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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1644 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di erede di , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. NG Maleddu e dall'avv. Sergio Fiorenzano e domiciliata presso lo studio dell'avv. Maleddu in Roma via Del Tempio n. 1 Appellante
E
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Cerulli Irelli e dall'avv. Giovanni Imperi e domiciliata presso lo studio dell'avv. Cerulli Irelli in Roma via Emidio dè Cavalieri n. 7 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 107/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 10/01/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 29/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. e , con distinti ricorsi, premesso di aver svolto Parte_1 Parte_2 attività lavorativa alle dipendenze di con mansioni di Controparte_1 collaboratori domestici, in assenza di regolarizzazione del rapporto, dal luglio 2002 al 29/11/2020, data del licenziamento verbale senza preavviso, e dedotto di non aver percepito la giusta retribuzione con riguardo all'attività svolta, hanno agito in giudizio contro , convenendo in giudizio anche l' al fine di Controparte_1 CP_2 ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, il riconoscimento delle competenze previste dalla contrattazione collettiva per i lavoratori domestici inquadrati al livello B e la condanna della parte convenuta al pagamento delle somme complessivamente dovute a titolo di differenze retributive, pari ad € 99.344,10 per ciascuno dei ricorrenti, inclusive dell'indennità di mancato preavviso e della tredicesima mensilità, nonché alla regolarizzazione contributiva.
1.1. Nella resistenza di e nel contraddittorio con l' e previa Controparte_1 CP_2 riunione dei ricorsi, il Tribunale di Roma ha così statuito: “1. - dichiara che
[...]
ha lavorato alle dipendenze di dal luglio 2002 al Pt_1 Controparte_1
29.11.2020 con mansioni di collaboratrice domestica polifunzionale convivente a tempo pieno;
2. - dichiara che ha lavorato alle dipendenze di Parte_2
dal luglio 2002 al 29.11.2020 con mansioni di collaboratore Controparte_1 domestico polifunzionale convivente ed orario part-time a 24 ore settimanali;
3. - condanna al pagamento, a titolo di indennità di mancato Controparte_1 preavviso, della somma di €1001,55 in favore della ricorrente e di Parte_1
€300,53 in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_2 dalla cessazione del rapporto al saldo;
4. - condanna al Controparte_1 versamento all dei maggiori contributi di legge dovuti in relazione ai rapporti di CP_2 lavoro di cui ai capi che precedono, ove non prescritti;
5. - rigetta nel resto il ricorso;
6. - condanna alla rifusione, in favore degli avv.ti Sergio Controparte_1
FI e NG MA, procuratori antistatari, di un quarto delle spese di lite che liquida, per detta frazione, in complessivi €2.300,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, dichiarando compensata la restante parte;
7. - dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto con l . CP_2
1.2. Valutata infondata l'eccezione di nullità del ricorso, il giudice di prime cure ha ritenuto provata, alla stregua delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati in giudizio, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Controparte_1
, in ragione dello svolgimento da parte di quest'ultima di mansioni di Parte_1 collaboratrice domestica polifunzionale convivente a tempo pieno, nel periodo indicato in ricorso e con orario di lavoro pari a 54 ore settimanali, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato, e con inquadramento al livello B del CCNL lavoro domestico. Tuttavia, ai fini della quantificazione del credito della lavoratrice, pur valutando corretto il conteggio di parte ricorrente, il giudice di prime cure ha ritenuto di scorporare dall'importo totale quanto richiesto a titolo di straordinario, non ritenuto provato nel caso di specie, come pure a titolo di ferie non godute: con la conseguenza che, per la parte residua, il Tribunale ha ritenuto che “la ricorrente per l'attività prestata ha già ricevuto tutto quanto dovuto con l'erogazione delle somme mensilmente corrisposte”.
1.3. Quanto alla posizione del coniuge , il primo giudice ha ritenuto Parte_2 non sufficienti le risultanze istruttorie al fine di affermare la sussistenza di un
2 rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di : tuttavia, Controparte_1 avendo quest'ultima ammesso che il ricorrente aveva lavorato con un orario di almeno 4 ore giornaliere, ha accertato che “ha lavorato alle Parte_2 dipendenze della convenuta dal luglio 2002 al 29.11.2020 con Controparte_1 mansioni di collaboratore domestico polifunzionale convivente ed orario part-time a 24 ore settimanali”. Anche con riguardo a tale posizione, il Tribunale ha ritenuto “che le somme che il ricorrente ha dedotto di aver percepito coprono integralmente tutto quanto dovuto sulla base del calcolo delle spettanze predisposto dalla parte”, escluso quanto richiesto a titolo di ferie non godute.
1.4. Nulla è stato riconosciuto a titolo di TFR per entrambi i ricorrenti, non essendo stato tale credito oggetto di una specifica richiesta di accertamento e condanna, mentre è stata accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso di licenziamento, come pure la domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore dell' dei maggiori contributi dovuti in CP_2 relazione al rapporto come accertato.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , anche in Parte_1 qualità di erede del defunto coniuge , lamentando l'erroneità della Parte_2 gravata sentenza unicamente nella parte in cui il giudice di prime cure, a fronte della domanda avanzata da entrambi gli originari ricorrenti di condanna della convenuta al pagamento anche delle somme dovute a titolo di tredicesima, ha operato un conglobamento o assorbimento della mensilità aggiuntiva in argomento attraverso la mercede mensile superiore ai minimi tabellari, pacificamente erogata in corso di rapporto, con violazione del disposto di cui all'art. 2077 c.c.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e dal luglio 2002 al 29/11/2020 con mansioni di Controparte_1 Parte_1 collaboratrice domestica polifunzionale convivente a tempo pieno, nella parte in cui ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra CP_1
e dal luglio 2002 al 29/11/2020 con mansioni di
[...] Parte_2 collaboratore domestico polifunzionale convivente ed orario part-time a 24 ore settimanali, nella parte in cui ha condannato al pagamento, a titolo Controparte_1 di indennità di mancato preavviso, della somma di € 1.001,55 in favore di Pt_1
e di € 300,53 in favore di , oltre interessi e rivalutazione
[...] Parte_2 monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo, nella parte in cui ha condannato al versamento all' dei maggiori contributi di legge dovuti in Controparte_1 CP_2 relazione ai rapporti di lavoro, nonché nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna della originaria convenuta al pagamento di differenze retributive a titolo di straordinario, ferie e permessi non goduti e TFR ed ha accertato che entrambi – fatta eccezione per la tredicesima mensilità – hanno già percepito durante il rapporto quanto a loro dovuto, ragion per cui tutte le richiamate statuizioni non possono essere ulteriormente messe in discussione in questa sede mentre resta devoluta alla cognizione del giudice di appello unicamente la questione attinente la
3 correttezza della statuizione del giudice di prime cure con riguardo alla tredicesima mensilità in assenza di patto di conglobamento.
3.1. Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.2. Nel merito, L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, parte appellante sostiene che: i) la clausola relativa alla retribuzione mensile, laddove l'erogazione della mercede ecceda i minimi retributivi previsti dal CCNL applicato al rapporto, viene a far parte del contratto individuale di lavoro, costituendo la base per il calcolo degli istituti retributivi cc.dd. a maturazione differita, quali la tredicesima mensilità, le ferie, i permessi e il trattamento di fine rapporto;
ii) ostacolo all'applicazione del richiamato principio di diritto può essere rappresentato esclusivamente dall'esistenza di un patto di conglobamento, sottoscritto tra datore e prestatore di lavoro, all'interno del quale le parti convengano una retribuzione mensile superiore ai minimi tabellari e analiticamente determinino quale parte della retribuzione sia imputabile ad effettivo compenso dell'opera prestata, e quale altra venga imputata
4 a tredicesima mensilità, TFR, lavoro straordinario, o altro;
iii) pertanto, solo l'accordo delle parti del rapporto di lavoro è idoneo a scindere il legame indissolubile della retribuzione erogata al lavoratore con l'opera da questi prestata in favore del datore di lavoro.
4.1. Trattasi di argomentazioni non idonee, a giudizio della Corte, a scalfire il percorso motivazionale del giudice di prime cure, che va, tuttavia, sul punto specificato.
4.2. Difatti, come osserva la parte appellata, quanto sostenuto dall'appellante può essere legittimamente riferito al solo caso di accordo di conglobamento concluso all'interno di un rapporto di lavoro qualificato ab origine come subordinato, rispetto al quale può concepirsi un controllo sul contenuto del patto di conglobamento rispetto alle successive evoluzioni ed alla concreta attuazione del medesimo rapporto di lavoro subordinato, con il corollario per cui, in mancanza di specificazioni sui titoli ricompresi nel patto stesso, opera la presunzione secondo cui il compenso stabilito sarebbe dovuto al solo titolo di retribuzione ordinaria (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 46 del 03/01/2017, conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 35675 del 2021).
4.3. Diversamente, nel caso in esame si è in presenza di un rapporto di lavoro non contrattualizzato, svoltosi tra le parti in assenza di qualsivoglia regolarizzazione, e qualificato come rapporto di lavoro subordinato ope iudicis (con statuizione passata in giudicato), nell'ambito del quale il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del contratto collettivo di categoria in relazione al livello riconosciuto: in questo caso, difatti, come affermato dalla Suprema Corte, opera il diverso principio dell'assorbimento, che è imperniato sul
“trattamento globale più favorevole” tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali, con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi, e che impone un raffronto tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore e quanto, invece, dovuto dal datore di lavoro;
confronto che deve essere globalmente inteso, ossia senza controllo sui differenti titoli, ponendo come parametro di riferimento non la paga pattuita, bensì la retribuzione prevista dal CCNL applicabile (cfr. Cass. n. 46/2017 cit.). Una volta operato questo raffronto, è ben possibile che il trattamento corrisposto di fatto sia superiore rispetto a quello spettante, come accade nel caso in esame.
4.4. Dall'applicazione di tali principi al caso di specie consegue la valutazione di correttezza della statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto che le somme globalmente percepite da entrambi gli originari ricorrenti fossero interamente satisfattive delle pretese ritenute fondate, anche a titolo di tredicesima mensilità.
5. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
5
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00, oltre Controparte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 29/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1644 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di erede di , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. NG Maleddu e dall'avv. Sergio Fiorenzano e domiciliata presso lo studio dell'avv. Maleddu in Roma via Del Tempio n. 1 Appellante
E
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Giuseppe Cerulli Irelli e dall'avv. Giovanni Imperi e domiciliata presso lo studio dell'avv. Cerulli Irelli in Roma via Emidio dè Cavalieri n. 7 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 107/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 10/01/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 29/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. e , con distinti ricorsi, premesso di aver svolto Parte_1 Parte_2 attività lavorativa alle dipendenze di con mansioni di Controparte_1 collaboratori domestici, in assenza di regolarizzazione del rapporto, dal luglio 2002 al 29/11/2020, data del licenziamento verbale senza preavviso, e dedotto di non aver percepito la giusta retribuzione con riguardo all'attività svolta, hanno agito in giudizio contro , convenendo in giudizio anche l' al fine di Controparte_1 CP_2 ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, il riconoscimento delle competenze previste dalla contrattazione collettiva per i lavoratori domestici inquadrati al livello B e la condanna della parte convenuta al pagamento delle somme complessivamente dovute a titolo di differenze retributive, pari ad € 99.344,10 per ciascuno dei ricorrenti, inclusive dell'indennità di mancato preavviso e della tredicesima mensilità, nonché alla regolarizzazione contributiva.
1.1. Nella resistenza di e nel contraddittorio con l' e previa Controparte_1 CP_2 riunione dei ricorsi, il Tribunale di Roma ha così statuito: “1. - dichiara che
[...]
ha lavorato alle dipendenze di dal luglio 2002 al Pt_1 Controparte_1
29.11.2020 con mansioni di collaboratrice domestica polifunzionale convivente a tempo pieno;
2. - dichiara che ha lavorato alle dipendenze di Parte_2
dal luglio 2002 al 29.11.2020 con mansioni di collaboratore Controparte_1 domestico polifunzionale convivente ed orario part-time a 24 ore settimanali;
3. - condanna al pagamento, a titolo di indennità di mancato Controparte_1 preavviso, della somma di €1001,55 in favore della ricorrente e di Parte_1
€300,53 in favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_2 dalla cessazione del rapporto al saldo;
4. - condanna al Controparte_1 versamento all dei maggiori contributi di legge dovuti in relazione ai rapporti di CP_2 lavoro di cui ai capi che precedono, ove non prescritti;
5. - rigetta nel resto il ricorso;
6. - condanna alla rifusione, in favore degli avv.ti Sergio Controparte_1
FI e NG MA, procuratori antistatari, di un quarto delle spese di lite che liquida, per detta frazione, in complessivi €2.300,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, dichiarando compensata la restante parte;
7. - dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto con l . CP_2
1.2. Valutata infondata l'eccezione di nullità del ricorso, il giudice di prime cure ha ritenuto provata, alla stregua delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati in giudizio, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Controparte_1
, in ragione dello svolgimento da parte di quest'ultima di mansioni di Parte_1 collaboratrice domestica polifunzionale convivente a tempo pieno, nel periodo indicato in ricorso e con orario di lavoro pari a 54 ore settimanali, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato, e con inquadramento al livello B del CCNL lavoro domestico. Tuttavia, ai fini della quantificazione del credito della lavoratrice, pur valutando corretto il conteggio di parte ricorrente, il giudice di prime cure ha ritenuto di scorporare dall'importo totale quanto richiesto a titolo di straordinario, non ritenuto provato nel caso di specie, come pure a titolo di ferie non godute: con la conseguenza che, per la parte residua, il Tribunale ha ritenuto che “la ricorrente per l'attività prestata ha già ricevuto tutto quanto dovuto con l'erogazione delle somme mensilmente corrisposte”.
1.3. Quanto alla posizione del coniuge , il primo giudice ha ritenuto Parte_2 non sufficienti le risultanze istruttorie al fine di affermare la sussistenza di un
2 rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di : tuttavia, Controparte_1 avendo quest'ultima ammesso che il ricorrente aveva lavorato con un orario di almeno 4 ore giornaliere, ha accertato che “ha lavorato alle Parte_2 dipendenze della convenuta dal luglio 2002 al 29.11.2020 con Controparte_1 mansioni di collaboratore domestico polifunzionale convivente ed orario part-time a 24 ore settimanali”. Anche con riguardo a tale posizione, il Tribunale ha ritenuto “che le somme che il ricorrente ha dedotto di aver percepito coprono integralmente tutto quanto dovuto sulla base del calcolo delle spettanze predisposto dalla parte”, escluso quanto richiesto a titolo di ferie non godute.
1.4. Nulla è stato riconosciuto a titolo di TFR per entrambi i ricorrenti, non essendo stato tale credito oggetto di una specifica richiesta di accertamento e condanna, mentre è stata accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso di licenziamento, come pure la domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore dell' dei maggiori contributi dovuti in CP_2 relazione al rapporto come accertato.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , anche in Parte_1 qualità di erede del defunto coniuge , lamentando l'erroneità della Parte_2 gravata sentenza unicamente nella parte in cui il giudice di prime cure, a fronte della domanda avanzata da entrambi gli originari ricorrenti di condanna della convenuta al pagamento anche delle somme dovute a titolo di tredicesima, ha operato un conglobamento o assorbimento della mensilità aggiuntiva in argomento attraverso la mercede mensile superiore ai minimi tabellari, pacificamente erogata in corso di rapporto, con violazione del disposto di cui all'art. 2077 c.c.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e dal luglio 2002 al 29/11/2020 con mansioni di Controparte_1 Parte_1 collaboratrice domestica polifunzionale convivente a tempo pieno, nella parte in cui ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra CP_1
e dal luglio 2002 al 29/11/2020 con mansioni di
[...] Parte_2 collaboratore domestico polifunzionale convivente ed orario part-time a 24 ore settimanali, nella parte in cui ha condannato al pagamento, a titolo Controparte_1 di indennità di mancato preavviso, della somma di € 1.001,55 in favore di Pt_1
e di € 300,53 in favore di , oltre interessi e rivalutazione
[...] Parte_2 monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo, nella parte in cui ha condannato al versamento all' dei maggiori contributi di legge dovuti in Controparte_1 CP_2 relazione ai rapporti di lavoro, nonché nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna della originaria convenuta al pagamento di differenze retributive a titolo di straordinario, ferie e permessi non goduti e TFR ed ha accertato che entrambi – fatta eccezione per la tredicesima mensilità – hanno già percepito durante il rapporto quanto a loro dovuto, ragion per cui tutte le richiamate statuizioni non possono essere ulteriormente messe in discussione in questa sede mentre resta devoluta alla cognizione del giudice di appello unicamente la questione attinente la
3 correttezza della statuizione del giudice di prime cure con riguardo alla tredicesima mensilità in assenza di patto di conglobamento.
3.1. Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.2. Nel merito, L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, parte appellante sostiene che: i) la clausola relativa alla retribuzione mensile, laddove l'erogazione della mercede ecceda i minimi retributivi previsti dal CCNL applicato al rapporto, viene a far parte del contratto individuale di lavoro, costituendo la base per il calcolo degli istituti retributivi cc.dd. a maturazione differita, quali la tredicesima mensilità, le ferie, i permessi e il trattamento di fine rapporto;
ii) ostacolo all'applicazione del richiamato principio di diritto può essere rappresentato esclusivamente dall'esistenza di un patto di conglobamento, sottoscritto tra datore e prestatore di lavoro, all'interno del quale le parti convengano una retribuzione mensile superiore ai minimi tabellari e analiticamente determinino quale parte della retribuzione sia imputabile ad effettivo compenso dell'opera prestata, e quale altra venga imputata
4 a tredicesima mensilità, TFR, lavoro straordinario, o altro;
iii) pertanto, solo l'accordo delle parti del rapporto di lavoro è idoneo a scindere il legame indissolubile della retribuzione erogata al lavoratore con l'opera da questi prestata in favore del datore di lavoro.
4.1. Trattasi di argomentazioni non idonee, a giudizio della Corte, a scalfire il percorso motivazionale del giudice di prime cure, che va, tuttavia, sul punto specificato.
4.2. Difatti, come osserva la parte appellata, quanto sostenuto dall'appellante può essere legittimamente riferito al solo caso di accordo di conglobamento concluso all'interno di un rapporto di lavoro qualificato ab origine come subordinato, rispetto al quale può concepirsi un controllo sul contenuto del patto di conglobamento rispetto alle successive evoluzioni ed alla concreta attuazione del medesimo rapporto di lavoro subordinato, con il corollario per cui, in mancanza di specificazioni sui titoli ricompresi nel patto stesso, opera la presunzione secondo cui il compenso stabilito sarebbe dovuto al solo titolo di retribuzione ordinaria (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 46 del 03/01/2017, conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 35675 del 2021).
4.3. Diversamente, nel caso in esame si è in presenza di un rapporto di lavoro non contrattualizzato, svoltosi tra le parti in assenza di qualsivoglia regolarizzazione, e qualificato come rapporto di lavoro subordinato ope iudicis (con statuizione passata in giudicato), nell'ambito del quale il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del contratto collettivo di categoria in relazione al livello riconosciuto: in questo caso, difatti, come affermato dalla Suprema Corte, opera il diverso principio dell'assorbimento, che è imperniato sul
“trattamento globale più favorevole” tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali, con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi, e che impone un raffronto tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore e quanto, invece, dovuto dal datore di lavoro;
confronto che deve essere globalmente inteso, ossia senza controllo sui differenti titoli, ponendo come parametro di riferimento non la paga pattuita, bensì la retribuzione prevista dal CCNL applicabile (cfr. Cass. n. 46/2017 cit.). Una volta operato questo raffronto, è ben possibile che il trattamento corrisposto di fatto sia superiore rispetto a quello spettante, come accade nel caso in esame.
4.4. Dall'applicazione di tali principi al caso di specie consegue la valutazione di correttezza della statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto che le somme globalmente percepite da entrambi gli originari ricorrenti fossero interamente satisfattive delle pretese ritenute fondate, anche a titolo di tredicesima mensilità.
5. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
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P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00, oltre Controparte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 29/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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