 2009), mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di IO ES (PD); b) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
principale della stessa presso la madre come stabilito al punto seguente;
c) in relazione alla casa coniugale e al contributo per l 'eventuale nuova locazione, restano ferme le previsioni di cui ai punti 3) e 5) delle condizioni di separazione;
d) il signor verserà alla moglie, a titolo di assegno divorzile l 'importo di € 500,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
tale importo sarà decurtato di € 200,00 mensili se e fino a quando il signor corrisponder à alla signora il contributo al canone di Pt_1 CP_1
locazione di cui al punto precedente;
e) il signor verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Parte_1 Per della figlia la somma mensile di € 600,00, importo da rivalutare annualmente in base agli indici
Istat, e si impegna a cedere integralmente l 'assegno per il nucleo familiare alla signora;
CP_1
Per f) il signor sosterrà interamente le spese scolastiche per la frequenza di studio di presso Pt_1
l 'Istituto Salesiano Sardagna di Castello di Godego (TV), attualmente pari ad €. 378,00 mensili;
g) il signor sosterrà tutte le spese straordinarie riguardanti la figlia come individuate Parte_1
e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova da intendersi qui integralmente richiamato;
h) il signor vedrà la figlia ogni volta che lo vorrà previo accordo con la signora Parte_1 CP_1
e nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive e socio - ricreative della minore;
in ogni
[...]
caso, il signor vedrà e terrà la figlia con sé un fine settimana ogni due, dal venerdì, Parte_1
dall 'orario di uscita da scuola alle ore 20.00 della domenica;
nel corso della settimana in cui non trascorrer à il fine settimana con la figlia, il signor vedrà e terrà la figlia con sé dal mercoledì Pt_1
pomeriggio, all 'ora di uscita da scuola, fino al mattino successivo quando la accompagnerà a scuola;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia sette giorni consecutivi, alternando anno per anno, il giorno di Natale con quello dell'ultimo dell'anno; nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrer à con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo
e viceversa come pure verranno alternate le ulteriori festività (1 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed
8 dicembre); durante le vacanze estive la minore trascorrer à con il padre 15 giorni consecutivi: il periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno;
i) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso nel reciproco rispetto e Per nella reciproca collaborazione e nel comune intento di garantire a il miglior rapporto con entrambi i genitori e una crescita il più possibile serena secondo il piano genitoriale già proposto per la separazione ed allegato sub doc. 15 del ricorso introduttivo;
j) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO I sigg. nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...], hanno contratto Controparte_1
matrimonio civile il 12/09/2009 in IO ES (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 3, Parte 1, anno 2009.
Dalla loro unione è nata la figlia , il 17.04.2016 in Camposampiero (PD). Persona_1
Nel giudizio di separazione, con note scritte sostitutive dell'udienza del
14.01.2025, i coniugi hanno rassegnato conclusioni congiunte in ordine alle condizioni di separazione e la separazione è stata omologata con sentenza n.
115/2025 del Tribunale di Padova il 28.01.2025, passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla udienza del
14.01.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 12/09/2009 in PIOMBINO DESE (VE) e trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 3, Parte 1, anno 2009;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti