Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 20/06/2025, n. 12146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12146 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12146/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06577/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6577 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Maria De Nicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di conversione del permesso di soggiorno da “motivi umanitari” in lavoro, emesso a seguito di istanza recante prot. num. -OMISSIS-, in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, da parte della Questura di Roma, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame notificato e depositato nei termini di rito, il ricorrente avversava il provvedimento di cui alle premesse con il quale la Questura di Roma rigettava l’istanza diretta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno da “motivi umanitari” in lavoro.
In particolare, il richiedente, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla Questura di Roma con validità sino all’-OMISSIS-, presentava domanda di conversione del medesimo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato inviando l’apposita istanza l’-OMISSIS-.
risultava cancellato.
In data -OMISSIS-, la Questura di Roma comunicava però, ai sensi dell’art. 10- bis l. 241 del 1990, il preavviso di diniego dell’istanza in esame, stante la mancanza di “ comprovati elementi oggettivi ed inequivocabili circa l’attuale residenza anagrafica ” consistenti nella cancellazione per irreperibilità dall’Ufficio Anagrafe di Roma Capitale a seguito di accertamento effettuato in data -OMISSIS-.
In riscontro alla comunicazione in esame l’istante depositava, per il tramite del proprio difensore, certificazione di iscrizione anagrafica aggiornata in via -OMISSIS-, indirizzo virtuale utilizzato da Roma Capitale per l’iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora che versino in una situazione di grave disagio sociale.
In data -OMISSIS-, l’istante produceva altresì una comunicazione di ospitalità del -OMISSIS- tuttavia, con provvedimento del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, la Questura di Roma rigettava la richiesta di conversione del permesso di soggiorno adducendo:
- la mancata iscrizione anagrafica, non sanata né dall’indirizzo virtuale fornito né dalla comunicazione di ospitalità, ritenuta “ sprovvista di qualsivoglia timbro apposto dall’Autorità di P.S. ” e non suffragata da alcuna cessione di fabbricato risultante dalle banche dati in uso alle forze di polizia;
- la mancata sussistenza di un rapporto di lavoro dal quale ricavare un adeguato reddito stante che, a dispetto di quanto dichiarato con la memoria del -OMISSIS-, il ricorrente avrebbe svolto attività lavorativa nel -OMISSIS- soltanto per un giorno presso -OMISSIS-, e dal portale dell’INPS non figurava alcun reddito in capo ad esso.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduceva la violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 3 della l. 241 del 1990, dell’art. 6, comma 7, del d. lgs. 286 del 1998, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, per il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d. lgs. 286/1998 e dell’art. 9 del regolamento di attuazione DPR n. 349 del 1999, degli artt. 1 e 2 della L. n. 1228/54, dell’art. D.P.R. n. 223/1989, nonché dell’art. 43 del d.lgs. 286/1998.
Nel dettaglio, la difesa di parte ricorrente rilevava come ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, in fase di regolarizzazione o di conversione del titolo di soggiorno, si applichi la medesima disciplina dei cittadini italiani e, in particolare, l’art. 6, comma 7, del d. lgs. 286 del 1998, a mente del quale “ Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione ”.
Inoltre, l’art. 1 della l. n. 1228 del 1954 sull’ “ Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ” nel prevedere, al comma 1, che: “[…] Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge ” assicurerebbe anche a queste ultime il diritto all’iscrizione anagrafica con pienezza degli effetti di legge.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione degli art. 3 e 21-octies, della l. 241 del 1990, dell’art. 1, comma 8, del d. l. 113 del 2018, nonché dell’art. 5, comma 9, del d. lgs. 286 del 1998, in quanto, una volta acclarata l’insussistenza dei presupposti idonei al rilascio della conversione del permesso di soggiorno, la Questura avrebbe dovuto procedere alla trasmissione degli atti alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente, ai fini della valutazione circa l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 19, commi 1 ed 1.1, del Testo Unico dell’Immigrazione.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, veniva fatta valere la violazione degli artt. 1, 7 e 10-bis della l. n. 241 del 1990, nonché dell’art. 3, comma 3 D.P.R. 394 del 1999.
Infatti, a parere del ricorrente, l’indagine circa i requisiti lavorativi e reddituali sarebbe avvenuta successivamente al preavviso di diniego del -OMISSIS-, e dello stesso il ricorrente avrebbe preso contezza soltanto attraverso l’emanazione del provvedimento finale, circostanza che non gli avrebbe consentito di servirsi delle garanzie procedimentali previste dalla legge.
In vista della camera di consiglio del -OMISSIS-, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la Questura di Roma si costituiva in giudizio con atto del -OMISSIS-, depositando la documentazione allegata in atti.
Con ordinanza -OMISSIS-, il Collegio rigettava l’istanza cautelare.
In vista della discussione in pubblica udienza del gravame, nessuna delle parti presentava memorie o documenti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e infine, all’udienza straordinaria di smaltimento del 13 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è sprovvisto di positivo fondamento.
Preliminarmente, occorre rilevare come il gravame in questione costituisca atto plurimotivato a fronte del quale, a giustificare il rigetto dell’impugnazione proposta, “ è sufficiente che la decisione sia adeguatamente sostenuta da almeno uno dei motivi posti a fondamento del provvedimento adottato ” (cfr, ex pluribus , T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, n. 3209 del 30.10.2023).
Nella fattispecie, l’atto appare sufficientemente motivato con riferimento all’assenza del requisito reddituale, dovendosi in proposito osservare come l’indagine svolta dalla Questura sulla piattaforma Unilav circa la sussistenza di un solo giorno lavorativo risalente al -OMISSIS-, risulta ancor più avvalorata dalla promessa di assunzione versata in atti del -OMISSIS-, che comprova inequivocabilmente come, al momento della presentazione della domanda di conversione, non sussistesse alcun rapporto lavorativo in corso dal quale il ricorrente potesse ritrarre un reddito adeguato al proprio sostentamento.
Per quanto concerne, invece, l’assenza del requisito concernente un alloggio idoneo, occorre darsi atto dell’indirizzo giurisprudenziale (maturato sulla scorta della presa di posizione assunta dal Consiglio di Stato con la sentenza della sez. III n. 11044/2022 e poi confermata da questo Tribunale con la sentenza della sez. I- ter , n. 18887/2024), secondo cui “ la creazione di una via fittizia o di una strada per le persone senza dimora va incontro altresì alla esigenza di controllo del territorio da parte delle pubbliche amministrazioni, rafforzando gli strumenti di tutela della sicurezza pubblica! e che, pertanto, è compito dell'Amministrazione verificare accuratamente e caso per caso e in base alle circostanze fattuali se lo strumento dell'iscrizione anagrafica nella "via fittizia", " di per sé lecito, ottenuto secondo i presupposti di legge e in osservanza dei regolamenti dei singoli Comuni, sia stato utilizzato dall'istante come strumento per eludere leggi e costituisca pertanto un rischio per la sicurezza pubblica e per le norme poste a tutela di specifici settori. Di tale verifica, l'Amministrazione deve dare compiutamente atto nel provvedimento ".
Orbene, nel caso di specie non vi è prova di alcuna attività istruttoria compiuta dall’amministrazione al fine di acclarare che il ricorrente abbia fatto riferimento alla residenza fittizia per eludere leggi, creando quindi un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico, pur non potendosi non concordare con l’Autorità di P.S. resistente in ordine all’inidoneità, al fine di comprovare il requisito in parola, della comunicazione di ospitalità presso un connazionale presentata dal ricorrente in sede di memoria partecipativa.
Infine, quanto all’ultima censura inerente alla violazione dell’art. 10- bis l. 241 del 1990 relativamente alla contestazione della mancanza di un rapporto lavorativo e dei relativi requisiti reddituali, essa va ritenuta assorbita dalla considerazione preliminare, secondo cui, trattandosi di un provvedimento vincolato il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, si verificherebbe comunque l’esito conservativo di cui all’art. 21- octies comma 2, della legge n. 241/1990.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, impregiudicata restando la facoltà del ricorrente di ripresentare una nuova istanza assistita dai requisiti di legge.
Spese compensate.
Il rigetto del gravame comporta – in ossequio al disposto degli artt. 74, 126 e 136 del d.P.R. n. 115/2002 – la revoca dell’ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio provvisoriamente accordato con decreto n. -OMISSIS- della competente Commissione istituita presso questo Tribunale (cfr., ex multis , Cons. St., sez. V, n. 10332 del 23.12.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Revoca il patrocinio a spese dello Stato accordato al ricorrente con decreto della Commissione per il gratuito patrocinio n. 221/2022
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.