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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 03/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 116/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1° sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 116/2025 R.G. posta in decisione in data 03/04/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Carlo Parte_1
Alberto Cova, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Tradate presso lo studio Avvocati Eu. rappresentata CP_1 CP_2
e difesa dagli avv.ti Gabriele Ferretti e Anna Rita Galimberti giusta delega allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale di Busto Arsizio così giudicare.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Turbigo (Mi) il 3 settembre 1994 e trascritto al nr. 20, parte II, serie A, anno 1994 tra la Sig.ra (C.F. Parte_2 pagina 1 di 3 ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Nobile nr. 50 e il Sig. (C.F. ) nato a [...] il 1° settembre Parte_1 C.F._2
1962 e residente in [...], ordinando al competente ufficiale di stato civile di annotare la relativa sentenza a margine dell'atto di matrimonio e a margine degli atti di nascita dei coniugi.
La casa familiare sita in Turbigo (Mi) alla Via Corte Nobile nr. 50 resterà assegnata alla Sig.ra Pt_2 per un periodo di tempo pari a tre anni decorrenti dalla pubblicazione dell'emananda sentenza
[...]
dichiarativa la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Sig. a far data dalla pubblicazione dell'emananda sentenza dichiarativa la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, corrisponderà in favore della Sig.ra un assegno Parte_2
divorzile pari alla somma mensile di euro 1.000,00 (mille/00) entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabile in base agli indici Istat.
Decorsi tre anni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza dichiarativa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno divorzile sarà automaticamente elevato alla somma mensile pari ad euro
2.000,00 (duemila/00) annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da ridurre successivamente detraendo da tale importo il trattamento previdenziale mensile netto che verrà erogato alla Sig.ra Pt_2
allorquando la stessa inizierà a beneficiarne.
[...]
Spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/09/1994 in Turbigo è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta nel corso del giudizio di separazione conclusosi con sentenza del 26/02/2021 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni,
l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che in corso di causa, su sollecitazione del Giudice Delegato, le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni del pronunziando divorzio, al cui recepimento nulla osta, trattandosi di diritti disponibili.
Alla stregua dell'accordo raggiunto in corso di causa sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P . Q . M . pagina 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi,
1) dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/09/1994 in Turbigo;
2) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Turbigo di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto n. 20, parte II, serie A, anno 1994;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il Presidente estensore pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1° sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 116/2025 R.G. posta in decisione in data 03/04/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Carlo Parte_1
Alberto Cova, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Tradate presso lo studio Avvocati Eu. rappresentata CP_1 CP_2
e difesa dagli avv.ti Gabriele Ferretti e Anna Rita Galimberti giusta delega allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale di Busto Arsizio così giudicare.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Turbigo (Mi) il 3 settembre 1994 e trascritto al nr. 20, parte II, serie A, anno 1994 tra la Sig.ra (C.F. Parte_2 pagina 1 di 3 ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Nobile nr. 50 e il Sig. (C.F. ) nato a [...] il 1° settembre Parte_1 C.F._2
1962 e residente in [...], ordinando al competente ufficiale di stato civile di annotare la relativa sentenza a margine dell'atto di matrimonio e a margine degli atti di nascita dei coniugi.
La casa familiare sita in Turbigo (Mi) alla Via Corte Nobile nr. 50 resterà assegnata alla Sig.ra Pt_2 per un periodo di tempo pari a tre anni decorrenti dalla pubblicazione dell'emananda sentenza
[...]
dichiarativa la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Sig. a far data dalla pubblicazione dell'emananda sentenza dichiarativa la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, corrisponderà in favore della Sig.ra un assegno Parte_2
divorzile pari alla somma mensile di euro 1.000,00 (mille/00) entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutabile in base agli indici Istat.
Decorsi tre anni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza dichiarativa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno divorzile sarà automaticamente elevato alla somma mensile pari ad euro
2.000,00 (duemila/00) annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da ridurre successivamente detraendo da tale importo il trattamento previdenziale mensile netto che verrà erogato alla Sig.ra Pt_2
allorquando la stessa inizierà a beneficiarne.
[...]
Spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/09/1994 in Turbigo è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta nel corso del giudizio di separazione conclusosi con sentenza del 26/02/2021 e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni,
l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che in corso di causa, su sollecitazione del Giudice Delegato, le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni del pronunziando divorzio, al cui recepimento nulla osta, trattandosi di diritti disponibili.
Alla stregua dell'accordo raggiunto in corso di causa sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P . Q . M . pagina 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi,
1) dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 03/09/1994 in Turbigo;
2) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Turbigo di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto n. 20, parte II, serie A, anno 1994;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il Presidente estensore pagina 3 di 3