Articolo 9 della Legge 28 marzo 1968, n. 385
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 aprile 1968
Art. 9.
Con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1 della presente legge potra' essere determinato l'aumento delle tariffe di pedaggio nella misura che risultera' necessaria - in base ai criteri indicati nel secondo comma del citato articolo 1 e tenuto conto dell'ammontare del contributo dello Stato di cui al precedente articolo 4 - per assicurare il conseguimento del pareggio della gestione delle autostrade di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 .
Entrata in vigore il 28 aprile 1968