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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11358 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 27123/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27123 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
- Avv.ti P. Zurolo e M. P. Monti Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno sociale erogato dall' ha dedotto che l' ha provveduto CP_2 CP_1 al ricalcolo del beneficio nei suoi confronti, accertando l'erogazione di una somma non dovuta in base alla riliquidazione della pensione ed effettuando di conseguenza delle trattenute sull'erogazione mensile del beneficio, concludendo per l'irripetibilità di tale somma per ragioni di diritto;
ha chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità dei provvedimenti restitutori, la restituzione delle somme indebitamente trattenute e la condanna dell' al pagamento nei suoi confronti di una somma CP_1
a titolo di maggiori somme a lui dovute per assegno sociale e maggiorazione sociale per il periodo dal 1.1.2018 al 31.8.2025.
L' si è costituito tardivamente chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Superflua ogni attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Il ricorrente risulta legalmente separato dalla coniuge (all. 3 al ricorso).
Risulta però incontrovertibilmente dagli atti di causa che egli per lunghi periodi ha convissuto con la propria coniuge anche dopo la sentenza di separazione, come dimostra la stessa documentazione prodotta da parte ricorrente, di natura sia angrafica sia fiscale (all.ti 4, 11, 12 e 13).
Pertanto, in virtù del principio secondo cui le parti possono far cessare gli effetti della separazione anche con comportamenti concludenti, quali la convivenza, (art. 157 c. c., sent. Corte cost. n. 395/1999), l' ha correttamente riliquidato la CP_1 prestazione sulla base non più del reddito esclusivo del ricorrente bensì del reddito del nucleo familiare di fatto sussistente nonostante la sentenza di separazione legale.
Invero, stante la natura assistenziale dell'assegno sociale, gli indebiti afferenti a tale misura sono soggetti alla disciplina che presiede alla ripetibilità delle misure assistenziali e non già a quella relativa agli indebiti previdenziali.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità: “sebbene l'art. 52, comma 1, l. n. 88/1989, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche «la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153», altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995: benché infatti attribuito «con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma», si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del
2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale dell'art. 52, l. n. 88/1989, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie. Si tratta di una conclusione alla quale questa Corte è già implicitamente pervenuta (v. in tal senso Cass. n. 23097 del 2013, che ha escluso l'indebita fruizione di ratei di assegno sociale dall'ambito di operatività delle previsioni dettate per l'indebito in materia previdenziale, e Cass. n. 13223 del 2020, che ha applicato all'indebita fruizione di ratei di assegno sociale la disciplina propria dell'indebito in materia assistenziale) e che qui va ribadita sull'ovvio presupposto che una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale ex art. 26, l. n. 153/1969, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 prel. c.c.); ed è giusto il caso di aggiungere che, mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione dell'art. 52, l. n.
88/1989, stante che la pensione sociale istituita dall'art. 26, l. n. 153/1969, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando CP_2 le altre a carico del , affatto differente è la situazione normativa Controparte_3 odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni CP_2 previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale all'art. 52, l. n. 88/1989, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute” (Cass. Civ., Sez. Lav., 2 luglio 2021, n. 18820).
Pertanto, i primi due indebiti contestati al ricorrente sono pienamente giustificati.
Per quanto riguarda il terzo indebito, contestato in data 11 aprile 2025 (all. 13 al ricorso), esso discende dall'avvenuto superamento dei limiti reddituali previsti per l'erogazione della maggiorazione sociale.
In particolare, come espressamente precisato nel provvedimento di contestazione, negli anni 2018 e 2019 il ricorrente risulta aver stipulato, in qualità di dante causa, contratti di locazione di due immobili, mentre nell'anno 2022 risulta aver stipulato, sempre in qualità di dante causa, un contratto di compravendita immobiliare;
contratti tutti registrati presso l'Agenzia delle Entrate, come dimostrato dalla stessa documentazione proveniente da parte ricorrente (all.ti
27, 28 e 29 al ricorso).
Tali indebiti appaiono pienamente ripetibili alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di indebito pensionistico: “la Corte territoriale, a mente del disposto di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1 e dell'applicabilità della prescrizione decennale prevista per l'azione di indebito oggettivo, riteneva validamente interrotta la prescrizione con la nota dell' , del 3 ottobre 2012, e CP_2 inapplicabile, nella specie, il termine annuale di recupero dell'indebito previdenziale in assenza della comunicazione, da parte dell'assicurata, dei dati reddituali certi, preclusiva dell'obbligo, per l' , di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_2 dei pensionati. […] La L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. La L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. L'indebito pensionistico CP_2 per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' La citata L. n. 412, art. 13, comma 2, CP_2 dispone che l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali CP_2 dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». Si è affermato, al riguardo, che l'obbligo dell' di procedere CP_2 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del
2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra). […] Come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre),
e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante,
Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo «successivo» risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. Nella specie, la condotta omissiva in riferimento alle comunicazioni reddituali dal 2004 al 2012, necessarie per definire annualmente la misura della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, ha reso inoperativa la decorrenza del termine annuale di recupero. […] Risulta ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi). Questa
Corte ha anche aggiunto che tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia). Si è anche precisato che nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così
Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e 27096 del 2018). Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della CP_2 misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986, 11498 del
1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018). Nella specie l'indebito si è verificato sulla pensione di reversibilità per la quale la coniuge superstite, fin dal momento della domanda per il trattamento pensionistico, avrebbe dovuto indicare la propria posizione reddituale dichiarando l'eventuale titolarità di redditi ulteriori;
in presenza della dichiarazione iniziale di non possedere altri redditi e in assenza di successive comunicazioni annuali, il trattamento ai superstiti è stato erogato tenuto conto della posizione iniziale, di non titolarità di altri redditi, al pari dei beneficiari del trattamento ai superstiti sprovvisti di altri redditi. Dunque, non solo dolo originario dell'accipiens, per la mancata attestazione iniziale di percepire altri redditi, ma anche omissivo, per l'omessa comunicazione annuale dei dati reddituali e l'omessa presentazione del modello RED, in riferimento al periodo in contestazione
[…] Correttamente la Corte territoriale, in applicazione degli esposti principi, ha ravvisato nell'omessa comunicazione dei redditi complessivamente percepiti e rilevanti agli effetti della determinazione della misura del trattamento ai superstiti, la condotta rilevante per la ripetibilità delle somme corrispondenti alla maggior misura percentuale indebitamente percepita della pensione di reversibilità. […] Né possono ritenersi conoscibili, da parte dell'ente previdenziale, redditi del tutto estranei all'ente previdenziale, quali i redditi da casa di abitazione, da terreni e fabbricati, nella specie acquisiti solo all'esito del controllo effettuato con l'Agenzia delle Entrate dopo la dichiarazione, nel 2012, di ricostituzione della pensione diretta”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 30 giugno 2021, n. 18615).
In definitiva, il ricorrente nulla ha dedotto e/o prodotto al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il presente giudizio, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti reddituali richiesti per l'ottenimento in misura piena dell'assegno sociale.
Va richiamato, in proposito, il fondamentale principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costituitivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass.
Civ., SS.UU., 4 agosto 2010, n. 18046).
Tale principio si fonda sul rilievo per cui in materia di indebito, il relativo giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla prestazione a cui l'indebito si riferisce, con conseguente onere di chi invoca tale diritto di provare i relativi elementi costitutivi, secondo la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c.
Ne consegue, pertanto, che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'istituto convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 gennaio 2011, n.
198).
Detto ciò, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Infine, da quanto sopra esposto deriva l'infondatezza della domanda finalizzata alla condanna dell' al pagamento di differenze maturate sulla prestazione CP_2 dell'assegno sociale in godimento del ricorrente, in quanto trattasi di somme calcolate senza tenere conto del reddito della coniuge del ricorrente nel periodo della loro convivenza anagrafica. Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese sono irripetibili per ragioni reddituali.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
spese irripetibili.
Roma, 10 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27123 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
- Avv.ti P. Zurolo e M. P. Monti Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno sociale erogato dall' ha dedotto che l' ha provveduto CP_2 CP_1 al ricalcolo del beneficio nei suoi confronti, accertando l'erogazione di una somma non dovuta in base alla riliquidazione della pensione ed effettuando di conseguenza delle trattenute sull'erogazione mensile del beneficio, concludendo per l'irripetibilità di tale somma per ragioni di diritto;
ha chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità dei provvedimenti restitutori, la restituzione delle somme indebitamente trattenute e la condanna dell' al pagamento nei suoi confronti di una somma CP_1
a titolo di maggiori somme a lui dovute per assegno sociale e maggiorazione sociale per il periodo dal 1.1.2018 al 31.8.2025.
L' si è costituito tardivamente chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Superflua ogni attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Il ricorrente risulta legalmente separato dalla coniuge (all. 3 al ricorso).
Risulta però incontrovertibilmente dagli atti di causa che egli per lunghi periodi ha convissuto con la propria coniuge anche dopo la sentenza di separazione, come dimostra la stessa documentazione prodotta da parte ricorrente, di natura sia angrafica sia fiscale (all.ti 4, 11, 12 e 13).
Pertanto, in virtù del principio secondo cui le parti possono far cessare gli effetti della separazione anche con comportamenti concludenti, quali la convivenza, (art. 157 c. c., sent. Corte cost. n. 395/1999), l' ha correttamente riliquidato la CP_1 prestazione sulla base non più del reddito esclusivo del ricorrente bensì del reddito del nucleo familiare di fatto sussistente nonostante la sentenza di separazione legale.
Invero, stante la natura assistenziale dell'assegno sociale, gli indebiti afferenti a tale misura sono soggetti alla disciplina che presiede alla ripetibilità delle misure assistenziali e non già a quella relativa agli indebiti previdenziali.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità: “sebbene l'art. 52, comma 1, l. n. 88/1989, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche «la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153», altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995: benché infatti attribuito «con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma», si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del
2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale dell'art. 52, l. n. 88/1989, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie. Si tratta di una conclusione alla quale questa Corte è già implicitamente pervenuta (v. in tal senso Cass. n. 23097 del 2013, che ha escluso l'indebita fruizione di ratei di assegno sociale dall'ambito di operatività delle previsioni dettate per l'indebito in materia previdenziale, e Cass. n. 13223 del 2020, che ha applicato all'indebita fruizione di ratei di assegno sociale la disciplina propria dell'indebito in materia assistenziale) e che qui va ribadita sull'ovvio presupposto che una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale ex art. 26, l. n. 153/1969, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 prel. c.c.); ed è giusto il caso di aggiungere che, mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione dell'art. 52, l. n.
88/1989, stante che la pensione sociale istituita dall'art. 26, l. n. 153/1969, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando CP_2 le altre a carico del , affatto differente è la situazione normativa Controparte_3 odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni CP_2 previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale all'art. 52, l. n. 88/1989, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute” (Cass. Civ., Sez. Lav., 2 luglio 2021, n. 18820).
Pertanto, i primi due indebiti contestati al ricorrente sono pienamente giustificati.
Per quanto riguarda il terzo indebito, contestato in data 11 aprile 2025 (all. 13 al ricorso), esso discende dall'avvenuto superamento dei limiti reddituali previsti per l'erogazione della maggiorazione sociale.
In particolare, come espressamente precisato nel provvedimento di contestazione, negli anni 2018 e 2019 il ricorrente risulta aver stipulato, in qualità di dante causa, contratti di locazione di due immobili, mentre nell'anno 2022 risulta aver stipulato, sempre in qualità di dante causa, un contratto di compravendita immobiliare;
contratti tutti registrati presso l'Agenzia delle Entrate, come dimostrato dalla stessa documentazione proveniente da parte ricorrente (all.ti
27, 28 e 29 al ricorso).
Tali indebiti appaiono pienamente ripetibili alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di indebito pensionistico: “la Corte territoriale, a mente del disposto di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1 e dell'applicabilità della prescrizione decennale prevista per l'azione di indebito oggettivo, riteneva validamente interrotta la prescrizione con la nota dell' , del 3 ottobre 2012, e CP_2 inapplicabile, nella specie, il termine annuale di recupero dell'indebito previdenziale in assenza della comunicazione, da parte dell'assicurata, dei dati reddituali certi, preclusiva dell'obbligo, per l' , di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_2 dei pensionati. […] La L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. La L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. L'indebito pensionistico CP_2 per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' La citata L. n. 412, art. 13, comma 2, CP_2 dispone che l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali CP_2 dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». Si è affermato, al riguardo, che l'obbligo dell' di procedere CP_2 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del
2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra). […] Come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre),
e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante,
Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo «successivo» risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero. Nella specie, la condotta omissiva in riferimento alle comunicazioni reddituali dal 2004 al 2012, necessarie per definire annualmente la misura della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, ha reso inoperativa la decorrenza del termine annuale di recupero. […] Risulta ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi). Questa
Corte ha anche aggiunto che tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia). Si è anche precisato che nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così
Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e 27096 del 2018). Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della CP_2 misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986, 11498 del
1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018). Nella specie l'indebito si è verificato sulla pensione di reversibilità per la quale la coniuge superstite, fin dal momento della domanda per il trattamento pensionistico, avrebbe dovuto indicare la propria posizione reddituale dichiarando l'eventuale titolarità di redditi ulteriori;
in presenza della dichiarazione iniziale di non possedere altri redditi e in assenza di successive comunicazioni annuali, il trattamento ai superstiti è stato erogato tenuto conto della posizione iniziale, di non titolarità di altri redditi, al pari dei beneficiari del trattamento ai superstiti sprovvisti di altri redditi. Dunque, non solo dolo originario dell'accipiens, per la mancata attestazione iniziale di percepire altri redditi, ma anche omissivo, per l'omessa comunicazione annuale dei dati reddituali e l'omessa presentazione del modello RED, in riferimento al periodo in contestazione
[…] Correttamente la Corte territoriale, in applicazione degli esposti principi, ha ravvisato nell'omessa comunicazione dei redditi complessivamente percepiti e rilevanti agli effetti della determinazione della misura del trattamento ai superstiti, la condotta rilevante per la ripetibilità delle somme corrispondenti alla maggior misura percentuale indebitamente percepita della pensione di reversibilità. […] Né possono ritenersi conoscibili, da parte dell'ente previdenziale, redditi del tutto estranei all'ente previdenziale, quali i redditi da casa di abitazione, da terreni e fabbricati, nella specie acquisiti solo all'esito del controllo effettuato con l'Agenzia delle Entrate dopo la dichiarazione, nel 2012, di ricostituzione della pensione diretta”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 30 giugno 2021, n. 18615).
In definitiva, il ricorrente nulla ha dedotto e/o prodotto al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il presente giudizio, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti reddituali richiesti per l'ottenimento in misura piena dell'assegno sociale.
Va richiamato, in proposito, il fondamentale principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costituitivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass.
Civ., SS.UU., 4 agosto 2010, n. 18046).
Tale principio si fonda sul rilievo per cui in materia di indebito, il relativo giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla prestazione a cui l'indebito si riferisce, con conseguente onere di chi invoca tale diritto di provare i relativi elementi costitutivi, secondo la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c.
Ne consegue, pertanto, che “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'istituto convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 gennaio 2011, n.
198).
Detto ciò, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante.
Infine, da quanto sopra esposto deriva l'infondatezza della domanda finalizzata alla condanna dell' al pagamento di differenze maturate sulla prestazione CP_2 dell'assegno sociale in godimento del ricorrente, in quanto trattasi di somme calcolate senza tenere conto del reddito della coniuge del ricorrente nel periodo della loro convivenza anagrafica. Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese sono irripetibili per ragioni reddituali.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
spese irripetibili.
Roma, 10 novembre 2025
IL GIUDICE