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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 556/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Lamezia Terme Comune
Ag.entrate - OS - AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239003813848000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130015280738000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sign. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.03020239003813848000, consegnata il 09/10/2023, contenente la cartella di pagamento nr., 03020130015280738000 notificata
19/06/2014 attinenti a “TARI” per l'anno 2012,per l'importo di €.1.618,89 ;eccepisce l' omessa notifica della cartella di pagamento, la mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore (“avviso di accertamento”),la prescrizione del credito iscritto a ruolo. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore costituito antistatario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-OS di AT, che rileva quanto segue : 1) dalla disamina delle produzioni documentali emerge che la notifica è stata eseguita mediante consegna diretta alla destinataria in data 19.06.2014, come comprovato dall'estratto di ruolo cui è allegato il relativo referto di notifica della cartella ); 2) atti interruttivi non impugnati : – a)INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
03020179000068583000 notificato via per il 24.01.2017; –b) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
0302020900147818500 notificato il 10.02.2020; c) – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
03020239003813848000 notificato il 09.10.2023 ; eccepisce il difetto di legittimazione attiva;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese .
Si costituisce il comune di Lamezia Terme, a seguito di chiamata in causa dell'agenzia della riscossione, e rileva quanto segue :1)La cartella n. 03020130015280738000 Tarsu annualità 2012, veniva notificata in data
19/06/2014 a cura del Concessionario per la riscossione (AdER) e scaturiva dal mancato versamento dell'avviso di pagamento bonario emesso per la TARSU dell'anno 2012 ; 2 )veniva iscritta a ruolo 2007 in data 18/12/2012, ruolo approvato e reso esecutivo con determinazione dirigenziale R.G. n. 2 del 24/01/2013; 3 )la tassa rifiuti veniva richiesta per il locale sede dell'attività di negozio ubicato in Indirizzo_1 di metri quadrati 195 ; chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,il Giudice Monocratico, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la mancata impugnazione dell'atto di intimazione comporta la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria e preclude la deduzione di vizi o cause estintive antecedenti. Del resto,
l'intimazione di pagamento n. 03020239003813848000, emessa in seguito a un atto impositivo, o atto esattivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. La recente ordinanza n. 35019/2025 pronunciata dalla Corte di cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato : secondo i giudici l'intimazione non è un atto meramente sollecitatorio , ma un atto della riscossione autonomamente impugnabile ,che precede l'avvio della esecuzione forzata, equiparabile all'avviso di mora, per cui non è facoltativa, ma necessaria tant'è che con la cristallizzazione del credito è preclusa la possibilità di far valere la prescrizione del credito maturata anteriormente, la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento presupposta. Nella fattispecie in esame, non solo risulta regolarmente notificata la cartella alla ricorrente, non impugnata nei termini, ma le altre intimazioni di pagamento, tutte notificate e non impugnate, che, tra l'altro, hanno interrotto i termini di prescrizione quinquennale .Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. . Ogni altra eccezione rimane assorbita. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1-Rigetta il Ricorso;
2-Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, distintamente e per ciascuna parte costituita, in favore del Comune di Lamezia Terme e dell'Agenzia delle Entrate-OS, liquidate in
€ 780,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
AT, 17.12.2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott.Maria Eva Taccardi )
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 556/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Lamezia Terme Comune
Ag.entrate - OS - AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239003813848000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130015280738000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sign. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.03020239003813848000, consegnata il 09/10/2023, contenente la cartella di pagamento nr., 03020130015280738000 notificata
19/06/2014 attinenti a “TARI” per l'anno 2012,per l'importo di €.1.618,89 ;eccepisce l' omessa notifica della cartella di pagamento, la mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'ente creditore (“avviso di accertamento”),la prescrizione del credito iscritto a ruolo. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore costituito antistatario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-OS di AT, che rileva quanto segue : 1) dalla disamina delle produzioni documentali emerge che la notifica è stata eseguita mediante consegna diretta alla destinataria in data 19.06.2014, come comprovato dall'estratto di ruolo cui è allegato il relativo referto di notifica della cartella ); 2) atti interruttivi non impugnati : – a)INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
03020179000068583000 notificato via per il 24.01.2017; –b) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
0302020900147818500 notificato il 10.02.2020; c) – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
03020239003813848000 notificato il 09.10.2023 ; eccepisce il difetto di legittimazione attiva;
chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese .
Si costituisce il comune di Lamezia Terme, a seguito di chiamata in causa dell'agenzia della riscossione, e rileva quanto segue :1)La cartella n. 03020130015280738000 Tarsu annualità 2012, veniva notificata in data
19/06/2014 a cura del Concessionario per la riscossione (AdER) e scaturiva dal mancato versamento dell'avviso di pagamento bonario emesso per la TARSU dell'anno 2012 ; 2 )veniva iscritta a ruolo 2007 in data 18/12/2012, ruolo approvato e reso esecutivo con determinazione dirigenziale R.G. n. 2 del 24/01/2013; 3 )la tassa rifiuti veniva richiesta per il locale sede dell'attività di negozio ubicato in Indirizzo_1 di metri quadrati 195 ; chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,il Giudice Monocratico, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che la mancata impugnazione dell'atto di intimazione comporta la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria e preclude la deduzione di vizi o cause estintive antecedenti. Del resto,
l'intimazione di pagamento n. 03020239003813848000, emessa in seguito a un atto impositivo, o atto esattivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. La recente ordinanza n. 35019/2025 pronunciata dalla Corte di cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato : secondo i giudici l'intimazione non è un atto meramente sollecitatorio , ma un atto della riscossione autonomamente impugnabile ,che precede l'avvio della esecuzione forzata, equiparabile all'avviso di mora, per cui non è facoltativa, ma necessaria tant'è che con la cristallizzazione del credito è preclusa la possibilità di far valere la prescrizione del credito maturata anteriormente, la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento presupposta. Nella fattispecie in esame, non solo risulta regolarmente notificata la cartella alla ricorrente, non impugnata nei termini, ma le altre intimazioni di pagamento, tutte notificate e non impugnate, che, tra l'altro, hanno interrotto i termini di prescrizione quinquennale .Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. . Ogni altra eccezione rimane assorbita. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1-Rigetta il Ricorso;
2-Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, distintamente e per ciascuna parte costituita, in favore del Comune di Lamezia Terme e dell'Agenzia delle Entrate-OS, liquidate in
€ 780,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
AT, 17.12.2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott.Maria Eva Taccardi )