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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 12496/2023 tra
.f. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Marco Romanelli (c.f.
) e Lorenzo Marcoaldi (c.f. ), ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dei suddetti avvocati in Roma, alla via di San Valentino n. 21.
Opponente contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco (c.f. Controparte_1 C.F._3
), domiciliatario con studio in Foggia, alla via Lustro n. 29. C.F._4
Opposto
Oggi 27 Gennaio 2025 alle ore … innanzi al Presidente dott. Mariano Sciacca, è comparso:
Per 'avv. Gaetano Sciacca in sost. dagli avv.ti Marco Romanelli e Lorenzo Parte_1
Marcoaldi il quale chiede la cessazione della materia del contendere avendo l'istituto consegnato pro bono pacis il contratto per cui è causa. Chiede alle spese di lite esibendo due pronunce del Tribunale di
Catania– 2789\2024 e 32210\2024 della Cassazione.
Per RI IP l'avv. Baviera Carmela in sost. dell'avv. Andrea Ruocco
Il Giudice invita le parti costituite a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga posta in decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Presidente
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12496/2023 promossa da:
.f. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Marco Romanelli (c.f.
) e Lorenzo Marcoaldi (c.f. ), ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dei suddetti avvocati in Roma, alla via di San Valentino n. 21.
Opponente contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco (c.f. Controparte_1 C.F._3
), domiciliatario con studio in Foggia, alla via Lustro n. 29. C.F._4
Opposto
DECISA ALL'UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC,
SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 7.11.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3652/2023, emesso dal Tribunale di Catania e notificato il 29.9.2023 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 8872/2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente di consegnare il contratto di credito revolving n. 02632908268001 concluso con CP_1
, oltre al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del procedimento monitorio.
[...] Riferiva il ricorrente che, a seguito di richiesta stragiudiziale di copia del contratto e dell'estratto conto storico relativo al rapporto n. 02632908268001, formalizzata con pec del 26.1.2023,
[...] aveva inviato solo gli estratti conto, omettendo di consegnare il contratto. Parte_1 Nell'atto di opposizione, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità della procura Parte_1 presentata nel giudizio monitorio dal ricorrente, dal momento che ad essa era stata apposta solo una firma elettronica, non idonea ad identificare con certezza il soggetto che la rilasci.
Difatti, rilevava che il sistema di firma utilizzato per il rilascio della procura alle liti spesa per il monitorio, nello specifico “You sign”, non era in alcun modo affidabile e conforme alle prescrizioni di legge.
pagina 2 di 6 Da ciò derivava l'efficacia limitata inter partes della firma elettronica avanzata, posto che, secondo il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005 - “CAD”) e ai sensi dell'art. 83 c.p.c., non si riconosce altro equipollente della sottoscrizione manuale, se non la firma elettronica digitale. Di poi, eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'ingiunzione di consegna, in quanto la documentazione contrattuale non poteva considerarsi rientrante nell'ambito applicativo dell'art.119 TUB, riferendosi tale normativa all'obbligo di consegna della documentazione inerente alle singole operazioni bancarie. Inoltre, puntualizzava che l'obbligo di consegna documentale ex art. 119 TUB fosse circoscritto al decennio antecedente alla richiesta, con dies a quo coincidente con la data in cui il rapporto contrattuale era sorto, pertanto, posto che “il Contratto è stato stipulato tra il ricorrente ed nel Pt_1
2008 – ben quindici anni prima dell'invio dell'istanza ex art. 119 TUB nel gennaio 2023 – come si evince dal documento di sintesi ed gli estratti conto da cui emerge che il contratto è stato concluso 2008, con prima movimentazione registrata nel 2009 – doc. 5”, non sussisteva per la società opponente obbligo di conservazione dello stesso. Inoltre, dichiarava di aver consegnato in via stragiudiziale all'opposto, sebbene non vi fosse tenuta, non solo la documentazione contabile relativa agli ultimi dieci anni, ma anche quella antecedente, mettendosi altresì a disposizione in caso di eventuali ulteriori richieste integrative, che non sono mai pervenute. Concludeva, pertanto, chiedendo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in pieno accoglimento della presente opposizione, così pronunciare: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, la nullità della procura alle liti impiegata nel giudizio monitorio e, pertanto, dichiarare nullo il Decreto o, comunque, revocarlo;
- in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la inammissibilità, pretestuosità e infondatezza della richiesta di ingiunzione formulata dal signor nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. Controparte_1
8872/2023, Tribunale di Catania, per tutti i motivi esposti nel suesteso atto di citazione e pertanto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto;
Con vittoria di spese e compensi di lite”. Con decreto ex art.171 bis c.p.c., veniva confermata l'udienza del 29.3.2024 indicata nell'atto di citazione, poi rinviata d'ufficio a giorno 8.4.2024. Costituendosi in giudizio, preliminarmente, rilevava che la firma apposta sulla Controparte_1 procura fosse stata rilasciata mediante l'utilizzo di un programma di firma digitale che ne attesta la validità e l'autenticità, rilevando che “la mancata certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti non implica nullità ma mera irregolarità” (Cass. Sez. U. n.25032/2005 – Cassazione Civile n. 1166/2012 - Cass. Sez.I Ord. n.34748/2019), pertanto, nel caso in esame, la procura non poteva considerarsi mancante ma solo priva dei requisiti che ne consentivano la verificabilità. In ogni caso, rilevava che, avendo prodotto nel giudizio di opposizione una nuova valida procura
(all.1), avesse sanato le eventuali irregolarità pregresse. Eccepiva, poi, che la non riconducibilità dei documenti contrattuali all'ambito operativo dell'art. 119 TUB, non escludesse il diritto del cliente ad ottenere, su richiesta, la consegna di copia dei contratti in corso di esecuzione, in nome del generale principio di buona fede gravante su ogni contraente (artt. 1175 e 1375 c.c.), e che, pertanto, nell'esecuzione del contratto il diritto del cliente ad ottenere la documentazione contrattuale non soggiacesse al limite decennale di cui all'art. 119 comma 4 T.U.B. Alla luce di ciò, dunque, chiedeva: “a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa. b) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e
pagina 3 di 6 competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Nelle memorie ex art 171 ter n.1 c.p.c. l'opponente puntualizzava di aver eccepito la nullità della procura, e non la sua inesistenza, come asserito dall'opposto, inoltre, evidenziava che la produzione di una nuova procura non sanasse le pregresse nullità, ma solo quelle della fase di giudizio in corso, non potendosi la sanatoria espandere anche a fasi già definite, come quella monitoria, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto andava annullato o revocato. Infine, non avendo la controparte introdotto la procedura di mediazione, obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D. Lgs. n. 28/10, il ricorso doveva considerarsi improcedibile. Con le memorie ex art. 171 ter n. 3, in data 15.3.2024, riferiva che, dopo vari solleciti, la Pt_1 filiale di (oggi, ), presso cui era stato sottoscritto il Controparte_2 CP_3 contratto, aveva provveduto a trasmettergli il contratto e, pertanto, lo produceva in giudizio. Alla prima udienza di giorno 8.4.2024 l'opponente dava atto di aver prodotto il contratto richiesto e, pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Parte opposta si opponeva, richiedendo che la causa venisse posta in decisione.
Di poi, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.12.2024, poi rinviata d'ufficio al 27.1.2025.
**********************
Tanto esposto, ritiene il Giudicante che le domande proposte dall'opponente siano parzialmente fondate per le ragioni che seguono.
-Preliminarmente, l'opponente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd media conciliazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art 5 co 4 d.lgs.
n.28/2010).
-Parte opponente eccepisce la nullità della procura presentata dal ricorrente nel procedimento monitorio, dal momento che ad essa era stata apposta una semplice firma elettronica, priva dei requisiti richiesti dall'art. 83 c.p.c., a tenore del quale la procura alle liti va conferita con “atto pubblico o scrittura privata autenticata”, consentendo altresì la produzione di “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale”. Considerato che, come rilevato dall'opponente, il quale ha richiamato l'ordinanza del 18.4.2023, con cui il Tribunale di Firenze si è occupato di un caso analogo (in allegato), la procura “risulta sottoscritta tramite il servizio “you sign” e, in particolare, tramite un sistema di autenticazione forte OTP (invio codice via email e sms) che non presuppone tuttavia l'identificazione de visu del soggetto o comunque una verifica dell'identità tale da qualificare la firma come “firma elettronica avanzata”, né tantomeno come “firma elettronica qualificata” o digitale, servizio che il portale You sign segnala come ancora non disponibile (….) rilevato che dal documento prodotto risulta solamente che sia stata effettuata una autenticazione per mezzo di codice OTP inviato via sms mentre non sono riportate ulteriori indicazioni in ordine al documento di identità; ritenuto pertanto che il documento informatico prodotto non abbia valore equipollente alla scrittura privata autenticata di cui all'art. 83 c.p.c. trattandosi di firma elettronica semplice, sia pur con livello di sicurezza maggiore per l'invio del codice OTP” . Si ritiene, pertanto, che il documento prodotto non possa avere valore equipollente alla scrittura privata autenticata di cui all'art. 83 c.p.c., trattandosi di firma elettronica semplice, con la conseguenza che la procura è nulla. Orbene, posto che la procura è stata rilasciata dal ricorrente in una modalità non ammessa dall'ordinamento e tale da non garantire erga omnes la provenienza dell'atto dalla parte, deve pagina 4 di 6 considerarsi che la nullità appare sanata dalla produzione in giudizio di nuova procura cartacea, autenticata con firma digitale dal difensore e contenuta nella busta unita all'istanza di deposito nel fascicolo telematico e che, pertanto, non occorre assegnare termine ex art. 182 c.p.c., ai sensi del quale
“Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione“. Tuttavia, nel giudizio monitorio vige ancora il principio, dettato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione I civile, n.5171 del 26.5.1994, secondo cui l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da difensore sfornito di procura (avendo il ricorrente mancato di provare la preesistenza del potere rappresentativo al conferimento della procura per il ricorso monitorio), è ostativa al conferimento della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo emesso durante tale fase, potendo la sanatoria del vizio di nullità valere solamente per il giudizio di merito instaurato dal resistente con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Posto che, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., “quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”, il decreto ingiuntiva va annullato perché la procura non era valida, tuttavia “l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice dell'opposizione accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa” (Corte di Cassazione, sentenza n. 20943/2014).
Ne deriva che, la nullità della procura alle liti, relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma non anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto in quest'ultimo giudizio abbia prodotto una nuova valida procura nella comparsa di risposta (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 4780/2013).
- Con le memorie ex art.171 n.3 c.p.c., l'opponente ha prodotto in Parte_1 giudizio il contratto di credito revolving n. 02632908268001 concluso con Controparte_1 richiesto nel decreto ingiuntivo, ed ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, richiesta a cui l'opposto non ha aderito.
Orbene, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale. (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 14939/2020). Vanno pertanto liquidate le spese di giudizio secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata, come stabilito dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 gennaio 2024, n. 809. Il fatto che l'opponente abbia consegnato tutta la documentazione richiesta non esclude, dunque, l'ulteriore valutazione riferita alla fondatezza in concreto della domanda e quindi diretta ad accertare se fosse o meno tenuta ad evadere la richiesta ed in quali termini. Parte_1
- Nel merito, si rileva che l'art. 119 T.U.B. non dispone nulla in merito alla copia dei contratti, facendo riferimento alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente e dispone che la richiesta può essere portata relativamente a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
pagina 5 di 6 Tuttavia, è indubitabile che il cliente abbia il diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti e l'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto. Orbene, l'art. 117 TUB prevede a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto ed impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove richiesto. In tale linea di pensiero la Corte d'Appello di Milano che, con la sentenza n. 1796/2012, ha affermato che la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all'art. 119 T.U.B. per la sola documentazione bancari periodica bancari, considerato che il contratto costituisce la base portante del rapporto
Per tale ragione è certo che il limite temporale di conservazione per soli dieci anni di cui all'art. 119 T.U.B. non riguarda i contratti e l'obbligo della sua conservazione da parte della banca finisce soltanto con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, a far data dalla chiusura (ex art. 2946 c.c.), termine che, nel caso de quo non è spirato.
Il giudizio sulla fondatezza della domanda è prodromico alla pronuncia sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale: infatti, il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere deve, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 24234/2016).
Considerata la produzione tardiva del contratto, avvenuta nel giudizio di opposizione, la società opponente dovrà essere condannata alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Annulla il decreto ingiuntivo n. 3652/2023, emesso dal Tribunale di Catania e notificato il 29.9.2023, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 8872/2023;
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposto, che liquida rispettivamente in € 2.906,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 27.1.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 6 di 6
.f. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Marco Romanelli (c.f.
) e Lorenzo Marcoaldi (c.f. ), ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dei suddetti avvocati in Roma, alla via di San Valentino n. 21.
Opponente contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco (c.f. Controparte_1 C.F._3
), domiciliatario con studio in Foggia, alla via Lustro n. 29. C.F._4
Opposto
Oggi 27 Gennaio 2025 alle ore … innanzi al Presidente dott. Mariano Sciacca, è comparso:
Per 'avv. Gaetano Sciacca in sost. dagli avv.ti Marco Romanelli e Lorenzo Parte_1
Marcoaldi il quale chiede la cessazione della materia del contendere avendo l'istituto consegnato pro bono pacis il contratto per cui è causa. Chiede alle spese di lite esibendo due pronunce del Tribunale di
Catania– 2789\2024 e 32210\2024 della Cassazione.
Per RI IP l'avv. Baviera Carmela in sost. dell'avv. Andrea Ruocco
Il Giudice invita le parti costituite a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga posta in decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Presidente
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12496/2023 promossa da:
.f. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Marco Romanelli (c.f.
) e Lorenzo Marcoaldi (c.f. ), ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dei suddetti avvocati in Roma, alla via di San Valentino n. 21.
Opponente contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco (c.f. Controparte_1 C.F._3
), domiciliatario con studio in Foggia, alla via Lustro n. 29. C.F._4
Opposto
DECISA ALL'UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC,
SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 7.11.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3652/2023, emesso dal Tribunale di Catania e notificato il 29.9.2023 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 8872/2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente di consegnare il contratto di credito revolving n. 02632908268001 concluso con CP_1
, oltre al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del procedimento monitorio.
[...] Riferiva il ricorrente che, a seguito di richiesta stragiudiziale di copia del contratto e dell'estratto conto storico relativo al rapporto n. 02632908268001, formalizzata con pec del 26.1.2023,
[...] aveva inviato solo gli estratti conto, omettendo di consegnare il contratto. Parte_1 Nell'atto di opposizione, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità della procura Parte_1 presentata nel giudizio monitorio dal ricorrente, dal momento che ad essa era stata apposta solo una firma elettronica, non idonea ad identificare con certezza il soggetto che la rilasci.
Difatti, rilevava che il sistema di firma utilizzato per il rilascio della procura alle liti spesa per il monitorio, nello specifico “You sign”, non era in alcun modo affidabile e conforme alle prescrizioni di legge.
pagina 2 di 6 Da ciò derivava l'efficacia limitata inter partes della firma elettronica avanzata, posto che, secondo il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005 - “CAD”) e ai sensi dell'art. 83 c.p.c., non si riconosce altro equipollente della sottoscrizione manuale, se non la firma elettronica digitale. Di poi, eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'ingiunzione di consegna, in quanto la documentazione contrattuale non poteva considerarsi rientrante nell'ambito applicativo dell'art.119 TUB, riferendosi tale normativa all'obbligo di consegna della documentazione inerente alle singole operazioni bancarie. Inoltre, puntualizzava che l'obbligo di consegna documentale ex art. 119 TUB fosse circoscritto al decennio antecedente alla richiesta, con dies a quo coincidente con la data in cui il rapporto contrattuale era sorto, pertanto, posto che “il Contratto è stato stipulato tra il ricorrente ed nel Pt_1
2008 – ben quindici anni prima dell'invio dell'istanza ex art. 119 TUB nel gennaio 2023 – come si evince dal documento di sintesi ed gli estratti conto da cui emerge che il contratto è stato concluso 2008, con prima movimentazione registrata nel 2009 – doc. 5”, non sussisteva per la società opponente obbligo di conservazione dello stesso. Inoltre, dichiarava di aver consegnato in via stragiudiziale all'opposto, sebbene non vi fosse tenuta, non solo la documentazione contabile relativa agli ultimi dieci anni, ma anche quella antecedente, mettendosi altresì a disposizione in caso di eventuali ulteriori richieste integrative, che non sono mai pervenute. Concludeva, pertanto, chiedendo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in pieno accoglimento della presente opposizione, così pronunciare: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, la nullità della procura alle liti impiegata nel giudizio monitorio e, pertanto, dichiarare nullo il Decreto o, comunque, revocarlo;
- in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la inammissibilità, pretestuosità e infondatezza della richiesta di ingiunzione formulata dal signor nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. Controparte_1
8872/2023, Tribunale di Catania, per tutti i motivi esposti nel suesteso atto di citazione e pertanto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto;
Con vittoria di spese e compensi di lite”. Con decreto ex art.171 bis c.p.c., veniva confermata l'udienza del 29.3.2024 indicata nell'atto di citazione, poi rinviata d'ufficio a giorno 8.4.2024. Costituendosi in giudizio, preliminarmente, rilevava che la firma apposta sulla Controparte_1 procura fosse stata rilasciata mediante l'utilizzo di un programma di firma digitale che ne attesta la validità e l'autenticità, rilevando che “la mancata certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti non implica nullità ma mera irregolarità” (Cass. Sez. U. n.25032/2005 – Cassazione Civile n. 1166/2012 - Cass. Sez.I Ord. n.34748/2019), pertanto, nel caso in esame, la procura non poteva considerarsi mancante ma solo priva dei requisiti che ne consentivano la verificabilità. In ogni caso, rilevava che, avendo prodotto nel giudizio di opposizione una nuova valida procura
(all.1), avesse sanato le eventuali irregolarità pregresse. Eccepiva, poi, che la non riconducibilità dei documenti contrattuali all'ambito operativo dell'art. 119 TUB, non escludesse il diritto del cliente ad ottenere, su richiesta, la consegna di copia dei contratti in corso di esecuzione, in nome del generale principio di buona fede gravante su ogni contraente (artt. 1175 e 1375 c.c.), e che, pertanto, nell'esecuzione del contratto il diritto del cliente ad ottenere la documentazione contrattuale non soggiacesse al limite decennale di cui all'art. 119 comma 4 T.U.B. Alla luce di ciò, dunque, chiedeva: “a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa. b) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e
pagina 3 di 6 competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Nelle memorie ex art 171 ter n.1 c.p.c. l'opponente puntualizzava di aver eccepito la nullità della procura, e non la sua inesistenza, come asserito dall'opposto, inoltre, evidenziava che la produzione di una nuova procura non sanasse le pregresse nullità, ma solo quelle della fase di giudizio in corso, non potendosi la sanatoria espandere anche a fasi già definite, come quella monitoria, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto andava annullato o revocato. Infine, non avendo la controparte introdotto la procedura di mediazione, obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D. Lgs. n. 28/10, il ricorso doveva considerarsi improcedibile. Con le memorie ex art. 171 ter n. 3, in data 15.3.2024, riferiva che, dopo vari solleciti, la Pt_1 filiale di (oggi, ), presso cui era stato sottoscritto il Controparte_2 CP_3 contratto, aveva provveduto a trasmettergli il contratto e, pertanto, lo produceva in giudizio. Alla prima udienza di giorno 8.4.2024 l'opponente dava atto di aver prodotto il contratto richiesto e, pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Parte opposta si opponeva, richiedendo che la causa venisse posta in decisione.
Di poi, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.12.2024, poi rinviata d'ufficio al 27.1.2025.
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Tanto esposto, ritiene il Giudicante che le domande proposte dall'opponente siano parzialmente fondate per le ragioni che seguono.
-Preliminarmente, l'opponente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd media conciliazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art 5 co 4 d.lgs.
n.28/2010).
-Parte opponente eccepisce la nullità della procura presentata dal ricorrente nel procedimento monitorio, dal momento che ad essa era stata apposta una semplice firma elettronica, priva dei requisiti richiesti dall'art. 83 c.p.c., a tenore del quale la procura alle liti va conferita con “atto pubblico o scrittura privata autenticata”, consentendo altresì la produzione di “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale”. Considerato che, come rilevato dall'opponente, il quale ha richiamato l'ordinanza del 18.4.2023, con cui il Tribunale di Firenze si è occupato di un caso analogo (in allegato), la procura “risulta sottoscritta tramite il servizio “you sign” e, in particolare, tramite un sistema di autenticazione forte OTP (invio codice via email e sms) che non presuppone tuttavia l'identificazione de visu del soggetto o comunque una verifica dell'identità tale da qualificare la firma come “firma elettronica avanzata”, né tantomeno come “firma elettronica qualificata” o digitale, servizio che il portale You sign segnala come ancora non disponibile (….) rilevato che dal documento prodotto risulta solamente che sia stata effettuata una autenticazione per mezzo di codice OTP inviato via sms mentre non sono riportate ulteriori indicazioni in ordine al documento di identità; ritenuto pertanto che il documento informatico prodotto non abbia valore equipollente alla scrittura privata autenticata di cui all'art. 83 c.p.c. trattandosi di firma elettronica semplice, sia pur con livello di sicurezza maggiore per l'invio del codice OTP” . Si ritiene, pertanto, che il documento prodotto non possa avere valore equipollente alla scrittura privata autenticata di cui all'art. 83 c.p.c., trattandosi di firma elettronica semplice, con la conseguenza che la procura è nulla. Orbene, posto che la procura è stata rilasciata dal ricorrente in una modalità non ammessa dall'ordinamento e tale da non garantire erga omnes la provenienza dell'atto dalla parte, deve pagina 4 di 6 considerarsi che la nullità appare sanata dalla produzione in giudizio di nuova procura cartacea, autenticata con firma digitale dal difensore e contenuta nella busta unita all'istanza di deposito nel fascicolo telematico e che, pertanto, non occorre assegnare termine ex art. 182 c.p.c., ai sensi del quale
“Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione“. Tuttavia, nel giudizio monitorio vige ancora il principio, dettato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione I civile, n.5171 del 26.5.1994, secondo cui l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da difensore sfornito di procura (avendo il ricorrente mancato di provare la preesistenza del potere rappresentativo al conferimento della procura per il ricorso monitorio), è ostativa al conferimento della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo emesso durante tale fase, potendo la sanatoria del vizio di nullità valere solamente per il giudizio di merito instaurato dal resistente con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Posto che, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., “quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”, il decreto ingiuntiva va annullato perché la procura non era valida, tuttavia “l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice dell'opposizione accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa” (Corte di Cassazione, sentenza n. 20943/2014).
Ne deriva che, la nullità della procura alle liti, relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma non anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto in quest'ultimo giudizio abbia prodotto una nuova valida procura nella comparsa di risposta (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 4780/2013).
- Con le memorie ex art.171 n.3 c.p.c., l'opponente ha prodotto in Parte_1 giudizio il contratto di credito revolving n. 02632908268001 concluso con Controparte_1 richiesto nel decreto ingiuntivo, ed ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, richiesta a cui l'opposto non ha aderito.
Orbene, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale. (Corte di
Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 14939/2020). Vanno pertanto liquidate le spese di giudizio secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata, come stabilito dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 gennaio 2024, n. 809. Il fatto che l'opponente abbia consegnato tutta la documentazione richiesta non esclude, dunque, l'ulteriore valutazione riferita alla fondatezza in concreto della domanda e quindi diretta ad accertare se fosse o meno tenuta ad evadere la richiesta ed in quali termini. Parte_1
- Nel merito, si rileva che l'art. 119 T.U.B. non dispone nulla in merito alla copia dei contratti, facendo riferimento alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente e dispone che la richiesta può essere portata relativamente a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
pagina 5 di 6 Tuttavia, è indubitabile che il cliente abbia il diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti e l'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto. Orbene, l'art. 117 TUB prevede a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto ed impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove richiesto. In tale linea di pensiero la Corte d'Appello di Milano che, con la sentenza n. 1796/2012, ha affermato che la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all'art. 119 T.U.B. per la sola documentazione bancari periodica bancari, considerato che il contratto costituisce la base portante del rapporto
Per tale ragione è certo che il limite temporale di conservazione per soli dieci anni di cui all'art. 119 T.U.B. non riguarda i contratti e l'obbligo della sua conservazione da parte della banca finisce soltanto con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, a far data dalla chiusura (ex art. 2946 c.c.), termine che, nel caso de quo non è spirato.
Il giudizio sulla fondatezza della domanda è prodromico alla pronuncia sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale: infatti, il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere deve, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 24234/2016).
Considerata la produzione tardiva del contratto, avvenuta nel giudizio di opposizione, la società opponente dovrà essere condannata alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Annulla il decreto ingiuntivo n. 3652/2023, emesso dal Tribunale di Catania e notificato il 29.9.2023, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 8872/2023;
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposto, che liquida rispettivamente in € 2.906,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 27.1.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
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