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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4094/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4094/2024 vg promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLINI STEFANIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLINI STEFANIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
“a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi b) confermare l'affidamento condiviso del figlio minor , seppur convivente con la Per_1
madre, ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e,
per l'effetto, disporre in senso conforme allo stesso in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione
c) riconoscere in favore del figli un contributo per il mantenimento dell'importo di Per_1
€ 350 (trecentocinquanta) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da porsi a carico del Signo CP_1
d) i coniugi si impegnano, sin da ora, per tutto quanto non previsto e potesse sopravvenire a prestarsi la più completa e leale collaborazione”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 10/05/1985 e nato a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castelfranco Emila (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2021, atto n.36, Parte 1)
4. Spese compensate
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 15/01/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale