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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2635 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MINIO GIUSEPPE, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 6.11.23 impugnava il provvedimento di revoca Parte_1 indennità NASpI prot. n. 0100.05/06/2023.0169259, notificato il 21 giugno 2023 dall' di , effetto del disconoscimento del rapporto di lavoro CP_1 CP_1 intrattenuto con la cooperativa sociale Antares, conseguente alle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018020/DDL del 5 giugno CP_ 2023 dell' presso la sede di Controparte_2 CP_1
(parimenti impugnato). A fondamento della propria pretesa rilevava di aver effettivamente lavorato per la cooperativa sociale Antares, esercente attività di assistenza sociale, dall'11 al 30 novembre 2019, con contratto a tempo determinato part time per lo svolgimento di 12 ore settimanali con mansioni di assistente sociale, livello D2 del ccnl cooperative sociali. Si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 9.4.25.
1 Motivi della decisione Part Come emerge dagli atti di causa, l' in data 19.1.23 ha avviato un accertamento ispettivo nei confronti di Antares, società cooperativa sociale che svolge attività di
“servizi assistenziali e di educazione in favore di minori”. La prospettazione di compendiata nella memoria di costituzione è nel senso CP_1 che, dagli accertamenti compiuti, dai documenti esaminati e dalle dichiarazioni assunte sarebbe emersa la natura fittizia del rapporto di lavoro della ricorrente, che è stato disconosciuto.
In primo luogo, in tema di distribuzione dell'onere della prova, si rileva che “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) Si è altresì precisato che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' lavoro fanno piena prova dei fatti che i Controparte_2 funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008). Nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014). Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v. Cass. sent. n. 4743/2005).
Tanto premesso, a proposito del disconoscimento, il verbale afferma che quest'ultima, prima del formale rapporto con la Antares, aveva prestato servizio
2 presso la “ come addetta ai colloqui di orientamento ai Parte_3 richiedenti il Reddito di Inclusione (REI). dal 3 settembre 2018 sino al 9 novembre 2019, data delle dimissioni volontarie Rilevano le ispettrici che, soli due giorni dopo, la ricorrente risultava assunta dalla Antares. Tuttavia, secondo l' , gli accertamenti svolti hanno evidenziato l'assenza di CP_3 riscontri concreti circa l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, fittiziamente dichiarata al fine di beneficiare dell'indennità Naspi, il cui diritto alla percezione, nel caso di specie, “è sorto a seguito del rapporto di lavoro denunciato dalla società cooperativa sociale Antares, che ha “sanato” le precedenti dimissioni volontarie.” (così il verbale ispettivo, pag. 4). In particolare, gli elementi su cui si sofferma il verbale sono i seguenti:
Disallineamento tra mansioni dichiarate e mansioni effettive. La comunicazione UniLav n. 1608419328189165 riferita alla ricorrente riporta la qualifica di assistente sociale, mentre la lavoratrice ha dichiarato di aver svolto attività di assistenza didattica ai minori. Tale attività rientrerebbe più propriamente tra le competenze della figura dell'educatore professionale, evidenziando una non corrispondenza tra il contratto e le mansioni concretamente svolte.
Contraddizioni sulla cessazione del rapporto di lavoro. La ha affermato di aver rassegnato dimissioni volontarie prima della Pt_1 scadenza del contratto. Tuttavia, non è stata rinvenuta alcuna comunicazione formale di dimissioni. L'unico documento ufficiale disponibile, ovvero la comunicazione UniLav sopra citata, attesta che il rapporto di lavoro si è concluso alla naturale scadenza del 30/11/2019.
Legami tra i datori di lavoro. È emersa una coincidenza tra i soggetti coinvolti nelle società interessate: lo studio di consulenza incaricato per la gestione amministrativa sia della Parte_3
(datore di lavoro precedente) sia della Antares Società Cooperativa Sociale (datore di lavoro attuale) è il medesimo, riferibile a dipendente della Persona_1
Gestcooper Soc. Coop. Oltretutto, il Presidente della Antares Società Cooperativa Sociale, Per_2
risulta essere stato in precedenza dipendente della così
[...] Parte_3 come la Pt_1
Dichiarazioni della lavoratrice che sollevano dubbi sulla genuinità del rapporto. Nel verbale è riportata una dichiarazione resa dalla in data 19/01/2023, Pt_1 in cui afferma di aver lavorato “un mesetto circa e poi me ne sono andata perché non mi sono trovata bene” e di aver presentato dimissioni prima della scadenza. Inoltre, la lavoratrice ha dichiarato di non ricordare il nome della cooperativa, del presidente o della persona con cui ha stipulato il contratto, né la sede della stessa. La lavoratrice, inoltre, non è stata in grado di fornire dettagli essenziali per qualificare il rapporto di lavoro, tra cui, la denominazione dell'azienda, la sede di lavoro, il nome del datore di lavoro, i turni e gli orari lavorativi, l'ammontare e la modalità di pagamento della retribuzione.
3 Ha inoltre dichiarato di non ricordare alcuno dei soggetti segnalati come lavoratori nello stesso periodo, circostanza ritenuta poco verosimile in un contesto lavorativo ristretto.
Incoerenze tra le dichiarazioni della lavoratrice e i riscontri effettuati. La lavoratrice ha riferito di aver prestato attività di assistenza didattica ai minori in orario mattutino, circostanza che contraddice la logica del servizio educativo, tipicamente erogato nelle ore pomeridiane, dopo l'orario scolastico. Tale incongruenza è stata confermata da altri soggetti escussi, tra cui
[...]
, il quale ha confermato che l'assistenza didattica veniva svolta Per_2 esclusivamente nel pomeriggio. Nel corso del sopralluogo presso la sede operativa è stata rilevata un'ulteriore discrepanza: la struttura indicata dalla lavoratrice non si trova al primo piano, come da lei dichiarato, bensì al secondo piano, suggerendo una scarsa conoscenza del luogo di lavoro.
Dichiarazioni contraddittorie dei presunti colleghi di lavoro. Le testimonianze dei lavoratori attivi nel mese di novembre 2019 (presunto periodo lavorativo della non confermano la sua presenza sul posto di Pt_1 lavoro. I soggetti escussi hanno riferito di non ricordare alcuna collega con quel nome o di non aver mai lavorato nei suoi stessi turni. Alcuni non sono stati in grado di identificare il genere, l'aspetto fisico o l'età della ricorrente, elementi che rendono ancora più incerto e dubbio il suo effettivo impiego presso la cooperativa.
Assenza di prova del pagamento dello stipendio. Durante l'accertamento, la cooperativa Antares ha fornito documentazione sui pagamenti degli stipendi ai propri dipendenti, escludendo tuttavia qualsiasi evidenza del compenso corrisposto alla (mancanza particolarmente Pt_1 rilevante alla luce della legge n. 205/2017, che dal 1 luglio 2018 impone che tutti i pagamenti di retribuzioni e compensi ai lavoratori siano effettuati con strumenti tracciabili, escludendo il pagamento in contanti).
A fronte di tali rilievi, la ricorrente si è difesa precisando di aver abbandonato volontariamente il rapporto di lavoro con la cooperativa –dove si Parte_3 occupava di compilare moduli di richiesta del REI- prima della scadenza naturale del contratto (a soli 50 giorni prima del termine), perché aveva ricevuto un'offerta dalla Antares per un ruolo più in linea con la sua qualifica di assistente sociale, affermando quindi di non avere alcun interesse a creare un rapporto di lavoro fittizio per ottenere la NASpI, dato che avrebbe potuto semplicemente terminare il contratto in corso. Tuttavia, constatato che il lavoro consisteva prevalentemente nell'aiutare i ragazzi a svolgere i compiti, attività che non rientrava nelle sue aspettative professionali, dopo soli sette giorni lavorativi, decideva di interrompere il rapporto;
a seguito di tale decisione, veniva collocata in ferie d'ufficio. Per quel che concerne le risposte date durante l'accertamento ispettivo, alcune corrette e altre inesatte, le stesse sono state influenzate da vari fattori: il tempo
4 trascorso (oltre tre anni), la brevissima durata dell'impiego e il contesto dell'interrogatorio ispettivo.
In giudizio è stata effettuata attività istruttoria con l'escussione della teste
[...]
(udienza 28.6.24) la quale ha dichiarato di “Conosco la Tes_1 Pt_1 perché ha lavorato in comunità con me, era prima del covid, non è rimasta molto tempo all'incirca due mesi, forse nei mesi invernali (sicuramente non d'estate perché i ragazzi facevano i compiti). Non so essere più precisa perché si lavora in base a turni e magari non ci siamo incontrate sempre. Io vado tutti i giorni o la mattina o il pomeriggio o sera. La ricorrente veniva per seguire qualche ragazzo che aveva bisogno di fare i compiti;
è capitato che fossimo in turno insieme e l'ho vista. Erano in particolare due i ragazzi che seguiva, di nome e Per_3 Per_4 che avevano delle particolari difficoltà di apprendimento. In comunità c'è il salotto, la cucina, etc, e queste attività solitamente si svolgono in salotto, ma non necessariamente. Posso dire che veniva il pomeriggio, non so quanti giorni a settimana, per due o tre ore, ciò in base alle esigenze della giornata”
La testimonianza introduce un elemento di parziale conferma circa la presenza di presso la cooperativa, seppur con alcune limitazioni in termini Parte_1 di precisione e continuità della prestazione. Tuttavia, anche all'esito della testimonianza rimangono dubbi sulla natura e sulla durata del rapporto di lavoro, nonché sull'esatta qualifica professionale della lavoratrice;
non può non rilevarsi che la teste ha reso affermazioni generiche, dalle quali non si evince la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione. Non vi è infatti alcun cenno all'esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, all'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, all' Inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, alla corresponsione di una retribuzione fissa e continuativa (che in effetti non vi è stata), al vincolo di dipendenza e assoggettamento al potere organizzativo e gerarchico.
Quanto alle produzioni documentali di parte ricorrente, deve evidenziarsi che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché le annotazioni aziendali sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi. È pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la
Co noti che la in sede ispettiva, ha dichiarato di non conoscere “nè , Pt_1 Persona_2 nè […]” (così il verbale, pag. 5). Parte_4
5 documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. n. 10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000).
A ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati che la deposizione testimoniale non riesce a comporre e a superare. Appare, invero, implausibile che la ricorrente non ricordi dettagli come il nome della cooperativa, o almeno uno dei colleghi con cui ha lavorato, o comunque il presidente della Cooperativa, anche considerando il tempo trascorso. Le contraddizioni della ricorrente rendono la versione dell' più solida, perché CP_1 supportata da evidenze oggettive e plurimi riscontri. In ultima analisi, le dichiarazioni rese in giudizio non sono apparse in grado di scalfire l'impianto indiziario compendiato da nel verbale ispettivo che, nel CP_1 suo complesso esaminato, consente di ritenere provato – quantomeno per presunzioni- il carattere fittizio del rapporto di lavoro. La parte ricorrente, dal proprio canto, ha offerto elementi frammentari ed insufficienti a fornire prova dell'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro secondo i canoni dell'art. 2094 cc. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della materia, del valore e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Pone le spese di lite a carico di parte ricorrente, liquidandole in euro 1.865,00, oltre spese IVA e CPA se dovute. Così deciso in Agrigento, 10/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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