CASS
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2024, n. 42828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42828 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN IO, nato a [...] il [...]; DU LE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 16/11/2023 della Corte d'appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio in relazione al capo 11) dell'imputazione per difetto di querela con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Cagliari per la rideterminazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza in data 14/10/2020, parzialmente riformando la sentenza in data 9/10/2018 del GUP del Tribunale di Cagliari, appellata dagli imputati DU LE e AN IO, ha rideterminato la pena irrogata, per il primo, in ordine ai delitti di furto contestati ai capi 2), 3), 6) e 11) della rubrica e, per il secondo, in ordine ai delitti di furto contestati ai capi 2), 6), 8), 11) e 12), previo riconoscimento per entrambi del vincolo della continuazione e individuazione, quale reato più grave, di quello di cui all'art. 624 bis cod. pen. contestato al capo 11), relativo all'impossessamento di attrezzatura Penale Sent. Sez. 3 Num. 42828 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 22/10/2024 da lavoro e materiale edile appartenenti a AU DI che li deteneva in una abitazione in costruzione in cui i ricorrenti si erano introdotti, dopo aver praticato un foro nel muro, nella notte tra il 7 e 1'8 novembre del 2014. 2. A seguito di ricorso proposto dagli imputati, la Seconda Sezione, con pronuncia in data 27/4/2022, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del furto contestato al capo 11) come in abitazione, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari. 3. Con sentenza in data 16/11/2023, la Corte territoriale ha qualificato il reato contestato al capo 11) ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen. procedendo alla rideterminazione della pena irrogata per il reato continuato. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore denunciando la violazione di legge in relazione alla previsione dell'art. 624 comma 3 cod. pen. per essere il delitto ritenuto procedibile a querela, condizione di procedibilità non rinvenibile nell'incarto processuale, essendo stato il procedimento originato dalla denuncia sporta da DI AU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il difensore ha allegato al ricorso la denuncia sporta da DI AU il giorno 8/11/2014 e, effettivamente, dall'atto non emerge la formulazione di un'istanza di punizione: tanto discende sia dall'intestazione dell'atto che dal suo contenuto. Solo nella parte finale della denuncia, infatti, si rinviene il termine querela ma risulta utilizzato dal Carabiniere che raccolse la dichiarazione di DI per informarlo delle facoltà previste dal codice di rito in favore delle persone offese dal reato. 2. A seguito della modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto, anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio), è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne i casi previsti nell'ultima parte della previsione normativa. Risulta, ancora, decorso il termine di cui al combinato disposto degli artt. 124 cod. pen. e 85 del d.lgs. n. 150 del 2022. 3. S'impone, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in relazione al reato contestato al capo 11) in quanto l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela e il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione agli ulteriori reati per i quali è intervenuta condanna, postulando siffatta operazione valutazioni di merito che non competono a questa Corte. 2
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 11) della rubrica essendo l'azione penale improcedibile per mancanza di querela e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena. Così deciso il 22/10/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio in relazione al capo 11) dell'imputazione per difetto di querela con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Cagliari per la rideterminazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza in data 14/10/2020, parzialmente riformando la sentenza in data 9/10/2018 del GUP del Tribunale di Cagliari, appellata dagli imputati DU LE e AN IO, ha rideterminato la pena irrogata, per il primo, in ordine ai delitti di furto contestati ai capi 2), 3), 6) e 11) della rubrica e, per il secondo, in ordine ai delitti di furto contestati ai capi 2), 6), 8), 11) e 12), previo riconoscimento per entrambi del vincolo della continuazione e individuazione, quale reato più grave, di quello di cui all'art. 624 bis cod. pen. contestato al capo 11), relativo all'impossessamento di attrezzatura Penale Sent. Sez. 3 Num. 42828 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 22/10/2024 da lavoro e materiale edile appartenenti a AU DI che li deteneva in una abitazione in costruzione in cui i ricorrenti si erano introdotti, dopo aver praticato un foro nel muro, nella notte tra il 7 e 1'8 novembre del 2014. 2. A seguito di ricorso proposto dagli imputati, la Seconda Sezione, con pronuncia in data 27/4/2022, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del furto contestato al capo 11) come in abitazione, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari. 3. Con sentenza in data 16/11/2023, la Corte territoriale ha qualificato il reato contestato al capo 11) ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen. procedendo alla rideterminazione della pena irrogata per il reato continuato. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore denunciando la violazione di legge in relazione alla previsione dell'art. 624 comma 3 cod. pen. per essere il delitto ritenuto procedibile a querela, condizione di procedibilità non rinvenibile nell'incarto processuale, essendo stato il procedimento originato dalla denuncia sporta da DI AU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il difensore ha allegato al ricorso la denuncia sporta da DI AU il giorno 8/11/2014 e, effettivamente, dall'atto non emerge la formulazione di un'istanza di punizione: tanto discende sia dall'intestazione dell'atto che dal suo contenuto. Solo nella parte finale della denuncia, infatti, si rinviene il termine querela ma risulta utilizzato dal Carabiniere che raccolse la dichiarazione di DI per informarlo delle facoltà previste dal codice di rito in favore delle persone offese dal reato. 2. A seguito della modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto, anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio), è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne i casi previsti nell'ultima parte della previsione normativa. Risulta, ancora, decorso il termine di cui al combinato disposto degli artt. 124 cod. pen. e 85 del d.lgs. n. 150 del 2022. 3. S'impone, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in relazione al reato contestato al capo 11) in quanto l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela e il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione agli ulteriori reati per i quali è intervenuta condanna, postulando siffatta operazione valutazioni di merito che non competono a questa Corte. 2
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 11) della rubrica essendo l'azione penale improcedibile per mancanza di querela e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena. Così deciso il 22/10/2023