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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 22/01/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAFFEI ANGELICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4113/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello 20 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU ACC22 IMU 1099 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Anullamento dell' atto impugnato con vittoria di spese. Resistente/Appellato: Comune di Cellole rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig. a Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2022 n.1099 del 12.12.2024 notificato dal Comune di Cellole(CE) il 20.6.2025 in relazione ad un immobile sito in Sessa Aurunca alla Indirizzo_1 parco SIM identificata al catasto al fg.196n.5532 sub.23.
Deduce di essere nuda proprietaria del suddetto immobile al 50% con la sorella e che gli usufruttuari del medesimo sono i genitori Nominativo_1 e Nominativo_2 , a seguito dell'atto di donazione del 21.5.2001 repertorio 142756 raccolta 10776 per Notaio Nominativo_3 , come risulta anche dall'allegata visura catastale;
che gli usufruttuari provvedevano al pagamento dell'IMU come da documentazione allegata al fascicolo processuale .Eccepisce quindi in via preliminare ed assorbente la propria carenza di legittimazione passiva .
E' costituito il Comune di Cellole , che nelle proprie controdeduzioni precisa di aver provveduto ad emettere e notificare a parte ricorrente un nuovo avviso di accertamento con il quale ha ridotto il valore dell'accertamento da euro 480,00 ad euro 100,00 , affermando che “ il ricorrente lamenta che la pretesa comunale trae origine esclusivamente dall'assoggettamento per il periodo di 5 mesi e per la percentuale di possesso del 13.89% all'imposta municipale .
Con successive memorie la ricorrente nell'asserire di non aver avuto mai la notifica dell'avviso così come rettificato, ribadisce di aver eccepito in ricorso la propria carenza di legittimazione passiva e non quanto evidenziato dalla controparte;
che l'ente impositore introduce elementi nuovi rispetto a quanto prodotto nell'originario atto impositivo impugnato in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice che il ricorso merita accoglimento.
A pagare l'IMU è sempre l'US . Questo perché ai fini fiscali il soggetto passivo dell'imposta è colui che ha il godimento del bene e la possibilità di trarne tutte le utilità. L'US infatti , ha il diritto di usare l'immobile e di percepirne gli eventuali frutti, come ad esempio i canoni di locazione . La base normativa di questo principio si trova nella L.160/2019, che individua come soggetti passivi dell'IMU i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili , tra cui rientra a pieno titolo l'usufrutto . Di conseguenza , il nudo proprietario è completamente esonerato dal versamento dell'imposta per tutta la durata dell'usufrutto. Sarà suo onere di pagare l'Imu solo al momento in cui l'usufrutto si estinguerà consolidandosi la piena proprietà del bene . La condanna alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Cellole al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre oneri accessori con attribuzione all'Avv.
Difensore_1 antistataria.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAFFEI ANGELICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4113/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello 20 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU ACC22 IMU 1099 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Anullamento dell' atto impugnato con vittoria di spese. Resistente/Appellato: Comune di Cellole rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig. a Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2022 n.1099 del 12.12.2024 notificato dal Comune di Cellole(CE) il 20.6.2025 in relazione ad un immobile sito in Sessa Aurunca alla Indirizzo_1 parco SIM identificata al catasto al fg.196n.5532 sub.23.
Deduce di essere nuda proprietaria del suddetto immobile al 50% con la sorella e che gli usufruttuari del medesimo sono i genitori Nominativo_1 e Nominativo_2 , a seguito dell'atto di donazione del 21.5.2001 repertorio 142756 raccolta 10776 per Notaio Nominativo_3 , come risulta anche dall'allegata visura catastale;
che gli usufruttuari provvedevano al pagamento dell'IMU come da documentazione allegata al fascicolo processuale .Eccepisce quindi in via preliminare ed assorbente la propria carenza di legittimazione passiva .
E' costituito il Comune di Cellole , che nelle proprie controdeduzioni precisa di aver provveduto ad emettere e notificare a parte ricorrente un nuovo avviso di accertamento con il quale ha ridotto il valore dell'accertamento da euro 480,00 ad euro 100,00 , affermando che “ il ricorrente lamenta che la pretesa comunale trae origine esclusivamente dall'assoggettamento per il periodo di 5 mesi e per la percentuale di possesso del 13.89% all'imposta municipale .
Con successive memorie la ricorrente nell'asserire di non aver avuto mai la notifica dell'avviso così come rettificato, ribadisce di aver eccepito in ricorso la propria carenza di legittimazione passiva e non quanto evidenziato dalla controparte;
che l'ente impositore introduce elementi nuovi rispetto a quanto prodotto nell'originario atto impositivo impugnato in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice che il ricorso merita accoglimento.
A pagare l'IMU è sempre l'US . Questo perché ai fini fiscali il soggetto passivo dell'imposta è colui che ha il godimento del bene e la possibilità di trarne tutte le utilità. L'US infatti , ha il diritto di usare l'immobile e di percepirne gli eventuali frutti, come ad esempio i canoni di locazione . La base normativa di questo principio si trova nella L.160/2019, che individua come soggetti passivi dell'IMU i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili , tra cui rientra a pieno titolo l'usufrutto . Di conseguenza , il nudo proprietario è completamente esonerato dal versamento dell'imposta per tutta la durata dell'usufrutto. Sarà suo onere di pagare l'Imu solo al momento in cui l'usufrutto si estinguerà consolidandosi la piena proprietà del bene . La condanna alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Cellole al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre oneri accessori con attribuzione all'Avv.
Difensore_1 antistataria.